Peculato: definizione, disciplina ed evoluzione storica del reato previsto dall'art. 314 c.p.
Art. 314 c.p. PeculatoIl pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. |
Procedibilità | D'ufficio |
Prescrizione | 13 anni, 1 mese e 15 giorni nel caso previsto dal primo comma, 7 anni e sei mesi nel caso di peculato d'uso |
Competenza | Tribunale in composizione collegiale |
Arresto | Facoltativo nel caso primo comma - non consentito nel caso di peculato d'uso |
Fermo | Consentito solo nel primo comma |
Misure cautelari | Consentite |
Che cos'è e qual è la pena prevista?
Il peculato è un reato contro la pubblica amministrazione disciplinato dall'articolo 314 c.p. e punisce le condotte di appropriazione indebita di denaro o di altri beni mobili da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, a danno della pubblica amministrazione.
Il reato è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Indice:
3. La condotta: la distrazione prima della riforma del 1990
4. La condotta: l'appropriazione e l'utilizzazione
5. La condotta: il possesso qualificato
7. Le cause di giustificazione
9. Forme di manifestazione del reato
11. La pena
12. La giurisprudenza sul reato di peculato
1. Il bene giuridico tutelato
L'attuale formulazione del reato di peculato è il risultato di un'evoluzione normativa, che da furto comune di "pecunia publica" si è trasformato in appropriazione o distrazione di beni affidati a soggetti qualificati per l'espletamento delle loro funzioni pubbliche, con una sempre maggiore enfasi sulla tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
Il codice penale del 1930, noto come codice Rocco, ha introdotto modifiche significative alla disciplina del peculato rispetto al precedente codice Zanardelli, riflettendo una concezione diversa della funzione politico-criminale dei delitti contro la pubblica amministrazione.
Una delle principali differenze è la collocazione sistematica di questi delitti, che sono stati anticipati dal terzo al secondo titolo del secondo libro, immediatamente dopo i delitti contro la personalità dello Stato.
Questo cambiamento è chiaramente in linea con l'impostazione ideologica del regime fascista.
Il legislatore del 1930 ha ampliato notevolmente la portata di questa categoria di delitti, aumentando il numero delle figure criminose e affinando la loro costruzione sistematica, conferendo al titolo codicistico una natura strutturale.
La distinzione tra i delitti basati sulla titolarità o meno, in capo all'agente, della qualifica di pubblico ufficiale, mette in evidenza il diverso grado di disvalore dell'illecito commesso da soggetti investiti di una pubblica funzione rispetto al comune cittadino.
Il bene giuridico tutelato dalle fattispecie criminose disciplinate dal titolo secondo del codice Rocco muove da una concezione ampia di "pubblica amministrazione", comprensiva dell'intero apparato statale, inclusi gli organi legislativi e giurisdizionali.
Questa unificazione dei tre poteri sotto il comune denominatore della "pubblica amministrazione" assume una valenza simbolica rilevante. La distinzione tra i tre poteri dello Stato degrada a semplice parametro di attribuzione delle competenze, coerentemente con l'ideologia del regime fascista.
La disciplina del peculato descritta dal codice Rocco mantiene la previsione alternativa delle modalità di realizzazione della condotta, per appropriazione o per distrazione, con il momento unificante rappresentato dall'alterazione del vincolo di destinazione funzionale impresso all'oggetto materiale del reato.
Rispetto al codice Zanardelli, la disciplina del peculato del 1930 ha attenuato la protezione dell'integrità del patrimonio privato, accentuando la tutela degli interessi "metaindividuali" al rispetto del dovere di probità da parte dei soggetti pubblici.
Il peculato rappresenta un reato plurioffensivo che tutela sia l'interesse al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), sia l'integrità del patrimonio pubblico.
La condotta appropriativa o distrattiva del pubblico agente viola il dovere di fedeltà e altera la destinazione funzionale delle risorse pubbliche, ostacolando il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche.
Con la legge n. 86/1990, il delitto di peculato ha subito modifiche strutturali, tra cui l'eliminazione della modalità distrattiva, l'abrogazione dell'art. 315 c.p. e l'introduzione del peculato d'uso. Queste modifiche hanno enfatizzato la tutela del regolare funzionamento della P.A. e dell'aderenza all'interesse pubblico, mantenendo comunque la tutela del patrimonio pubblico in una posizione subordinata.
2. Elemento oggettivo
Il peculato, soprattutto a seguito alle modifiche apportate dalla novella del 1990, è centrato sulla componente dell'abuso del possesso qualificato e tutela:
a) l'interesse all'aderenza all'interesse pubblico dell'azione amministrativa e la sua imparzialità;
b) l'integrità delle risorse patrimoniali necessarie agli enti pubblici per realizzare i loro fini istituzionali.
Da un lato, il peculato mira a contrastare le condotte dei pubblici agenti che strumentalizzano il possesso fondato sulla ragione di ufficio, causando una disfunzione nella gestione della cosa pubblica.
Questo avviene attraverso l'alterazione dell'ordine di destinazione del patrimonio della pubblica amministrazione o dei beni dei privati che essa detiene.
Dall'altro lato, la norma protegge l'integrità delle risorse patrimoniali degli enti pubblici, assicurando che queste risorse siano utilizzate esclusivamente per l'interesse generale.
Il peculato è classificato come reato proprio, realizzabile solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che anche persone prive di tali qualifiche possono concorrere nel reato, se collaborano materialmente con il pubblico agente.
Non si applica al peculato la disciplina dell'art. 360 c.p., che esclude la configurabilità del reato in caso di cessazione della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Invece, la giurisprudenza sottolinea che è sufficiente il possesso qualificato della cosa per configurare il delitto, indipendentemente dall'effettivo esercizio della funzione pubblica al momento dell'appropriazione.
L'art. 322 bis c.p., introdotto dalla legge n. 300/2000, estende la categoria dei possibili soggetti attivi del reato ai funzionari e membri degli organi e delle istituzioni dell'Unione Europea, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri o da enti pubblici o privati presso gli organi UE, e a coloro che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici agenti in altri Stati membri della UE.
La categoria dei soggetti passivi comprende la pubblica amministrazione, lesa nel suo interesse al buon andamento e all'efficacia dell'azione amministrativa, e i privati, che vedono leso un loro interesse patrimoniale.
Oggetto materiale del reato è il denaro o la cosa mobile, inclusi energia elettrica e altre energie che abbiano valore economico.
