top of page

Avvocato revocato: va garantita l'assistenza fino alla concessione del termine a difesa all'imputato

Sentenze

Indice:



La massima

Cassazione penale sez. VI, 11/03/2021, n.18113

La Suprema Corte, con la sentenza sopra indicata, ha affermato che la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato risulti assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso.

Da ciò deriva che il difensore, che abbia rinunciato o sia stato revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fino a quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 c.p.p., al nuovo difensore nominato.

In particolare, nella motivazione, la Corte ha precisato che il termine a difesa è finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun "vulnus" può discendere dal fatto che la parte – nelle more della decorrenza del termine – sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale.


La sentenza

Fatto

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 26 luglio 2019, con cui il Tribunale di Alessandria ha condannato S.P. alla pena di legge per i reati di maltrattamenti e di lesioni personali in danno della nonna B.A., per i reati di lesioni personali e minacce aggravate nei confronti della sorella S.M.T. nonché per il porto abusivo di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, S.P. chiede l'annullamento della sentenza per l'unico motivo - di seguito sunteggiato ex art. 173 disp. att. c.p.p. - con cui eccepisce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 107 c.p.p., comma 3, ed il vizio di motivazione quanto al rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. A sostegno della doglianza, la difesa evidenzia che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto corretta la decisione del Giudice di primo grado allorché , sulla scorta di una lettura - inesatta - del disposto dell'art. 107 c.p.p., ha consentito lo svolgimento dell'attività processuale al difensore rinunciante e che, in particolare, il principio della ultrattività del mandato fino alla scadenza del termine a difesa concesso al difensore nominato di ufficio - previsto da detta norma - non può comportare una violazione del diritto dell'imputato ad una difesa effettiva e piena. A conforto di tale impostazione, il ricorrente richiama la decisione di questa Corte regolatrice nella quale si é affermato che, con l'assistenza del difensore rinunziante, possono essere compiute le sole attività processuali il cui svolgimento risulti incompatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante, sottolineando come, nel caso di specie, non sussistessero esigenze di particolare urgenza.

