I nostri casi di Studio
Il reato di falso è disciplinato dall’art. 476 c.p. e punisce la formazione di atti falsi o alterati da parte di un pubblico ufficiale o, in determinate circostanze, da soggetti che agiscono nell’esercizio di una funzione pubblica o di difesa, come gli avvocati.
Il favoreggiamento, previsto dall’art. 378 c.p., sanziona chiunque aiuti qualcuno ad eludere le investigazioni o il processo penale a suo carico.
Questi reati mirano a tutelare la correttezza degli atti giudiziari e l'integrità delle indagini. In questo articolo, analizziamo un caso di assoluzione per questi reati, deciso dal Tribunale di Nola.
Il Tribunale di Nola ha recentemente assolto l’imputato avv. An., accusato di aver formato falsi verbali ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p. e di favoreggiamento nei confronti del coimputato avv. Co., imputato per reati fiscali.
La sentenza, emessa all’esito di una complessa istruttoria dibattimentale, ha stabilito che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare il coinvolgimento dell’imputato nella falsificazione degli atti.
L’imputato era stato accusato di aver formato, in concorso con il coimputato Co., tre falsi verbali di investigazioni difensive.
Questi verbali contenevano dichiarazioni asseritamente rese da clienti del Co., finalizzate a dimostrare che somme derivanti da sinistri stradali, versate sui conti correnti dell’avvocato Co., fossero state immediatamente restituite ai clienti.
Le indagini hanno rivelato che tali verbali erano stati prodotti in copia e contenevano firme apparentemente riconducibili all’imputato.
La difesa dell’imputato ha sostenuto che le firme apposte sui verbali fossero state falsificate e che l’imputato avesse svolto regolarmente le indagini difensive su delega dell’avv. Gu., legale del Co.
Durante l’istruttoria, è emerso che i testimoni Ra. Ra., Va. Ro. e Ba. Ga. avevano disconosciuto le firme apposte sui verbali, negando di aver mai incontrato l’avv. An.
Il Tribunale ha ritenuto non provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell’imputato.
In particolare, la difesa ha presentato una perizia grafologica che ha confermato l’alta probabilità che le firme sui verbali fossero effettivamente dell’imputato, ma non ha escluso la possibilità di contraffazione. Come si legge nella sentenza: “pur a voler ritenere le firme autografe, non esiste tecnica o analisi che possa consentire di accertare se le due sottoscrizioni siano state effettivamente apposte su quel documento o trasposte”.
Inoltre, la confessione di un coimputato, il quale ha ammesso di aver falsificato i verbali per disperazione, ha escluso il coinvolgimento dell’imputato. La sentenza afferma: “il Co. confessava di aver agito personalmente, escludendo qualsiasi tipo di coinvolgimento dell’avvocato An.".
Alla luce di queste considerazioni e delle incongruenze nelle testimonianze dei soggetti coinvolti, il Tribunale ha assolto l’imputato dai reati ascritti per insufficienza di prove, applicando l’art. 530, comma 2, c.p.p.
Questo caso evidenzia l’importanza di un’accurata difesa nei processi che coinvolgono reati di falso in atti e favoreggiamento. La mancanza di prove certe e la presenza di confessioni escludenti il coinvolgimento diretto hanno giocato un ruolo decisivo nell’assoluzione dell’imputato.
Tribunale Nola, 07/01/2022, (ud. 08/10/2021, dep. 07/01/2022), n.1915
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso il 24.06.2019, An. veniva tratto innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui all'imputazione.
All'udienza del 13.11.2019, il Giudice disponeva procedersi in assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle parti. Alla successiva udienza del 06.03.2020 il processo veniva rinviato, con sospensione dei termini di prescrizione, stante l'adesione dei difensori all'astensione proclamata dalle Camere Penali.
L'udienza del 12.06.2020 non veniva celebrata a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in ossequio al decreto-legge n. 18/2020, al decreto del Presidente del Tribunale del 07.05.2020 e del Presidente della Sezione Penale del 30.04.2020, il processo veniva rinviato, con decreto d'ufficio, al 13.11.2020.
In tale udienza il processo veniva rinviato, con sospensione dei termini di prescrizione, atteso il legittimo impedimento dell'imputato.