La giurisprudenza ha dibattuto sulla configurabilità del peculato in relazione all'uso privato delle energie lavorative umane, sostenendo che tale uso potrebbe configurare abuso d'ufficio se sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla fattispecie.
È importante che la cosa appropriata abbia un valore economico o utilità per l'agente, e che il valore possa derivare dal successivo utilizzo della cosa.
Il concetto di "altruità" indica che la cosa deve appartenere a qualcun altro, con la pubblica amministrazione o un terzo che vantano diritti reali o personali prevalenti rispetto a quelli del pubblico ufficiale.
Per quanto riguarda il denaro, si configura peculato se il denaro è riscosso per conto della pubblica amministrazione, ma non se è originariamente ricevuto a titolo personale dall'agente, salvo obblighi successivi verso la pubblica amministrazione.
Un esempio di inadempimento contrattuale, che non configura il reato di peculato è rappresentato dal medico che non versi parte del proprio onorario all'ospedale pubblico per attività privata svolta al di fuori dell'orario di lavoro.
3. La condotta: la distrazione prima della riforma del 1990
La modifica legislativa del 1990 ha eliminato dall'articolo 314 del codice penale il riferimento esplicito alla distrazione come modalità di realizzazione del peculato.
Per comprendere appieno gli effetti di questa modifica, è necessario esaminare come la giurisprudenza e la dottrina interpretavano il concetto di distrazione prima della riforma del 1990.
Prima della riforma del 1990, esistevano due principali teorie sulla distrazione:
Distrazione come Forma di Appropriazione: Una teoria sosteneva che la distrazione fosse una particolare forma di appropriazione, caratterizzata dalla destinazione finalistica del bene, invece che dalla semplice ritenzione.
Appropriazione come Forma di Distrazione: La seconda teoria, invece, vedeva l'appropriazione come una particolare forma di distrazione, intendendo la destinazione del bene a scopi diversi da quelli assegnati dalla pubblica amministrazione.
Un ulteriore approccio individuava un elemento comune nei due comportamenti: la sottrazione della cosa dalle finalità istituzionalmente stabilite, mantenendo comunque una certa autonomia tra i due concetti.
La giurisprudenza ha mostrato divergenze nell'interpretazione del concetto di distrazione. Un orientamento restrittivo riteneva penalmente rilevanti solo i casi di distrazione per finalità esclusivamente private. D'altro canto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza, volto a tutelare le destinazioni pubbliche, attribuiva rilevanza a qualsiasi destinazione diversa da quella prestabilita da leggi, regolamenti o istruzioni vincolanti.
La dottrina, invece, preferiva un approccio intermedio, riconoscendo rilevanza sia ai casi di distrazione per finalità private che a quelli per finalità pubbliche, ma estranee agli scopi istituzionali specifici. Questo approccio mirava a evitare che il giudice penale intervenisse oltre i limiti del controllo esterno sulla discrezionalità amministrativa.
La riforma del 1990 ha soppresso il riferimento alla distrazione, con l'intenzione di evitare interpretazioni ampie che potessero portare alla punibilità per peculato anche in casi di abuso del possesso di scarso rilievo penale. Questa scelta ha portato a differenze interpretative significative:
Orientamento soggettivo: Alcuni ritengono che solo l'appropriazione in senso stretto rientri nell'articolo 314 c.p., relegando la distrazione ad abuso d'ufficio.
Orientamento oggettivo: Altri vedono la distrazione come una forma di appropriazione, in linea con il concetto normativo dell'articolo 646 c.p.
4. La condotta: l'appropriazione e l'utilizzazione
La condotta tipica del peculato consiste nell'esercizio di atti dispositivi sul denaro o sulla cosa, incompatibili con il titolo giustificativo del possesso o della detenzione, manifestando un comportamento uti dominus.
La condotta può consistere:
in una appropriazione tout court, ovvero nel prendere possesso della cosa;
in una utilizzazione della cosa a fini privati, deviandola dalle finalità di interesse generale;
Indipendentemente dalle modalità specifiche di realizzazione della condotta appropriativa, essa si articola in due aspetti:
l'espropriazione, che si realizza quando viene negato il diritto altrui sulla cosa;
l'impropriazione, rappresentata dallo stabilire un rapporto di fatto con la cosa, tramite atti dispositivi incompatibili con il titolo del possesso.
La riforma del 1990 ha portato a un dibattito sull'inquadramento della distrazione nel reato di peculato. Mentre alcuni interpretano rigidamente la norma, altri adottano un approccio più flessibile, riconoscendo una continuità tra appropriazione e distrazione. Questo dibattito riflette le diverse esigenze di tutelare l'imparzialità e l'efficacia dell'azione amministrativa, evitando al contempo un'applicazione eccessivamente ampia e potenzialmente iniqua del reato di peculato.
5. La condotta: il possesso qualificato
L'elemento centrale nel reato di peculato è l'abuso del possesso. Affinché il delitto si configuri, è necessario che il pubblico agente abbia il possesso o la disponibilità della cosa o del denaro per ragioni legate all'ufficio o servizio che svolge. L'importanza della disponibilità è stata esplicitata con una modifica legislativa nel 1990, che ha formalizzato un principio già riconosciuto in giurisprudenza.
Storicamente, la giurisprudenza ha preferito non aderire alla nozione civilistica di possesso, che richiede il corpus possessionis e l'animus possidendi come presupposti necessari per esercitare il diritto di proprietà o altri diritti reali.
Questa interpretazione, tipica del diritto civile, non è stata considerata adeguata per il diritto penale.
La giurisprudenza ha riconosciuto il possesso anche quando il pubblico agente ha solo una disponibilità giuridica, e non materiale, del bene o del denaro.
Questa disponibilità può derivare dal ruolo istituzionale dell'agente, che potrebbe ottenere il possesso materiale mediante un provvedimento di competenza propria.
Questo concetto di possesso mediato è stato consolidato, e la disponibilità del bene è stata ritenuta implicita nel concetto di possesso per il reato di peculato.
Il possesso o la disponibilità del bene da parte del pubblico agente devono essere collegati a poteri o doveri funzionali. La relazione giuridica tra l'agente e il bene è determinata dalla funzione pubblica svolta. L'art. 314 c.p. enfatizza l'idea dell'abuso del possesso qualificato, ossia legato alle mansioni dell'ufficio o servizio del pubblico agente.
Esistono divergenze tra l'interpretazione giurisprudenziale e quella dottrinale del possesso qualificato.
