Sentenze

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La massima
Cassazione penale sez. VI, 11/03/2021, n.18113
La Suprema Corte, con la sentenza sopra indicata, ha affermato che la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato risulti assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso.
Da ciò deriva che il difensore, che abbia rinunciato o sia stato revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fino a quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 c.p.p., al nuovo difensore nominato.
In particolare, nella motivazione, la Corte ha precisato che il termine a difesa è finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun "vulnus" può discendere dal fatto che la parte – nelle more della decorrenza del termine – sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale.
La sentenza
Fatto
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 26 luglio 2019, con cui il Tribunale di Alessandria ha condannato S.P. alla pena di legge per i reati di maltrattamenti e di lesioni personali in danno della nonna B.A., per i reati di lesioni personali e minacce aggravate nei confronti della sorella S.M.T. nonché per il porto abusivo di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, S.P. chiede l'annullamento della sentenza per l'unico motivo - di seguito sunteggiato ex art. 173 disp. att. c.p.p. - con cui eccepisce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 107 c.p.p., comma 3, ed il vizio di motivazione quanto al rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. A sostegno della doglianza, la difesa evidenzia che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto corretta la decisione del Giudice di primo grado allorché , sulla scorta di una lettura - inesatta - del disposto dell'art. 107 c.p.p., ha consentito lo svolgimento dell'attività processuale al difensore rinunciante e che, in particolare, il principio della ultrattività del mandato fino alla scadenza del termine a difesa concesso al difensore nominato di ufficio - previsto da detta norma - non può comportare una violazione del diritto dell'imputato ad una difesa effettiva e piena. A conforto di tale impostazione, il ricorrente richiama la decisione di questa Corte regolatrice nella quale si é affermato che, con l'assistenza del difensore rinunziante, possono essere compiute le sole attività processuali il cui svolgimento risulti incompatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante, sottolineando come, nel caso di specie, non sussistessero esigenze di particolare urgenza.
Diritto
1. Il ricorso é destituito di fondamento per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ai fini del corretto inquadramento della questione sottoposta al vaglio del Collegio, mette conto di ricostruire sinteticamente la vicenda processuale che viene in rilievo nel caso di specie. 2.1. A seguito della rinuncia dell'avv. Gatti, il Tribunale di Alessandria nominava, quale difensore d'ufficio di S.P., l'avvocato Moretto, il quale - in data 17 maggio 2017 - depositava la nomina fiduciaria da parte dell'imputato; il medesimo avv. Moretti rinunciava, tuttavia, al mandato il 6 novembre 2017, quattro giorni prima dell'udienza del 10 novembre 2017, già fissata per l'audizione dei testimoni; lo stesso 6 novembre 2017, il Tribunale designava come difensore di ufficio l'avv. Tamburelli, notificando la nomina a quest'ultimo ed all'avv. Moretto, con la specificazione che, a norma dell'art. 107 c.p.p., comma 3, la nuova nomina non avrebbe avuto effetto fintanto che non fosse decorso il termine a difesa concesso ex art. 108 c.p.p. e che il difensore rinunciante al mandato era pertanto tenuto a comparire all'udienza successiva se fissata nei sette giorni dalla comunicazione di rinuncia al mandato; all'udienza del 10 novembre 2017, si presentava unicamente l'avv. Moretto, il quale non formulava alcuna eccezione in merito ad un'ipotetica violazione del diritto di difesa, ed il Tribunale procedeva, pertanto, all'assunzione dei testimoni, con il contro-esame da parte del difensore rinunciante. 3. Ricostruiti i principali snodi processuali della vicenda, si tratta adesso di appurare se - come eccepito dal ricorrente - la celebrazione dell'udienza di assunzione delle prove orali in data 10 novembre 2017, quattro giorni dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia e la disposta nomina del difensore d'ufficio, in pendenza del termine a difesa concesso a quest'ultimo, integri o meno un vizio processuale dante luogo a nullità delle prove assunte all'udienza medesima e, per riverbero, a nullità della sentenza di primo grado. La questione é obbiettivamente controversa, essendosi affermati al riguardo due orientamenti ermeneutici di segno opposto. 