Articolo 415 bis cpp - Avvocato Salvatore Del Giudice
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Articolo 415 bis cpp

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis cpp: Che cos’è, a chi viene notificato, cosa contiene e quali sono le facoltà ed i diritti dell’indagato. 

1. Che cos'è?

L'avviso previsto dall'articolo 415 bis cpp è l'atto che viene notificato dal Pubblico Ministero all'indagato, con il quale quest'ultimo viene informato che le indagini preliminari svolte nei suoi confronti sono concluse.

Pertanto, la persona che riceve questo avviso (che normalmente costituisce il primo atto del procedimento penale notificato all'indagato) viene a conoscenza di quattro circostanze.

Esaminiamole nel dettaglio.

In primo luogo, l'interessato viene informato dell'esistenza di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, per una determinata ipotesi di reato (ad es. truffa, furto o appropriazione indebita).

In secondo luogo, all'indagato viene indicata l'Autorità Giudiziaria che sta procedendo nei suoi confronti (es. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli), il numero di procedimento penale (R.G.N.R.) ed il nominativo del magistrato (Pubblico Ministero) titolare del fascicolo processuale.

In terzo luogo, la persona sottoposta alle indagini viene avvisata che il Pubblico Ministero ha compiuto nei suoi confronti specifici atti indagine (sommarie informazioni testimoniali, attività di intercettazione telefonica, acquisizione di documenti) e che l'attività investigativa è conclusa.

In ultimo, l'indagato viene informato che il Pubblico Ministero, sulla base di una sua valutazione degli elementi di prova acquisiti, ha ritenuto di non dover richiedere l'archiviazione del procedimento penale iscritto nei suoi confronti e che pertanto è intenzionato ad esercitare l'azione penale.

In altri termini, una delle informazioni che possiamo desumere dalla notificazione di un avviso ex articolo 415 bis cpp è che il Pubblico Ministero ha ritenuto gli elementi probatori emersi, nel corso delle indagini preliminari, idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Che cos'è

2. A chi viene notificato ed in che modo?

L'avviso ex articolo 415 bis cpp è notificato solo alla persona sottoposta alle indagini ed al suo difensore.

Nel caso in cui, però, il Pubblico Ministero stia procedendo per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori cd. "stalking" (art. 612 bis c.p.p.), l'avviso 415 bis deve essere notificato anche al difensore della persona offesa (vittima) o se questo manchi direttamente alla persona offesa.

La notifica dell'avviso ex articolo 415 bis cpp viene eseguita da un ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni con due distinte modalità.

A chi viene notificato
Notificazione ordinaria

2.1 Notificazione ordinaria

Se l'avviso è il primo atto notificato alla persona sottoposta alle indagini (e quindi non è stato preceduto da un altro atto, ed in particolare da una dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p.), l'atto deve essere consegnato dall'ufficiale giudiziario direttamente nelle mani dell'indagato.

Se questo non è possibile, ad esempio perché l'indagato non è reperibile durante l'accesso, l'ufficiale giudiziario potrà recarsi presso il luogo in cui risiede o dove svolge la sua attività lavorativa e consegnare l’avviso previsto dall'articolo 415 bis cpp ad una persona convivente anche temporaneamente (moglie, marito, figlio), ad un collega di lavoro o al portiere dello stabile se questi è presente.

In questo caso, è bene chiarire che l'atto consegnato al convivente, al collega di lavoro o al portiere deve essere sigillato in busta chiusa e ciò al fine di garantire all'indagato la necessaria riservatezza.

Ed ancora, è bene precisare che nel caso in cui l’avviso ex articolo 415 bis cpp venga consegnato al portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare notizia all'indagato della avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.

Tale adempimento risulta indispensabile ai fini della correttezza del procedimento di notificazione dell'avviso, e ciò in quanto gli effetti decorrono proprio dal ricevimento da parte dell'indagato della raccomandata.

Cosa succede se l'indagato non ha fissa dimora o non ha un lavoro? 

