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Codice Penale

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Procedibilità: il reato di autoriciclaggio è procedibile d'ufficio

Competenza: per il reato di autoriciclaggio è competente Tribunale in composizione monocratica

Udienza preliminare: per il reato di autoriciclaggio è prevista l'udienza preliminare nelle ipotesi di cui al primo e quarto comma

Arresto: per il reato di autoriciclaggio l'arresto è facoltativo

Fermo: per il reato di autoriciclaggio il fermo è consentito solo nelle ipotesi del primo e quarto comma

Custodia cautelare in carcere: per il reato di autoriciclaggio è consentita la custodia cautelare in carcere solo nelle ipotesi del primo e quarto comma

Prescrizione: il reato di autoriciclaggio si prescrive in otto anni, nell'ipotesi prevista dal primo comma, in sei anni nell'ipotesi prevista dal secondo comma


Le sentenze della Corte

Autoriciclaggio: il gioco d'azzardo rientra tra le attività speculative contemplate dalla norma

Tra le attività speculative contemplate dalla norma di cui all'art. 648-ter.1 c.p., si rientra anche il gioco d'azzardo e le scommesse e ciò in quanto i i proventi illeciti vengono reinvestiti, così da mascherarne la provenienza delittuosa (Cassazione penale sez. II, 27/06/2023, (ud. 27/06/2023, dep. 14/07/2023), n.30642).

Cassazione penale , sez. II , 14/09/2021 , n. 36180

Integra il delitto di autoriciclaggio l'immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l'origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Cassazione penale , sez. II , 18/02/2021 , n. 11986

In tema di autoriciclaggio, non è configurabile il reato nell'ipotesi di reimpiego di somme derivanti da evasione fiscale sotto soglia, difettando il necessario reato presupposto attesa l'assenza ab origine di rilievo penale del fatto tipico, in quanto le soglie di punibilità previste dal d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , rientrano tra gli elementi costitutivi del reato.

Cassazione penale , sez. II , 27/01/2021 , n. 7074 In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'esclusione del delitto di autoriciclaggio nella condotta dell'amministratore che aveva trasferito somme dai conti di due condominii amministrati a conti esteri di società speculative, osservando che tali attività integravano l'elemento materiale del delitto di appropriazione indebita).

Cassazione penale , sez. II , 14/01/2021 , n. 7176

In tema di autoriciclaggio, può costituire delitto presupposto anche un reato contro la fede pubblica, qualora sia fonte diretta dell'utilità economica oggetto dell'operazione di dissimulazione. (Fattispecie in cui un pubblico ufficiale, amministratore giudiziario, aveva movimentato e reimpiegato somme di danaro percepite per effetto di decreti di pagamento falsificati in suo favore).

Cassazione penale , sez. V , 12/11/2020 , n. 331

In tema di autoriciclaggio, il perfezionamento del delitto presupposto deve precedere il momento consumativo del reato di cui all' art. 648-ter c.p. (Fattispecie relativa ad operazioni di reimpiego di finanziamenti pubblici in attività economiche per finalità diverse da quelle per le quali erano stati concessi, in cui la Corte ha ritenuto perfezionato il reato presupposto di malversazione ai danni dello Stato all'atto della concreta destinazione delle somme di denaro).

Cassazione penale , sez. II , 15/09/2020 , n. 27228

In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (nella specie, un'attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell'indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme provenienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all'indagato medesimo).

Cassazione penale , sez. II , 14/01/2020 , n. 7265

Non integra il delitto di autoriciclaggio la cessione temporanea a terzi, per singoli incontri di calcio, di abbonamenti nominativi ottenuti da una società sportiva attraverso una condotta estorsiva, atteso che la stessa deve essere comunicata alla società al fine di consentire l'accesso dei beneficiari alla partita, sicché, non mutando e restando chiaramente individuabili i titolari originari degli abbonamenti, non ricorre una condotta idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di tali beni.

