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Maltrattamenti in famiglia: quando si configura il reato previsto dall’art. 572 c.p.

11 feb 2022
Tempo di lettura: 22 min

Aggiornamento: 4 giorni fa

Non ogni relazione difficile è un maltrattamento. Non ogni litigio familiare è un reato. E neppure ogni episodio di violenza, considerato isolatamente, consente automaticamente di contestare l’art. 572 c.p.

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nasce quando le singole condotte, lette nel loro insieme, cessano di essere episodi autonomi e diventano un modo abituale di vivere la relazione: un sistema fatto di sopraffazione, umiliazione, controllo, aggressività, paura o mortificazione della dignità della persona.

È questo il punto più delicato nei procedimenti per maltrattamenti.

Il processo non riguarda soltanto ciò che è accaduto in un determinato giorno. Deve ricostruire la struttura della relazione: la frequenza delle condotte, il loro significato, l’eventuale reciprocità, l’esistenza di una posizione dominante, la durata del rapporto, le reazioni della persona offesa e la prova concreta dell’abitualità.

La distinzione è decisiva perché un rapporto anche fortemente conflittuale può non integrare il reato di maltrattamenti; al contrario, una relazione nella quale non si registrino quotidiane aggressioni fisiche può essere penalmente rilevante quando sia governata da un sistema costante di controllo, isolamento e prevaricazione.

In questa guida analizziamo l’art. 572 c.p. alla luce della riforma del 2025 e della più recente giurisprudenza del 2026, affrontando anche i casi in cui il reato deve essere escluso.

Hai ricevuto una denuncia per maltrattamenti o stai vivendo una situazione di violenza familiare?

Nei procedimenti per maltrattamenti, ogni dettaglio conta: la cronologia dei fatti, i messaggi, le denunce, le reazioni della persona offesa, la convivenza e la reale struttura del rapporto.

Il caso viene esaminato direttamente dall’Avv. Salvatore del Giudice, senza passaggi intermedi.

L’art. 572 del codice penale: il testo vigente

L’art. 572 c.p., nella formulazione attuale, punisce chi maltratta:

  • una persona della famiglia;

  • una persona convivente;

  • una persona non più convivente quando agente e vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione;

  • una persona sottoposta alla propria autorità;

  • una persona affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia;

  • una persona affidata per l’esercizio di una professione o di un’arte.

La pena prevista per l’ipotesi base è la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà quando il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di una persona con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 oppure con armi.

Se dai maltrattamenti derivano:

  • lesioni gravi, la pena è da quattro a nove anni;

  • lesioni gravissime, da sette a quindici anni;

  • la morte, da dodici a ventiquattro anni.

Il minore che assiste ai maltrattamenti è considerato dalla legge persona offesa dal reato.

Dal 2025 è inoltre prevista un’ulteriore aggravante quando il fatto è commesso, tra l’altro, come atto di odio, discriminazione o prevaricazione, oppure come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna, in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come limitazione delle sue libertà individuali.

Il delitto è procedibile d’ufficio: non è dunque necessaria una querela perché il procedimento possa proseguire e l’eventuale remissione della denuncia non determina automaticamente la chiusura del processo.


Che cosa significa realmente “maltrattare”

L’art. 572 c.p. non contiene un catalogo delle condotte vietate.

Il legislatore utilizza un verbo — maltrattare — il cui significato deve essere ricostruito considerando il comportamento dell’agente nel suo complesso.

Il maltrattamento può essere fisico, ma non deve esserlo necessariamente.

Può assumere la forma di:

  • percosse e aggressioni;

  • minacce;

  • umiliazioni sistematiche;

  • insulti reiterati;

  • controllo ossessivo;

  • limitazione delle relazioni personali;

  • controllo del telefono o delle comunicazioni;

  • isolamento rispetto a familiari e amici;

  • controllo degli spostamenti;

  • limitazioni dell’attività lavorativa;

  • imposizioni economiche;

  • privazione di risorse;

  • mortificazioni continue;

  • gelosia ossessiva;

  • condotte intimidatorie;

  • imposizione di regole arbitrarie;

  • condotte di svalutazione della persona.

La Cassazione ammette da tempo che il reato possa essere formato anche da comportamenti che, isolatamente considerati, non costituirebbero alcun reato.

È la loro reiterazione, il contesto e il significato assunto nella relazione a determinare il salto qualitativo.

Sul punto possono essere approfondite, tra le altre, le decisioni relative al Tribunale di Nola n. 1567/2021 e alla Corte d’appello di Napoli n. 332/2024.

Particolarmente significativa è la giurisprudenza sul controllo coercitivo: controllo dell’abbigliamento, della vita privata, degli spostamenti, appostamenti, minacce e condizionamento economico possono, se inseriti in una dinamica abituale, costituire maltrattamenti anche senza continue aggressioni fisiche.


Il punto decisivo: l’art. 572 è un reato abituale

Il maltrattamento è un reato necessariamente abituale.