In questi casi, l'ufficiale giudiziario, dopo avere svolto le opportune ricerche, notificherà l'avviso di cui all'articolo 415 bis all'indagato nel luogo in cui lo stesso ha temporanea dimora o recapito.

Nell'ipotesi in cui anche tale tentativo non consenta l'individuazione della persona sottoposta alle indagini, l'ufficiale giudiziario dovrà ripetere le operazioni di ricerca e tornare una seconda volta presso l'abitazione ed il luogo di lavoro di quest'ultima.

Cosa succede se neppure in questo modo è possibile notificare l'avviso 415 bis?

Nel caso in cui, anche il secondo accesso dovesse dare esito negativo, l'ufficiale giudiziario seguirà l'articolata procedura di notificazione descritta nell'art. 157 comma 8 c.p.p.

In particolare, questi si recherà nel Comune dove l'indagato ha l'abitazione o esercita l'attività lavorativa e depositerà l'atto presso la casa comunale.

Successivamente, si recherà nuovamente presso l'abitazione/luogo di lavoro dell'indagato ed affiggerà alla porta l'avviso di deposito dell'atto.

In ultimo, al fine di perfezionare la notificazione, l'ufficiale giudiziario invierà all'indagato una lettera raccomandata A/R con la quale gli comunicherà l'avviso di deposito dell'atto (e da questo momento decorreranno gli effetti della notificazione).

Ciò detto, sono necessarie alcune precisazioni.

In primo luogo, nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione a "mani proprie" (e quindi direttamente alla persona sottoposta alle indagini preliminari), in ogni caso l'avviso ex articolo 415 bis cpp non può essere consegnato a persona minore di quattordici anni o in stato di manifesta incapacità di intendere e di volere.

In secondo luogo, si rappresenta che i conviventi o i colleghi di lavoro dell'indagato possono rifiutarsi di ricevere l'avviso di cui all'articolo 415 bis cpp, all'atto dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, non sussistendo al riguardo alcun obbligo previsto dalla legge.

In ultimo, può l'indagato rifiutarsi di ricevere la notifica dell'avviso 415 bis?​

Astrattamente, nulla vieta all'indagato di rifiutare la notifica di un atto, ma questa è sicuramente una "scelta" irragionevole e ciò in quanto non comporterà l'interruzione o la stasi del procedimento penale (in altri termini, non eviterà un eventuale rinvio a giudizio) e contestualmente impedirà la predisposizione di una tempestiva ed efficace strategia difensiva.​

Notificazione elezione

2.2 Notificazione con dichiarazione o elezione di domicilio

Se l'avviso previsto dall'articolo 415 bis cpp non rappresenta il primo atto notificato all'indagato, ma è stato preceduto da una dichiarazione o elezione di domicilio, la notificazione sarà molto più semplice rispetto a quella "ordinaria", descritta nel paragrafo precedente.

Preliminarmente, occorre rispondere ad un quesito preliminare: "che cos'è la dichiarazione o elezione di domicilio?".

La cd. "elezione di domicilio" è un atto con il quale la persona sottoposta alle indagini indica all'Autorità Giudiziaria il luogo esatto in cui intende ricevere le notificazioni del procedimento penale.

Nello specifico, l'indagato può "dichiarare" uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1 c.p.p., o "eleggere" un altro luogo in cui ricevere le notificazioni.

Tutto ciò premesso, nel caso in cui la persona sottoposta alle indagini abbia dichiarato o eletto domicilio, l'ufficiale giudiziario notificherà l'avviso ex articolo 415 bis cpp recandosi nel luogo espressamente indicato dall'indagato ed in caso di sua assenza, provvederà alla notificazione mediante consegna al difensore.

3. Cosa contiene l'avviso 415 bis?

In primo luogo, l’avviso di cui all'articolo 415 bis cpp contiene la cd. "contestazione provvisoria", ovvero l'enunciazione sommaria del fatto per cui si procede nei confronti dell'indagato.