La giurisprudenza tende ad una visione ampia, includendo anche casi di possesso basati su prassi o consuetudini dell'ufficio, e situazioni in cui il possesso è meramente occasionale o contingente. Questa interpretazione amplia il campo di applicazione del peculato, considerando come abuso anche la deviazione della cosa dalla sua destinazione funzionale.
La dottrina, invece, propone una visione più restrittiva.
Secondo questa prospettiva, è importante che il possesso sia strettamente legato alla funzione pubblica e non sia basato su situazioni occasionali. A
Attribuire rilevanza al possesso meramente occasionale potrebbe svuotare di significato il rapporto funzionale tra l'agente e la cosa.
La dottrina preferisce un'interpretazione che richiede una condizione di disponibilità fondata e legittimata dall'esercizio della funzione pubblica.
6. Il peculato d'uso
La riforma del 1990 ha introdotto nel secondo comma dell'art. 314 c.p. la fattispecie del peculato d'uso.
Questa modifica è stata guidata dall'esigenza di eliminare disparità di trattamento che derivava dalla punizione, con la stessa severità, del peculato ordinario nelle ipotesi in cui vi era solo un uso momentaneo e la successiva restituzione del bene pubblico.
Esistono due principali orientamenti sulla natura del peculato d'uso:
Secondo un primo orientamento, il peculato d'uso rappresenta una circostanza attenuante della stessa condotta di appropriazione prevista dal primo comma dell'art. 314 c.p. La minore gravità della pena riflette il minore disvalore penale associato all'uso momentaneo della cosa, seguito dalla sua immediata restituzione.
Un altro orientamento sostiene che il peculato d'uso sia una fattispecie autonoma, fondata su un comportamento distinto (uso momentaneo) e su un diverso momento consumativo (la restituzione della cosa). Il dolo qui include la volontà di restituire il bene, differenziandosi quindi nettamente dall'appropriazione.
La condotta di peculato d'uso si caratterizza per l'uso "momentaneo" del bene, inteso come non protratto nel tempo, seguito dalla sua immediata restituzione.
L'utilizzo e la restituzione devono essere strettamente collegati cronologicamente. Inoltre, l'agente non deve compiere altre attività sulla cosa se non quelle necessarie alla sua restituzione.
Per configurare il peculato d'uso, è necessaria sia la volontà di restituire il bene sia l'effettiva realizzazione di tale volontà. Anche in caso di impossibilità sopravvenuta di restituire il bene per cause non imputabili all'agente, si configura il peculato d'uso e non il peculato ordinario, secondo il principio di personalità della responsabilità penale.
Un dibattito significativo riguarda se il peculato d'uso si applichi solo ai beni infungibili. Alcuni sostengono che il secondo comma dell'art. 314 c.p. si riferisca esclusivamente ai beni infungibili, mentre l'abuso di beni fungibili (come il denaro) rientrerebbe nel primo comma. Questa interpretazione potrebbe determinare una disparità di trattamento ingiustificata. È preferibile l'interpretazione che include anche i beni fungibili nel peculato d'uso, purché seguiti dalla restituzione del tantundem.
L'uso a fini personali del telefono o di strumenti analoghi può configurare peculato comune o peculato d'uso, a seconda se si consideri un'appropriazione degli impulsi elettrici o un'interversione del possesso dello strumento. Tuttavia, l'orientamento preferibile è negare la rilevanza penale per l'uso privato del telefono, considerando sufficiente la responsabilità disciplinare.
7. Le cause di giustificazione
Le cause di giustificazione rilevanti in relazione al reato di peculato sono principalmente il consenso dell’avente diritto e l’esercizio di un diritto.
Il consenso dell'avente diritto può scriminare il peculato solo in casi limitati. È importante distinguere tra:
Beni della pubblica amministrazione: Per i beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, il consenso dell’ente pubblico è irrilevante. Il reato di peculato tutela non solo l’integrità del patrimonio pubblico ma anche il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Pertanto, il consenso dell'ente pubblico non può giustificare l’uso diverso del bene.
Beni di privati: Per i beni appartenenti a privati, che si trovano nella disponibilità di un pubblico ufficiale (p.u.), il consenso del proprietario del bene potrebbe, in teoria, scriminare l’uso del bene per fini diversi da quelli legittimanti il titolo del possesso. Tuttavia, poiché il peculato è un reato plurioffensivo che tutela anche l’interesse pubblico all'imparzialità dell’amministrazione, il consenso del privato non basta a giustificare la condotta del p.u.
Un esempio frequente dell’esercizio di un diritto come scriminante nel peculato riguarda l’appropriazione di denaro o beni da parte di un pubblico ufficiale che vanta un credito opponibile in compensazione nei confronti della P.A.
Questo credito deve essere certo, liquido ed esigibile.
In tali casi, la giurisprudenza applica l’art. 51 c.p., che riconosce l’esercizio di un diritto come causa di giustificazione, escludendo quindi l’illiceità penale del fatto.
La L. n. 124/2007, che riforma il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e disciplina il segreto di Stato, introduce una scriminante speciale definita “garanzia funzionale” (art. 17).
Questa scriminante esclude la rilevanza penale di fatti commessi dal personale dei servizi di sicurezza, o dai loro collaboratori autorizzati, se conformi all'autorizzazione ricevuta e finalizzati al perseguimento delle loro finalità istituzionali.
La garanzia funzionale non si applica ai seguenti reati:
delitti che mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, e altri diritti fondamentali;
attentati contro organi costituzionali e diritti politici del cittadino, e reati contro l’amministrazione della giustizia;
reati per i quali non è opponibile il segreto di Stato, salvo eccezioni specifiche.
L’efficacia scriminante della garanzia funzionale è subordinata a:
condotte svolte nell’esercizio di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza;
condotte indispensabili e proporzionate agli obiettivi dell’operazione, non altrimenti conseguibili;
una comparazione obiettiva degli interessi pubblici e privati coinvolti;
minimizzazione del danno agli interessi lesi.
Inoltre, non è possibile avvalersi di questa scriminante in luoghi politicamente sensibili, come le sedi di partiti politici, sindacati, o nei confronti di giornalisti.
8. Elemento soggettivo
L'elemento soggettivo nel reato di peculato, così come nel peculato d'uso, è il dolo.
Tuttavia, il contenuto del dolo varia tra le due fattispecie, riflettendo la differenza negli elementi costitutivi delle stesse.