La fattispecie nasce dall’unificazione di una pluralità di comportamenti che acquistano un significato ulteriore proprio perché si ripetono e diventano il modo attraverso il quale la relazione viene vissuta.

Non basta dunque chiedersi:

“È avvenuta un’aggressione?”

Bisogna chiedersi:

“Quell’aggressione è il segmento di un sistema abituale di vessazione?”

È una differenza fondamentale.

Un insulto, una minaccia, uno schiaffo o una lite possono integrare autonomamente altri reati, ma non necessariamente il delitto previsto dall’art. 572.

La giurisprudenza ha più volte escluso i maltrattamenti quando gli episodi accertati fossero occasionali e non espressivi di una più ampia dinamica vessatoria.

Si vedano, ad esempio:

La giurisprudenza del 2026 rafforza il principio.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 963/2026, ha escluso il reato di fronte a una mera lite familiare, sia pure particolarmente accesa, quando manchino una condotta abituale di sopraffazione e la serialità propria di un sistema vessatorio.

Il Tribunale di Genova, n. 2245/2026, ha analogamente distinto gli episodi sporadici e collegati a contingenti crisi coniugali dall’instaurazione di un vero sistema di vita abitualmente mortificante.


Quanti episodi servono per integrare i maltrattamenti?

Non esiste un numero minimo stabilito dalla legge.

E non esiste neppure una durata minima del rapporto maltrattante.

Una condotta può assumere carattere abituale anche nell’arco di un periodo relativamente breve, purché gli episodi siano sufficientemente ravvicinati e collegati da rivelare una modalità stabile della relazione.

La Corte d’appello di Bari, n. 2000/2026, ha ribadito che l’abitualità può formarsi anche in un arco temporale limitato e che eventuali periodi di normalità non cancellano automaticamente il reato.

Ma vale anche il principio inverso.

Quando la convivenza è molto breve, la prova dell’abitualità deve essere particolarmente rigorosa.

Cass. pen., sez. VI, n. 31846/2026 ha annullato una decisione relativa a una convivenza durata circa quattro mesi perché gli episodi erano stati descritti in termini troppo generici per dimostrare concretamente l’instaurazione di un regime vessatorio.

Dunque:

non è la durata cronologica del rapporto a decidere, ma la densità, la reiterazione e il significato relazionale delle condotte.


I periodi di normalità escludono i maltrattamenti?

No.

La vita familiare raramente presenta una sequenza ininterrotta di violenze.

Periodi di serenità, riappacificazioni, vacanze, rapporti affettuosi o momentanee tregue non sono incompatibili con l’esistenza del reato.

La Corte d’appello di Napoli, n. 5745/2026, ha ribadito che gli episodi lesivi possono alternarsi a periodi di normalità senza che venga necessariamente meno l’abitualità.

Il punto non è stabilire se vi siano stati anche momenti positivi.

Il problema è verificare se, considerando la relazione nel suo complesso, sia comunque riconoscibile una modalità ricorrente di sopraffazione.


Litigi di coppia e maltrattamenti non sono la stessa cosa

Questa è probabilmente la distinzione più importante dell’intera materia.

Una famiglia può essere altamente conflittuale.

Due coniugi possono insultarsi.

Possono verificarsi discussioni violentissime, reciproche accuse, tensioni economiche, crisi sentimentali e persino singoli episodi penalmente rilevanti.

Tutto questo non equivale automaticamente a maltrattamenti.

Il reato previsto dall’art. 572 richiede qualcosa di qualitativamente diverso: la trasformazione della relazione in un sistema abituale di sopraffazione.

La Corte d’appello di Napoli, n. 6250/2026, ha espresso con particolare chiarezza il principio: il reato richiede una condizione abituale di dominazione e sopraffazione e non la semplice presenza di dissidi familiari.

Anche il Tribunale di Bari, n. 2248/2026, ha escluso il reato in un contesto caratterizzato da continue tensioni e litigi nei quali i singoli comportamenti risultavano collegati alla conflittualità contingente e non alla volontà di instaurare un sistema unilaterale di vessazione.

Sul discrimine tra lite e violenza domestica:


Maltrattamenti reciproci: se la vittima reagisce il reato è escluso?

Non necessariamente.

È proprio qui che occorre evitare una seconda semplificazione.

Dire che la mera conflittualità non basta non significa affermare che il reato scompare ogni volta in cui la persona offesa reagisca.

Una vittima può rispondere alle offese, insultare, ribellarsi, assumere atteggiamenti aggressivi e persino reagire fisicamente.

La domanda corretta non è quindi soltanto: “Entrambi hanno tenuto comportamenti aggressivi?”

La domanda è: “Quei comportamenti si collocavano realmente su un piano paritario oppure permaneva una stabile asimmetria del rapporto?”

Cass. pen., sez. VI, n. 31859/2026 ha precisato che le reazioni della persona offesa non escludono il reato quando il rapporto continui a essere caratterizzato da una posizione dominante dell’agente e da una persistente soggezione dell’altra parte.

