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Lesioni personali: che cos'è il reato previsto dall'art. 582 c.p.

Reati contro la persona

Lesioni personali - reato

INDICE

>> Normativa

1. La nozione di malattia

2. Le tipologie di lesioni personali

3. Qual è la differenza i reati di percosse e lesioni personali?

4. Esempi 

5. Quando si configura il reato di lesioni personali?

6. Le novità introdotte dalla cd. Riforma Cartabia in relazione al reato di lesioni personali: Procedibilità e competenza

7. Il tentativo nel reato di lesioni personali

8. I termini di prescrizione del reato

9. Cause di giustificazione del reato di lesioni personali

10. Le aggravanti del reato di lesioni personali

11. I rapporti tra le lesioni personali e gli altri reati



Il reato di lesioni personali è un delitto previsto dall'art. 582 del codice penale e punisce la condotta di colui che, con un atto di violenza consapevole e voluto, causi ad altri una malattia nel corpo o nella mente.

Per atto di violenza non si deve intendere esclusivamente il battere, colpire o picchiare qualcuno, ma qualsiasi forma di "manomissione fisica" effettuata nei confronti di un'altra persona (Tribunale Nola n. 1033/23). Pensiamo ad esempio ad un urto o uno spintone intenzionale che determinino la caduta della vittima con effetti lesivi.

Il reato di lesioni personali può essere commesso con qualsiasi strumento atto ad offendere (un'arma, uno spray urticante o semplicemente un ombrello).

Ed ancora, secondo la giurisprudenza, il reato può configurarsi anche in forma omissiva e quindi con una condotta priva di violenza fisica, come un'aggressione soltanto verbale, per effetto della quale la persona offesa abbia subito un disturbo della sfera psichica (vertigini, palpitazioni e stato ansioso) Cassazione penale, n. 25033/2006.

Analizziamo, nel prosieguo, gli elementi costitutivi del reato.

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>> Normativa

Art. 582 del codice penale - Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.



1. La nozione di malattia

Affinché si configuri il reato di lesioni personali, è necessario che la condotta dell'agente provochi una malattia nella persona offesa. Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo della vittima, anche localizzata, di lieve entità e non influente sulle generali condizioni organiche.

Secondo la casistica, rientrano nella nozione di malattia penalmente rilevante:

  1. il trauma contusivo;

  2. l'algia;

  3. le ecchimosi;

  4. l'ematoma;

  5. le lesioni cutanee (tagli, graffi);

  6. l'iperemia.

Malattia determinata dalle lesioni personali

Sono riconducibili, inoltre, alla nozione di malattia, le cd. "malattie nella mente", come gli stati d'ansia, l'offuscamento, il disordine totale o parziale, il cd. shock o il semplice svenimento.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “l'ansia somatizzata e la tachicardia integrano malattia rilevante ai fini della configurabilità del reato di lesioni personali, giacché si tratta di patologie che, sebbene di breve durata e di natura transitoria, rientrano, al pari del cosiddetto shock e dello svenimento, nell'ampio concetto di malattia giuridicamente rilevante, avendo determinato una compromissione, medicalmente accertata, delle funzioni psichiche e fisiche della vittima. Ciò in quanto la nozione di malattia ai fini che interessano ricomprende tutte le alterazioni (non necessariamente anatomiche, che possono in realtà mancare) da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa” (Cassazione penale , sez. II , 19/03/2010 , n. 18014).

Nella stessa direzione, il Tribunale di Napoli ha affermato in una recente pronuncia “integra il reato di lesioni personali la condotta del prevenuto che al fine di porre in essere una rapina abbia minacciato la persona offesa di arrecare un danno al di lei figlio di tenera età, provocando nella vittima una malattia della mente accertata da un certificato medico, inquadrata in uno stato di ansia post traumatico da aggressione guaribile in dieci giorni, unitamente alle lesioni scaturite dalla colluttazione nata a seguito della minaccia”. Tribunale , Napoli , sez. III , 13/01/2022 , n. 259.

Ed ancora, secondo il Tribunale di Rovigo: “è integrato il reato di lesioni personali di cui all' art. 582 c.p. , quando dalla condotta minacciosa ed aggressiva del soggetto agente nella vittima sia derivato uno stato di ansia caratterizzato da disturbi del sonno per un periodo prolungato, essendo stata prodotta una malattia della mente nella vittima”. Tribunale Rovigo , 14/11/2022 , n. 707.