Nel caso del peculato, il dolo consiste nella rappresentazione e nella volontà dell'agente di appropriarsi della cosa o del denaro. L'elemento psicologico del reato richiede che il soggetto abbia piena consapevolezza e volontà di compiere l'atto di appropriazione, negando il diritto dell'altrui titolarità sull'oggetto materiale, che può appartenere sia alla Pubblica Amministrazione sia a un privato.
Nel peculato d'uso, il contenuto del dolo si estende all'uso momentaneo e alla immediata restituzione dell'oggetto materiale. Questo implica che l'agente deve avere la volontà non solo di utilizzare temporaneamente la cosa, ma anche di restituirla immediatamente dopo l'uso. Tuttavia, questa specificazione non muta la natura del dolo in dolo specifico, ma lo qualifica come intenzionale. La restituzione immediata e l'uso momentaneo sono elementi costitutivi della fattispecie, e devono essere rappresentati e voluti dall'agente.
Entrambe le fattispecie condividono ulteriori elementi comuni del contenuto del dolo:
Consapevolezza di negare l'altrui diritto: L'agente deve essere consapevole di negare, attraverso la propria condotta (sia di uso che di appropriazione), il diritto di terzi sull'oggetto materiale.
Ragione di ufficio o servizio: L'agente deve essere consapevole della ragione di ufficio o di servizio che legittima il suo possesso della cosa.
L'errore sul fatto può escludere il dolo appropriativo.
Ad esempio, un errore nel distinguere due oggetti simili può comportare la mancanza di consapevolezza necessaria per il dolo. Anche l'errore su norme extra-penali, che risolvendosi sul fatto impediscano all'autore di comprendere la propria qualifica o la ragione di ufficio o servizio che legittima il possesso della cosa, può escludere il dolo. Questi errori, se rilevanti, devono impedire all'autore di rendersi conto dell'idoneità della sua condotta a negare i diritti altrui.
9. Forme di manifestazione del reato
Il reato di peculato è di natura istantanea e si consuma nel momento dell'appropriazione dell'oggetto materiale da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Questa appropriazione segna il completamento dell'azione criminosa, essendo il punto in cui il bene viene definitivamente sottratto alla disponibilità dell'ente pubblico o del privato a cui appartiene.
Il tentativo di peculato si configura quando l'agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a appropriarsi della cosa, senza però riuscire nell'intento. La fattispecie tentata è quindi una ricerca non riuscita dell'appropriazione del bene, secondo quanto stabilito dall'art. 56 c.p.
La configurazione del peculato d'uso è più complessa. La questione principale riguarda la qualificazione del peculato d'uso come fattispecie autonoma rispetto al peculato comune, o come circostanza attenuante di quest'ultimo.
Se si aderisce alla tesi che vede il peculato d'uso come una circostanza attenuante del peculato comune, il reato si consuma al momento dell'appropriazione della cosa. L'uso momentaneo e la restituzione sono considerati fatti successivi, che degradano il titolo del reato e rendono inammissibile il tentativo.
Se si considera invece il peculato d'uso come fattispecie autonoma, il reato si consuma nel momento della restituzione della cosa. In questo caso, il tentativo si configura nella vana ricerca di appropriarsi della cosa per farne un uso momentaneo e restituirla subito dopo.
L'art. 323 bis c.p., introdotto dalla legge n. 86/1990, prevede una circostanza attenuante speciale applicabile ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, incluso il peculato (e il peculato d'uso), in presenza di fatti di particolare tenuità. Questa attenuante si applica a fatti tipici, sebbene di scarsa idoneità lesiva.
Il parametro per l'applicazione di questa attenuante è l'interezza del fatto e non solo alcuni requisiti costitutivi. Pertanto, possono assumere rilievo elementi come il valore della cosa e la natura del collegamento tra il possesso e la pubblica funzione. Se la tenuità del fatto riguarda elementi diversi dal danno patrimoniale, l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. può concorrere con quella di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità).
Le circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 6, c.p. si applicano sia al peculato comune che al peculato d'uso, salvo che per quest'ultimo la restituzione della cosa costituisca già un elemento costitutivo del reato, valutato ai fini della comminatoria edittale di pena. Analogamente, l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p. può essere applicata in entrambe le fattispecie, dato il carattere plurioffensivo del reato, che tutela anche la dimensione patrimoniale.
10. Rapporti tra norme
Una questione di rilevante importanza in materia di peculato riguarda la distinzione tra questo reato e quello di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p. La differenza principale tra le due figure si basa sul fatto che, nell'appropriazione indebita aggravata, la cosa è nella disponibilità dell'agente per ragioni personali e non per motivi di ufficio o servizio. Questo significa che l'appropriazione indebita aggravata si verifica quando l'agente ha accesso alla cosa intuitu personae, cioè per motivi personali, e poi se ne appropria abusando dei poteri o violando i doveri della propria funzione o servizio pubblico .
Un'altra distinzione importante è quella tra peculato e truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p. La truffa aggravata richiede che l'ottenimento del bene sia successivo ed eziologicamente collegato alla condotta ingannatoria dell'autore. In altre parole, per configurare la truffa, è necessario che l'appropriazione del bene derivi direttamente dall'inganno perpetrato dall'autore. Nel caso del peculato, invece, l'agente ha già il possesso del bene per motivi di ufficio o servizio, e l'eventuale comportamento ingannatorio è volto solo a nascondere l'appropriazione già avvenuta .
La giurisprudenza ammette il concorso tra peculato e violazione di corrispondenza, poiché non sussiste un rapporto di specialità tra le norme degli artt. 616 e 314 c.p. Ad esempio, un addetto al servizio postale che manomette un plico per impossessarsi delle banconote contenute al suo interno commette sia peculato che violazione di corrispondenza. La clausola di sussidiarietà dell'art. 616 c.p. si riferisce infatti solo al fatto tipico di prendere cognizione del contenuto della corrispondenza o di sottrarla, distrarla, distruggerla o sopprimerla, condotte che non sono specificamente previste nel delitto di peculato, il quale ha una diversa oggettività giuridica .
Non è ammesso il concorso tra peculato e violazione della pubblica custodia di cose, a causa della clausola di riserva contenuta nell'art. 351 c.p. e della maggiore gravità del peculato. La clausola di riserva prevede infatti che il reato di violazione della pubblica custodia di cose sia applicabile solo in assenza di altre fattispecie più gravi, come appunto il peculato .
