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Attività del pubblico ministero (Libro 5, Titolo 5)


CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE SECONDA


LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE


TITOLO V - Attività del pubblico ministero


Art. 358 — Attività di indagine del pubblico ministero

Art. 359 — Consulenti tecnici del pubblico ministero

Art. 359 bis — Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi

Art. 360 — Accertamenti tecnici non ripetibili

Art. 361 — Individuazione di persone e di cose

Art. 362 — Assunzione di informazioni

Art. 363 — Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso

Art. 364 — Nomina e assistenza del difensore

Art. 365 — Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

Art. 366 — Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

Art. 367 — Memorie e richieste dei difensori

Art. 368 — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro

Art. 369 — Informazione di garanzia

Art. 369 bis — Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa

Art. 370 — Atti diretti e atti delegati

Art. 371 — Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero

Art. 371 bis — Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Art. 372 — Avocazione delle indagini

Art. 373 — Documentazione degli atti

Art. 374 — Presentazione spontanea

Art. 375 — Invito a presentarsi

Art. 376 — Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

Art. 377 — Citazioni di persone informate sui fatti

Art. 378 — Poteri coercitivi del pubblico ministero

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