È questo il vero discrimine tra conflitto e maltrattamento.

La conflittualità presuppone, pur nella sua esasperazione, due soggetti che si confrontano su un piano sostanzialmente paritetico.

La dinamica maltrattante presenta invece una stabile alterazione dell’equilibrio relazionale.

Sul tema:


È necessario che la vittima viva in uno stato di terrore?

No.

Il reato non richiede una vittima completamente annientata.

Non è necessario dimostrare che la persona abbia perso qualsiasi capacità di autodeterminazione, che non abbia mai reagito o che viva costantemente nel terrore.

Lo stato di soggezione può assumere forme molto diverse.

Può manifestarsi attraverso:

  • paura delle reazioni dell’altro;

  • progressiva perdita di autonomia;

  • adattamento delle proprie condotte per evitare conflitti;

  • rinuncia a relazioni o attività;

  • avvilimento;

  • accettazione di imposizioni;

  • dipendenza affettiva o economica;

  • limitazione della libertà personale.

La Cassazione ha chiarito che anche sporadiche reazioni vitali o aggressive della persona offesa sono compatibili con il permanere di una condizione di soggezione.

Allo stesso tempo, la responsabilità non può essere ricavata automaticamente dal semplice deterioramento della relazione.

Occorre sempre dimostrare la condotta dell’imputato e la sua struttura abituale.


Il dolo nei maltrattamenti

L’art. 572 c.p. richiede il dolo generico.

Non è necessario dimostrare che, al momento del primo episodio, l’autore avesse già elaborato un programma destinato a svilupparsi per mesi o anni.

Il dolo si forma anche progressivamente.

È sufficiente la consapevolezza di persistire in una condotta vessatoria già avviata, accettando la reiterazione delle singole sopraffazioni.

Corte app. Bari n. 870/2026 e Corte app. Napoli n. 4671/2026 confermano che non occorre un piano criminoso originario.

Sul punto:

Lo stato di rabbia, gelosia o risentimento può spiegare il movente delle condotte, ma non esclude per questo il dolo.

Proprio per la natura abituale del reato, la giurisprudenza tende inoltre a escludere che l’intero sistema maltrattante possa essere giustificato attraverso l’attenuante della provocazione.


Chi può essere vittima dei maltrattamenti

L’art. 572 non riguarda soltanto marito e moglie.

Può operare nei rapporti tra:

  • coniugi;

  • genitori e figli;

  • figli e genitori;

  • fratelli e altri familiari, ricorrendone i presupposti;

  • conviventi;

  • parti di un’unione civile;

  • soggetti inseriti in particolari rapporti di autorità o affidamento;

  • persone collocate in strutture assistenziali;

  • in casi specifici, rapporti caratterizzati da vera parafamiliarità.

La qualificazione del rapporto è però essenziale.

Il diritto penale non può trasformare ogni relazione affettiva o personale in “famiglia” attraverso un’interpretazione analogica sfavorevole all’imputato.


Convivenza e coabitazione non sono necessariamente la stessa cosa

Uno dei problemi più discussi riguarda il significato di convivenza.

Vivere formalmente allo stesso indirizzo non è sempre sufficiente.

Allo stesso tempo, la mancanza di una coabitazione quotidiana e ininterrotta non esclude sempre la convivenza penalmente rilevante.

Ciò che deve essere verificato è la realtà del rapporto.

Tra gli indici rilevanti possono assumere importanza:

  • stabilità della relazione;

  • progetto di vita comune;

  • frequentazione abituale;

  • reciproca assistenza;

  • comunanza materiale;

  • comunanza spirituale;

  • condivisione di spazi;

  • riconoscibilità sociale della coppia;

  • reciproche aspettative di solidarietà.

Cass. pen. n. 19926/2026 ha ritenuto rilevante una relazione affettiva stabile accompagnata dalla condivisione, anche non continuativa, dell’abitazione.

Cass. pen., sez. VI, n. 34013/2026 ha ulteriormente precisato che persino una relazione extraconiugale può assumere natura di convivenza ai fini dell’art. 572 quando presenti, concretamente, i caratteri di un continuativo progetto di vita e di una comunione materiale o spirituale.

La Corte ha però posto un limite importante: la mera relazione sentimentale non equivale automaticamente alla convivenza.

Sul tema:


La riforma del 2025: maltrattamenti tra genitori non più conviventi

La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha modificato direttamente l’art. 572 c.p.

Oggi la norma contempla espressamente la persona non più convivente quando agente e vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione.

La modifica è importante perché interviene su uno dei contrasti più delicati degli anni precedenti.

Prima della riforma, una parte della giurisprudenza riteneva che la permanenza degli obblighi derivanti dalla comune genitorialità potesse mantenere una relazione penalmente rilevante ai fini dell’art. 572.

Un diverso orientamento, più rigoroso, osservava invece che la mera esistenza di un figlio comune non poteva trasformare automaticamente due ex partner in componenti di una medesima famiglia.

