1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione.
2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell’atto all’interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.
5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.
7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l’autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo.
8. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’organo competente per la notificazione consegna la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.

Giurisprudenza
Cassazione penale , sez. I , 31/05/2022 , n. 34863
Nel procedimento camerale, affinché sia perfezionata la notificazione dell'ordinanza decisoria ai sensi dell' art. 128 c.p.p. , è sufficiente la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di deposito con l'indicazione del dispositivo della decisione adottata, senza necessità di allegazione del provvedimento. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza).
Cassazione penale , sez. IV , 02/02/2022 , n. 5136
In tema di disciplina processuale emergenziale da COVID-19, la comunicazione ai difensori di fiducia del rinvio dell'udienza fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, effettuata mediante l'invio degli elenchi delle cause e delle nuove date di udienza al Consiglio dell'Ordine, secondo le modalità predeterminate con provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio, non integra ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., salvo che il mezzo prescelto si dimostri inidoneo.
Cassazione penale , sez. IV , 23/06/2021 , n. 28191
Ai fini dell'individuazione del dies a quo per l'impugnazione, è ritualmente produttiva di effetti la lettura del provvedimento in udienza qualora l'imputato, per problemi tecnici legati al collegamento in videoconferenza, non ne abbia recepito il contenuto ma i suoi difensori siano stati regolarmente presenti.
Cassazione penale , sez. VI , 03/02/2021 , n. 9375
La notifica di un atto mancante di una pagina non integra la nullità prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. qualora il contenuto dell'atto notificato presenti gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui la notifica dell'ordinanza resa dal Tribunale del riesame risultava mancante di una pagina contenente passaggi di natura meramente ricognitiva, con argomentazioni solo marginalmente incidenti sul tema oggetto del gravame e la cui carenza non rendeva incomprensibili le ragioni giustificative della decisione). (Conf.: n. 3273 del 1993, Rv. 194853).
Cassazione penale , sez. V , 18/01/2021 , n. 8896
In tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all' art. 601 c.p.p. , nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito.
Cassazione penale , sez. VI , 26/10/2020 , n. 9363
La notifica di atti destinati all'imputato o altra parte privata, che possano o debbano essere consegnati al difensore, effettuata a mezzo posta elettronica certificata, si perfeziona con l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale, la cui mancanza costituisce mera irregolarità, mentre non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario.
Cassazione penale , sez. VI , 18/06/2020 , n. 18711
In tema di mandato di arresto europeo, la corte di appello che abbia disposto l'acquisizione di documentazione o informazioni integrative dallo Stato membro d'emissione ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69 , è tenuta a verificare che l'inoltro della relativa richiesta venga eseguito con modalità tali da garantire che la stessa pervenga effettivamente all'autorità giudiziaria straniera, non essendo sufficiente l'impiego di mezzi di comunicazione telematica che facciano solo presumere la ricezione di quella richiesta.(Fattispecie relativa ad invio della richiesta mediante e-mail alla casella di posta elettronica intestata al giudice richiedente, cui non era seguita la prova dell'effettiva lettura).
Cassazione penale , sez. II , 05/03/2020 , n. 14477
In tema di notificazioni all'imputato presso il difensore domiciliatario, nel caso in cui questi non abbia attivato la p.e.c., è legittima la notifica eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria ai sensi dell' art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012 , poiché, una volta eletto domicilio presso l'avvocato, le notifiche devono essere eseguite con le forme e le modalità stabilite per il professionista, a nulla rilevando l'eventuale diversa disciplina stabilita per l'imputato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la normativa sulle notificazioni ha riguardo al luogo in cui queste devono essere eseguite ed al loro destinatario materiale e non, invece, alla persona fisica, eventualmente diversa, cui l'atto è destinato).
Cassazione penale , sez. II , 05/02/2020 , n. 11986
Nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all' art. 552, comma 3, c.p.p. , nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell' art. 148, comma 5, c.p.p. , spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, c.p.p.
Cassazione penale , sez. II , 21/11/2019 , n. 193
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all' art. 601 c.p.p. , nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato non presente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito.
Cassazione penale , sez. III , 15/11/2019 , n. 14216
La notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione casella piena, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di p.e.c. del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell' art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193 , il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.
Cassazione penale , sez. VI , 15/11/2019 , n. 51137
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato sono sufficienti a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici.
Cassazione penale , sez. V , 18/10/2019 , n. 45462
Nel caso di delega del pubblico ministero alla polizia giudiziaria per il compimento di un atto, il momento rilevante per individuare il difensore legittimato a ricevere la notifica dell'atto non è quello dell'adozione della delega, ma quello in cui l'autorità delegata l'ha effettivamente eseguita. (Nella specie, tale principio è stato ritenuto applicabile anche al caso di invito a rendere l'interrogatorio emesso a firma del pubblico ministero, ma trasmesso alla polizia giudiziaria, delegata all'esecuzione, senza indicazione di data, ora e luogo di assunzione da individuarsi autonomamente dall'autorità delegata).
Cassazione penale , sez. VI , 25/09/2019 , n. 2951
Le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato).
Cassazione penale , sez. II , 18/06/2019 , n. 33481
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all' art. 601 c.p.p. , nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell' art. 148, comma 5, c.p.p. , spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, c.p.p.
Cassazione penale , sez. V , 13/05/2019 , n. 41697
In tema di notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione dell'atto mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell' art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 , nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario. (Fattispecie in cui la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica innanzi alla Corte di cassazione, correttamente inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal difensore, era risultata impossibile perché rifiutata dal sistema).
Cassazione penale , sez. V , 09/05/2019 , n. 25803
La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore dell'indagato nel momento in cui l'atto è depositato in segreteria, atteso che il deposito segna il momento in cui l'autorità giudiziaria dispone l'inoltro dell'atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina di difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che sia materialmente eseguito l'inoltro.