All'udienza del 05.03.2021 si procedeva all'escussione del teste To. Pa.. Il PM rinunciava all'escussione dei testi Ge. e Cr. e, nulla opponendo la difesa, il Giudice ne revocava la relativa ammissione. Poi, su consenso delle parti, ex art. 493 co. 3 c.p.p., si acquisivano i verbali di interrogatorio resi da Co. e la memoria difensiva allegata, il verbale di sommarie informazioni rese da An., il processo verbale di constatazione a carico di Co. ., nonché i verbali di sommarie informazioni rese da Va. Ro., Ba. Ga. e Ra. Ra. e i verbali contenenti le dichiarazioni rese da questi ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., costituenti corpo del reato. La difesa rinunciava all'escussione di Va. Ro., Ba. Ga. e Ra. Ra. e il Giudice, sentito il PM, ne revocava la relativa ammissione.
Alla successiva udienza del 23.06.2021 si acquisiva ex art. 513 c.p.p. il verbale di interrogatorio reso dall'imputato il 04.06.2018, nonché la sentenza di patteggiamento n. 195/2019, emessa dal Gup presso il Tribunale di Nola il 24.06.2019, a carico di Co. Si procedeva, poi, all'escussione della consulente della difesa, dott.ssa Ro. Al. e, all'esito si acquisiva la relazione a sua firma.
All'udienza del 24.09.2021, esaurita l'assunzione delle prove, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo processuale, e, udite le conclusioni rassegnate dalle parti, in accoglimento dell'istanza di repliche avanzata dal PM, rinviava il processo all'udienza dell'08.10.2021.
In data odierna, il PM rinunciava alle repliche e il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e riservandosi il deposito dei motivi nel termine di novanta giorni.
Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che, alla stregua dell'istruttoria dibattimentale espletata, non siano emersi elementi che consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti in imputazione, con la conseguenza che costui va mandato assolto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., dal delitto di cui al capo D) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste.
An. è chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 110,476 co. 2 c.p. perché, agendo in concorso con Co. (che ha definito la propria posizione con il rito del patteggiamento), formava tre falsi verbali ex art. 391 bis c.p.p. di assunzione di sommarie informazioni da Va. Ro., Ra. Ra. e Ba. Ga.; nonché del reato di cui agli artt. 81 - 378 c.p. perché, con tali condotte, aiutava Co. Ma. a eludere le investigazioni svolte dall'Autorità Giudiziaria a suo carico in ordine al delitto di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000.
Ciò posto, sulla scorta delle testimonianze raccolte e degli atti e documenti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale, i fatti per cui si procede possono essere ricostruiti come segue.
Il presente procedimento prende avvio da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Nola, dal 10 marzo 2014 all'11 settembre 2014, nei confronti di Co., di professione avvocato.
In particolare, dalla verifica della documentazione contabile (che è risultata incompleta), dalle indagini bancarie nonché dagli esiti dei questionari inoltrati alle compagnie assicurative (atteso che il Co. esercitava l'attività di avvocato quasi esclusivamente nell'ambito dell'infortunistica stradale), erano emerse una serie di irregolarità riguardanti le dichiarazioni dei redditi presentate dal Co. negli anni in verifica.
Nello specifico, atteso il grande divario tra quanto dichiarato e quanto effettivamente percepito "a nero", i verificatori contestavano al Co. di avere indicato nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori a quelli effettivi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (v. processo verbale di constatazione, in atti).
In proposito, in occasione dell'interrogatorio reso il 10 giugno 2015 alla Guardia di Finanza - Compagnia di Nola, il Co., assistito e difeso dall'avv. Gi. Fu. del foro di Napoli, produceva una serie di documenti per giustificare i ricavi desumibili dalle movimentazioni bancarie. Si fa riferimento a una scrittura privata con cui il suocero Ce. Gu. dichiarava di avergli donato l'importo di Euro 179.800,00, riportante un timbro dell'Ufficio Postale di (omissis) del 21.01.2001 risultato falsificato (fatto per il quale si è proceduto nei confronti del Co.), nonché una serie di verbali di investigazioni difensive contenenti dichiarazioni asseritamente rese da clienti del Co..
Tali verbali avevano la precipua finalità di dimostrare che gli importi portati sugli assegni versati sui conti correnti del Co., relativi agli indennizzi da sinistri stradali, sarebbero stati immediatamente consegnati ai clienti, così da giustificare i ricavi non dichiarati evincibili dalle indagini bancarie. Le indagini difensive risultavano espletate dall'avvocato An., odierno imputato, quale sostituto dell'avvocato Gu. Fu., difensore di Co.
