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Rapina: Al "palo" non va riconosciuta l'attenuante della minima partecipazione.

Sentenze

Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21453

La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha sostenuto che non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di palo e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga.


La sentenza

Fatto

1. Con sentenza in data 3/5/2017 il Tribunale di Torre Annunziata condannava M.M., D.A., V.A. e A.G. alle pene di giustizia, in ordine al delitto di rapina in concorso aggravato (da più persone riunite, con armi, con volto travisato, in luogo di privata dimora e ponendo la p.o., ultrasessantacinquenne, in stato di incapacità di agire).


1.1. Con sentenza in data 13/3/2018 la Corte di appello di Napoli in riforma di quella di primo grado, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 agli imputati D., M. e V. ed esclusa per il M. la recidiva, rideterminava la pena per D.A. e M.M. in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa ciascuno; per V.A. in anni quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa e per A.G. in anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 1.050,00 di multa.


2. Avverso la decisione della Corte di appello ricorrono per cassazione, chiedendone l'annullamento, i difensori degli imputati V.A. e A.G..


2.1. Ricorso di V.A..


2.1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. In particolare, la Corte di merito aveva omesso di tenere conto, quanto alla rapina ai danni della Ma.Te., del ruolo marginale svolto dall'imputato, per come ritenuto dallo stesso G.I.P. in sede di emissione della misura cautelare nei confronti di tutti gli imputati; inoltre, al processo erano stati acquisiti elementi di prova che avrebbero dovuto essere posti a sostegno delle invocate attenuanti e che la Corte aveva omesso di apprezzare (tanto che se ne deduce anche una sorta di travisamento), quali l'assenza del ricorrente dai luoghi in cui veniva consumata la rapina, la sua inconsapevolezza dell'improvvisa decisione dei correi di agire proprio quella notte e la convinzione, secondo gli accordi, che dovesse essere consumato un furto. A ciò si aggiungeva anche l'età avanzata dell'imputato e l'assenza di precedenti penali.


2.2. Ricorso di A.G..


2.2.1. Con il primo motivo deduce "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) C) ed E) in relazione all'art. 5 c.p. e art. 125 c.p.p. per carenza della motivazione e illogicità in relazione all'erronea applicazione della legge penale ed erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali". La censura attiene al mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione in ordine alle varie doglianze sollevate con l'atto di appello, che non poteva ritenersi colmato con il mero ed apodittico richiamo della "già immotivata sentenza di primo grado". La Corte territoriale, "suggestionata" dalle conclusioni del primo giudice, aveva finito per trascurare ed omettere le corretta analisi della realtà storico-cronologica del fatto di reato ascritto, pervenendo ad un'affermazione di colpevolezza in violazione della regola dettata dall'art. 533 c.p.p. "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio".


2.2.2. Con il secondo motivo deduce "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) C) ed E) in relazione all'art. c.p. e 125 c.p.p. per carenza della motivazione e illogicità in relazione all'erronea applicazione della legge penale ed erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali". La doglianza si riferisce alla mancata qualificazione del fatto "nella diversa fattispecie di cui all'art. 624 c.p.", non avendo avuto il ricorrente intenzione di concorrere con i correi nella commissione di una rapina (il proposito criminoso riguardava la realizzazione di un furto ed il ricorrente venne informato soltanto nel pomeriggio che in serata si sarebbero recati presso l'abitazione della vittima e che egli avrebbe dovuto fungere da "palo"), nè essendo ravvisabile un qualsivoglia contributo alla stessa dal medesimo fornito. Alla commissione di un furto dovevano infatti ritenersi diretti i sopralluoghi effettuati presso l'abitazione della vittima, la quale, per quanto appreso dal ricorrente, avrebbe dovuto trasferirsi, nelle more dei lavori, presso l'abitazione del fratello.


Nè decisivi nel senso dimostrativo della consapevolezza di commettere una rapina potevano ritenersi l'orario notturno e l'abbigliamento indossato dai malviventi (volto a impedirne il riconoscimento), in quanto confacenti alla "prassi" criminale in uso nella realizzazione di reati di tal genere e diretti, semmai, ad evitare di essere riconosciuti in caso di fuga o a seguito di qualche improvviso inconveniente.


2.2.3. Con il terzo motivo deduce "Violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. B) C) ed E) in relazione all'art. 114 c.p. e art. 125 c.p.p. per carenza della motivazione e illogicità in relazione all'erronea applicazione della legge penale ed erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali". La censura attiene al mancato apprezzamento del contributo non determinante e marginale offerto dall'imputato alla realizzazione del reato.


2.2.4. Con il quarto motivo deduce "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) C) ed E) in relazione all'art. 116 c.p. e art. 125 c.p.p., per carenza della motivazione e illogicità in relazione all'erronea applicazione della legge penale ed erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali". La doglianza attiene alla mancata applicazione della diminuente di pena stabilita dall'art. 116 c.p., stante il diverso reato commesso dai correi rispetto a quello voluto dal ricorrente.