Cosa significa?

La "contestazione provvisoria" rappresenta la condotta, il comportamento, il fatto storico che l'indagato avrebbe posto in essere, secondo il magistrato che ha condotto le indagini preliminari.

Ad esempio, a) "perché Tizio cedeva 200 gr. di sostanza stupefacente a Caio" oppure b) "perché Tizio, in qualità di commesso del negozio Alfa, si appropriava della somma di 1000 euro, prelevandola dalla cassa dopo il suo turno di lavoro".

In altri termini, il cd. fatto costituisce l'accusa, l'addebito che il Pubblico Ministero ha mosso nei confronti dell'indagato, all'esito della conclusione delle indagini preliminari.

Oltre al fatto storico, l'avviso previsto dall'articolo 415 bis cpp contiene l'indicazione delle norme penali che si assumono violate, ovvero quella che in termini tecnici viene definita la qualificazione giuridica del fatto.

Cosa significa?

Nell'avviso ex articolo 415 bis cpp, il pubblico ministero non è tenuto solo ad indicare il comportamento illecito presuntivamente commesso dall'indagato ma deve indicare anche la specifica norma penale che si ritiene da quest'ultimo violata.

Tornando all'esempio di prima: a) Reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto  dall'articolo 73 del D.P.R. n. 309/90,  b) Reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p.).

L'avviso ex articolo 415 bis cpp deve contenere, inoltre, l'indicazione della data e del luogo in cui si sarebbe consumato il reato che viene addebitato all'indagato.

Tale previsione chiaramente mira a garantire all'indagato il pieno esercizio del proprio diritto di difesa, mettendolo in condizione di collocare, nel tempo e nello spazio, il fatto storico che gli viene contestato.

Ed invero, la mancata indicazione da parte del pubblico ministero del luogo e della data di presunta commissione del reato non consentirebbe all'indagato di comprendere appieno l'accusa formulata nei suoi confronti, impedendogli di organizzare tempestivamente una efficace strategia difensiva.

In ultimo, l'avviso ex articolo 415 bis cpp contiene l'avvertimento che tutta la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata nella segreteria del pubblico ministero e che può essere esaminata dall'indagato e dal suo difensore.​

Cosa contiene?
Cosa fare dopo?

4. Cosa può fare l'indagato?

Preliminarmente, è bene chiarire che il 415 bis non è una sentenza di condanna e quindi l'indagato che lo riceve non assume lo "status" di pregiudicato, né deve ritenersi colpevole del reato che gli viene contestato provvisoriamente.

Il procedimento penale instaurato si trova in uno stato embrionale ed all’indagato vengono riconosciute alcune facoltà, tutte specificamente indicate nell’articolo 415 bis cpp del codice di procedura penale, che potranno essere esercitate per dimostrare l'infondatezza della notizia di reato.

In primo luogo, l'indagato (se non lo ha già fatto) può nominare un difensore di fiducia, che potrà aiutarlo ad individuare la migliore strategia difensiva da assumere nel caso specifico.

Nominato il difensore, l'indagato può esercitare quattro facoltà, esaminiamole nel dettaglio.

Copie fascicolo

4.1 Acquisire le copie del fascicolo

L’indagato ha facoltà di esaminare ed estrarre copia degli atti di indagine compiuti dalla pubblica accusa, recandosi presso la segreteria del pubblico ministero che procede.

Come è evidente, questo adempimento è fondamentale perché consente all’indagato ed al suo difensore di acquisire copia di tutti gli atti del fascicolo processuale e di comprendere quindi le ragioni che hanno indotto il pubblico ministero a non richiedere l’archiviazione del procedimento penale.

Presentare memorie

4.2 Presentare memorie difensive al magistrato

L'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis cpp realizza la cd. “discovery”, ovvero la scoperta di tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, che fino a quel momento erano segreti.

Pertanto, l’avviso ex articolo 415 bis cpp rappresenta il primo momento di contatto tra il cittadino e l’autorità giudiziaria e consente alla persona accusata di un determinato reato di presentare elementi a discolpa ed offrire una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari.

