29 giuArt. 232 c.p.p. - Liquidazione del compenso al perito1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.<<Art. 231 Art. 233>> ↑ Titolo 2 - Mezzi di prova
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.<<Art. 231 Art. 233>> ↑ Titolo 2 - Mezzi di prova