L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis cpp: Che cos’è, a chi viene notificato, cosa contiene e quali sono le facoltà ed i diritti dell’indagato.
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per il reato di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari [552 2 ].
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 64.
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall’art. 415-bis c.p.p., costituisce un passaggio fondamentale del procedimento penale: esso segna il passaggio dalla fase investigativa alla possibile instaurazione del giudizio.
Introdotto con la l. n. 479/1999, l’istituto realizza una forma anticipata di contraddittorio tra accusa e difesa, consentendo all’indagato di interloquire con il Pubblico Ministero prima dell’esercizio dell’azione penale.
Non si tratta di un atto meramente informativo, ma di una vera e propria “finestra difensiva”, nella quale l’indagato può incidere concretamente sulle determinazioni del P.M.
Con la notifica dell’avviso, l’indagato viene posto a conoscenza di quattro elementi essenziali:
l’esistenza del procedimento penale a suo carico;
il fatto storico contestato e la sua qualificazione giuridica (ad es. truffa, furto o appropriazione indebita);
l’avvenuta conclusione delle indagini;
l’intenzione del P.M. di non richiedere l’archiviazione.
Va però chiarito un punto fondamentale, spesso trascurato: l’avviso non vincola il Pubblico Ministero all’esercizio dell’azione penale.
La giurisprudenza ha chiarito che, anche dopo la sua notifica, il P.M. può comunque chiedere l’archiviazione (Cass. pen., sez. VI, n. 47793/2003).
Ridurre il 415-bis a un semplice “avviso di chiusura indagini” è una semplificazione.
La sua funzione è molto più profonda: è il primo momento in cui il diritto di difesa diventa pienamente effettivo.
Fino a quel momento, infatti:
gli atti sono coperti dal segreto investigativo;
la difesa opera “al buio”.
Con il 415-bis si realizza la discovery integrale degli atti di indagine.
La Corte costituzionale ha più volte chiarito che tale fase costituisce espressione diretta degli artt. 24 e 111 Cost., quale garanzia di un contraddittorio anticipato.
L’avviso deve essere notificato:
all’indagato;
al difensore (anche d’ufficio, se non nominato).
La mancata notifica al difensore determina nullità (Cass. pen., sez. IV, n. 635/2004).
L’avviso è atto personalissimo del P.M. → non delegabile alla polizia giudiziaria (Cass. n. 585/2004).
È valida la notifica al difensore anche tramite strumenti tecnici (fax/PEC) ex art. 148 c.p.p. (Cass. n. 16512/2006).
In caso di due difensori, la notifica deve avvenire ad entrambi (Cass. n. 47578/2003).
In primo luogo, l’avviso di cui all'articolo 415 bis cpp contiene la cd. "contestazione provvisoria", ovvero l'enunciazione sommaria del fatto per cui si procede nei confronti dell'indagato.
Cosa significa?
La "contestazione provvisoria" rappresenta la condotta, il comportamento, il fatto storico che l'indagato avrebbe posto in essere, secondo il magistrato che ha condotto le indagini preliminari.
Ad esempio, a) "perché Tizio cedeva 200 gr. di sostanza stupefacente a Caio" oppure b) "perché Tizio, in qualità di commesso del negozio Alfa, si appropriava della somma di 1000 euro, prelevandola dalla cassa dopo il suo turno di lavoro".
In altri termini, il cd. fatto costituisce l'accusa, l'addebito che il Pubblico Ministero ha mosso nei confronti dell'indagato, all'esito della conclusione delle indagini preliminari.
Oltre al fatto storico, l'avviso previsto dall'articolo 415 bis cpp contiene l'indicazione delle norme penali che si assumono violate, ovvero quella che in termini tecnici viene definita la qualificazione giuridica del fatto.
Cosa significa?
Nell'avviso ex articolo 415 bis cpp, il pubblico ministero non è tenuto solo ad indicare il comportamento illecito presuntivamente commesso dall'indagato ma deve indicare anche la specifica norma penale che si ritiene da quest'ultimo violata.
