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Bancarotta e reati fallimentari

Bancarotta e reati fallimentari

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nel settore dei reati fallimentari ed assiste imprese individuali e società, in ogni fase processuale, comprese quella cautelare personale e reale.

Al fine di garantire la migliore assistenza legale, lo Studio monitora costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati fallimentari e pubblica mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.

Inoltre, l'Avv. Del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.

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1.Che cos'è il diritto penale fallimentare?

Il diritto penale fallimentare è una branca del diritto penale d’impresa e disciplina tutte le fattispecie criminose contenute nel titolo VI del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare).

Il diritto penale fallimentare disciplina tutte le distorsioni che vengono a verificarsi nell’ambito della crisi d’impresa e mira a punire le condotte ed i comportamenti commessi dell'imprenditore (prima o dopo la dichiarazione di fallimento) in danno dei creditori sociali.

La disciplina fallimentare è stata riformata dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che ha introdotto il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, destinato a sostituire definitivamente la legge fallimentare.

2. Che cosa sono i reati fallimentari?

I reati fallimentari puniscono le condotte poste in essere dall'imprenditore insolvente in danno dei creditori in presenza di una procedura concorsuale.

I reati fallimentari rientrano nella responsabilità penale dell'imprenditore, ma a differenza dei reati tributari mirano a tutelare un diverso bene giuridico rappresentato dal diritto di garanzia che i creditori legittimamente vantano sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito.

In altri termini, i reati fallimentari puntano a salvaguardare il patrimonio dell’impresa e quindi la sua consistenza patrimoniale al fine di rendere possibile una equa distribuzione tra i diversi creditori sociali.

L'obiettivo dei reati fallimentari è quindi proteggere e tutelare i creditori da attività illecite e fraudolente dell'imprenditore poste in essere nel corso di una procedura concorsuale.

I principali reati fallimentari sono:

  • il reato di bancarotta;

  • il reato di ricorso abusivo del credito.

3. Che cos'è il reato di bancarotta?

La bancarotta è un reato previsto dall’articolo 216 della Legge Fallimentare che punisce i comportamenti fraudolenti commessi dall’imprenditore dichiarato fallito, in danno dei suoi creditori.

Nel linguaggio comune, il termine “bancarotta” viene spesso confuso con quello di “fallimento”, pensiamo, ad esempio, all’espressione andare in bancarotta”, che viene utilizzata per descrivere una persona o una società che si trovi improvvisamente ad affrontare una situazione di dissesto finanziario irreversibile.

In termini giuridici, viceversa, i due termini assumono significati molto diversi.

Il fallimento è una procedura concorsuale che viene attivata quando una società, a seguito di una crisi, non dispone dei mezzi necessari per onorare “regolarmente” i debiti assunti con i propri creditori.

Ricorrendo tale ipotesi, a seguito della procedura fallimentare, l’intera proprietà della società (pensiamo ai beni, ai macchinari) viene “liquidata” e suddivisa tra i creditori per pagare i debiti. 

Pertanto, il fallimento svolge la funzione di tutelare i creditori dell’imprenditore e garantire una distribuzione quanto più equa dei beni del debitore.

La bancarotta è invece una frode fallimentare, un grave reato commesso dall’imprenditore che, pur disponendo dei mezzi finanziari necessari per onorare il debito insoluto, prima o durante la procedura fallimentare, decide di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi.

La Legge Fallimentare distingue due tipi di bancarotta, a seconda della gravità del fatto commesso dall’imprenditore:

  1. bancarotta fraudolenta (reato più grave previsto dall’art. 216 Legge Fallimentare);

  2. bancarotta semplice (reato meno grave previsto dall’art. 217 Legge Fallimentare). 

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Grafici commerciali

3.1 La bancarotta fraudolenta 

Il reato di bancarotta fraudolenta è previsto dall’art. 216 della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e punisce l’imprenditore dichiarato fallito che:

1) “ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti” (in questo caso la bancarotta viene definita “bancarotta distrattiva”);

2) “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” (in questo caso la bancarotta viene definita “bancarotta documentale”);

3) “prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione” (in questo caso la bancarotta viene definita “bancarotta preferenziale”).

Come è facile comprendere, la prima caratteristica comune alle tre tipologie di bancarotta fraudolenta è rappresentata dall’utilizzo di mezzi fraudolenti, posti in essere dall’imprenditore per eludere i propri creditori e sottrarsi ai propri obblighi.

Il comportamento viene definito “fraudolento” quando viene compiuto con l'intento di ingannare i creditori dell’impresa.