Infine, per quanto riguarda i rapporti tra peculato e l'omessa consegna o deposito di cose del fallimento (art. 230 legge fallimentare), il discrimine risiede nel fatto che, nel caso del secondo reato, il ritardo nel versamento delle somme o delle cose del fallimento avviene a seguito di un ordine del giudice, e tali beni non sono entrati a far parte del patrimonio del curatore. Nel peculato, invece, le somme o le cose sono già entrate a far parte del patrimonio dell'agente.
11. La pena
Attualmente, il peculato comune è punito con la reclusione da 3 a 10 anni, mentre il peculato d'uso con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena pecuniaria è stata eliminata dall'art. 314 dalla legge 86/1990, poiché considerata poco efficace dal punto di vista della prevenzione generale. Tuttavia, è possibile applicare la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 24 se il peculato è commesso per fini di lucro.
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici si applica sia al peculato comune che al peculato d'uso. Tuttavia, la sproporzione tra la gravità della sanzione interdittiva e la modesta offensività del peculato d'uso solleva interrogativi di legittimità costituzionale in relazione al principio di eguaglianza-ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione. Se la pena accessoria si applica anche al tentativo, l'interdizione temporanea dovrebbe essere irrogata quando la pena inflitta scende al di sotto dei tre anni di reclusione a causa di circostanze attenuanti.
Un'altra sanzione accessoria è prevista dall'art. 32 quinquies, che prevede l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con l'Amministrazione di appartenenza per il condannato per peculato comune (non d'uso) alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. Inoltre, il d.d.l. AS 1270 ha proposto di estendere l'applicazione di questa sanzione anche nei casi di condanna a due anni di reclusione, a seguito di giudizio abbreviato o patteggiamento.
L'art. 322 ter c.p. dispone che in caso di condanna per peculato si proceda obbligatoriamente alla confisca dei beni che ne costituiscano il prezzo o il profitto, o, se ciò non è possibile, alla confisca di beni equivalenti di cui l'autore abbia la disponibilità.
Infine, è importante ricordare che alla condanna non definitiva per peculato comune (ma non per peculato d'uso) conseguono l'ineleggibilità e la sospensione da alcune cariche pubbliche di natura politica, come presidente della provincia, sindaco, assessore, consigliere provinciale e comunale, nell'ambito degli enti ad autonomia territoriale.
12. La giurisprudenza sul reato di peculato
Cassazione penale , sez. VI , 03/05/2022 , n. 19424
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio che permettano di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, e che, dunque, trova nella funzione o nel servizio l'occasione del suo verificarsi. (Fattispecie relativa ad appropriazione, da parte del cancelliere addetto alla iscrizione a ruolo delle cause civili, dei valori bollati ovvero del denaro versato dagli avvocati ai fini del relativo acquisto, di cui lo stesso conseguiva la disponibilità in virtù di una prassi irregolare, posto che l'apposizione di tali valori sugli atti giudiziari è adempimento che esula dai compiti dell'ufficio).
Cassazione penale , sez. VI , 30/03/2022 , n. 18031
Integra il delitto di peculato - e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le stesse siano entrate a far parte del patrimonio dell'agente - la condotta dell'ausiliario del curatore che abbia sottratto i beni della procedura fallimentare dopo averne assunto la funzione di custodia e non li abbia mai riconsegnati nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dalla curatela.
Cassazione penale , sez. VI , 10/03/2022 , n. 23792
Commette il delitto di peculato il medico dipendente di ospedale pubblico che, operante in regime di attività di libero professionista intramuraria (c.d. intramoenia allargata), autorizzata presso il proprio studio privato, esegua le prestazioni sanitarie in uno studio diverso da quello oggetto dell'autorizzazione, omettendo di riversare alla Asl di appartenenza la quota dovuta sugli importi corrisposti dai pazienti, atteso che la disponibilità del denaro viene acquisita in ragione dell'ufficio ricoperto. (In motivazione, la Corte ha escluso la qualificabilità del fatto in termini di truffa aggravata, non potendosi ravvisare alcuna condotta decettiva da parte del professionista, diretta a conseguire la disponibilità di tali importi).
Cassazione penale , sez. VI , 10/03/2022 , n. 12516
In tema di peculato, deve escludersi la perdurante rilevanza penale delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, atteso che l'art. 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021 n. 215 , di conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 , ha espressamente attribuito valenza retroattiva al comma 1-ter dell' art. 4 d.lg. 14 marzo 2011, n. 23 , il quale ha attribuito la qualifica di responsabile d'imposta in capo a tale operatore turistico - a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo – nonché alla disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria correlata a tale mutata qualifica.
Cassazione penale , sez. VI , 16/02/2022 , n. 10624
Integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro giacenti sullo stesso (nella specie corrispondenti alla differenza contabile tra i prelievi e le spese documentate) per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell'amministrato.
Cassazione penale , sez. VI , 15/02/2022 , n. 9213
In tema di peculato, deve escludersi che permanga la rilevanza penale delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, atteso che l' art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 , conv. dalla l. 17 dicembre 2021 n. 215 , ha espressamente attribuito valenza retroattiva, non solo alle modifiche introdotte, in tale data, dall' art. 180 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 , conv. dalla l. 20 luglio 2020, n. 77 - il quale aveva assegnato la qualifica di responsabile d'imposta in capo a tale operatore turistico, a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo - ma anche alla disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria correlata a tale mutata qualifica, in deroga agli ordinari criteri di diritto intertemporale in materia di illeciti amministrativi.
Cassazione penale , sez. VI , 12/01/2022 , n. 3683
Integra il delitto di peculato la condotta di omesso versamento alla Regione, da parte dei responsabili della società convenzionata per la gestione del servizio di acquedotto, dei canoni di depurazione e fognatura riscossi dall'utenza, la cui natura di corrispettivo privato - e non di tributo - non esclude che si tratti di somme comunque spettanti ab origine alla Regione in virtù di un vincolo di destinazione originario ai fini di interesse pubblico, ai sensi dell' art. 155 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 . (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca).
Cassazione penale , sez. VI , 07/12/2021 , n. 12492
In tema di peculato, costituisce reato la condotta del gestore di una struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, pur realizzata prima delle modifiche introdotte dell' art. 180 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 , conv. nella l. n. 77 del 20 luglio 2020 , atteso che la novella non ha comportato una abolitio criminis, bensì solo un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della modifica normativa, il gestore è divenuto soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, sicché non può più considerarsi quale agente contabile con obbligo di rendiconto delle somme riscosse per conto dell'ente).