Tornando all'esempio di prima: a) Reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall'articolo 73 del D.P.R. n. 309/90, b) Reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p.).
L'avviso ex articolo 415 bis cpp deve contenere, inoltre, l'indicazione della data e del luogo in cui si sarebbe consumato il reato che viene addebitato all'indagato.
Tale previsione chiaramente mira a garantire all'indagato il pieno esercizio del proprio diritto di difesa, mettendolo in condizione di collocare, nel tempo e nello spazio, il fatto storico che gli viene contestato.
Ed invero, la mancata indicazione da parte del pubblico ministero del luogo e della data di presunta commissione del reato non consentirebbe all'indagato di comprendere appieno l'accusa formulata nei suoi confronti, impedendogli di organizzare tempestivamente una efficace strategia difensiva.
In ultimo, l'avviso ex articolo 415 bis cpp contiene l'avvertimento che tutta la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata nella segreteria del pubblico ministero e che può essere esaminata dall'indagato e dal suo difensore.
La contestazione contenuta nel 415-bis è provvisoria.
In altri termini, non deve avere la stessa precisione richiesta:
per la richiesta di rinvio a giudizio (art. 417 c.p.p.);
per il decreto di citazione.
Da qui un principio importante: non ogni difformità tra 415-bis e imputazione determina nullità (Cass. pen., sez. I, n. 11405/2004).
Preliminarmente, è bene chiarire che il 415 bis non è una sentenza di condanna e quindi l'indagato che lo riceve non assume lo "status" di pregiudicato, né deve ritenersi colpevole del reato che gli viene contestato provvisoriamente.
Il procedimento penale instaurato si trova in uno stato embrionale ed all’indagato vengono riconosciute alcune facoltà, tutte specificamente indicate nell’articolo 415 bis cpp del codice di procedura penale, che potranno essere esercitate per dimostrare l'infondatezza della notizia di reato.
Entro 20 giorni dalla notifica, l’indagato può:
depositare memorie;
produrre documenti;
depositare investigazioni difensive;
chiedere il compimento di atti di indagine;
rendere dichiarazioni;
chiedere interrogatorio.
La Cassazione ha chiarito che si tratta di termine ordinatorio (Cass. pen., sez. VI, n. 50087/2018).
L’indagato ha facoltà di esaminare ed estrarre copia degli atti di indagine compiuti dalla pubblica accusa, recandosi presso la segreteria del pubblico ministero che procede.
Come è evidente, questo adempimento è fondamentale perché consente all’indagato ed al suo difensore di acquisire copia di tutti gli atti del fascicolo processuale e di comprendere quindi le ragioni che hanno indotto il pubblico ministero a non richiedere l’archiviazione del procedimento penale.
L'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis cpp realizza la cd. “discovery”, ovvero la scoperta di tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, che fino a quel momento erano segreti.
Pertanto, l’avviso ex articolo 415 bis cpp rappresenta il primo momento di contatto tra il cittadino e l’autorità giudiziaria e consente alla persona accusata di un determinato reato di presentare elementi a discolpa ed offrire una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari.
In altri termini, con la notifica dell’avviso previsto dall'articolo 415 bis cpp viene riconosciuta all’indagato la possibilità di dimostrare la propria estraneità rispetto ai fatti oggetto di contestazione.
La prima facoltà che viene riconosciuta all’indagato è quella di presentare, entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso di cui all'articolo 415 bis cpp, memorie difensive al magistrato che sta procedendo.
Cosa sono?
La memoria difensiva è un atto scritto, che può essere sottoscritto direttamente dall’indagato o dal suo difensore, con il quale viene richiesto al pubblico ministero di avanzare la richiesta di archiviazione.