3.1. Secondo un primo indirizzo interpretativo, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore, come nel caso in cui non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 c.p.p., al nuovo difensore nominato, con la conseguenza che, in tale ipotesi, deve ritenersi legittima la trattazione del dibattimento alla presenza del precedente difensore rinunciante, in quanto la pendenza del termine a difesa funge da condizione sospensiva dell'efficacia della rinuncia al mandato ai sensi dell'art. 107 c.p.p., comma 3 (Sez. 5, n. 38944 del 13 aprile 2015, Lico, Rv. 265503; conf. Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale e altro Rv. 264701-01). Il principio é stato declinato anche in relazione al caso della revoca del difensore di fiducia da parte dell'imputato con nomina di un nuovo difensore che chieda un termine a difesa, là dove si é affermato che il giudice può legittimamente rigettare la contestuale istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante in ragione di un concomitante impegno professionale, e nominare per la celebrazione dell'udienza un difensore d'ufficio in sostituzione di quello originario non comparso, attesa la permanenza nell'incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 c.p.p. (Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015, P.G. in proc. Corrado, Rv. 263831). 3.2. In senso opposto, la Sezione Quinta di questa Corte ha affermato - in un arresto, per vero, rimasto isolato - che, in tema di diritto di difesa, il giudice, durante la decorrenza del termine concesso ex art. 108 c.p.p. al difensore subentrato a quello revocato o rinunciante, può legittimamente compiere continuando ad avvalersi del difensore originario, ovvero sostituendolo ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, - solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto incompatibile con il decorso del predetto termine, essendo, invece, tenuto al differimento delle altre, salvo che l'avvicendamento dei difensori risulti avere finalità meramente dilatorie (Sez. 5, Sentenza n. 38239 del 06/04/2016, Gallo, Rv. 267787-01). Nella specie, la Sezione Quinta ha ritenuto illegittima la decisione del giudice dibattimentale che, dopo aver concesso il termine di difesa ex art. 108 c.p.p. al difensore subentrato a quello rinunciante non comparso, aveva sostituito quest'ultimo con uno d'ufficio, procedendo poi alla discussione ed adottando la sentenza. Nell'affermare il principio, ha precisato che il riconoscimento dell'indiscriminata facoltà di procedere del giudice, non solo svuoterebbe di significato la disposizione di cui all'art. 108 c.p.p., ma, soprattutto, frustrerebbe ingiustificatamente l'effettività del diritto di difesa, in violazione dell'art. 111 Cost., comma 3, e art. 6, par. 3, lett. b) e c), CEDU. 4. Giudica la Corte condivisibile il primo orientamento ermeneutico. 4.1. Innanzitutto, occorre muovere dal dato testuale delle disposizioni processuali di riferimento di cui agli artt. 107 e 108 c.p.p.. Orbene, l'art. 107 (Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore) dispone che: "1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui é comunicata all'autorità procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca". L'art. 108 (Termine per la difesa) recita che: "1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi é consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza". Leggendo il combinato disposto delle due disposizioni nelle parti regolanti l'ipotesi di specie - id est di rinuncia al mandato difensivo con successiva nomina di un difensore d'ufficio cui sia concesso un termine a difesa - segnatamente l'art. 107 c.p.p., comma 3, e l'art. 108 c.p.p., comma 1, si trae la regula iuris secondo la quale "la rinuncia (al mandato n. d.e.) non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108". 4.2. L'analisi testuale delle - non equivoche - disposizioni rende manifesto come il difensore rinunciante continui - dunque sia tenuto - a prestare il proprio patrocinio fintanto che non vengano a maturare due condizioni (giusta la congiunzione "e" che lega le due proposizioni): a) che la parte sia assistita da un nuovo legale, essendo del tutto equivalente a detti fini che l'assistenza sia prestata da un difensore di fiducia piuttosto che da un difensore d'ufficio, come rivelato dalla preposizione disgiuntiva o alternativa ("o") che lega le due figure; b) che sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso al nuovo difensore ex art. 108. In altre parole, la rinuncia al mandato produce effetto solo quando la parte sia assistita da un nuovo patrocinante e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso. 4.3. La ratio del combinato disposto degli artt. 107 e 108 codice d