In altri termini, con la notifica dell’avviso previsto dall'articolo 415 bis cpp viene riconosciuta all’indagato la possibilità di dimostrare la propria estraneità rispetto ai fatti oggetto di contestazione.

La prima facoltà che viene riconosciuta all’indagato è quella di presentare, entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso di cui all'articolo 415 bis cpp, memorie difensive al magistrato che sta procedendo.

Cosa sono?

La memoria difensiva è un atto scritto, che può essere sottoscritto direttamente dall’indagato o dal suo difensore, con il quale viene richiesto al pubblico ministero di avanzare la richiesta di archiviazione.

Nella memoria difensiva, il difensore dell’indagato illustrerà al Pubblico Ministero la sua strategia difensiva, evidenziando, ad esempio, vizi degli elementi di prova assunti nel corso delle indagini preliminari, fraintendimenti, errori di valutazione compiuti dalla pubblica accusa.

La predisposizione di una memoria difensiva può risultare un importante strumento difensivo e ciò in quanto consente all’indagato di esporre in forma chiara e precisa le proprie ragioni e le specifiche richieste che vengono avanzate al pubblico ministero.

Ed invero, la memoria difensiva può essere utile anche per richiedere al magistrato procedente il compimento di alcuni specifici atti di indagine, che fino a quel momento non sono stati espletati e che potrebbero risultare decisivi per dimostrare l’innocenza dell’indagato.

Pensiamo, ad esempio, alla escussione di una persona informata sui fatti, alla acquisizione di determinati documenti o atti pubblici.

In questi casi, secondo l’articolo 415 bis cpp, se il pubblico ministero, “a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta”, e questo termine può essere prorogato per una sola volta e per non più di sessanta giorni.​

Documenti

4.3 Produrre documenti e documentazione relativa ad investigazioni difensive

Tra le facoltà previste dall’articolo 415 bis cpp, rientra quella di produrre al pubblico ministero, entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, documenti o la documentazione relativa alla attività di investigazione difensiva.

In primo luogo, viene consentito all'indagato di consegnare al pubblico ministero procedente documenti, in suo possesso o reperiti dopo la notifica del 415 bis, che possono essere utili per chiarire la propria posizione ed orientare le successive determinazioni del magistrato.

Ad esempio, pensiamo alla registrazione di una conversazione tra l'indagato e la persona offesa, una conversazione whatsapp, una mail inviata o ricevuta o un video clip.

In secondo luogo, viene consentito all'indagato di depositare nella segreteria del pubblico ministero gli esiti delle indagini difensive compiute dal proprio difensore.

Cosa sono le indagini difensive?

Nel processo penale, il pubblico ministero ed il difensore dell'indagato vengono considerati parti processuali e sono poste dalla Legge sullo stesso piano.

Pertanto, se il pubblico ministero può svolgere indagini preliminari nei confronti dell'indagato, anche il difensore viene messo nelle condizioni di potere disporre liberamente attività di investigazione difensiva, al fine di individuare elementi di prova a discarico, ovvero elementi che dimostrino l'infondatezza dell'addebito penale.

Per questo, il codice di procedura penale ha dedicato un intero titolo (Libro V, Titolo VI bis) alle cd. "investigazioni difensive".

Ed invero, il difensore dell'indagato, anche avvalendosi di investigatori privati autorizzati, può assumere dichiarazioni o informazioni da persone informate sui fatti per cui si procede, acquisire documentazioni o compiere accessi.

Come è evidente, le investigazioni difensive costituiscono uno dei principali strumenti difensivi riconosciuti all'indagato per fornire al pubblico ministero elementi di prova dimostrativa della sua estraneità rispetto ai fatti contestati.​

Dichiarazioni

​4.4 Rilasciare dichiarazioni

L'articolo 415 bis cpp riconosce all'indagato la facoltà di presentarsi, entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, direttamente davanti al pubblico ministero per rendere dichiarazioni spontanee in merito ai fatti che gli vengono contestati.