La seconda caratteristica è la “consapevolezza”: l'atto deve essere volontario e intenzionale.

Pertanto, non risulterà sussistente il reato di bancarotta fraudolenta nel caso in cui il danno al creditore sia determinato da un errore o una negligenza commessa dall’imprenditore nell’esercizio della propria attività.

3.2 La bancarotta fraudolenta distrattiva

La bancarotta distrattiva si realizza quando l’imprenditore, in previsione fallimento, inizi a trasferire fraudolentemente beni, clienti, licenze ed attrezzature della propria azienda ad altri soggetti, sottraendoli, in questo modo, alle pretese dei propri creditori.

Questa tipologia di bancarotta fraudolenta è sicuramente la più comune nel nostro paese.

Possiamo definire la “distrazione” una operazione consistente nel distogliere un bene da una determinata destinazione giuridicamente vincolante, rendendolo inidoneo alla funzione di garanzia generica a favore dei creditori.

Ad esempio, la concessione in favore di terzi di prestiti o finanziamenti (attività in sé lecita) assume natura distrattiva se, già nella fase iniziale, il rimborso risultava impossibile o altamente improbabile e mancavano congrue garanzie.

In un caso del genere, il prestito ha chiaramente una natura fraudolenta, risultando lo stesso assimilabile a una sorta di erogazione a fondo perduto. 

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3.3 La bancarotta fraudolenta documentale 

La legge Fallimentare prevede due distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. 

La prima consiste nella sottrazione, distruzione, falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare un pregiudizio ai creditori. 

La norma opera riferimento (a differenza del caso della bancarotta documentale semplice) sia alle scritture contabili obbligatorie che a quelle facoltative utili ai fini della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La seconda consiste nella irregolare tenuta della contabilità, in modo da rendere impossibile ai creditori la corretta ricostruzione del patrimonio.

Rilevante in ordine alla sussistenza della bancarotta documentale è l’esistenza di prove inequivocabili in ordine all'intenzionalità dell'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, al fine di non consentire un'adeguata ricostruzione del patrimonio da parte del curatore fallimentare.

3.4 La bancarotta fraudolenta preferenziale 

Il reato di bancarotta preferenziale punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, l’imprenditore che, in vista del fallimento, ponga in essere atti che determinino la violazione della cd. par condicio creditorum che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, per la soddisfazione dei creditori.

In altri termini, la norma incriminatrice punisce l’imprenditore che favorisca alcuni dei creditori, effettuando pagamenti nei suoi confronti, in danno di tutti gli altri.

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4. La bancarotta semplice 

L’art. 323 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza prevede due distinte ipotesi di bancarotta semplice: patrimoniale e documentale.

Il reato di bancarotta semplice patrimoniale punisce l’imprenditore in liquidazione giudiziale che:

a) “ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;

d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;

e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale".

Preliminarmente, è bene definire la nozione “spesa eccessiva” che riguarda tutte quelle spese (personali o familiari) che, pur avendo una giustificazione razionale o essendo riconducibili all’attività aziendale, risultano sproporzionate rispetto alla capacità ed alla disponibilità economica dell’impresa. 

Viceversa, possiamo definire la “dissipazione” come la consapevole riduzione del patrimonio aziendale dovuta a spese irrazionali compiute dall’imprenditore per scopi totalmente estranei all’impresa.

Ed ancora, per operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti si intendono tutte quelle operazioni aleatorie o economicamente scriteriate, poste in essere dall’imprenditore sul proprio patrimonio che ne determinino una notevole riduzione e mettendo a rischio la garanzia generica dei creditori, costituita proprio dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c.

Devono intendersi, invece, “operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento”, tutte quelle operazioni orientate a ritardare il fallimento, caratterizzate da grave avventatezza o spregiudicatezza, che superino i limiti dell'ordinaria imprudenza.

Venendo all’elemento psicologico, 

In merito all’elemento psicologico del reato, è bene precisare che ai fini dell’integrazione del delitto in argomento è indifferente che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa.

La bancarotta semplice documentale punisce l'imprenditore (in liquidazione giudiziale) che “durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta”.

Il reato in argomento punisce, pertanto, l’omessa, irregolare ovvero incompleta tenuta delle scritture contabili per i tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento.

Rilevano, ai fini della configurabilità del reato in argomento solo le scritture contabili obbligatorie e non quelle imposte per meri fini fiscali.

Le scritture contabili svolgono una importantissima funzione e ciò in quanto consentono di determinare lo stato di “salute” dell’impresa, pertanto, la Legge richiede che vengano tenute secondo criteri di regolarità formale e sostanziale.