Si vedano:

La novella del 2025 impone oggi di leggere queste pronunce tenendo conto della sopravvenuta modifica legislativa e, nei procedimenti relativi a fatti precedenti, dei principi sulla successione delle leggi penali nel tempo.


Maltrattamenti dopo la separazione tra coniugi

La separazione personale dei coniugi non coincide con il divorzio.

La giurisprudenza ha tradizionalmente riconosciuto che il coniuge separato può continuare a essere una “persona della famiglia” ai fini dell’art. 572, specie quando la condotta maltrattante sia iniziata durante il matrimonio e prosegua dopo l’interruzione della coabitazione.

La qualificazione deve comunque essere compiuta considerando il concreto sviluppo della relazione e il momento storico dei fatti.


Maltrattamenti dell’ex convivente o stalking?

Molto più complesso è il caso della relazione more uxorio cessata.

Il confine tra: art. 572 c.p. – maltrattamenti e art. 612-bis c.p. – atti persecutori

dipende dalla permanenza o meno della relazione qualificata che giustifica l’applicazione del primo reato.

In termini generali, quando la precedente convivenza sia ormai definitivamente dissolta e le successive condotte assumano natura persecutoria, viene in considerazione lo stalking.

Il quadro, però, è più articolato quando permanga un legame familiare concreto.

La Corte d’appello di Napoli n. 6843/2026 ha ritenuto ancora configurabile l’art. 572 quando, nonostante la cessazione della coabitazione, permanga una significativa consuetudine di vita o un effettivo esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.

Sul medesimo problema:

In alcuni casi può persino verificarsi un concorso tra maltrattamenti e stalking, quando una prima sequenza sia stata realizzata durante la relazione familiare e una diversa condotta persecutoria inizi successivamente alla definitiva cessazione del vincolo.

La qualificazione, pertanto, non può essere risolta soltanto guardando alla data formale della separazione: occorre ricostruire che cosa restava realmente del rapporto.


Maltrattamenti contro i figli

L’art. 572 c.p. trova piena applicazione anche quando le condotte siano poste in essere da un genitore nei confronti del figlio.

In questo settore assume particolare importanza la distinzione rispetto all’art. 571 c.p., che punisce l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina.

Il principio fondamentale è semplice:

la violenza non è un mezzo educativo.

Quando percosse, umiliazioni o violenze morali diventano il metodo ordinario attraverso il quale viene gestito il rapporto educativo, non si è di fronte a un semplice “eccesso” nell’uso di un mezzo lecito.

Cass. pen., sez. VI, n. 28776/2026 ha ribadito che l’uso sistematico della violenza fisica o morale nei confronti del figlio integra il delitto di maltrattamenti anche quando l’autore invochi una finalità educativa.

Sul tema:


Violenza assistita: il minore che assiste è persona offesa

Il minore non deve essere necessariamente il destinatario diretto delle aggressioni.

Può diventare vittima del reato anche assistendo alla violenza esercitata nei confronti dell’altro genitore.

La legge stabilisce espressamente che il minore di diciotto anni che assiste ai maltrattamenti è persona offesa dal reato.

La violenza assistita non deve essere ridotta alla sola percezione visiva dell’aggressione.

Il minore può essere esposto al clima violento della famiglia anche attraverso urla, minacce, conseguenze delle aggressioni e costante percezione dello stato di paura o sopraffazione.

Quanti episodi deve vedere il minore?

Su questo specifico punto esiste un contrasto giurisprudenziale particolarmente importante.

Secondo un orientamento, ai fini dell’aggravante occorre valorizzare soprattutto la qualità dell’episodio e la sua astratta idoneità a incidere sullo sviluppo psicofisico del minore.

Secondo un diverso indirizzo, non basta la percezione di un singolo episodio: devono essere valutati anche numero, ricorrenza e qualità delle condotte.

La Corte d’appello di Napoli n. 6085/2026 ha invece valorizzato la qualità e l’idoneità lesiva degli episodi.

La questione deve dunque essere affrontata con attenzione nel singolo processo, evitando formule automatiche.


Responsabilità del genitore che non impedisce le violenze

I maltrattamenti possono assumere rilievo anche sotto il profilo omissivo.

Il genitore titolare di una posizione di garanzia può rispondere, ricorrendone rigorosamente i presupposti, quando sia consapevole delle violenze esercitate dall’altro genitore sui figli e, pur avendo concreti poteri e possibilità di intervento, ometta deliberatamente di impedirle.

Non si tratta però di una responsabilità automatica per il semplice fatto di essere genitore: occorre accertare posizione di garanzia, conoscenza delle condotte, poteri impeditivi e concreta possibilità di agire.


Maltrattamenti in presenza di persona con disabilità

L’art. 572 prevede un aumento di pena quando il fatto è commesso in danno o in presenza di una persona con disabilità nei termini indicati dalla norma.

Sul problema dell’accertamento della disabilità si è sviluppata un’importante elaborazione giurisprudenziale.