Nella memoria difensiva, il difensore dell’indagato illustrerà al Pubblico Ministero la sua strategia difensiva, evidenziando, ad esempio, vizi degli elementi di prova assunti nel corso delle indagini preliminari, fraintendimenti, errori di valutazione compiuti dalla pubblica accusa.
La predisposizione di una memoria difensiva può risultare un importante strumento difensivo e ciò in quanto consente all’indagato di esporre in forma chiara e precisa le proprie ragioni e le specifiche richieste che vengono avanzate al pubblico ministero.
Ed invero, la memoria difensiva può essere utile anche per richiedere al magistrato procedente il compimento di alcuni specifici atti di indagine, che fino a quel momento non sono stati espletati e che potrebbero risultare decisivi per dimostrare l’innocenza dell’indagato.
Pensiamo, ad esempio, alla escussione di una persona informata sui fatti, alla acquisizione di determinati documenti o atti pubblici.
In questi casi, secondo l’articolo 415 bis cpp, se il pubblico ministero, “a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta”, e questo termine può essere prorogato per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
Tra le facoltà previste dall’articolo 415 bis cpp, rientra quella di produrre al pubblico ministero, entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, documenti o la documentazione relativa alla attività di investigazione difensiva.
In primo luogo, viene consentito all'indagato di consegnare al pubblico ministero procedente documenti, in suo possesso o reperiti dopo la notifica del 415 bis, che possono essere utili per chiarire la propria posizione ed orientare le successive determinazioni del magistrato.
Ad esempio, pensiamo alla registrazione di una conversazione tra l'indagato e la persona offesa, una conversazione whatsapp, una mail inviata o ricevuta o un video clip.
In secondo luogo, viene consentito all'indagato di depositare nella segreteria del pubblico ministero gli esiti delle indagini difensive compiute dal proprio difensore.
Cosa sono le indagini difensive?
Nel processo penale, il pubblico ministero ed il difensore dell'indagato vengono considerati parti processuali e sono poste dalla Legge sullo stesso piano.
Pertanto, se il pubblico ministero può svolgere indagini preliminari nei confronti dell'indagato, anche il difensore viene messo nelle condizioni di potere disporre liberamente attività di investigazione difensiva, al fine di individuare elementi di prova a discarico, ovvero elementi che dimostrino l'infondatezza dell'addebito penale.
Per questo, il codice di procedura penale ha dedicato un intero titolo (Libro V, Titolo VI bis) alle cd. "investigazioni difensive".
Ed invero, il difensore dell'indagato, anche avvalendosi di investigatori privati autorizzati, può assumere dichiarazioni o informazioni da persone informate sui fatti per cui si procede, acquisire documentazioni o compiere accessi.
Come è evidente, le investigazioni difensive costituiscono uno dei principali strumenti difensivi riconosciuti all'indagato per fornire al pubblico ministero elementi di prova dimostrativa della sua estraneità rispetto ai fatti contestati.
L'articolo 415 bis cpp riconosce all'indagato la facoltà di presentarsi, entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, direttamente davanti al pubblico ministero per rendere dichiarazioni spontanee in merito ai fatti che gli vengono contestati.
A differenza dell'interrogatorio difensivo, nel caso di dichiarazioni spontanee, l'indagato non viene esaminato dal magistrato, attraverso una serie di domande sui fatti oggetto della contestazione provvisoria, ma si limita a fornire una propria dichiarazione orale.
Al riguardo, va evidenziato che tale facoltà viene raramente utilizzata nella prassi giudiziaria e ciò in quanto allorquando l'indagato decida di presentarsi dinnanzi al magistrato e rendere dichiarazioni, si tende quasi sempre a preferire l'interrogatorio ex articolo 415 bis cpp.
Ed invero, la scelta dell'indagato di sottrarsi alle domande e sfuggire quindi al confronto, potrebbe apparire una scelta difensiva "debole" e "timorosa", che difficilmente riuscirà a convincere il magistrato inquirente.