Cassazione penale , sez. VI , 26/11/2021 , n. 3664
In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, la prova del reato di peculato non può desumersi dalla mera irregolare tenuta della documentazione contabile, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme, pur potendo l'assoluta inadeguatezza giustificativa del supporto contabile acquisire una valenza altamente significativa dell'utilizzo indebito del denaro, per l'impossibilità di collegare lo stesso alle funzioni istituzionali del gruppo.
Cassazione penale , sez. VI , 27/05/2021 , n. 32682
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista ex art. 32-bis c.p. , si riferisce esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato e non anche agli enti pubblici non economici, come desumibile dal fatto che la norma individua i poteri oggetto d'interdizione richiamando figure organiche tipiche di enti privati.
Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23769
Integra il delitto di peculato per appropriazione la condotta del liquidatore di una società pubblica che, avendo per ragioni d'ufficio la disponibilità del denaro pubblico, si autoliquidi un compenso per l'attività svolta nonostante la precedente rinuncia allo stesso, effettuata con atto versato nella documentazione sociale, anche se non comunicato formalmente all'assemblea dei soci e al collegio sindacale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'atto di rinuncia, indipendentemente dalla sua natura civilistica recettizia o meno, priva di causa l'autoliquidazione, non potendosi più ritenere certo e, quindi, liquidabile il diritto al compenso).
Cassazione penale , sez. VI , 25/03/2021 , n. 16794
In tema di peculato, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il titolare di una rivendita di tabacchi abilitato alla riscossione dei pagamenti del servizio di mensa scolastica per conto del Comune, trattandosi di attività che comporta maneggio di denaro pubblico, con i conseguenti obblighi di rendicontazione e poteri certificatori, svolta nell'interesse del soggetto esercente il servizio pubblico di refezione scolastica e costituente una modalità di esplicazione di quest'ultima, attraverso la raccolta dei contributi privati ad essa funzionale.
Cassazione penale , sez. VI , 02/03/2021 , n. 40595
Non integra il delitto di peculato la condotta del consigliere regionale che, senza avere la disponibilità di fondi per il funzionamento del gruppo consiliare, ottenga rimborsi gravanti sul fondo del gruppo di appartenenza per spese non rimborsabili, potendo configurare il reato ex art. 314 c.p. solo la condotta appropriativa di denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità diretta. (Fattispecie relativa a richieste di rimborso di un componente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, la cui normativa attribuisce in esclusiva la gestione dei fondi regionali ai capigruppo).
Cassazione penale , sez. VI , 02/03/2021 , n. 40595
In tema di peculato, grava sulla pubblica accusa l'onere di provare il carattere indebito di spese pubbliche non riferibili ai fini istituzionali dell'ente, di cui sia stato richiesto il rimborso, non potendosi confondere i piani, tra loro distinti, della responsabilità contabile per danno erariale e della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a spese dei gruppi consiliari regionali della Emilia Romagna).
Cassazione penale , sez. VI , 18/02/2021 , n. 15945
Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, nello svolgimento dell'attività libero-professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta intra moenia), riceva personalmente dai pazienti le somme dovute per la sua prestazione, anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente, omettendo il successivo versamento all'azienda sanitaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il medico, sia pur in via di fatto e senza essere a ciò espressamente tenuto, si ingerisce nell'incasso di somme appartenenti, almeno in parte, all'ente pubblico, delle quali ha avuto la disponibilità nello svolgimento del suo ufficio).
Cassazione penale , sez. VI , 02/02/2021 , n. 16786
In tema di peculato, l'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all'erario, si realizza non già per effetto del mero ritardo nell'adempimento, bensì allorquando si determina la certa interversione del titolo del possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, condotta che non necessariamente può essere ritenuta insita nella mancata osservanza del termine di adempimento.
Cassazione penale , sez. VI , 19/01/2021 , n. 45084
In tema di peculato, il possesso del bene oggetto di appropriazione presuppone un titolo di legittimazione che rinvenga la propria causa in disposizioni di legge od organizzative, non essendo sufficiente la mera disponibilità di fatto o occasionale, ovvero conseguente a un'espressa violazione delle norme disciplinanti il maneggio di denaro pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna relativa all'appropriazione, da parte di un medico svolgente attività libero-professionale in regime di intramoenia allargata, delle somme versate direttamente dai pazienti come corrispettivo delle prestazioni sanitarie, non essendo stati compiutamente accertati la legittimità di tale prassi e il legame funzionale tra l'attività dell'imputato e la disponibilità di tali somme).
Cassazione penale , sez. VI , 19/01/2021 , n. 16783
In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il peculato nella condotta del pubblico agente, responsabile dei procedimenti per l'assegnazione dei contributi erogati dal Comune o dalla Regione per attività di rilevanza sociale, che si appropriava di fondi assegnati a due compiacenti strutture convenzionate, benché la spesa venisse deliberata, da ultimo, dal dirigente comunale, investito del relativo potere).
Cassazione penale , sez. VI , 14/01/2021 , n. 3601
Integra il reato di peculato la condotta del pubblico agente che ritardi il versamento all'ente del danaro riscosso in ragione della funzione svolta oltre il ragionevole limite di tempo derivante dalla complessità delle operazioni di versamento o dalla necessità di attendere anche a doveri di ufficio di diversa natura. (Fattispecie relativa ad un impiegato dell'ufficio anagrafe di un comune che si era appropriato delle somme consegnategli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità rilasciate, restituendole parzialmente solo dopo l'avvio di un procedimento amministrativo a suo carico).
Cassazione penale , sez. VI , 05/11/2020 , n. 6600
In tema di peculato, riveste la qualità di pubblico ufficiale il direttore di un ufficio postale che si appropri di denaro prelevato direttamente dalla cassa ove confluiscano gli introiti delle operazioni inerenti ai servizi postali, avuto riguardo ai poteri di certificazione dallo stesso esercitati per le consegne o i versamenti di somme di denaro effettuati dagli utenti e per la contabilizzazione dei relativi passaggi o movimenti. (In motivazione, la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di peculato nonostante che il denaro oggetto dell'appropriazione fosse destinato allo sportello bancomat, quale servizio di natura privatistica, essendosi l'appropriazione verificata prima ancora dell'inserimento del denaro nello sportello automatico, mediante la sottrazione dalla cassa dell'ufficio postale).
Cassazione penale , sez. VI , 29/10/2020 , n. 37682
Integra il reato di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropria di ratei pensionistici sottraendoli al legittimo beneficiario, in quanto l'attività di pagamento in questione si colloca nel segmento finale di esplicazione del pubblico servizio di erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali attribuito all'INPS, rispetto al quale Poste Italiane svolge, sulla base di apposita convenzione, funzione ausiliaria di organo pagatore.