Il tema richiede particolare prudenza perché la previsione legislativa rinvia espressamente alla definizione contenuta nella legge n. 104/1992 e l’esatta individuazione dei presupposti dell’aggravante incide significativamente sulla pena.


La nuova aggravante introdotta nel 2025

La legge n. 181/2025 ha inserito un nuovo comma nell’art. 572.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto sia commesso:

  • come atto di odio;

  • di discriminazione;

  • di prevaricazione;

  • come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna;

  • in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;

  • come limitazione delle sue libertà individuali.

Si tratta di un’aggravante nuova e destinata inevitabilmente a produrre un’importante elaborazione giurisprudenziale.

Il processo dovrà accertare non soltanto la materialità delle condotte maltrattanti ma anche lo specifico significato assunto dal comportamento ai fini della circostanza.

Non ogni gelosia, controllo o prevaricazione rende dunque automaticamente applicabile il nuovo comma: l’aggravante deve essere oggetto di autonoma contestazione e prova.


Maltrattamenti e lesioni personali

Il delitto di maltrattamenti può concorrere con quello di lesioni.

Il sistema vessatorio abituale tutela infatti beni e presenta una struttura non integralmente sovrapponibile al singolo episodio lesivo.

Particolare attenzione merita anche la procedibilità delle lesioni commesse in occasione dei maltrattamenti.


Maltrattamenti e minacce

Quando la minaccia rappresenta uno dei segmenti del più ampio sistema abituale di vessazione, può essere assorbita nel delitto di maltrattamenti.

La conclusione dipende tuttavia dal rapporto concreto tra le condotte e dall’eventuale autonomia del singolo fatto.


Maltrattamenti e violenza sessuale

Il matrimonio, la convivenza o una relazione sentimentale non determinano alcuna presunzione di consenso sessuale.

Quando la violenza sessuale si inserisce in un più ampio sistema di sopraffazione familiare, i due reati possono concorrere.

Cass. pen., sez. III, n. 33211/2026 ha confermato la possibilità di concorso tra maltrattamenti e altri gravi reati quando i singoli episodi conservino una propria autonomia rispetto al sistema complessivo di vessazione.


Maltrattamenti ed estorsione

Anche il delitto di estorsione può concorrere con i maltrattamenti.

La Cassazione, n. 21083/2026, ha chiarito che le due fattispecie hanno struttura e finalità differenti: il maltrattamento richiede l’abitualità della vessazione, mentre l’estorsione presuppone una condotta diretta a ottenere un ingiusto profitto con altrui danno.

Occorre dunque comprendere la funzione assunta dalle richieste economiche.

Un figlio che sottoponga sistematicamente i genitori a violenze e minacce per ottenere denaro può, a seconda della concreta struttura dei fatti, rispondere dei maltrattamenti e anche di ulteriori reati.

La Corte d’appello di Napoli, n. 7340/2026, ha per esempio riconosciuto il 572 in una situazione caratterizzata da continue violenze e richieste di denaro del figlio finalizzate all’acquisto di droga.


Maltrattamenti e furto tra coniugi

Nel rapporto familiare possono emergere anche problemi relativi alla causa di non punibilità prevista per alcuni reati contro il patrimonio commessi nei rapporti familiari.

La valutazione dei singoli reati patrimoniali deve essere mantenuta distinta dalla verifica della più ampia condotta maltrattante.


Maltrattamenti e abbandono di incapaci

I due reati possono concorrere quando siano integrati autonomamente i rispettivi elementi costitutivi.

La questione assume particolare rilevanza nelle strutture assistenziali per anziani o persone non autosufficienti.


Maltrattamenti e tortura

Nei casi estremi può porsi anche un problema di rapporti tra l’art. 572 c.p. e il delitto di tortura previsto dall’art. 613-bis c.p.

La qualificazione dipende dalla concreta sovrapposizione o autonomia delle condotte e dagli elementi costitutivi delle due fattispecie.


Il mobbing può diventare maltrattamento?

Solo in situazioni particolari.

Non ogni mobbing lavorativo rientra nell’art. 572.

La giurisprudenza richiede che il rapporto lavorativo abbia assunto caratteristiche parafamiliari, con una particolare intensità della relazione, abitualità dei contatti, fiducia, soggezione e posizione di supremazia.

Nelle organizzazioni lavorative ordinarie, dunque, il semplice rapporto gerarchico non è sufficiente.


Come si prova il reato di maltrattamenti?

La prova è il vero terreno sul quale si decidono questi processi.

Il giudice non deve stabilire se una relazione fosse “bella” o “brutta”.

Deve stabilire se sia provato oltre ogni ragionevole dubbio un sistema abituale di maltrattamento.

Possono assumere rilevanza:

  • dichiarazioni della persona offesa;

  • testimonianze di familiari, amici, vicini o colleghi;

  • referti medici;

  • fotografie;

  • registrazioni;

  • conversazioni WhatsApp;

  • SMS ed e-mail;

  • chiamate alle forze dell’ordine;

  • interventi precedenti della polizia;

  • relazioni dei servizi sociali;

  • certificazioni psicologiche;

  • provvedimenti civili;

  • dichiarazioni dei figli;

  • condizioni dell’abitazione al momento dell’intervento;

  • comportamento dell’indagato e della persona offesa immediatamente dopo i fatti.