Al riguardo, è bene precisare sin da subito che i predetti verbali sono stati prodotti in copia dal Co. in occasione dell'interrogatorio, così come si ricava dalla circostanza che sugli stessi è apposto in originale il timbro della Guardia di Finanza e la sigla degli agenti operanti (e già inoltrati, parimenti in copia, dall'avv. Gu. Fu., come allegati alla richiesta di interrogatorio depositata presso la Procura di Nola il 19.05.2015). Gli originali non sono presenti agli atti del fascicolo dell'Ufficio di Procura né sono stati mai prodotti dall'odierno imputato.
Tanto premesso, i verificatori procedevano, a campione, a escutere a sommarie informazioni alcuni dei soggetti che asseritamente avevano reso le dichiarazioni oggetto delle indagini difensive. Tra questi, figurano Va. Ro., Ra. Ra. e Ba. Ga..
Procedendo con ordine, appare opportuno ripercorrere, per ciascuno di essi, dapprima il contenuto dei verbali resi ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. e, poi, quello dei verbali di sommarie informazioni (acquisiti ai sensi dell'art. 493 co. 3 c.p.p. e, dunque, pienamente utilizzabili ai fini della decisione).
- Va. Ro.
In occasione delle dichiarazioni apparentemente rese il 15.04.2015 ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., costui avrebbe riferito di essersi recato, unitamente all'avv. Co., in banca per la negoziazione dell'assegno avente n. (omissis), dell'importo di 3.000,00 Euro, emesso dall'istituto (omissis) al suo ordine e di avere ricevuto l'intera somma portata sul titolo di credito dal Co.
Escusso a sommarie informazioni il 27.08.2015, Va. Ro. negava di essere stato sentito nel 2015 da alcun avvocato e riferiva di non avere mai conosciuto l'avvocato An.
In ordine alla firma apposta sul verbale ex art. 391 bis c.p.p., il Va. riferiva che apparentemente sembrava essere la propria ma che, tuttavia, non aveva mai sottoscritto le dichiarazioni contenute nel predetto documento.
Aggiungeva che, qualche mese prima, l'avvocato Co. lo aveva contattato telefonicamente e gli aveva chiesto di inoltrargli la copia del suo documento di identità, senza fornire alcuna giustificazione. Tale richiesta non gli era parsa insolita poiché il Co., oltre ad essere un suo amico, lo aveva rappresentato in una causa relativa a un sinistro stradale di cui era stato vittima nell'anno 2009 o 2010. Precisava di avere inoltrato, pertanto, la copia di tale documento tramite mail. In ordine alla pratica per l'incidente stradale, ricordava che l'importo liquidato in suo favore ammontava a circa 1.000,00 Euro, ma non rammentava se avesse corrisposto una parcella al Co. né le modalità dell'incasso.
Riferiva, ancora, che il Co. lo aveva assistito unicamente in questo processo.
I militari, poi, sottoponevano in visione al Va. l'assegno n. (omissis) del 12.10.2009, emesso dalla (omissis), dell'importo di Euro 6.200,00, a lui intestato. Il Va., tuttavia, non era in grado di fornire alcuna informazione in ordine a tale titolo di credito, negava di avere mai incassato alcuna somma di denaro in relazione allo stesso e disconosceva la firma apposta sul titolo.
- Ra. Ra.
In occasione delle dichiarazioni apparentemente rese il 20.03.2015 ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., costei avrebbe riferito di essersi recata, unitamente all'avv. Co., in banca per la negoziazione
dell'assegno avente n. (omissis), dell'importo di 7.600,00 Euro, emesso dall'istituto (omissis) al suo ordine e di avere ricevuto la somma portata sul titolo di credito dal Co.. Escussa a sommarie informazioni il 1° settembre 2015, Ra. Ra. negava di avere mai avuto rapporti con l'avvocato Co. e riferiva di non avere mai conosciuto l'avvocato An.
In ordine al verbale ex art. 391 bis c.p.p., la Ra. riferiva di non aver mai rilasciato le dichiarazioni contenute nel predetto documento né, ancor di più, sottoscritto le stesse.