L'interrogatorio difensivo è sicuramente la facoltà difensiva più importante ed incisiva prevista dall'articolo 415 bis cpp
E ciò in quanto, consente all'indagato di sottoporsi, subito dopo la chiusura delle indagini preliminari, alle domande del pubblico ministero, esponendo quanto ritiene utile per la sua difesa.
Preliminarmente, va osservato che la richiesta di interrogatorio deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
In questo caso, il pubblico ministero ha l'obbligo di disporre l'interrogatorio prima di assumere le sue determinazioni, ed infatti, nel caso in cui il magistrato, in presenza di una richiesta di interrogatorio, ritualmente presentata dall'indagato, esercitasse l'azione penale, senza avere prima ascoltato la persona indagata, si determinerebbe la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
L’interrogatorio è inoltre definito un “atto garantito” e ciò in quanto deve essere assunto necessariamente in presenza del difensore di fiducia o di ufficio dell'indagato.
Venendo alle regole generali per l'interrogatorio, va ricordato che prima che l'interrogatorio abbia inizio, il pubblico ministero ha l'obbligo di leggere all'indagato i tre avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p.:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis".
Nel merito, è bene precisare che durante l’interrogatorio non possono essere utilizzati metodi in grado di incidere sulla libertà di autodeterminazione o di alterare la sua capacità di ricordare e valutare i fatti.
In pratica, non sono ammesse macchine della verità, violenze, minacce, ipnosi e altre improbabili “tecniche” che siamo abituati a vedere nei legal drama.
Tutto ciò premesso, è bene chiarire che la scelta di rendere interrogatorio deve essere approfonditamente valutata dall'indagato con il proprio difensore e ciò in quanto le dichiarazioni eventualmente rese potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, anche nel dibattimento.
Questa è la differenza principale rispetto a tutte le altre facoltà previste dall'art. 415 bis c.p.p., che di fatto non producono effetti al di fuori della fase (chiusura delle indagini preliminari) in cui vengono esercitate.
Ed invero, mentre la memoria difensiva ex articolo 415 bis cpp depositata dall'indagato non potrà essere utilizzata come prova nel processo, viceversa, le dichiarazioni rese dall'indagato potranno sempre essere "lette", ai sensi dell'art. 513 c.p.p., nel corso del dibattimento.
Va precisato un altro aspetto fondamentale. Se l’indagato chiede l’interrogatorio nella fase 415 bis, il Pubblico Ministero deve necessariamente disporlo.
In caso contrario:
la richiesta di rinvio a giudizio è nulla (art. 416 c.p.p.);
idem per la citazione diretta (art. 552 c.p.p.).
Sul punto, la giurisprudenza è costante (Cass. pen., sez. II, n. 21416/2011)
5. Cosa succede dopo?
Dopo l'emissione dell'avviso ex articolo 415 bis cpp e scaduto il termine di venti giorni dalla sua notifica all'indagato, il Pubblico Ministero dovrà decidere se esercitare l'azione penale (e quindi rinviare a giudizio l'indagato) o avanzare richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari, tenendo conto delle memorie e delle istanze difensive.
Se il P.M. accoglie richieste difensive:
deve svolgere nuove indagini entro 30 giorni;
prorogabili una sola volta per massimo 60 giorni.
Gli atti compiuti oltre termine possono essere inutilizzabili.
I tempi non sono predeterminati, ma variano a seconda dell'autorità giudiziaria che procede, in ogni caso entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione del nominativo della persona nel registro degli indagati, il pubblico ministero dovrà assumere le sue determinazioni.
L’avviso non è previsto:
nel giudizio immediato (Corte cost. n. 203/2002);
nel decreto penale;
nel giudizio direttissimo;
nel procedimento davanti al giudice di pace.
La ratio è chiara: si tratta di modelli processuali a contraddittorio differito o semplificato.
