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Art. 190 bis c.p.p. - Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (2).


1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, (3) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (4).


 

(1) Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356.


(2) Comma sostituito dall'art. 3 l. 1° marzo 2001, n. 63.


(3) Le parole «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,» sono state inserite dall'art. 14, comma 1, l. 6 febbraio 2006, n. 38.


(4) Comma inizialmente aggiunto dall'art. 13, comma 2, l. 3 agosto 1998, n. 269. In seguito, l'art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 ha aggiunto le parole «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità». Infine l'art. 14, comma 3, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019, ha sostituito le parole «anni diciotto» alle parole «anni sedici» .


<<Art. 190

Art. 191>>


↑ Titolo 1 - Disposizioni generali

Art. 190 bis c.p.p. - Requisiti della prova in casi particolari

Spiegazione dell'art. 190 bis c.p.p.

La disciplina di cui all'art. 190 bis c.p.p. prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un teste o di un soggetto indicato dall'art. 210 c.p.p. e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in altro procedimento, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.

L'art. 190 bis è stato introdotto dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.


Massime

Cassazione penale , sez. III , 29/11/2019 , n. 10374

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 190-bis, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed all' art. 6 Cedu - nella parte in cui, in presenza di specifiche esigenze, sottrae al contraddittorio dibattimentale la persona offesa maggiorenne dichiarata particolarmente vulnerabile – atteso che tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa.


Cassazione penale , sez. III , 29/11/2019 , n. 10374

La disciplina di cui all' art. 190-bis c.p.p. , come modificato dal d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 , che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova.


Cassazione penale , sez. I , 20/02/2019 , n. 21731

In tema di istruzione dibattimentale, allorché si proceda per un reato diverso da quelli espressamente previsti dall' art. 190-bis c.p.p. , è consentita la lettura delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso dell'incidente probatorio solo successivamente alla rinnovazione del suo esame, ove richiesto dalle parti e possibile.


Cassazione penale , sez. VI , 03/10/2018 , n. 3609

La regola dettata dall' art. 190-bis c.p.p. , secondo cui, nei procedimenti per i reati previsti dall' art. 51, comma 3-bis, c.p.p. , la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza è consentita solo qualora sia necessario sulla base di specifiche esigenze, si applica a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previsti dall' art.51 c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che l' art. 190-bis c.p.p. fa riferimento al procedimento e non ai singoli reati in esso trattati e che, inoltre, l'eventuale differenziazione del regime probatorio determinerebbe un irrazionale frazionamento della sequenza procedimentale, comportando l'applicazione di regimi diversificati a seconda dell'imputazione in relazione alla quale la prova viene assunta).

Cassazione penale , sez. I , 14/06/2016 , n. 48710

La disciplina dell'art. 190 bis cod. proc. pen. - per la quale nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio, è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario - si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.


Cassazione penale , sez. III , 22/05/2013 , n. 6095

In materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui al comma 1 bis dell'art. 190 bis c.p.p. quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell'esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione delle disposizioni generali di cui all'art.190 c.p.p., il riascolto è comunque inammissibile per manifesta superfluità della prova quando le circostanze dedotte nella richiesta di esame coincidono con quelle oggetto della precedente escussione).


Cassazione penale , sez. VI , 30/01/2013 , n. 28255

Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice subentrato nel dibattimento revochi l'ordinanza, emessa dal precedente giudice, dichiarativa dell'inutilizzabilità degli atti relativi alle intercettazio ni telefoniche inseriti nel fascicolo per il dibattimento, accogliendo la richiesta di disporre la trascrizione delle comunicazioni intercettate.

Cassazione penale , sez. VI , 12/05/2010 , n. 20810

La disciplina di cui all'art. 190 bis c.p.p. è applicabile anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.


Cassazione penale , sez. III , 03/04/2008 , n. 19728

Ai fini della valutazione dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'assunzione della testimonianza di una minore vittima d'abusi sessuali già sentito in dibattimento o in sede d'incidente probatorio, è necessario che nell'atto d'appello siano indicate specificamente le circostanze su cui dovrebbe vertere l'esame ai sensi dell'art. 190 bis c.p.p., non essendo sufficiente evidenziare genericamente l'utilità di assumerne la testimonianza.


Cassazione penale sez. V, 30/11/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 26/03/2012), n.11616

La disciplina dell'art. 190 bis c.p.p., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis c.p.p. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 c.p.p., che abbia già reso dichiarazioni "in dibattimento nel contraddittorio", è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.

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