Diritto

1. Il ricorso é destituito di fondamento per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ai fini del corretto inquadramento della questione sottoposta al vaglio del Collegio, mette conto di ricostruire sinteticamente la vicenda processuale che viene in rilievo nel caso di specie. 2.1. A seguito della rinuncia dell'avv. Gatti, il Tribunale di Alessandria nominava, quale difensore d'ufficio di S.P., l'avvocato Moretto, il quale - in data 17 maggio 2017 - depositava la nomina fiduciaria da parte dell'imputato; il medesimo avv. Moretti rinunciava, tuttavia, al mandato il 6 novembre 2017, quattro giorni prima dell'udienza del 10 novembre 2017, già fissata per l'audizione dei testimoni; lo stesso 6 novembre 2017, il Tribunale designava come difensore di ufficio l'avv. Tamburelli, notificando la nomina a quest'ultimo ed all'avv. Moretto, con la specificazione che, a norma dell'art. 107 c.p.p., comma 3, la nuova nomina non avrebbe avuto effetto fintanto che non fosse decorso il termine a difesa concesso ex art. 108 c.p.p. e che il difensore rinunciante al mandato era pertanto tenuto a comparire all'udienza successiva se fissata nei sette giorni dalla comunicazione di rinuncia al mandato; all'udienza del 10 novembre 2017, si presentava unicamente l'avv. Moretto, il quale non formulava alcuna eccezione in merito ad un'ipotetica violazione del diritto di difesa, ed il Tribunale procedeva, pertanto, all'assunzione dei testimoni, con il contro-esame da parte del difensore rinunciante. 3. Ricostruiti i principali snodi processuali della vicenda, si tratta adesso di appurare se - come eccepito dal ricorrente - la celebrazione dell'udienza di assunzione delle prove orali in data 10 novembre 2017, quattro giorni dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia e la disposta nomina del difensore d'ufficio, in pendenza del termine a difesa concesso a quest'ultimo, integri o meno un vizio processuale dante luogo a nullità delle prove assunte all'udienza medesima e, per riverbero, a nullità della sentenza di primo grado. La questione é obbiettivamente controversa, essendosi affermati al riguardo due orientamenti ermeneutici di segno opposto. 3.1. Secondo un primo indirizzo interpretativo, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore, come nel caso in cui non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 c.p.p., al nuovo difensore nominato, con la conseguenza che, in tale ipotesi, deve ritenersi legittima la trattazione del dibattimento alla presenza del precedente difensore rinunciante, in quanto la pendenza del termine a difesa funge da condizione sospensiva dell'efficacia della rinuncia al mandato ai sensi dell'art. 107 c.p.p., comma 3 (Sez. 5, n. 38944 del 13 aprile 2015, Lico, Rv. 265503; conf. Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale e altro Rv. 264701-01). Il principio é stato declinato anche in relazione al caso della revoca del difensore di fiducia da parte dell'imputato con nomina di un nuovo difensore che chieda un termine a difesa, là dove si é affermato che il giudice può legittimamente rigettare la contestuale istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante in ragione di un concomitante impegno professionale, e nominare per la celebrazione dell'udienza un difensore d'ufficio in sostituzione di quello originario non comparso, attesa la permanenza nell'incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 c.p.p. (Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015, P.G. in proc. Corrado, Rv. 263831). 3.2. In senso opposto, la Sezione Quinta di questa Corte ha affermato - in un arresto, per vero, rimasto isolato - che, in tema di diritto di difesa, il giudice, durante la decorrenza del termine concesso ex art. 108 c.p.p. al difensore subentrato a quello revocato o rinunciante, può legittimamente compiere continuando ad avvalersi del difensore originario, ovvero sostituendolo ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, - solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto incompatibile con il decorso del predetto termine, essendo, invece, tenuto al differimento delle altre, salvo che l'avvicendamento dei difensori risulti avere finalità meramente dilatorie (Sez. 5, Sentenza n. 38239 del 06/04/2016, Gallo, Rv. 267787-01). Nella specie, la Sezione Quinta ha ritenuto illegittima la decisione del giudice dibattimentale che, dopo aver concesso il termine di difesa ex art. 108 c.p.p. al difensore subentrato a quello rinunciante non comparso, aveva sostituito quest'ultimo con uno d'ufficio, procedendo poi alla discussione ed adottando la sentenza. Nell'affermare il principio, ha precisato che il riconoscimento dell'indiscriminata facoltà di procedere del giudice, non solo svuoterebbe di significato la disposizione di cui all'art. 108 c.p.p., ma, soprattutto, frustrerebbe ingiustificatamente l'effettività del diritto di difesa, in violazione dell'art. 111 Cost., comma 3, e art. 6, par. 3, lett. b) e c), CEDU. 4. Giudica la Corte condivisibile il primo orientamento ermeneutico. 4.1. Innanzitutto, occorre muovere dal dato testuale delle disposizioni processuali di riferimento di cui agli artt. 107 e 108 c.p.p.. Orbene, l'art. 107 (Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore) dispone che: "1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui é comunicata all'autorità procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca". L'art. 108 (Termine per la difesa) recita che: "1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi é consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza". Leggendo il combinato disposto delle due disposizioni nelle parti regolanti l'ipotesi di specie - id est di rinuncia al mandato difensivo con successiva nomina di un difensore d'ufficio cui sia concesso un termine a difesa - segnatamente l'art. 107 c.p.p., comma 3, e l'art. 108 c.p.p., comma 1, si trae la regula iuris secondo la quale "la rinuncia (al mandato n. d.e.) non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108". 