CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE SECONDA
LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO V - Attività del pubblico ministero
Art. 358 — Attività di indagine del pubblico ministero
Art. 359 — Consulenti tecnici del pubblico ministero
Art. 359 bis — Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi
Art. 360 — Accertamenti tecnici non ripetibili
Art. 361 — Individuazione di persone e di cose
Art. 362 — Assunzione di informazioni
Art. 363 — Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso
Art. 364 — Nomina e assistenza del difensore
Art. 365 — Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
Art. 366 — Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori
Art. 367 — Memorie e richieste dei difensori
Art. 368 — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro
Art. 369 — Informazione di garanzia
Art. 369 bis — Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa
Art. 370 — Atti diretti e atti delegati
Art. 371 — Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
Art. 371 bis — Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
Art. 372 — Avocazione delle indagini
Art. 373 — Documentazione degli atti
Art. 374 — Presentazione spontanea
Art. 375 — Invito a presentarsi
Art. 376 — Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
Art. 377 — Citazioni di persone informate sui fatti
Art. 378 — Poteri coercitivi del pubblico ministero