Cassazione penale , sez. VI , 13/10/2020 , n. 37674
Non integra il reato di peculato, ma costituisce mero inadempimento contrattuale, la condotta del concessionario di aree di parcheggio che omette di versare al Comune la quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato, in quanto il denaro non corrisposto all'ente pubblico non appartiene allo stesso ab origine.
Cassazione penale , sez. V , 16/09/2020 , n. 29705
Integra il delitto di peculato la condotta del custode, nominato dalla curatela fallimentare, che si appropri dei beni della società dichiarata fallita a lui affidati per la conservazione. (Fattispecie relativa alla sottrazione di beni mobili custoditi in una struttura alberghiera della società fallita, concessa in subaffitto al custode, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il contestato reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, qualificando il fatto ai sensi dell' art. 314 c.p. ).
Cassazione penale , sez. VI , 15/01/2020 , n. 18485
Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata ex art. 61, comma 1, n. 9 ,c.p. , la condotta del cancelliere che, addetto alle procedure di recupero di sanzioni pecuniarie e delle spese di giustizia, si appropri dei relativi importi, i quali entrano nella disponibilità giuridica del medesimo dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento giurisdizionale costituente il titolo esecutivo, sulla cui base vanno attivate le procedure di riscossione ex artt. 211 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove gli artifici che successivamente egli ponga in essere per dare una parvenza di regolarità formale al proprio agire risultano funzionali a mascherare l'interversione e non invece all'acquisizione del possesso.
Cassazione penale , sez. VI , 02/10/2019 , n. 51582
Integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore di scommesse ippiche che ometta il versamento delle somme riscosse alla SNAI s.p.a., concessionaria dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l'esercizio di tali giochi, in quanto il denaro incassato dall'agente, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione.
Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23769
In tema di peculato, la natura generica del dolo del delitto comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere.
Cassazione penale , sez. VI , 09/11/2018 , n. 8295
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata negata tale attenuante per l'oggettiva gravità del danno recato all'immagine della pubblica amministrazione e alla segretezza delle indagini della polizia giudiziaria).
Cassazione penale , sez. VI , 23/05/2019 , n. 30178
In tema di peculato d'uso, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non riconoscere l'attenuante in relazione a due condotte di uso dell'autovettura di servizio, con cui l'imputato era stato visto nei pressi di un night club a notte fonda, e di uso abusivo del telefono di servizio, da cui egli aveva effettuato oltre tremila telefonate per fini privati, tenuto conto della ripetitività delle condotte e del loro disvalore anche dal punto di vista soggettivo).
Cassazione penale , sez. VI , 21/05/2019 , n. 26330
L'utilizzo dell'auto di servizio per fini privati integra il reato di peculato e non quello di peculato d'uso, in quanto tale condotta è vietata in assoluto, dovendosi presumere l'esclusiva destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era affermata la configurabilità del reato di peculato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva ripetutamente utilizzato l'autovettura di rappresentanza e il relativo autista per recarsi in Roma e attendere ai suoi impegni di deputato nonché, in un'occasione, per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino con la propria coniuge durante il viaggio di nozze).
Cassazione penale , sez. VI , 26/04/2019 , n. 39102
Integra il reato di peculato d'uso l'utilizzo temporaneo dell'autovettura di servizio per il trasferimento non autorizzato dall'abitazione all'ufficio, cui faccia seguito l'immediata restituzione della stessa, ancorché la condotta sia ripetuta nel tempo, nel qual caso si configura una pluralità di reati ex art. 314, comma 2, c.p. , eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione, ma non anche un'interversione del possesso tale da determinare la mutata qualificazione giuridica del fatto in peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il consumo del carburante e dell'olio, come pure l'usura del veicolo, correlati all'uso, non rilevano autonomamente ai fini della qualificazione giuridica, ma concorrono a determinare l'entità del danno patrimoniale cagionato dal reato all'ente proprietario del veicolo).
Cassazione penale , sez. III , 27/09/2018 , n. 57517
Ai fini della configurabilità del reato di peculato, l'uso dell'auto di servizio per fini privati è, in via generale, vietato dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione ad uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego, la cui esistenza ed il cui contenuto devono essere specificamente provati. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione impugnata che aveva ritenuto la configurabilità del reato di cui all' art. 314 c.p. in riferimento alla condotta del sindaco che aveva utilizzato l'autovettura di rappresentanza ed il relativo autista per raggiungere il posto di lavoro presso la ASL e per trasmettere documenti al medesimo ufficio, in assenza di produzione di provvedimenti comunali autorizzativi di uso del mezzo per fini privati).
Cassazione penale , sez. VI , 15/12/2017 , n. 5206
Integra il delitto di peculato d'uso la condotta dell'appartenente ad una forza di polizia che utilizzi l'auto di servizio per incontrarsi con una prostituta dalla quale ottenere, abusando della qualità, prestazioni sessuali gratuite. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'uso dell'autovettura di servizio, pur non producendo una significativa lesione patrimoniale per la pubblica amministrazione, ha pregiudicato l'ordinaria attività funzionale della stessa).
Cassazione penale , sez. VI , 15/11/2019 , n. 11001
In tema di peculato, la prova del reato non può desumersi sulla base della mera omessa o insufficiente rendicontazione delle spese di rappresentanza sostenute da un consigliere regionale, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'assoluta mancanza di allegazioni o l'inosservanza di uno specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa, tanto più se destinato a proiettarsi su un connesso rendiconto, può costituire elemento indiziario dell'avvenuta interversione del danaro pubblico).
Cassazione penale , sez. VI , 18/11/2019 , n. 16765
In tema di peculato mediante appropriazione di fondi assegnati ai gruppi consiliari, la prova dell'appropriazione può essere desunta anche da elementi indiziari lì dove, a fronte di documentazione giustificativa generica e di per sé non indicante il tipo di attività cui la spesa inerisce, emergano profili da cui desumere l'estraneità della spesa all'esercizio della funzione, quali l'accertata presenza del pubblico ufficiale in luoghi diversi da quelli indicati sul documento contabile, l'allegazione di una molteplicità di scontrini che, per frequenza e sistematicità, rivelano spese non collegate ad iniziative del gruppo; l'effettuazione di spese in luoghi e giorni incompatibili con lo svolgimento di attività istituzionale, l'effettuazione di prelievi, dal fondo assegnato al gruppo, anticipati e temporalmente distanti rispetto alla data della documentazione presentata per il rimborso.