Nessuno di questi elementi, isolatamente, possiede necessariamente un valore decisivo.

Il giudizio deve essere complessivo.


La sola dichiarazione della persona offesa può bastare per una condanna?

In linea di principio, sì.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la testimonianza della persona offesa può anche costituire, da sola, la base dell’affermazione di responsabilità quando il giudice ne abbia verificato rigorosamente l’attendibilità.

Questo principio, tuttavia, non significa che la persona offesa debba essere creduta automaticamente.

La sua deposizione deve essere esaminata criticamente come qualsiasi altra prova.

Devono essere considerate:

  • precisione del racconto;

  • coerenza interna;

  • costanza nel tempo;

  • eventuali contraddizioni;

  • spiegazione delle contraddizioni;

  • compatibilità con gli altri elementi processuali;

  • eventuali interessi personali;

  • contesto separativo;

  • genesi della denuncia;

  • eventuali riscontri.

La Corte d’appello di Bari n. 2188/2026 ha inoltre evidenziato un profilo processuale particolarmente delicato: quando la persona offesa assuma anche la qualità sostanziale di soggetto indagabile per fatti connessi o collegati, devono essere rispettate le garanzie difensive previste dal codice per l’acquisizione delle sue dichiarazioni.


Una separazione conflittuale rende inattendibile la denuncia?

No, non automaticamente.

Il fatto che sia pendente:

  • una separazione;

  • una controversia sull’affidamento;

  • una causa civile;

  • un conflitto economico;

non rende di per sé inattendibile la persona offesa.

Ma si tratta comunque di circostanze che il giudice deve conoscere e valutare all’interno del complessivo giudizio sulla prova.

Il processo penale non può né ignorare automaticamente il conflitto familiare né presumere che ogni denuncia maturata durante una separazione sia strumentale.

Occorre verificare le prove.


Cosa succede se la persona offesa ritratta?

La ritrattazione non determina automaticamente l’archiviazione o l’assoluzione.

Nei procedimenti per violenza domestica può accadere che una persona, dopo aver denunciato, ridimensioni o ritiri le proprie precedenti accuse.

Le ragioni possono essere differenti:

  • riconciliazione;

  • paura;

  • dipendenza economica;

  • dipendenza affettiva;

  • pressioni familiari;

  • effettiva correzione di precedenti dichiarazioni;

  • volontà di recuperare il rapporto.

Il giudice deve accertare quale spiegazione sia concretamente attendibile.

Cass. pen. n. 13512/2026 ha sottolineato, in materia cautelare, che la ritrattazione non elimina automaticamente il quadro indiziario e deve essere valutata considerando anche la dinamica relazionale.

Anche il ritorno volontario della vittima alla convivenza non cancella retroattivamente il reato già consumato: Cass. pen. n. 26582/2026 ha ribadito che la scelta di tornare dal partner non neutralizza le precedenti condotte abitualmente vessatorie.


Le dichiarazioni dei minori

Quando la persona offesa o un testimone è minorenne, la formazione della prova richiede particolare attenzione.

Cass. pen. n. 32437/2026 ha affrontato il valore delle dichiarazioni raccolte da una minore e ha ribadito che le indicazioni metodologiche della Carta di Noto, pur importanti, non costituiscono automaticamente cause di inutilizzabilità quando non rispettate.

Le modalità dell’ascolto possono però incidere sulla valutazione dell’attendibilità e imporre una motivazione particolarmente rigorosa.

Il problema non è quindi applicare automatismi, ma verificare la genuinità della prova.


Arresto per maltrattamenti in famiglia

Per il delitto di cui all’art. 572 c.p. è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza nei casi stabiliti dalla legge.

La disciplina sulla violenza domestica consente inoltre, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta flagranza differita, fondata su documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente acquisita.

Particolarmente complesso è il tema della quasi flagranza.

Non basta che la polizia arrivi in casa dopo una lite e trovi una persona agitata.

Occorrono elementi capaci di collegare in modo sufficientemente immediato l’indagato al fatto appena commesso.

Sul punto:

Cass. pen., sez. III, n. 28001/2026 ha ritenuto rilevanti, in un caso di violenza domestica, i segni fisici recenti riscontrati sulla vittima e il comportamento dei soggetti come tracce del reato.

La valutazione resta comunque strettamente legata alle circostanze concrete dell’intervento.


Le misure cautelari

Un procedimento per maltrattamenti può comportare l’applicazione di misure cautelari anche molto incisive.

Tra le principali:

  • custodia cautelare in carcere;

  • arresti domiciliari;

  • allontanamento dalla casa familiare;

  • divieto di avvicinamento;

  • divieto di comunicazione;

  • braccialetto elettronico.