In questa direzione, l’omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili viene punita dal reato de quo in quanto pregiudica l’interesse dei creditori ad una corretta ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale.

Per ciò che concerne, in ultimo, l’elemento soggettivo va osservato che, in tema di bancarotta semplice documentale, a nulla rileva il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, viceversa, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all' art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.

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5. La Giurisprudenza 

Di seguito vengono riportate le più recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione e dei giudici di merito in tema di bancarotta:

1) Bancarotta fraudolenta: Sussiste anche nel caso di scelte imprenditoriali illogiche.

La Corte di Appello di Napoli, nella sentenza in argomento, ha affermato che possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta anche "una serie di operazioni imprenditoriali del tutto prive di logica" che, in considerazione anche della loro cadenza temporale, risultano dimostrative dell'intenzione degli amministratori di svuotare la società "sia dal punto di vista della formale proprietà e dell'amministrazione, sia da quello della capacità operativa, in vista del fallimento, e di sottrarre ed occultare le scritture contabili mediante la denuncia di furto, incorrendo così nel reato ad essi ascritto".

(Corte appello Napoli sez. VI, 09/03/2021, (ud. 19/02/2021, dep. 09/03/2021), n.1569)

2) Bancarotta distrattiva: Il bilancio è documento utile per la ricostruzione del patrimonio sociale.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, è intervenuta, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, affermando che "anche il bilancio può costituire documento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale, purché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge e sia, dunque, assistito dal crisma dell'attendibilità".

Nello specifico, la Corte, annullando la sentenza emessa dal Giudice territoriale, che aveva risolto la prova della sottrazione dei beni, ritenendola sussistente in ragione di una mera posta del bilancio antecedente all'epoca di acquisto delle quote sociali da parte dell'imputato, ha affermato che "l'accertamento della precedente disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non possa fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 c.p., dovendo, invece, le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - anche nel silenzio del fallito - nella loro intrinseca affidabilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità delle scritture non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, BE.MA. Costruzioni s.r.l., Rv. 274621); e siffatta valutazione d'attendibilità - prodromica e necessaria alla previa dimostrazione dell'esistenza di beni non rinvenuti dopo il fallimento - non può che investire anche il bilancio che, seppure non riconducibile nel novero delle scritture contabili (tanto da non rilevare ai fini della bancarotta documentale: Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925), rappresenta, purtuttavia, un documento sociale, finalizzato alla comunicazione ai terzi degli esiti dell'attività (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Cereseto, Rv. 271439)".

(Cassazione penale sez. V, 23/04/2021, n.20879)

2) Bancarotta fraudolenta impropria: si configura nel caso di cessione di ramo d'azienda a prezzo vile.

Secondo la Suprema Corte, la cessione di un ramo d'azienda "a prezzo vile" e senza accollo dei debiti da parte della cessionaria risulta integrare il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale, anche se partecipata quasi per l'intero dalla cedente, in quanto l'operazione non realizza un automatico incremento del valore della partecipazione societaria in termini corrispondenti a quello del complesso aziendale ceduto, trattandosi di "asset" eterogenei, il cui valore dipende dalla situazione debitoria e dall'andamento della società partecipata.

(Cassazione penale sez. V, 19/10/2021, n.42218)

3) Cassazione penale , sez. V , 16/12/2021 , n. 2732
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall ., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all'imputato in sede processual-penale.

4) Cassazione penale , sez. V , 07/12/2021 , n. 348
In tema di reati fallimentari, non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per il diverso ambito delle due fattispecie, ma il solo concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 l. fall ., siano stati realizzati differenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l'andamento economico finanziario della società, che siano stati causa del fallimento.

5) Cassazione penale , sez. V , 26/11/2021 , n. 1835
In tema di bancarotta, l'assoggettabilità al fallimento delle società di capitali in house, a totale o parziale partecipazione pubblica, non costituisce evenienza imprevedibile delle vicende societarie, ai sensi dell' art. 7 Cedu , non essendo mai stata posta in dubbio dall'interpretazione giurisprudenziale la conformazione privatistica di dette società.

6) Cassazione penale , sez. V , 26/11/2021 , n. 1835
In tema di ne bis in idem , il precedente giudizio per il reato di false comunicazioni sociali non preclude, ai sensi dell' art. 649 c.p.p. , secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 , l'esercizio dell'azione penale per il reato di bancarotta impropria da reato societario. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravamento o la determinazione del dissesto determina la differenza strutturale tra il fatto storico-naturalistico del reato di cui all' art. 223, comma 2, n. 1, l. fall . e quello oggetto del reato di false comunicazioni sociali).