2.2.5. Con l'ultimo motivo deduce la "Violazione dell'art. 606 c.p.p, lett. B), C) ed E) in relazione all'art. 133 CP". La censura riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione della presenza di molteplici indici positivi a favore del ricorrente, quali le modalità del fatto, la sua entità, le condizioni individuali, sociali e familiari, il comportamento processuale, la minima partecipazione, l'ampia confessione e l'offerta, seppur non esaustiva, a risarcire il danno alla p.o. Analoghi rilievi potevano estendersi anche alla determinazione della pena in quanto determinata in misura non prossima ai minimi edittali.


Diritto

3. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di V.A. deve darsi atto che l'imputato, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, è deceduto il (OMISSIS) come risulta dal certificato di morte acquisito agli atti. La morte dell'imputato, intervenuta


successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone


l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, (Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Rv. 267384).


4. Il ricorso di A.G. è inammissibile.


4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile sotto due profili: il primo perchè formulato del tutto genericamente (la censura è anche titolata con riferimento a norme di legge non pertinenti alla questione dedotta); il secondo in quanto attiene al tema relativo alla responsabilità penale che ha formato oggetto


di espressa rinunzia in appello. E' inammissibile, infatti,


il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che ometta l'esame dei motivi oggetto di rinuncia, considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poichè, ex art. 597 c.p.p., comma 1, l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, nè può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorchè unilaterali (Sez. 2, n. 3593 del 3/12/2010, dep. 2011, Rv. 249269).


4.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto, il cui esame investe anche la questione posta con il quarto motivo di ricorso relativo all'invocata applicazione della disciplina del reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.


L'esclusione dell'intento di commettere un furto è stata correttamente ricavata dalla Corte di merito dalle modalità del fatto che denotano una predisposizione organizzativa pienamente compatibile con la prevista presenza della persona offesa all'interno dell'abitazione: gli autori hanno, infatti, agito travisati e si sono portati del nastro isolante poi utilizzato per legare la vittima; hanno dunque approntato dei mezzi funzionalmente destinati a non essere riconosciuti da chi, all'interno dell'abitazione, vi abita e per vincerne la resistenza durante la commissione del reato. Inoltre, si è altresì evidenziato come la presenza della vittima fosse funzionale a carpire le informazioni sul luogo ove la stessa avesse nascosto l'ingente somma di denaro che i rapinatori credevano di poter trovare. Infine, in ragione del comportamento abitudinario della vittima (vista anche l'età avanzata), di cui i correi avevano contezza avendo realizzato anche diversi appostamenti prima di entrare in azione, non affatto occasionale era la presenza della p.o. all'interno dell'abitazione. Di conseguenza, non sussiste alcun elemento che possa portare a configurare nei confronti del ricorrente gli estremi del c.d. concorso anomalo. Anzi, è proprio la circostanza che si trattasse di una persona anziana e dimorante in un luogo isolato che, nella ricostruzione dei giudici di merito ha determinato, previa intesa tra i correi, l'azione criminosa. La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra infatti il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave e non la diversa ipotesi di cui all'art. 116 c.p..


4.3. Quanto poi all'ulteriore censura sollevata con il terzo motivo di ricorso in punto di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., la Corte risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui l'opera del cosiddetto "palo" non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poichè tale funzione facilità la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi, garantendo l'impunità di costoro. Ne deriva che non è applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen (in termini Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989 Ud. (dep. 03/07/1990), Rv. 184773; Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011 Ud. (dep. 15/12/2011), Rv. 251223). La doglianza, pertanto, risulta manifestamente infondata.


4.4. Il quarto motivo relativo all'applicazione della diminuente di cui all'art. 116 c.p. è manifestamente infondato per quanto osservato sub 4.2..


4.5. L'ultimo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.


4.5.1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, infatti, giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, il riferimento alla gravità del reato commesso per come emerso dalle modalità "assolutamente violente ed inquietanti della condotta perpetrata in concorso dagli imputati" (al riguardo vedi anche la richiamata pag. 64 della sentenza di primo grado ove sono indicate le efferate modalità del fatto) ed al ruolo di rilievo che il ricorrente ha assunto nella vicenda illecita, rendono ragionevolmente recessivi, sul piano della valutazione discrezionale che compete al giudice del merito, gli altri elementi favorevoli indicati dalla difesa, dei quali, peraltro, il giudice del merito risulta avere tenuto conto nell'ambito della determinazione della pena.


4.5.2. Quanto alla misura della pena la censura è inammissibile per carenza di interesse avendo la Corte di merito inflitto la pena nel minimo edittale.


5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.


PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a V.A. perchè il reato è estinto per morte dell'imputato.


Dichiara inammissibile il ricorso di A.G. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.


Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2019



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