L’esistenza di un’accusa per art. 572 non determina tuttavia automaticamente l’applicazione della misura più grave.

Devono essere valutati:

  • gravità indiziaria;

  • pericolo di reiterazione;

  • attualità del pericolo;

  • condotta successiva ai fatti;

  • rapporti ancora esistenti con la persona offesa;

  • eventuali violazioni precedenti;

  • possibilità di utilizzare una misura meno afflittiva.

Cass. pen. n. 32157/2026 ha affrontato specificamente il regime cautelare applicabile ai maltrattamenti e l’adeguatezza delle misure detentive.

La mancata opposizione della persona offesa a una misura meno afflittiva non dimostra, da sola, l’assenza del pericolo: Cass. pen. n. 32652/2026 ha richiamato proprio la necessità di una valutazione autonoma del giudice.


Divieto di avvicinamento e figli minori

Il divieto di avvicinamento può riguardare anche il figlio minorenne quando quest’ultimo sia vittima diretta o indiretta della violenza.

L’esistenza di un precedente diritto di visita riconosciuto dal giudice civile non impedisce al giudice penale di adottare una misura cautelare necessaria a proteggere il minore.

La tutela deve essere organizzata intorno al superiore interesse del minore.


Responsabilità genitoriale: la sospensione non è più automatica

La Corte costituzionale n. 55/2025 ha eliminato l’automatismo che collegava in determinati casi la condanna per maltrattamenti aggravati dalla presenza o dal danno al minore alla sospensione della responsabilità genitoriale.

Il giudice deve oggi svolgere una valutazione individualizzata dell’interesse del minore.

La questione è stata ripresa anche dalla Cassazione nel 2026.

L’interesse del figlio non può essere determinato mediante presunzioni assolute: occorre valutare concretamente la situazione familiare e l’evoluzione del rapporto.


La persona offesa è automaticamente “particolarmente vulnerabile”?

Non necessariamente ai fini di ogni specifica regola processuale.

Cass. pen. n. 16851/2026 ha chiarito che l’applicazione delle particolari modalità previste per l’audizione della persona in condizioni di particolare vulnerabilità presuppone un accertamento concreto secondo i parametri del codice di procedura penale.

La natura del reato costituisce evidentemente un dato rilevante, ma non sostituisce sempre la valutazione individuale richiesta dalla legge.

Anche su questo terreno occorre evitare automatismi.


Procedibilità: serve una querela?

No.

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è procedibile d’ufficio.

Ciò significa che, una volta acquisita la notizia di reato, il procedimento non dipende dalla volontà della persona offesa di presentare o mantenere una querela.

Una successiva riconciliazione, la remissione di eventuali querele presentate per reati connessi o la volontà della persona offesa di non proseguire non determinano quindi automaticamente l’estinzione dell’art. 572.


Qual è la pena per i maltrattamenti?

Per l’ipotesi base: reclusione da tre a sette anni.

La pena aumenta in presenza delle aggravanti previste dalla legge.

Se dai fatti derivano lesioni gravi, gravissime o la morte, l’art. 572 prevede cornici sanzionatorie autonome molto più elevate.

Il trattamento sanzionatorio concreto dipende poi:

  • dalle aggravanti contestate;

  • dalle attenuanti;

  • dal rito scelto;

  • dall’eventuale recidiva;

  • dalla continuazione;

  • dal comportamento successivo al reato;

  • dagli eventuali percorsi trattamentali.

La Corte d’appello di Napoli n. 3063/2026, ad esempio, ha attribuito rilievo ai fini della sospensione condizionale anche all’incensuratezza, alla condotta processuale e alla concreta disponibilità dell’imputato a intraprendere un percorso di recupero.


Maltrattamenti e sospensione condizionale della pena

Per i reati di violenza domestica la sospensione condizionale è sottoposta a una disciplina particolare.

La legge attribuisce rilievo alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e trattamento degli autori di violenza.

La scelta di intraprendere un percorso serio non equivale automaticamente ad ammettere ogni fatto contestato, né determina da sola un beneficio: assume però rilievo all’interno della valutazione complessiva prevista dalla legge.


Prescrizione del reato di maltrattamenti

Poiché il reato è abituale, assume particolare importanza l’individuazione del momento in cui termina la condotta.

In termini generali, la consumazione coincide con la cessazione della serie maltrattante.

La questione diventa particolarmente delicata quando:

  • i fatti attraversano modifiche legislative;

  • l’imputazione copre periodi molto lunghi;

  • vi sono significative interruzioni della relazione;

  • una prima serie di condotte cessa e, dopo molto tempo, ne inizia un’altra.

In simili situazioni può porsi persino il problema dell’esistenza di due distinti reati abituali, eventualmente collegati dalla continuazione.


Un singolo episodio violento può comunque essere punito?

Certamente.

Escludere l’art. 572 non significa dichiarare irrilevante qualsiasi comportamento.