Cassazione penale , sez. II , 18/12/2019 , n. 16059

In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.

Cassazione penale , sez. II , 18/12/2019 , n. 16059

In tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini della individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità ex ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva.

Cassazione penale , sez. VI , 20/11/2019 , n. 4953

In tema di autoriciclaggio, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincidono con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'annullamento del sequestro disposto con riguardo al delitto di autoriciclaggio, rilevando che la somma oggetto del vincolo era stata già sequestrata quale profitto del delitto presupposto di peculato, sicchè si era determinata la duplicazione del titolo ablativo).

Cassazione penale , sez. V , 14/11/2019 , n. 1203

Il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano ab origine qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell' art. 646 c.p. , per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa.

Cassazione penale , sez. II , 11/07/2019 , n. 41686

L'attività di taroccamento o di cannibalizzazione di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di autoriciclaggio individuate dall' art. 648-ter.1 c.p. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per autoriciclaggio dell'autore del furto dell'autovettura).

Cassazione penale , sez. II , 04/07/2019 , n. 38838

Il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l'oggetto materiale del delitto presupposto, nessun rilievo dovendo quindi riconoscersi, ai fini della consumazione, alla circostanza che gli effetti delle condotte indicate si protraggono nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non integrasse reato il reimpiego di un'azienda oggetto di bancarotta, effettuato attraverso il trasferimento pluriennale di un ramo dell'azienda medesima avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva del reato ed i cui effetti si erano protratti anche successivamente).

Cassazione penale , sez. V , 05/07/2019 , n. 38919

Non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene. (Fattispecie relativa alla stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in previsione del fallimento, nella quale la Corte ha osservato che, in assenza della verifica della concreta idoneità dell'operazione distrattiva ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648-ter.1 cod. pen. ).

Cassazione penale , sez. II , 21/06/2019 , n. 37503

L'esercizio di un'attività imprenditoriale attraverso un'azienda compendio del reato di bancarotta fraudolenta, integra il reato di autoriciclaggio configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell'utilità di provenienza illecita.

Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 7975

In tema di estradizione per l'estero, l'astratta applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1, comma terzo, cod. pen. per il delitto di auto-riciclaggio non rileva ai fini del principio della doppia incriminazione, per la cui sussistenza non è richiesto che il fatto risulti in concreto punibile in entrambi gli Stati, essendo sufficiente il controllo di compatibilità tra i due ordinamenti statali.

Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42052

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Cassazione penale , sez. II , 24/05/2019 , n. 36121

Ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita).

Cassazione penale , sez. II , 07/03/2019 , n. 13795

In tema di autoriciclaggio, rientrano nel novero delle attività speculative contemplate dall' art. 648-ter.1, comma 1, c.p. anche il gioco d'azzardo e le scommesse, in quanto attività idonee a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto e, dunque, tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (In motivazione la Corte ha specificato che la portata del sintagma attività speculativa, da intendersi quale investimento ad alto rischio, può essere estesa anche alle predette attività, considerato che il concetto di alea, caratteristico del gioco o della scommessa, non risulta ontologicamente diverso o inconciliabile con quello di rischio calcolabile).

Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 16908

In tema di autoriciclaggio, l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all'indagato).

Cassazione penale , sez. V , 01/02/2019 , n. 8851

Non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

Cassazione penale , sez. VI , 07/06/2018 , n. 3608

In tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall' art. 648-ter.1 c.p. , risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo quest'ultimo configurabile solo nei confronti dell' intraneus. (Fattispecie in cui l'imputata aveva versato su un libretto di deposito di una cooperativa di consumo, e poi prelevato mediante assegni, denaro provento dell'attività concussiva attuata dal marito).