I militari, poi, sottoponevano in visione alla Ra. l'assegno n. (omissis) del 13.04.2010, emesso dalla (omissis), dell'importo di Euro 7.600,00, a lei intestato. La Ra., tuttavia, riferiva di non avere mai ricevuto tale titolo di credito come liquidazione per un sinistro stradale, negava di essersi recata in banca a negoziarlo e disconosceva la firma apposta sul titolo.
- Ba. Ga.
In occasione delle dichiarazioni apparentemente rese il 15.04.2015 ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., costui avrebbe riferito di essersi recato, unitamente all'avv. Co., in banca per la negoziazione dell'assegno avente n. (omissis), dell'importo di 2.300,00 Euro, emesso dall'(omissis) al suo ordine e di avere ricevuto la somma portata sul titolo di credito dal Co..
Escusso a sommarie informazioni il 26.08.2015, Ba. Ga. riferiva che l'avvocato Co. l'aveva assistito in una causa riguardante un sinistro stradale a lui occorso cinque o sei anni prima. In ordine a tale pratica, non rammentava con precisione l'importo a lui liquidato a titolo di indennizzo; ricordava, tuttavia, di avere chiesto all'avvocato Co. di incassarlo sul proprio conto corrente in quanto non disponeva di un proprio conto. Al riguardo, precisava di essersi recato, unitamente all'avvocato Co. a negoziare il predetto titolo presso un istituto di credito sito a (omissis) e di avere, poi, ottenuto dal Co. l'importo liquidatogli, decurtato il suo onorario e le spese sostenute.
In ordine alla firma apposta sul verbale ex art. 391 bis c.p.p., il Ba. riconosceva come propria la sottoscrizione apposta.
Precisava di essere stato convocato dal Co. presso il suo studio per firmare un documento in cui confermava di essere stato liquidato per il sinistro a lui occorso. Aggiungeva di avere, quindi, sottoscritto il documento senza leggerne, però, il contenuto.
Riferiva, ancora, che in tale circostanza aveva avuto rapporti unicamente con il Co. e negava di avere conosciuto l'avvocato An.
Confermava, poi, di non avere percepito l'intero importo portato sul citato titolo di credito.
I militari, poi, sottoponevano in visione al Ba. l'assegno n. (omissis) del 07.12.2009, dell'importo di Euro 2.800,00, a lui intestato. Il Ba. riconosceva come propria la firma apposta sul titolo per la girata ma non ricordava le modalità dell'incasso. Riferiva, infine, che l'assegno riguardava un ulteriore sinistro stradale a lui occorso.
Tanto premesso, il 3 settembre 2015, i militari della Guardia di Finanza di Nola procedevano a escutere a sommarie informazioni An. (il cui verbale è stato acquisito al fascicolo processuale con il consenso delle parti).
In tale occasione, il An. riferiva di avere svolto, nei mesi di febbraio-marzo del 2015, indagini difensive su incarico dell'avvocato Gu. Fu. del foro di Napoli, nell'interesse del suo assistito Co. Si trattava, a suo dire, di raccogliere le dichiarazioni di soggetti che dovevano riferire in ordine alle negoziazioni di titoli di credito relativi a indennizzi per sinistri stradali.
Riferiva di avere, quindi, effettivamente svolto tale attività e di avere raccolto circa venti-ventidue dichiarazioni. Al riguardo, precisava che le prime due dichiarazioni erano state verbalizzate presso il suo studio legale sito in (omissis) al (omissis), mentre le altre presso lo studio dell'avvocato Co., ove erano presenti oltre a quest'ultimo, anche la segretaria e altri collaboratori di cui, tuttavia, non conosceva le generalità.
I militari, pertanto, sottoponevano in visione al An. venti verbali ex art. 391 bis c.p.p. in copia. Al riguardo, l'imputato riconosceva i verbali contenenti le dichiarazioni rese da Ra. Ra., Va. Ro., Ba. Ga., Co. An., Ma. Vi., Se. Ge., Im. Sa. in relazione all'assegno bancario dell'importo di Euro 5.295,51, Ta. Gi., Ma. Ci. e Im. Sa. in ordine all'assegno dell'importo di Euro 5.308,86.
Disconosceva, viceversa, la sottoscrizione apparentemente a lui riferibile apposta sui verbali contenenti le dichiarazioni asseritamente rilasciate da Di Na. An., De Ma. Lu., Co. Gi. e Co. Ga..
Quanto al verbale riportante le dichiarazioni di Pa. Ma., evidenziava che lo stesso era privo della sua sottoscrizione e, pertanto, ne disconosceva il contenuto.
