Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari ĆØ punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumitĆ , con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena ĆØ della reclusione da cinque a venti anni