4.2. L'analisi testuale delle - non equivoche - disposizioni rende manifesto come il difensore rinunciante continui - dunque sia tenuto - a prestare il proprio patrocinio fintanto che non vengano a maturare due condizioni (giusta la congiunzione "e" che lega le due proposizioni): a) che la parte sia assistita da un nuovo legale, essendo del tutto equivalente a detti fini che l'assistenza sia prestata da un difensore di fiducia piuttosto che da un difensore d'ufficio, come rivelato dalla preposizione disgiuntiva o alternativa ("o") che lega le due figure; b) che sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso al nuovo difensore ex art. 108. In altre parole, la rinuncia al mandato produce effetto solo quando la parte sia assistita da un nuovo patrocinante e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso. 4.3. La ratio del combinato disposto degli artt. 107 e 108 codice di rito é quella di assicurare la continuità dell'assistenza difensiva, sotto il duplice aspetto formale e sostanziale. Il legislatore ha difatti voluto assicurare, per un verso, che alla parte sia sempre garantita l'assistenza di un difensore; per altro verso, che il patrocinante sia però in grado di prestare una difesa "effettiva" ed "informata", cioé che sia reso possibile il "passaggio delle consegne" fra il difensore rinunciante (o revocato) ed il difensore subentrante, funzionale al trasferimento e, comunque, all'acquisizione dei contenuti informativi necessari all'espletamento al meglio delle prerogative difensive. E' dunque certamente condivisibile il paragrafo nel quale la Sezioni Quinta ha notato che "non é in dubbio, infatti, che tanto la proroga del difensore rinunziante o revocato, quanto il diritto di quello subentrante di ottenere un congruo termine per preparare la difesa, sono previsioni dettate innanzitutto al fine di evitare soluzioni di continuità nell'assistenza dell'imputato, a maggior ragione nelle fasi, come quelle dibattimentali, nelle quali la partecipazione del difensore é ritenuta dalla legge processuale come necessaria. Ma che lo scopo prioritario della disciplina in esame sia quello illustrato risulta particolarmente evidente proprio dalla lettura dell'art. 107 c.p.p., comma 3 il quale impone la proroga del difensore rinunziante o revocato non solo fino alla nomina di un nuovo difensore, ma altresì fino alla decorrenza del termine a difesa eventualmente concesso a quest'ultimo ai sensi dell'art. 108 c.p.p.. Il senso della prima norma é infatti e per l'appunto quello di garantire l'effettività della difesa anche durante il tempo necessario al nuovo difensore per prendere conoscenza della materia processuale e svolgere quindi pienamente il proprio mandato, obiettivo questo che chiarisce il significato della seconda norma citata". 5. Non é di contro condivisibile il passaggio logico argomentativo ulteriore, quello in cui la Sezione Quinta ha fatto discendere dalla regola processuale fissata dal combinato disposto dell'art. 107, comma 3, e art. 108, l'ulteriore regola - non scritta nel codice di rito, né logicamente o sistematicamente conseguente secondo la quale il patrono rinunciante o revocato potrebbe svolgere soltanto solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto incompatibile con il decorso del predetto termine, con il conseguente diritto della parte o del difensore appena nominato ad ottenere un rinvio dell'udienza, o comunque della data di compimento dell'atto processuale in vista del quale é stata compiuta la nomina, ad un momento successivo alla scadenza del termine a difesa, salvo che l'avvicendamento dei difensori risulti avere finalità meramente dilatorie traducendosi in un abuso del diritto. 5.1. Da un lato, non può non essere rilevato come dal disposto dell'art. 107, comma 3 (sopra ricordato nel paragrafo 4.1), non possa trarsi alcuna indicazione nel senso che la sospensione degli effetti della rinuncia e, dunque, l'ultrattività delle prerogative difensive in capo al difensore dismesso abbiano effetto esclusivamente nel caso in cui la sostituzione del patrono abbia una finalità mera mente dilatatoria. In assenza di un qualunque addentellato nell'enunciato testuale della norma - neanche qualora letto alla luce dell'art. 108 - tale soluzione ermeneutica comporta la sostanziale riscrittura della disposizione dell'art. 107 c.p.p., comma 3. Soprattutto, introduce - per via giurisprudenziale - una disciplina a "doppio binario", fra l'altro, basata su presupposti indeterminati, là dove fa dipendere l'ultrattività o meno del mandato difensivo del pregresso difensore e la sussistenza o meno di un "diritto" al rinvio dell'udienza o dell'incombente da condizioni, non solo non previste dal codice di rito, ma anche dai contorni vaghi, rimettendo al prudente apprezzamento del giudice l'indagine sulla natura indifferibile o meno dell'attività processuale da espletare e sul reale intento che ha mosso il difensore a rinunciare al mandato o la parte a revocarlo (dilatorio o meno), con conseguenti incertezze interpretative ed inevitabili disparità di trattamento. 