In ordine all'omessa indicazione del luogo di redazione dell'atto, il An. riferiva che, avendo svolto tale incarico in qualità di delegato dell'avv. Fu., costui gli aveva fornito un modello che aveva utilizzato senza avvedersi di tale mancanza.
A questo punto, essendo emersi indizi di reità a carico del An., i militari interrompevano la redazione del verbale.
Il compendio probatorio si arricchiva, poi, del verbale di interrogatorio reso il 23.11.2017 dall'originario coimputato Co., la cui posizione è stata definita con il rito del patteggiamento (verbale acquisito su accordo di tutte le parti processuali).
In tale occasione, per quel che concerne i fatti oggetto del presente procedimento, il Co. confessava "di aver agito in completa disperazione, ma soprattutto, di aver agito personalmente mediante la materiale formazione delle dichiarazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. […], di aver agito all'insaputa dell'avvocato An., del quale" aveva "riprodotto la firma e che, come emerge bene dagli atti, era stato delegato dall'avvocato Gu. Fu." all'epoca suo difensore di fiducia (v. nota difensiva allegata al verbale di interrogatorio, a cui il Co. si riportava integralmente).
Interrogato il 04.06.2018, il An. confermava di essere stato incaricato dal collega Gu. Fu. di raccogliere alcune dichiarazioni ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. nell'interesse di Co., suo assistito.
Quanto ai verbali che gli furono sottoposti in visione in occasione delle sommarie informazioni rese il 03.09.2015, l'imputato riferiva che, in seguito alla visione degli atti successiva alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., si era accorto di ulteriori anomalie, rispetto a quelle già rappresentate in quella sede e precisava che tali verbali gli erano stati mostrati sempre in copia e privi di allegati. In proposito, riferiva che le dichiarazioni da lui raccolte erano in originale e corredate dalle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e dei titoli di credito a costoro esibiti.
Evidenziava, poi, a titolo esemplificativo, che il verbale relativo alle dichiarazioni rese da Pa. Ma. figurava in duplice copia, di cui una priva della sua sottoscrizione e un'altra con la firma apparentemente a lui riconducibile.
Aggiungeva di ricordare che alcuni dichiaranti, di cui aveva verbalizzato le dichiarazioni, avevano affermato di avere ricevuto solo parte dell'importo indicato nei titoli di credito a loro intestati; viceversa, nei verbali sottopostigli in copia, emergeva che tutti avevano incassato l'intera somma portata sugli assegni a loro riferibili.
Precisava, infine, che, in occasione dell'escussione a sommarie informazioni del 03.09.2015, aveva riconosciuto il formulario utilizzato per la verbalizzazione delle dichiarazioni, senza soffermarsi sul contenuto di ciascuna di esse.
L'istruttoria proseguiva, infine, con l'escussione della consulente della difesa, dottoressa Ro. Al., grafologa professionista.
In particolare, alla consulente erano stati posti tre quesiti: 1) verificare se le firme apparentemente riferibili al An., apposte sui verbali oggetto del capo di imputazione, fossero certamente a lui riferibili; 2) accertare, altresì, se le sopraindicate sottoscrizioni fossero state apposte sui predetti documenti o, viceversa, riprodotte con tecniche di falsificazione; 3) verificare se la sottoscrizione apparentemente riferibile a Ra. Ra., apposta sul verbale di informazioni raccolte ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. fosse effettivamente riferibile a costei.
La dottoressa Al. precisava che, trattandosi di consulenza di parte, aveva preferito non acquisire un saggio grafico del An. ma utilizzare, per l'analisi, le firme autografe apposte dall'imputato dinanzi a pubblici ufficiali in epoca precedente e successiva ai fatti in contestazione (carta di identità, passaporto, cartellino identificativo per il rilascio della carta di identità, verbale di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza e verbale di identificazione e nomina del difensore). Evidenziava, poi, che, essendo l'analisi grafologica svolta su documenti in copia, occorreva distinguere l'ipotesi della copia autenticata da quella della copia non autenticata.
Nel primo caso, in cui un pubblico ufficiale attesta la conformità della fotocopia all'originale, il consulente deve verificare se la firma apposta sia autografa o meno. L'analisi comparativa non potrà comunque tenere in considerazione alcuni parametri, tra cui la qualità del tracciato o la pressione.