Venendo al tema della prova, la malattia determinata dalle lesioni personali viene dimostrata, nella gran parte dei casi, attraverso la certificazione medica rilasciata dai sanitari alla persona offesa dal reato.


2. Le tipologie di lesioni personali

A seconda della gravità della malattia cagionata alla persona offesa, possiamo distinguere quattro tipi di lesioni personali:

  1. Lesioni personali lievissime (art. 582 c.p.), quando la malattia è curabile in 20 giorni. Il reato è procedibile a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da tre mesi a tre anni;

  2. Lesioni personali lievi (art. 582 c.p.), quando la malattia è curabile in 40 giorni. In questo caso il reato è procedibile a querela e la pena è la reclusione da tre mesi a tre anni;

  3. Lesioni personali gravi (art. 583 c.p.): quando la malattia ha messo in pericolo la vita della persona offesa o l'ha resa incapace di svolgere ordinarie attività per un periodo di tempo superiore ai 40 giorni o ha indebolito permanentemente un senso o un organo. Il reato in questi casi è punito con la reclusione da tre ai sette anni;

  4. Lesioni personali gravissime (art. 583 comma 2 c.p.): quando la malattia è inguaribile (come la perdita di un arto, di un organo, di un senso o uno sfregio permanente). In questo caso, il reato è procedibile d'ufficio e la pena è la reclusione da sei a dodici anni.

Lesioni personali gravissime, gravi, lievi e lievissime

3. Qual è la differenza i reati di percosse e lesioni personali?

I reati di percosse e lesioni personali sono molto simili, ed invero entrambi tutelano l'integrità fisica personale e si manifestano attraverso un atto di violenza (ad esempio, un pugno o uno schiaffo) perpetrato dall'aggressore nei confronti della vittima. Inoltre, entrambi condividono l'elemento soggettivo, rappresentato dall'intento di colpire qualcuno con violenza fisica.

Tuttavia, la distinzione fondamentale tra i due reati risiede nelle loro conseguenze ed in particolare nella gravità dell'offesa subita dalla vittima.

Nel reato di percosse, la persona offesa avverte, a seguito della aggressione, solo una sensazione di dolore, senza subire alcuna malattia o alterazione anatomica o funzionale. Non sono necessarie cure mediche specifiche o un processo terapeutico.

Nel reato di lesioni personali, la condotta violenta dell'aggressore provoca una malattia o un'alterazione anatomica o funzionale nella vittima che comporta la necessità di ricorrere ad un trattamento medico e, in alcuni casi, a cure specialistiche.

Le percosse, pertanto, si configurano come un reato meno grave rispetto alle lesioni personali.

Lesioni personali: Competenza per materia e territorio

4. L'elemento soggettivo

Il reato di lesioni personali richiede il dolo “generico”, rappresentato dalla consapevolezza del soggetto attivo che la propria condotta possa provocare un danno fisico alla persona offesa.

In particolare, è sufficiente che l'agente si sia rappresentato e abbia voluto la lesione della altrui integrità fisica, e non anche che abbia voluto cagionare la malattia nel corpo o nella mente.

Ciò posto, si rappresenta che secondo la giurisprudenza, integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (Tribunale Vicenza n.325/24)

5. Esempi

1. Lesioni personali aggravate commesse in danno di personale sanitario e socio-assistenziale (art. 582 e 585 c.p.)

Avviso 415 bis c.p.p. lesioni personali aggravate

Tizio, in concorso con altre persone non identificate, colpendo ripetutamente al volto Caio, infermiere presso il Pronto Soccorso della Clinica Sempronia, gli cagionava lesioni personali consistite in "trauma contusivo al volto con ferite e contusioni multiple", dalle quali derivava una malattia della durata di 3 giorni.


2. Lesioni personali lievi (art. 582 c.p.)

Decreto di citazione a giudizio per il reato di lesioni personali

Tizio, improvvisamente e violentemente, dava un forte spintone alla sig.ra Caia, facendola rovinare a terra sull'asfalto. In tal modo le arrecava lesioni personali come meglio specificate nel referto di pronto soccorso rilasciato dall'ospedale Sempronio. Con la recidiva semplice.