Le riforme più recenti in materia di intercettazioni hanno inciso in modo significativo sulla fase del deposito degli atti successiva all’avviso ex art. 415-bis c.p.p., introducendo un modello di selezione preventiva del materiale captativo.
In base all’attuale disciplina, è il Pubblico Ministero a operare una prima selezione delle intercettazioni, individuando quelle ritenute “rilevanti” ai fini delle indagini e, quindi, ostensibili alla difesa. Tale selezione avviene sulla base di un giudizio discrezionale circa la pertinenza e l’utilizzabilità delle conversazioni.
Alla difesa è comunque riconosciuta la facoltà di esaminare il materiale depositato e di richiedere l’acquisizione di ulteriori conversazioni ritenute rilevanti ai fini difensivi. Tuttavia, in caso di rigetto della richiesta da parte del Pubblico Ministero, è necessario attivare il controllo giurisdizionale mediante ricorso al giudice, ai sensi dell’art. 268 c.p.p., con conseguente inevitabile dilatazione dei tempi e aggravio procedurale.
Questo assetto normativo solleva rilevanti criticità sul piano delle garanzie difensive.
In primo luogo, il termine di venti giorni previsto dall’art. 415-bis c.p.p. si rivela, nella prassi, frequentemente insufficiente per consentire una effettiva analisi del materiale intercettativo, spesso imponente per quantità e complessità.
In secondo luogo, si registra un evidente squilibrio tra accusa e difesa nella fase di selezione delle captazioni: il Pubblico Ministero, infatti, dispone integralmente del compendio investigativo e ne governa unilateralmente la prima scrematura, mentre la difesa interviene solo in un momento successivo e con margini di intervento limitati.
Ne deriva il rischio concreto che elementi potenzialmente favorevoli all’indagato non emergano tempestivamente o restino, almeno in una fase iniziale, sottratti al contraddittorio.
Tali profili hanno indotto una parte significativa della dottrina e il Consiglio Superiore della Magistratura a sollevare dubbi circa la piena compatibilità del sistema con l’art. 24 Cost., nella misura in cui il diritto di difesa rischia di essere compresso proprio nella fase in cui dovrebbe invece esplicarsi con la massima ampiezza.
Le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), successivamente integrate e corrette dal d.lgs. 31/2024, hanno inciso in modo significativo sulla fase che segue la notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., intervenendo su uno dei punti più critici del sistema: i tempi e le inerzie del Pubblico Ministero.
Con la riforma del 2022, il legislatore ha inteso contrastare il fenomeno, diffuso nella prassi, della “stasi” procedimentale successiva alla chiusura delle indagini preliminari.
In particolare, sono stati introdotti:
meccanismi di sollecitazione e controllo volti a evitare che il procedimento resti indefinitamente sospeso dopo il 415-bis;
un vero e proprio obbligo di determinazione del Pubblico Ministero, chiamato a scegliere in tempi ragionevoli se esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione;
l’introduzione dell’informazione in ordine alla giustizia riparativa, quale ulteriore strumento deflattivo e alternativa al processo.
La logica di fondo è chiara: evitare che la fase post-indagini si trasformi in una zona grigia, priva di termini effettivi e sottratta a controlli.
Il decreto correttivo del 2024 è intervenuto in modo più incisivo sulla struttura della disciplina, con un’operazione di razionalizzazione normativa.
In particolare:
sono stati abrogati i commi 5-bis e seguenti dell’art. 415-bis c.p.p., introdotti dalla riforma Cartabia;
la relativa disciplina è stata trasferita e sistematizzata nel nuovo art. 415-ter c.p.p., con una maggiore chiarezza e autonomia della fase;
è stato rafforzato il ruolo del G.I.P., chiamato a esercitare un controllo più effettivo sulle eventuali inerzie del Pubblico Ministero.
In questo nuovo assetto, il giudice per le indagini preliminari non è più un soggetto meramente eventuale, ma diventa un vero e proprio garante della tempestiva definizione del procedimento.