Nel secondo caso, non essendovi un pubblico ufficiale che attesta la conformità del documento in copia all'originale, non è possibile accertare se la firma sia stata apposta effettivamente in calce a quel documento oppure se sia stata, viceversa, trasposta da un documento a un altro.
Fatta tale premessa, la dottoressa Al. chiariva che, quindi, nel caso in esame, trattandosi di documenti in copia dei quali non è attestata la conformità all'originale né si è in possesso dell'originale, è possibile accertare l'autografia della sottoscrizione, ossia se appartiene al soggetto che apparentemente l'ha apposta, ma non l'autenticità della stessa, ossia se la firma sia stata apposta effettivamente su quel documento ovvero - come detto - trasposta da un documento a un altro. Precisava, inoltre, che appariva superfluo qualsiasi tipo di esame grafoscopico, finalizzato ad accertare un'eventuale contraffazione, poiché nessuna strumentazione è in grado di verificare su un documento in copia se sia presente qualche alterazione del supporto cartaceo del documento originale o di rilevare eventuali pigmenti cromatici dell'inchiostro che possano consentire di constatare se la firma sia stata apposta sul documento prima o dopo la stampa.
All'esito dell'analisi espletata, la dottoressa Al., quanto al primo quesito, concludeva nel senso che le firme presenti sui tre verbali ex art. 391 bis c.p.p. in contestazione, apparentemente apposte dal An., sono con elevata probabilità effettivamente a lui riferibili. Precisava che il risultato non può, in ogni caso, essere espresso in termini di certezza atteso che, essendo il documento in copia, non è possibile eseguire alcuni importanti accertamenti sulla qualità del tracciato e sulla pressione.
Per quanto concerne il secondo quesito, poi, la consulente riferiva che non possono escludersi ipotesi di falsificazione per imitazione, copia con lucido diretta e indiretta, ricalco, composizione, interpolazione o sostituzione. Conseguentemente, essendo l'analisi esperita su documenti in copia, non era possibile accertare se le firme in verifica fossero state apposte proprio su quei documenti o ivi riprodotte.
Con specifico riguardo al terzo quesito, la dottoressa Al. riferiva che, all'esito della comparazione tra la firma apparentemente riferibile a Ra. Ra. apposta sul verbale oggetto del capo di imputazione e la firma autografa rilasciata dalla Ra. in sede di sommarie informazioni ai militari della Guardia di Finanza di Nola, con alta probabilità la firma in verifica era riferibile a Ra. Ra.. In proposito, ribadiva quanto già sottolineato con riguardo alla risposta al primo quesito in ordine all'analisi su documenti in copia e alla conseguente impossibilità di fornire una risposta in termini di certezza e di accertare se la sottoscrizione fosse stata apposta su quel documento oppure altrove e lì trasposta.
In generale, infine, la consulente elencava alcune anomalie che aveva riscontrato all'esito dell'analisi dei venti verbali redatti ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. prodotti dal Co. alla Guardia di Finanza di Nola e sottoposti dai militari in visione al An.
Nello specifico, la Al. faceva riferimento al verbale ex art. 391 bis c.p.p. apparentemente contenente le dichiarazioni rese da Pa. Ma., che è presente in duplice copia, di cui una riportante la sottoscrizione del An.. e l'altra, perfettamente sovrapponibile alla prima in ogni suo elemento - compresa la firma scritta a mano in apparenza riferibile alla Pa., priva di tale sottoscrizione.
Ancora, la consulente evidenziava che, all'esito di un'analisi comparativa, effettivamente le sottoscrizioni apparentemente riferibili al An. e da lui disconosciute, apposte sui verbali ex art. 391 bis c.p.p. contenenti le dichiarazioni rese da Di Na. An., De Ma. Lu., Co. Gi. e Co. Ga., non sono a lui riferibili.
Così ricostruite le emergenze processuali raccolte, ritiene questo Giudice che non è emersa la prova, piena e certa, della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti in imputazione. Ed invero, a fronte dell'elemento a carico, rappresentato dalla divergenza tra quanto dichiarato dalla Ra., dal Va. e dal Ba. in sede di sommarie informazioni e quanto sostenuto dall'An., sono emersi una serie, non trascurabile, di elementi a discarico.