Cassazione penale , sez. VI , 15/11/2019 , n. 11001
In tema di peculato, rientrano tra le spese di rappresentanza dei consiglieri regionali soltanto quelle destinate a soddisfare un'esigenza funzionale del gruppo consiliare, strumentale all'operatività del consiglio, e non un bisogno individuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che devono ricondursi al rilievo esterno dell'istituzione anche le eventuali offerte di ristorazioni, a condizione che siano collegate all'attività politica dei singoli consiglieri).
Cassazione penale , sez. VI , 13/11/2019 , n. 2226
In tema di peculato commesso mediante l'indebito utilizzo di carte di credito assegnate al pubblico ufficiale per spese di rappresentanza, le spese ontologicamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente integrano di per sé una distrazione punibile, mentre le spese di natura ambivalente, astrattamente compatibili sia con dette finalità, sia con il soddisfacimento di un interesse esclusivamente personale dell'agente, integrano il reato solo ove la pubblica accusa dimostri che le stesse siano state effettuate non già in correlazione con eventi di promozione dell'ente, bensì per il soddisfacimento di un interesse meramente privatistico.
Cassazione penale , sez. VI , 30/09/2020 , n. 36496
In tema di peculato, il reato si perfeziona nel momento in cui le risorse fuoriescano materialmente dalle casse dell'ente pubblico, entrando nella disponibilità dell'agente, e non allorquando, ancor prima, sia emanato l'ordine di erogare le somme, dal momento che la pubblica amministrazione conserva il potere di disporre del denaro fino al momento della materiale riscossione.
Cassazione penale , sez. VI , 18/11/2019 , n. 16765
Il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della res o del danaro, sicché resta irrilevante la successiva restituzione da parte dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato in relazione ad indebiti prelievi effettuati dal fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, il cui importo era stato restituito a seguito dell'avvio delle indagini penali e dopo essere rimasto custodito per molti mesi, senza alcun valido motivo, in luogo privato).
Cassazione penale , sez. VI , 06/06/2019 , n. 31920
Il delitto di peculato per omesso versamento, da parte dal concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato si consuma allo spirare del termine indicato nella intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare, realizzandosi in tale momento la certa interversione del titolo del possesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che detto delitto di peculato si pone in rapporto di progressione criminosa con il diverso reato, conseguentemente assorbito, di cui all' art. 8 della legge 19 aprile 1990, n. 85 , che si configura nel caso di iniziale ritardo del versamento oltre il termine di giovedì della settimana successiva a quella della raccolta delle giocate).
Cassazione penale , sez. II , 22/12/2020 , n. 16519
Integra il reato di riciclaggio la condotta di colui che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, contribuisca alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio da parte dell'autore del delitto-presupposto, in quanto il reato di cui all' art. 648-ter.1 c.p. è configurabile solo nei confronti dell'intraneus. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo la commissione, da parte di un terzo, del delitto di peculato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita, secondo le norme dell'Unione europea, concorreva con il predetto ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa di tale merce che, dopo la sostituzione dei contrassegni identificativi, veniva reimmessa nei circuiti commerciali).
Cassazione penale , sez. VI , 05/11/2020 , n. 14402
È configurabile il concorso formale tra il reato di peculato e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto essi si differenziano tra loro per il soggetto attivo, per l'interesse tutelato, per le modalità di aggressione del bene giuridico, per il momento della consumazione e per la condizione di punibilità, prevista solo in relazione al reato fallimentare.
Cassazione penale , sez. VI , 28/10/2020 , n. 36317
In tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell' art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020 , atteso che la novella non ha comportato una parziale abolitio criminis, essendosi limitata a far venir meno in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all' art. 314 c.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che il gestore, a seguito della novella, non riveste più la qualifica di incaricato o, quanto meno, di custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune, bensì quello di soggetto obbligato solidalmente al versamento dell'imposta).
Cassazione penale , sez. VI , 27/10/2020 , n. 36523
Integra il reato di peculato la condotta del dipendente di una delegazione ACI deputato alla riscossione delle tasse automobilistiche che si appropri delle somme di cui abbia la disponibilità per ragione di tale ufficio, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio per la funzione pubblica svolta.
Cassazione penale , sez. VI , 01/10/2020 , n. 37074
Integra il delitto di abuso di ufficio e non quello di peculato la condotta del pubblico ufficiale che si avvalga arbitrariamente, per finalità esclusivamente private, delle prestazioni lavorative dei dipendenti di un ente pubblico, atteso che le energie umane, non essendo cose mobili, non sono suscettibili di appropriazione.
Cassazione penale , sez. VI , 23/09/2020 , n. 27910
L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna per peculato del presidente di un'azienda pubblica, rilevando che l'accertata violazione della normativa per la scelta della ditta appaltatrice e la mancata osservanza delle norme di contabilità, in assenza della prova della non corrispondenza dell'importo erogato al valore delle opere realizzate, avrebbero potuto integrare al più il reato di abuso di ufficio).
Cassazione penale , sez. VI , 11/07/2019 , n. 13559
Integra il reato di truffa ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga l'indebita erogazione esclusivamente per effetto degli artifici o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l'adozione dell'atto dispositivo. (Fattispecie in cui è stata qualificata quale truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che, essendo esclusivamente incaricato di predisporre le buste paga, induceva in errore il funzionario deputato al servizio di tesoreria, indicando fraudolentemente due distinti conti correnti ed in tal modo conseguendo l'erogazione di un doppio accredito stipendiale).
Cassazione penale , sez. VI , 11/07/2018 , n. 49990
Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la condotta del consigliere regionale che utilizza, per finalità estranee all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al proprio gruppo consiliare, dal momento che il predetto, avendo la giuridica disponibilità di tali fondi, senza necessità di compiere alcuna attività per conseguirla, se ne appropria illecitamente con il mero ordine di spesa. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi ai gruppi consiliari della Regione Lombardia sulla base della legge regionale n. 17 del 7 maggio 1992 , che prevede la presentazione, da parte dei consiglieri, di documentazione giustificativa della spesa già sostenuta e riserva ai presidenti dei gruppi consiliari la sola rendicontazione annuale).
Cassazione penale , sez. VI , 20/06/2018 , n. 46799
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell' art. 61, n. 9, c.p. , va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata dell'ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti) .