In questo caso, il reato è procedibile a querela e la competenza è del giudice di pace penale.

6. Le novità introdotte dalla cd. Riforma Cartabia: procedibilità e competenza

La recente cd. Riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità e la competenza per materia del reato di lesioni personali.

A seguito della Riforma, il reato di lesioni personali è procedibile a querela:

  1. quando la lesione abbia determinato una malattia non superiore a 40 giorni;

  2. quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o infermità e la malattia non è superiore a 20 giorni.

In questi casi, la competenza per materia appartiene al giudice di pace penale.

Il reato di lesioni personali è procedibile d'ufficio:

  1. quando le lesioni personali sono state commesse in danno di personale sanitario e socio-assistenziale;

  2. quando le lesioni sono gravi e gravissime;

  3. quando le lesioni sono state cagionate mediante l'uso di armi anche improprie o da persona travisata o da più persone riunite.

In questi casi, la competenza per materia appartiene al tribunale in composizione monocratica.

Sul punto, si rappresenta che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12759 del 14 dicembre 2023, hanno affermato che appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all' art. 582 c.p., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.

Procedibilità lesioni personali

7. Il tentativo nel reato di lesioni personali

È configurabile il tentativo nel reato di lesioni personali.

Secondo la Corte di cassazione, l'idoneità degli atti, con riferimento al reato di lesioni personali, non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso.

Ed invero "l'idoneità" altro non è che la possibilità che la condotta consegua lo scopo che la gente si propone. Pertanto ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto (perché prelevato da un soggetto affetto da malattia infettiva e propagabile attraverso contatto ematico) costituisce atto idoneo a cagionare il reato di lesioni, benché l’eventualità che si fatte evento si realizzi sia molto bassa.


8. I termini di prescrizione del reato

In quanti anni si prescrive il reato di lesioni personali?

9. Cause di giustificazione del reato di lesioni personali

La causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto prevista dall'articolo 50 c.p. può avere efficacia scriminante rispetto alle lesioni personali se viene prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle conseguenze all'integrità personale e sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente che incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana elide la rilevanza del consenso prestato.

Può sussistere inoltre, in caso di lesioni personali volontarie la causa di giustificazione della legittima difesa, ad esclusione dell'ipotesi di lesioni reciproche, che si realizzano allorquando i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione.


10. Le aggravanti del reato di lesioni personali

Le lesioni personali si considerano aggravate (la pena è aumentata da un terzo alla metà) se il reato è stato commesso:

  • per eseguirne od occultarne un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

  • contro contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

  • dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

  • dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

  • in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies;

  • dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa;

  • contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

  • per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

Le lesioni personali si considerano altresì aggravate (la pena è aumentata fino a un terzo) se il reato è stato commesso:

  • con armi o con sostanze corrosive;

  • da persona travisata;

  • da più persone riunite;

  • contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

  • col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

  • con premeditazione;

  • col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

Analizziamo alcune sentenze della Corte di Cassazione sul punto.

Versa caffè bollente sul viso della vittima, non è uso di sostanze corrosive

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre l'aggravante del fatto commesso con sostanze corrosive ove la sostanza si caratterizzi ex se per l'idoneità ad intaccare l'epidermide o altre parti del corpo, così da distruggere i tessuti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'aggravante in un caso in cui l'agente aveva versato caffè bollente sul viso della persona offesa - Cassazione penale sez. V, 10/06/2022, n.36733).

Correttamente contestata l'aggravante anche se non menzionata la norma di legge

In tema di lesioni personali volontarie, deve ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando l' art. 585, comma 1, c.p. , rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta (Cassazione penale , sez. V , 28/04/2022 , n. 22120).

Sulla configurabilità della aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. 

L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262). (vedi anche) L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all' art. 337 c.p. (Cassazione penale , sez. VI , 17/12/2021 , n. 2608)

Aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone 

In tema di lesioni personali volontarie, l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicché, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (Cassazione penale sez. V, 06/04/2022, n.27386)

L'espressione "negro di merda" configura l'aggravante della discriminazione razziale 

La circostanza aggravante prevista dall' art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto negro di merda - Cassazione penale , sez. V , 18/11/2020 , n. 307).