Più in particolare, il principale tassello posto a fondamento dell'accusa è costituito dal narrato di Ra. Ra., Va. Ro. e Ba. Ga. che hanno disconosciuto il contenuto delle dichiarazioni contenute nei verbali di cui all'art. 391 bis c.p.p. oggetto dell'imputazione, negando di avere mai incontrato An..
E ciò ha acquistato ancor più valore alla luce della circostanza che, nella prima occasione in cui il An. viene escusso a sommarie informazioni, il 03.09.2015, costui ha riferito di avere effettivamente svolto delle indagini difensive nell'interesse di Co. e su delega dell'avvocato Gu. Fu., e, nello specifico, ha riconosciuto i verbali in contestazione.
Ciononostante, a fronte di tale elemento d'accusa, comunque non irrilevante, l'istruttoria dibattimentale ha offerto numerose circostanze di segno contrario.
Si fa riferimento, in primo luogo, al giudizio di scarsa attendibilità, o meglio di vera e propria inattendibilità, dei testi Ra. Ra., Va. Ro. e Ba. Ga..
Quest'ultimi, invero, con elevato grado di probabilità, concorrevano con il Co. nella condotta delittuosa di truffa ai danni delle compagnie di assicurazione in relazione alla prospettazione di falsi sinistri stradali.
Tale circostanza, che non rileva direttamente nel presente procedimento e che, pertanto, non necessita di essere provata in maniera certa e inequivocabile, ha, tuttavia, una sua fondamentale incidenza indiretta, con specifico riguardo al valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni rese da Ra., Va. e Ba. quali testimoni.
Ebbene, plurimi sono gli elementi indiziari che depongono in tale senso:
- Va. Ro. ha avuto rapporti con il Co. quale legale che lo ha assistito in pratiche di sinistri stradali. Riferisce che il Co. lo ha assistito in una causa riguardante un sinistro stradale a lui occorso nel 2009 o 2010, per il quale aveva ottenuto un indennizzo di circa 1.000,00 Euro; poi, quando i militari gli sottopongono in visione un ulteriore assegno a lui intestato, del 12.10.2009, relativo ad un indennizzo assicurativo cospicuo di Euro 6.200,00, disconosce la sottoscrizione apposta sullo stesso.
- Ba. Ga. ha avuto rapporti con il Co. quale legale che lo ha assistito in pratiche di sinistri stradali. In un primo momento riferisce di essersi rivolto al Co. unicamente in relazione a un incidente stradale a lui occorso; poi, quando i militari gli sottopongono in visione un ulteriore assegno a lui intestato, relativo ad un indennizzo assicurativo, conferma che lo stesso era relativo a un ulteriore sinistro stradale di cui era stato vittima e per il quale era stato assistito sempre dal Co.
- Ra. Ra. addirittura nega di conoscere il Co., nega di avere ricevuto l'assegno a lei intestato, sempre relativo ad un indennizzo da sinistro stradale, che le viene mostrato in visione dai militari, disconosce la firma sullo stesso apposta e nega di conoscere An.
Inoltre, anche le modalità di incasso dei suddetti titoli di credito emessi dalle compagnie assicurative, intestati agli indennizzati, con versamento sul conto corrente del legale anziché su quello dei beneficiari, depongono nel medesimo senso.
Alla luce delle esposte considerazioni, è, dunque, evidente che il dubbio che costoro fossero coinvolti in affari illeciti con il Co. getta un'ombra sulle loro dichiarazioni.
Tutti e tre i testi, invero, si sono palesati reticenti, non hanno reso dichiarazioni esaustive in ordine ai sinistri stradali che li vedevano coinvolti e sono apparsi costantemente mossi dall'intento di allontanare da loro eventuali coinvolgimenti in qualsiasi attività del Co..
A ciò si aggiunga, infine, che anche i militari della Guardia di Finanza, nel processo verbale di constatazione dell'11.09.2014, relativo all'accertamento fiscale a carico di Co., danno atto che l'indagine nasceva nell'ambito di una complessa attività di polizia giudiziaria condotta nel procedimento avente n. 3098/2010, pendente presso la Procura del Tribunale di Nola, che aveva consentito di "individuare e disarticolare un sodalizio criminale dedito alla commissione di truffe ai danni di compagnie assicurative nel quale, il menzionato soggetto economico [ossia il Co.], risulterebbe coinvolto" (v. pag. 4).