Se manca l’abitualità richiesta per i maltrattamenti, il singolo fatto può continuare a integrare, quando ne ricorrano gli elementi:

  • lesioni personali;

  • percosse;

  • minaccia;

  • violenza privata;

  • danneggiamento;

  • atti persecutori;

  • altri reati.

È uno dei passaggi che più spesso viene trascurato.

L’alternativa non è tra “maltrattamenti” e “nessun reato”.

Il giudice deve qualificare correttamente ciò che è effettivamente provato.


Quando il reato di maltrattamenti deve essere escluso?

L’art. 572 non dovrebbe essere applicato quando il materiale probatorio dimostri soltanto:

  • una lite isolata;

  • singoli episodi distanti e non collegati;

  • conflittualità reciproca realmente paritaria;

  • crisi coniugali contingenti;

  • mere carenze affettive;

  • difficoltà educative prive di una reale carica vessatoria;

  • affermazioni generiche non sufficienti a ricostruire la reiterazione;

  • un rapporto che non presenta i presupposti familiari o di convivenza richiesti dalla legge.

Il Tribunale di Nola n. 44/2026 ha ribadito che per parlare di maltrattamenti deve potersi individuare un regime di vita vessatorio, mortificante e stabilmente improntato alla sopraffazione.

In mancanza, le singole condotte eventualmente illecite devono essere valutate autonomamente.

Questo è un punto essenziale anche dal punto di vista costituzionale.

La gravità sociale della violenza domestica non consente di attenuare lo standard probatorio del processo penale.

La tutela della vittima e le garanzie dell’imputato non sono valori alternativi: entrambe richiedono una corretta qualificazione del fatto e una prova rigorosa.


Domande frequenti sui maltrattamenti in famiglia

Basta un solo episodio per essere condannati per maltrattamenti?

Di regola no. L’art. 572 è un reato abituale e richiede una pluralità di comportamenti. Il singolo episodio può però integrare autonomamente un altro reato e può rappresentare l’ultimo segmento di una condotta abituale già iniziata.

Due o tre episodi possono bastare?

Non esiste un numero minimo. Bisogna verificare frequenza, vicinanza temporale, intensità, contesto e capacità delle condotte di instaurare un regime vessatorio.

Se marito e moglie litigano entrambi si configura il 572?

Dipende. Una conflittualità effettivamente paritaria può escludere il reato; la mera reazione della vittima, invece, non elimina i maltrattamenti se permane una stabile situazione di dominazione e sopraffazione.

I maltrattamenti possono essere soltanto psicologici?

Sì. La violenza fisica non è indispensabile. Umiliazioni, controllo, isolamento e altre condotte psicologicamente oppressive possono integrare il reato se assumono carattere abituale.

Serve convivere nella stessa casa?

Non necessariamente in modo continuo. Occorre però verificare l’esistenza del rapporto qualificato richiesto dalla norma. Una semplice relazione sentimentale non coincide automaticamente con la convivenza.

Il reato continua dopo la separazione?

Può continuare in determinate situazioni. Occorre distinguere tra matrimonio, precedente convivenza, presenza di figli e concreta persistenza del rapporto familiare. In altri casi le condotte successive possono integrare stalking.

Se la vittima torna con il compagno il reato scompare?

No. La successiva riconciliazione non cancella un reato già consumato.

Se la persona offesa ritratta il processo finisce?

Non automaticamente. La ritrattazione deve essere valutata insieme a tutte le altre prove.

Serve una querela?

No. L’art. 572 c.p. è procedibile d’ufficio.

I messaggi WhatsApp possono essere utilizzati?

Sì, se legittimamente acquisiti e correttamente prodotti nel procedimento. Il loro valore dipende dal contenuto, dall’autenticità e dal contesto probatorio complessivo.

Si può essere arrestati subito?

Sì, nei casi previsti dalla disciplina sulla flagranza e, ricorrendone i presupposti, sulla flagranza differita o quasi flagranza.

L’accusato deve necessariamente lasciare la casa?

Non automaticamente. Il giudice può però applicare l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento quando sussistano i presupposti cautelari.


La valutazione del singolo caso

Nei procedimenti per maltrattamenti il nome attribuito alla relazione conta meno della sua storia concreta.

Occorre ricostruire cronologicamente i fatti e distinguere:

  • ciò che è provato da ciò che è soltanto riferito;

  • gli episodi autonomi dalla condotta abituale;

  • la conflittualità dalla sopraffazione;

  • la reazione dalla reciprocità;

  • il controllo dalla normale dinamica di coppia;

  • la relazione affettiva dalla convivenza penalmente rilevante;

  • i fatti commessi durante il rapporto da quelli successivi alla sua cessazione.

È in queste distinzioni che si decide, molto spesso, se un comportamento debba essere qualificato come maltrattamento, stalking, lesione, minaccia, altro reato oppure fatto penalmente non riconducibile all’art. 572 c.p.

Assistenza nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia

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Il caso viene esaminato direttamente dall’Avv. Salvatore del Giudice, a partire dagli atti del procedimento, dalla cronologia dei fatti e dal materiale probatorio disponibile.

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