Sulla configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico 

La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all' art. 61, n. 2, c.p. , è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia - Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 14168).

Sussiste l’aggravante dell’abuso di potere se cagionate da agenti di polizia 

È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102).

L'aggravante dell'uso delle armi si comunica anche ai concorrenti 

In tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all' art. 585 c.p. , dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell' art. 118 c.p. (Fattispecie relativa a lesioni procurate con un coltello ed una catena - Cassazione penale , sez. V , 13/09/2019 , n. 50947).

Se commesse durante una partita di calcetto, sussistono i futili motivi 

L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l'agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale di calcetto - Cassazione penale , sez. V , 27/06/2019 , n. 45138).

Sull'aggravante della commissione del reato da parte di un pubblico ufficiale

Non può ritenersi validamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all' art. 576, comma 5-bis, c.p. in un capo di imputazione per lesioni che menzioni la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza della vittima (nella specie, indicata come carabiniere scelto), senza contenere riferimenti chiari e precisi alla commissione del fatto nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, che è parte integrante della previsione circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per difetto di querela - Cassazione penale , sez. V , 20/06/2019 , n. 33523).

La gelosia rientra tra i futili motivi?

In tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall' art. 61, comma 1, n. 1, c.p. , che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto tale aggravante in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l'investimento della vittima, rilevando che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell'istinto di conservare un controllo sul partner - Cassazione penale , sez. V , 21/05/2019 , n. 44319).

Si configura l'aggravante della connessione teleologica con la violenza sessuale

É configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesse contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e conclusione del primo, distinguendosi nettamente il reato di lesioni da quello di violenza per modalità esecutive e per interesse tutelato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sussistenza della suddetta aggravante esige infatti che le azioni esecutive dei due diversi reati posti in relazione siano tra loro distinte - Cassazione penale , sez. III , 19/02/2019 , n. 25328).

Sul'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche ex art. 61 n. 11 c.p.

In tema di lesioni personali, l'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche ex art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. deve ritenersi assorbita, per specialità, in quella di cui all' art. 576, comma primo, n. 5 cod. pen. , relativa all'aver compiuto il fatto in occasione della commissione del reato di maltrattamenti, dal momento che l'abuso di relazioni di convivenza è elemento costitutivo del reato di cui all' art. 572 cod. pen. (Cassazione penale , sez. VI , 23/01/2019 , n. 16576)

11. I rapporti tra le lesioni personali e gli altri reati

In questo paragrafo analizziamo alcune sentenze della Corte di Cassazione, in relazione ai rapporti tra il reato di lesioni personali e le altre fattispecie incriminatrici previste dal codice penale.

Lesioni personali e maltrattamenti in famiglia

È configurabile il concorso formale - e non l'assorbimento - tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c.p. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell' art. 576, comma 1, n. 5, c.p. : in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (Cassazione penale , sez. VI , 22/04/2022 , n. 17872).

Lesioni personali e maltrattamenti in famiglia 2

Il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell' art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., perché commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, è procedibile d'ufficio, anche nell'ipotesi di lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall' art. 582, comma secondo, cod. pen. all'art. 585 e di questo al citato art. 576 (Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 11002);

Lesioni personali e maltrattamenti in famiglia 3

Il reato di lesioni personali lievi non è assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia se l'autore della condotta ha avuto non solo l'intenzione di maltrattare ma anche di ledere l'integrità fisica del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso qualsiasi violazione del principio del ne bis in idem nei confronti dell'imputato del reato di lesioni, già condannato per il delitto di maltrattamenti, in ragione della diversità dell'elemento soggettivo tra i due reati - Cassazione penale , sez. V , 18/07/2018 , n. 42599).

Lesioni personali e tentato omicidio

In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di tentato omicidio per avere l'agente colpito la vittima alla zona orbitale con un cacciavite, penetrato nell'encefalo in modo obliquo solo per il movimento difensivo di questa - Cassazione penale sez. I, 05/04/2022, n.24173).