5.2. Dall'altro lato, va osservato come l'esegesi dell'art. 107, comma 3, suggerita dalla Quinta Sezione non possa giustificarsi neanche alla luce della ratio del successivo art. 108 e, dunque, dell'interpretazione sistematica in relazione al disposto di tale norma. Non é revocabile in dubbio che l'art. 108 sancisca un vero e proprio diritto del difensore appena nominato ad ottenere un termine a difesa. Detto diritto va però letto e definito alla luce della sua ratio, che é appunto quella di assicurare al nuovo legale l'espletamento del mandato appena ricevuto essendo compiutamente informato delle questioni oggetto della causa, nell'ottica di garantire alla parte patrocinata una difesa effettiva ed efficace. Da che, tuttavia, non discende anche un diritto a condizionare la tempistica processuale. L'esigenza di garantire all'avvocato neonominato una conoscenza effettiva dell'incartamento processuale - sottostante appunto alla previsione della doverosità della concessione del termine a difesa di cui all'art. 108 - é invero funzionale, non a soddisfare un'esigenza "propria" del novello difensore, ma ad assicurare una difesa piena ed effettiva alla parte che assista, cioé a dare compiuta realizzazione al diritto presidiato dall'art. 24 Cost. Ratio, d'altronde, condivisa con la disposizione dell'art. 107, comma 3, anch'essa strumentale a non lasciare vuoti di difesa in caso di successione dei difensori. Ed allora, se questa é la ratio infusa nelle disposizioni dell'art. 107, comma 3, e art. 108, nessun vulnus al diritto di difesa può discendere dal fatto che la parte sia assistita (rectius continui ad essere assistita) - in udienza o nel corso di un atto del procedimento - dal difensore rinunciante, già pienamente edotto della vicenda oggetto del procedimento e, dunque, perfettamente in grado di prestare in modo effettivo ed efficace il proprio patrocinio. 6. A tali considerazioni deve aggiungersi che il nostro ordinamento processuale é regolato dal principio di tassatività delle nullità fissato dall'art. 177 c.p.p., con la conseguenza che detta causa di invalidità può essere ritenuta soltanto in presenza di una situazione espressamente prevista a pena di nullità ovvero riconducibile a taluna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p., comma 1. 6.1. Orbene, a fronte del lineare disposto dell'art. 107 c.p.p., comma 3, - là dove sancisce il principio di ultrattività della difesa prestata dai difensore rinunciante o revocato fino allo spirare dell'eventuale termine a difesa assegnato al nuovo difensore - non solo non sussiste un'ipotesi specifica di nullità, ma risulta difficilmente ravvisabile una qualunque nullità riconducibile al disposto dell'art. 178, comma 1, lett. c), e, a maggior ragione, dell'art. 179 c.p.p., comma 1, - come qualunque altro vizio processuale - nel caso in cui, prima del decorso del termine a difesa concesso al nuovo difensore, l'udienza o altra attività processuale si svolgano con l'assistenza del difensore rinunciante o revocato, essendo questi (ancora) il "difensore" della parte a tutti gli effetti, con i pieni poteri e doveri conseguenti. 6.2. Allo stesso modo, non può derivare alcuna nullità dall'omesso rinvio dell'udienza o dell'incombente processuale durante la pendenza del termine a difesa ex art. 108. A prescindere dalla finalità dilatoria o meno del turnover dei difensori, nessuna norma prescrive in detto caso il rinvio - su impulso di parte, come ex officio - né , soprattutto, l'esigenza di una posticipazione dell'udienza o dell'atto processuale può giustificarsi in funzione della necessità di assicurare l'effettività della difesa (la cui violazione potrebbe appunto dare luogo ad una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), essendo la difesa compiutamente assicurata alla parte dal patrono rinunciante o revocato, come sopra già chiarito sub paragrafo 5.2. 7. Deve dunque essere riaffermato il principio di diritto secondo cui, in caso di rinuncia al mandato o di revoca del difensore e di nomina di un nuovo difensore, di fiducia o d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 107 c.p.p., comma 3, la rinuncia o la revoca non producono effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso a norma dell'art. 108 c.p.p., con la conseguenza che, prima del maturare di tale duplice condizione sospensiva, deve ritenersi legittima la trattazione del dibattimento o qualunque altra attività processuale con il patrocinio del precedente difensore rinunciante o revocato. 8. Acclarata l'assenza di una qualunque ipotesi di nullità nel caso di assunzione della prova in presenza del difensore rinunciante in pendenza del termine a difesa accordato al nuovo difensore, non può non essere rilevata la correttezza dell'ulteriore osservazione fatta nella sentenza in verifica, là dove la Corte territoriale ha rilevato come, nel caso di specie, anche accedendo all'impostazione seguita dalla Quinta Sezione penale, il vizio derivante dalla celebrazione dell'udienza e dall'assunzione probatoria (quand'anche non indifferibile) con il patrocinio del difensore rinunciante avrebbe natura di nullità di ordine generale a regime intermedio, e non assoluta, essendo l'imputato comunque assistito dal difensore (sia pure rinunciante). Nullità che, in ossequio al disposto dell'art. 182 c.p.p., comma 2, avrebbe, pertanto, dovuto essere tempestivamente eccepita in udienza dall'avv. Moretto, il quale, lungi dal dedurre una qualunque eccezione sul punto, ha invece assistito l'imputato nel corso dell'assunzione delle prove e svolto il contro-esame. 9. Dal rigetto del ricorso discende de iure la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021


Ha ritenuto interessante questo articolo? Ha bisogno ulteriori informazioni o chiarire qualche dubbio? Può lasciare un messaggio qui.


Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice offre assistenza legale in materia di diritto penale in tutta Italia. La sede principale si trova a Napoli, alla via Francesco Caracciolo n. 10. Se ha bisogno di prenotare un appuntamento, in presenza o nelle nostre sedi, può contattare la nostra segreteria al numero +393922838577 o inviare una mail all'indirizzo info.avvocatodelgiudice@gmail.com.

bottom of page