Errore terapeutico

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un endocrinologo e diabetologo, accusato di aver cagionato colposamente il decesso di una paziente che assisteva nel corso della dieta dimagrante a cui era sottoposta.
In particolare, secondo il pubblico ministero, il medico avrebbe cagionato l'evento, prescrivendo alla propria paziente il farmaco fendimetrazina nonostante il divieto di prescrizione e somministrazione dell'anzidetto farmaco disposto coi DD.MM. 26 maggio 1987, 13 aprile 1993, 18 settembre 1997.
All'esito del processo di primo grado, il medico veniva condannato per il reato di omicidio colposo e la sentenza veniva confermata anche nel successivo giudizio di appello.
Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione.
Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.
Autorità Giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione |
Reato contestato: Omicidio colposo ex art. 590 c.p. per errore terapeutico |
Imputati: Medico endocrinologo e diabetologo |
Esito: Ricorso rigettato (condanna definitiva) - sentenza n.8086/18 (ud. 08/11/2018, dep. 25/02/2019) |
Indice:
1. L'accusa nei confronti del medico e la sentenza di condanna
2. I motivi di ricorso del medico
2.1 Non vi è prova del nesso di causalità tra la somministrazione del farmaco ed il decesso
2.2 Mancata presa d'atto delle reali condizioni di salute (obesità) della paziente
2.3 All'epoca dei fatti la fendimetrazina non era considerata pericolosa
2.4 La fendimetrazina non era stata ritirata ma era previsto solo un divieto di dispensazione
2.5 In letteratura non ci sono casi di morte per assunzione di fendimetrazina
3. La decisione della corte di cassazione
3.1 Premessa
3.4 Sulle altre questioni residuali
4. Dispositivo
1. L'accusa nei confronti del medico e la sentenza di condanna
La Corte di appello di Roma, in data 11/12/2017, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, a seguito di giudizio ordinario, dichiarava C.R. colpevole del reato a lui ascritto e per l'effetto lo condannava alla pena di anni due di reclusione nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, con condanna al pagamento di una provvisionale.
Il C. è imputato del reato di cui all'art. 589 cod. pen. perchè, in qualità di medico endocrinologo e diabetologo che assisteva R.O. nel corso della dieta dimagrante a cui era sottoposta, per colpa generica e per colpa specifica, consistita nella violazione di disposizioni normative, ne cagionava la morte. In (OMISSIS).
In particolare, è chiamato a rispondere:
- per aver prescritto alla propria paziente il farmaco fendimetrazina nonostante il divieto di prescrizione e somministrazione dell'anzidetto farmaco disposto coi DD.MM. 26 maggio 1987, 13 aprile 1993, 18 settembre 1997, 24 gennaio 2010 (divieto dichiarato illegittimo dalle sentenze del TAR Lazio n. 2965/2000 e n. 4204/2002 limitatamente alle preparazioni farmacologiche elaborate dal ricorrente dott. Z.C.M.);
- per aver prescritto alla propria paziente il farmaco fendimetrazina nelle date del 07/03/2011; del 14/04/2011, del 18/05/2011, del 22/06/2011, del 22/07/2011, quindi in violazione di quanto disposto dal D.M. Sanità 18 settembre 1997, art. 2, comma 2, lett. e) per una durata superiore a tre mesi;
- per aver prescritto alla propria paziente il farmaco fendimetrazina pur conoscendo i rischi che l'uso di tale farmaco poteva determinare (tra cui l'aumento della pressione arteriosa, sia diastolica che sistolica, oltre che effetti anoresizzanti, dopanti e tossici), tali da indurre lo stesso Ministero della Salute, con D.M. 2 agosto 2011 (pubblicato in G.U. il 04/08/2011) a disporne l'inserimento nella tabella 1 del D.P.R. n. 309 del 1990 e, pertanto, a vietarne la vendita in qualsiasi forma (industriale e galenica);
- per aver prescritto i farmaci fendimetrazina, fluoxetina e clorazepato unitamente ad altri farmaci ad effetto lassativo e diuretico (tra cui idroclorotiazide, pilosella, tarassaco, senna, cascara, diuresix) ad una paziente il cui stato psico-fisico era debilitato per aver perso, nel corso degli ultimi sei mesi, circa 40 kg di peso, omettendo di acquisire le informazioni anamnestiche e di disporre gli accertamenti clinici strumentali necessari per valutare l'opportunità di prescrivere detti farmaci in associazione e di valutare i rischi di insorgenza di eventuali complicanze.
Farmaci che, risultando assunti nelle ore immediatamente precedenti il decesso, determinavano un'azione aritmogena sul miocardio ed uno squilibrio idroelettrico che cagionavano la morte di R.O..