7) Cassazione penale , sez. V , 25/11/2021 , n. 4865
In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale ad negotia, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ricondotto all'imputato la qualifica di amministratore di fatto in quanto titolare di una procura generale e della gestione di alcuni conti correnti della società che non risultava avesse generato passività).

8) Cassazione penale , sez. V , 04/11/2021 , n. 44666
In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd generica, per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono.

9) Cassazione penale , sez. V , 26/10/2021 , n. 118
In tema di bancarotta semplice, le operazioni di grave imprudenza sono quelle caratterizzate da alto grado di rischio, prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico e che, avuto riguardo alla complessiva situazione dell'impresa, oramai votata al dissesto, hanno il solo scopo, che deve essere riscontrato in sede di accertamento giudiziale del dolo, di ritardare il fallimento. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato in parte la sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice distrettuale ha ravvisato una grave imprudenza finalizzata a ritardare il fallimento nella mancata nomina dell'organo di controllo da parte dell'imputato).

10) Cassazione penale , sez. V , 19/10/2021 , n. 42218
Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda “a prezzo vile” e senza accollo dei debiti da parte della cessionaria, anche se partecipata quasi per l'intero dalla cedente, in quanto l'operazione non realizza un automatico incremento del valore della partecipazione societaria in termini corrispondenti a quello del complesso aziendale ceduto, trattandosi di “asset” eterogenei, il cui valore dipende dalla situazione debitoria e dall'andamento della società partecipata.

11) Cassazione penale , sez. V , 13/10/2021 , n. 675
In tema di reati fallimentari, non sussiste il concorso tra il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli artt. 16, comma 1, n. 3 e 220 l. fall ., ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all' art. 216, comma 1, n. 2, primo periodo, l. fall . e ciò anche nell'ipotesi in cui le condotte non riguardino i medesimi libri e scritture contabili, attesa la clausola di riserva contenuta all' art. 220 e l'identità dell'offesa che connota le due fattispecie. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato nella parte in cui aveva ravvisato il concorso tra le due fattispecie di reato in considerazione del fatto che la condotta di cui agli artt. 16, comma 1, n. 3  e 220 l. fall . riguardava il deposito tardivo di scritture contabili relative ad annualità diverse da quelle considerate ai fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta).

12) Cassazione penale , sez. V , 06/10/2021 , n. 42213
In tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall' art. 219, comma 2, n. 1, l. fall ., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché, ai fini del computo del termine di prescrizione, la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità per una sola di esse non rileva per le altre.

13) Cassazione penale , sez. V , 04/10/2021 , n. 669
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali (nella specie rinvenuti dal curatore solo a seguito di ricerche e verifiche documentali), trattandosi di una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare ex post la pericolosità.

14) Cassazione penale , sez. V , 22/09/2021 , n. 37461
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di riqualificazione dell'originaria imputazione di bancarotta preferenziale nel più grave reato di bancarotta per distrazione, quando il fatto storico risulti oggettivamente diverso da quello contestato, per la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa.

15) Cassazione penale , sez. V , 22/09/2021 , n. 37459
L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie.

16) Cassazione penale , sez. V , 20/09/2021 , n. 1754
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi.

17) Cassazione penale , sez. V , 16/09/2021 , n. 45230
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria.

18) Cassazione penale , sez. V , 21/06/2021 , n. 32930
In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.

19) Cassazione penale , sez. V , 03/06/2021 , n. 31680
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori.

20) Cassazione penale , sez. V , 27/05/2021 , n. 29187
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delle attività produttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della società scissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della procedura concorsuale. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale, realizzava plurime operazioni di parziale scissione proporzionale con costituzione di due nuove società, alle quali venivano attribuiti i rami d'azienda relativi alle principali produzioni e parte del patrimonio immobiliare sociale, in assenza di corrispettivo o trasferimento di posizioni debitorie).

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6. Il ricorso abusivo al credito

Il reato di ricorso abusivo al credito punisce la condotta posta in essere dall'imprenditore che pur non producendo alcuna ricchezza con la sua azienda, ricorre indebitamente al credito invece di chiedere il fallimento.

In particolare, l'art. 218 l.f. stabilisce “gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

In caso di condanna, l'imprenditore rischia l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Il reato di ricorso abusivo al credito mira a tutelare gli imprenditori ed i privati che si trovino ad intrattenere rapporti commerciali con imprese in stato di decozione.

7. I casi di studio

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