Lesioni personali e violenza sessuale

Il delitto di lesioni personali concorrente con quello di violenza sessuale non assorbe la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 5-sexies, seconda parte, c.p. essendo la nozione di "malattia nel corpo o nella mente" del reato di lesioni meno ampia di quella di "pregiudizio grave" di cui a detta aggravante, contenendo quest'ultima un elemento specializzante costituito dall'età della parte lesa e potendo essa derivare da una condotta non necessariamente commessa con violenza fisica (Cassazione penale sez. III, 03/03/2022, n.5234); (vedi anche) Il reato di violenza sessuale non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni giuridici diversi e che non si pongono in rapporto di necessaria strumentalità tra di loro. (Nella specie la Corte ha precisato che la privazione della libertà sessuale può essere perpetrata anche con mezzi che non vulnerano l'integrità fisica e che vi è concorso di reati qualora alla vittima si cagionino conseguenze lesive, anche solo per vincerne la resistenza - Cassazione penale , sez. II , 19/12/2018 , n. 23153);

Lesioni personali e omicidio preterintenzionale

In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). (vedi anche) Il delitto di omicidio preterintenzionale, in quanto caratterizzato dal verificarsi di un evento non voluto (omicidio) più grave di quello cui gli atti erano diretti (percosse o lesioni), è strutturalmente incompatibile con il tentativo, che presuppone, invece, un evento voluto e, tuttavia, non verificatosi per circostanze indipendenti dall'agente (Cassazione penale , sez. VII , 24/09/2020 , n. 37216). (vedi anche) Il delitto di omicidio preterintenzionale, in quanto caratterizzato dal verificarsi di un evento non voluto (omicidio) più grave di quello cui gli atti erano diretti (percosse o lesioni), è strutturalmente incompatibile con il tentativo, che presuppone, invece, un evento voluto e, tuttavia, non verificatosi per circostanze indipendenti dall'agente (Cassazione penale , sez. VII , 24/09/2020 , n. 37216);

Lesioni personali e omicidio preterintenzionale 2

Non contrasta con il principio del ne bis in idem - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati (Cassazione penale , sez. V , 25/10/2021 , n. 1363)

Lesioni personali e rapina

Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, comma 1, n. 1 e 61, comma 1, n. 2, c.p. (Cassazione penale , sez. II , 03/07/2020 , n. 22081);

Lesioni personali e rapina impropria

In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, c.p. , che non è assorbita nella rapina laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21458).

Lesioni personali e rissa

La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi. (Fattispecie di rissa aggravata da lesioni, in relazione alla quale la Corte, annullando con rinvio la sentenza di condanna, ha indicato la necessità di chiarire se la contesa fosse caratterizzata sin dal suo esordio da reciproci intenti lesivi, potendosi soltanto in tal caso configurare automaticamente la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, dei corrissanti non autori del fatto lesivo, mentre, laddove si fosse trattato di uno scontro puramente verbale, degenerato in aggressione fisica a seguito dell'occasionale rinvenimento di un'arma impropria, l'affermazione della responsabilità ex art. 116 c.p. avrebbe richiesto un accertamento della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto - Cassazione penale , sez. V , 02/10/2019 , n. 45356).

Lesioni personali e estorsione

La condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati. (Fattispecie di tentata estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto dovessero essere assorbiti i reati di percosse ascritti all'imputato - Cassazione penale , sez. II , 21/02/2019 , n. 17427.

Lesioni personali e violenza privata

È configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, non sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. (In motivazione la Corte ha, altresì, richiamato l' art. 581, comma 2, c.p. , che esclude il concorso nel solo caso in cui la condotta violenta sia sussumibile nella fattispecie di percosse e non ove ricorrano più gravi fattispecie, come quella di lesioni personali - Cassazione penale , sez. V , 19/02/2019 , n. 9727); (vedi anche) Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo (Cassazione penale , sez. II , 07/03/2017 , n. 17767). (vedi anche) Tra il reato di violenza privata, di cui all' art. 610 cod. pen. , e quello di lesioni personali volontarie, di cui all' art. 582 cod. pen. , è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di violenza privata in quello di lesioni, precisando che le lesioni - una testata in faccia ad un cronista al fine di farlo allontanare dal luogo in cui si trovava il ricorrente - erano state inflitte per realizzare la violenza privata - Cassazione penale , sez. V , 08/02/2018 , n. 21530).

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