Sentenze

Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21453
La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha sostenuto che non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di palo e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga.
La sentenza
Fatto
1. Con sentenza in data 3/5/2017 il Tribunale di Torre Annunziata condannava M.M., D.A., V.A. e A.G. alle pene di giustizia, in ordine al delitto di rapina in concorso aggravato (da più persone riunite, con armi, con volto travisato, in luogo di privata dimora e ponendo la p.o., ultrasessantacinquenne, in stato di incapacità di agire).
1.1. Con sentenza in data 13/3/2018 la Corte di appello di Napoli in riforma di quella di primo grado, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 agli imputati D., M. e V. ed esclusa per il M. la recidiva, rideterminava la pena per D.A. e M.M. in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa ciascuno; per V.A. in anni quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa e per A.G. in anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 1.050,00 di multa.
2. Avverso la decisione della Corte di appello ricorrono per cassazione, chiedendone l'annullamento, i difensori degli imputati V.A. e A.G..
2.1. Ricorso di V.A..
2.1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. In particolare, la Corte di merito aveva omesso di tenere conto, quanto alla rapina ai danni della Ma.Te., del ruolo marginale svolto dall'imputato, per come ritenuto dallo stesso G.I.P. in sede di emissione della misura cautelare nei confronti di tutti gli imputati; inoltre, al processo erano stati acquisiti elementi di prova che avrebbero dovuto essere posti a sostegno delle invocate attenuanti e che la Corte aveva omesso di apprezzare (tanto che se ne deduce anche una sorta di travisamento), quali l'assenza del ricorrente dai luoghi in cui veniva consumata la rapina, la sua inconsapevolezza dell'improvvisa decisione dei correi di agire proprio quella notte e la convinzione, secondo gli accordi, che dovesse essere consumato un furto. A ciò si aggiungeva anche l'età avanzata dell'imputato e l'assenza di precedenti penali.
2.2. Ricorso di A.G..
2.2.1. Con il primo motivo deduce "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) C) ed E) in relazione all'art. 5 c.p. e art. 125 c.p.p. per carenza della motivazione e illogicità in relazione all'erronea applicazione della legge penale ed erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali". La censura attiene al mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione in ordine alle varie doglianze sollevate con l'atto di appello, che non poteva ritenersi colmato con il mero ed apodittico richiamo della "già immotivata sentenza di primo grado". La Corte territoriale, "suggestionata" dalle conclusioni del primo giudice, aveva finito per trascurare ed omettere le corretta analisi della realtà storico-cronologica del fatto di reato ascritto, pervenendo ad un'affermazione di colpevolezza in violazione della regola dettata dall'art. 533 c.p.p. "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio".
2.2.2. Con il secondo motivo deduce "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) C) ed E) in relazione all'art. c.p. e 125 c.p.p. per carenza della motivazione e illogicità in relazione all'erronea applicazione della legge penale ed erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali". La doglianza si riferisce alla mancata qualificazione del fatto "nella diversa fattispecie di cui all'art. 624 c.p.", non avendo avuto il ricorrente intenzione di concorrere con i correi nella commissione di una rapina (il proposito criminoso riguardava la realizzazione di un furto ed il ricorrente venne informato soltanto nel pomeriggio che in serata si sarebbero recati presso l'abitazione della vittima e che egli avrebbe dovuto fungere da "palo"), nè essendo ravvisabile un qualsivoglia contributo alla stessa dal medesimo fornito. Alla commissione di un furto dovevano infatti ritenersi diretti i sopralluoghi effettuati presso l'abitazione della vittima, la quale, per quanto appreso dal ricorrente, avrebbe dovuto trasferirsi, nelle more dei lavori, presso l'abitazione del fratello.
Nè decisivi nel senso dimostrativo della consapevolezza di commettere una rapina potevano ritenersi l'orario notturno e l'abbigliamento indossato dai malviventi (volto a impedirne il riconoscimento), in quanto confacenti alla "prassi" criminale in uso nella realizzazione di reati di tal genere e diretti, semmai, ad evitare di essere riconosciuti in caso di fuga o a seguito di qualche improvviso inconveniente.
2.2.3. Con il terzo motivo deduce "Violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. B) C) ed E) in relazione all'art. 114 c.p. e art. 125 c.p.p. per carenza della motivazione e illogicità in relazione all'erronea applicazione della legge penale ed erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali". La censura attiene al mancato apprezzamento del contributo non determinante e marginale offerto dall'imputato alla realizzazione del reato.
2.2.4. Con il quarto motivo deduce "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) C) ed E) in relazione all'art. 116 c.p. e art. 125 c.p.p., per carenza della motivazione e illogicità in relazione all'erronea applicazione della legge penale ed erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali". La doglianza attiene alla mancata applicazione della diminuente di pena stabilita dall'art. 116 c.p., stante il diverso reato commesso dai correi rispetto a quello voluto dal ricorrente.
2.2.5. Con l'ultimo motivo deduce la "Violazione dell'art. 606 c.p.p, lett. B), C) ed E) in relazione all'art. 133 CP". La censura riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione della presenza di molteplici indici positivi a favore del ricorrente, quali le modalità del fatto, la sua entità, le condizioni individuali, sociali e familiari, il comportamento processuale, la minima partecipazione, l'ampia confessione e l'offerta, seppur non esaustiva, a risarcire il danno alla p.o. Analoghi rilievi potevano estendersi anche alla determinazione della pena in quanto determinata in misura non prossima ai minimi edittali.
Diritto
3. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di V.A. deve darsi atto che l'imputato, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, è deceduto il (OMISSIS) come risulta dal certificato di morte acquisito agli atti. La morte dell'imputato, intervenuta
successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, (Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Rv. 267384).
4. Il ricorso di A.G. è inammissibile.