Un secondo elemento a discarico rispetto alla posizione di An. è, poi, rappresentato dalla confessione di Co., il quale nell'interrogatorio reso il 23.11.2017 ha ammesso di avere personalmente contraffatto i verbali di cui all'art. 391 bis c.p.p. oggetto dell'imputazione in quanto mosso dalla disperazione causata dall'indagine nata a suo carico per i reati tributari, così assumendosi la responsabilità del delitto in contestazione e, al tempo stesso, escludendo qualsiasi tipo di coinvolgimento dell'odierno imputato.
Ancora, depone nel medesimo senso, la circostanza che i verbali in questione sono stati prodotti, sia dal Co. che dal suo legale di fiducia, in copia.
Come, invero, efficacemente evidenziato dalla consulente della difesa, la copia di un documento di cui non è attestata la conformità all'originale e di cui non si ha l'originale, può essere agevolmente frutto di alterazioni, manipolazioni, falsificazioni e trasposizioni.
In questa ipotesi, pur a voler ritenere le firme autografe, non esiste tecnica, strumento o analisi che possa consentire di accertare se le due sottoscrizioni presenti su ciascun verbale - del dichiarante e del legale - siano state effettivamente apposte su quel documento o, viceversa, agevolmente ivi trasposte attraverso tecniche di scannerizzazione, copia o altro.
La conferma che, nel caso di specie, ricorra la seconda delle opzioni appena esposte, è offerta dal verbale di dichiarazioni apparentemente rese ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. da Pa. Ma.. Tale verbale compare, infatti, in duplice copia di cui una presenta la sottoscrizione del An. e un'altra, perfettamente sovrapponibile alla prima, è priva di tale sottoscrizione. In questo caso, dunque, come osservato dalla dottoressa Al., è indubbio che il verbale sia stato frutto di un'attività di collage.
Ora, certamente il fatto che i verbali siano stati realizzati attraverso tecniche di manipolazione di per sé non esclude la responsabilità del An..; tuttavia, tale elemento, letto congiuntamente alla confessione del Co. e alla circostanza che alcune firme apparentemente riferibili all'imputato sono state da lui disconosciute sin dall'immediatezza, fa sorgere il più che ragionevole dubbio che costui non abbia concorso nella contraffazione dei verbali in contestazione.
Al riguardo, va, invero, evidenziato che, già in occasione dell'escussione a sommarie informazioni del 03.09.2015, An.., con specifico riferimento ai verbali contenenti le dichiarazioni asseritamente rilasciate da Di Na. An., De Ma. Lu., Co. Gi. e Co. Ga., disconosceva espressamente le sottoscrizioni apparentemente a lui riferibili.
Tale dato è stato, peraltro, confermato dalla deposizione della grafologa, dott.ssa Al., la quale, all'esito dell'analisi comparativa, concludeva nel senso che tali sottoscrizioni effettivamente non erano riferibili al An..
Questa ricostruzione, inoltre, pare essere stata accolta anche dalla Pubblica Accusa che, infatti, non contesta la falsificazione di tali verbali al An.. e, con specifico riguardo a De Ma. Lu., ascrive la condotta di falsificazione del relativo verbale al solo Co. (capo C). Ciò posto, alla luce delle esposte considerazioni, ritiene questo Giudice che le contraddittorie risultanze processuali non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di An. in ordine al reato a lui ascritto al capo D) della rubrica con la conseguenza che costui va mandato assolto per non aver commesso il fatto.
Non essendo provato il concorso dell'imputato nella falsificazione dei verbali oggetto del capo D) dell'imputazione, del pari non può ritenersi provata la commissione da parte di costui del reato di favoreggiamento ascritto al capo E) della rubrica che, nel contestare a An. di avere agevolato il Co. nell'elusione delle investigazioni a suo carico formando i tre falsi verbali ex art. 391 bis c.p.p., presuppone, sotto il profilo logico e causale, la sua partecipazione alla contraffazione dei verbali di indagini difensive prodotte dal Co. in occasione dell'interrogatorio della Guardia di Finanza.
Ne consegue l'assoluzione di An. anche dal reato a lui ascritto al capo E) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.
Alla luce dei carichi di lavoro si reputa opportuno fissare in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letto l'art 530 co. 2 c.p.p., assolve AN. dai reati a lui ascritti ai capi D) ed E) rispettivamente per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste.
Fissa in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.
Così deciso in Nola, il 8 ottobre 2021
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2022