A differenza dell'interrogatorio difensivo, nel caso di dichiarazioni spontanee, l'indagato non viene esaminato dal magistrato, attraverso una serie di domande sui fatti oggetto della contestazione provvisoria, ma si limita a fornire una propria dichiarazione orale.

Al riguardo, va evidenziato che tale facoltà viene raramente utilizzata nella prassi giudiziaria e ciò in quanto allorquando l'indagato decida di presentarsi dinnanzi al magistrato e rendere dichiarazioni, si tende quasi sempre a preferire l'interrogatorio ex articolo 415 bis cpp.

Ed invero, la scelta dell'indagato di sottrarsi alle domande e sfuggire quindi al confronto, potrebbe apparire una scelta difensiva "debole" e "timorosa", che difficilmente riuscirà a convincere il magistrato inquirente.​

Interrogatorio

4.5 Rendere l'interrogatorio difensivo

L'interrogatorio difensivo è sicuramente la facoltà difensiva più importante ed incisiva prevista dall'articolo 415 bis cpp

E ciò in quanto, consente all'indagato di sottoporsi, subito dopo la chiusura delle indagini preliminari, alle domande del pubblico ministero, esponendo quanto ritiene utile per la sua difesa.

Preliminarmente, va osservato che la richiesta di interrogatorio deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

In questo caso, il pubblico ministero ha l'obbligo di disporre l'interrogatorio prima di assumere le sue determinazioni, ed infatti, nel caso in cui il magistrato, in presenza di una richiesta di interrogatorio, ritualmente presentata dall'indagato, esercitasse l'azione penale, senza avere prima ascoltato la persona indagata, si determinerebbe la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

L’interrogatorio è inoltre definito un “atto garantito” e ciò in quanto deve essere assunto necessariamente in presenza del difensore di fiducia o di ufficio dell'indagato.

Venendo alle regole generali per l'interrogatorio, va ricordato che prima che l'interrogatorio abbia inizio, il pubblico ministero ha l'obbligo di leggere all'indagato i tre avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p.:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis".

Nel merito, è bene precisare che durante l’interrogatorio non possono essere utilizzati metodi in grado di incidere sulla libertà di autodeterminazione o di alterare la sua capacità di ricordare e valutare i fatti.

In pratica, non sono ammesse macchine della verità, violenze, minacce, ipnosi e altre improbabili “tecniche” che siamo abituati a vedere nei legal drama.

Tutto ciò premesso, è bene chiarire che la scelta di rendere interrogatorio deve essere approfonditamente valutata dall'indagato con il proprio difensore e ciò in quanto le dichiarazioni eventualmente rese potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, anche nel dibattimento.

Questa è la differenza principale rispetto a tutte le altre facoltà previste dall'art. 415 bis c.p.p., che di fatto non producono effetti al di fuori della fase (chiusura delle indagini preliminari) in cui vengono esercitate.

Ed invero, mentre la memoria difensiva ex articolo 415 bis cpp depositata dall'indagato non potrà essere utilizzata come prova nel processo, viceversa, le dichiarazioni rese dall'indagato potranno sempre essere "lette", ai sensi dell'art. 513 c.p.p., nel corso del dibattimento.

Cosa succede dopo?

5. Cosa succede dopo?

Dopo l'emissione dell'avviso ex articolo 415 bis cpp e scaduto il termine di venti giorni dalla sua notifica all'indagato, il Pubblico Ministero dovrà decidere se esercitare l'azione penale (e quindi rinviare a giudizio l'indagato) o avanzare richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari, tenendo conto delle memorie e delle istanze difensive.

I tempi non sono predeterminati, ma variano a seconda dell'autorità giudiziaria che procede, in ogni caso entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione del nominativo della persona nel registro degli indagati, il pubblico ministero dovrà assumere le sue determinazioni. 

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