Cassazione penale , sez. V , 20/09/2021 , n. 138

Il delitto di autoriciclaggio non può consumarsi, neanche nella forma tentata, prima che si perfezioni il delitto presupposto. (In applicazione del principio, in fattispecie riguardante il delitto presupposto di trasferimento fraudolento di valori, la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ravvisato il tentativo di autoriciclaggio nella condotta dell'agente che aveva intrapreso trattative per la locazione di un immobile con denaro asseritamente proveniente da un'associazione di tipo mafioso, di cui non era ancora concreto titolare, ancorché fittizio).

Cassazione penale , sez. IV , 17/09/2019 , n. 47206

Non è applicabile al delitto di trasferimento fraudolento di valori la causa di non punibilità di cui all' art. 648-ter.1, comma 4, c.p ., relativa alle condotte di destinazione dei beni alla mera utilizzazione o al godimento personale, non essendo prevista dall' art. 512-bis c.p. alcuna clausola di non punibilità analoga a quella contemplata per il delitto di autoriciclaggio.

Cassazione penale , sez. II , 07/03/2019 , n. 13795

In tema di autoriciclaggio, l'ipotesi di non punibilità di cui all' art. 648-ter.1, comma 4, c.p. è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Cassazione penale , sez. II , 08/09/2021 , n. 35260

In tema di sequestro preventivo, ricorre il fumus del delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi di versamento di denaro, provento del delitto di appropriazione indebita, presso un istituto bancario per estinguere debiti ed ipoteche immobiliari, atteso che tale condotta realizza la sostituzione del profitto del reato presupposto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico, consentendo, inoltre, all'imputato di godere dei beni liberi da vincoli reali. (In motivazione la Corte ha evidenziato che è irrilevante che l'operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque un ostacolo all'individuazione del compendio delittuoso).

Cassazione penale , sez. fer. , 01/08/2019 , n. 37120

In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto.

Cassazione penale , sez. II , 10/04/2019 , n. 22020

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca diretta o per equivalente, nel caso di consumazione dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio da parte di soggetti diversi, all'autore di tale ultima condotta è sequestrabile soltanto l'importo del profitto di tale delitto e non anche di quello derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore dell'autoriciclaggio, che può avere ad oggetto somme superiori o quantitativi di beni di origine illecita trasferiti a soggetti giuridici differenti.

Cassazione penale , sez. II , 18/02/2015 , n. 9392

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto del reato di infedele dichiarazione dei redditi è sequestrabile solo nei limiti dell'importo dell'imposta evasa e non può estendersi alle somme derivanti dalle successive operazioni di riciclaggio o reimpiego, in quanto la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., è esclusa quando siano commesse dal soggetto autore o concorrente del reato presupposto.

Autoriciclaggio: può concorrere con il reato di bancarotta per distrazione

Sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell'ordine giuridico economico, mediante l'inquinamento delle attività legali (Cassazione penale , sez. II , 14/03/2023 , n. 13352).

Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 5656

Il reato di autoriciclaggio di cui all' art. 648-ter.1 c.p. , ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a tale associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all' art. 416-bis, comma 6, c.p. , stante l'obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l' art. 648-ter.1 c.p. , e non anche l'aggravante di cui all' art. 416-bis, comma 6, c.p. , richiede che l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego.

Cassazione penale , sez. I , 22/10/2020 , n. 36283

Il reato di autoriciclaggio di cui all' art. 648-ter.1 c.p. , ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a detta associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all' art. 416-bis, comma 6, c.p. , stante l'obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l'art. 648-ter.1 c.p. – e non anche l'aggravante del comma sesto dell' art. 416-bis citato – richiede che l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione delle provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego.

Cassazione penale , sez. II , 03/12/2019 , n. 9755

Il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, con successiva retrocessione dei relativi importi in contanti, integra il reato di autoriciclaggio, configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell'utilità di provenienza illecita. (In motivazione la Corte ha sottolineato la rilevanza economica e finanziaria, oltre che fiscale, di tali documenti contabili a seguito della loro annotazione nei prescritti registri, nonché dei relativi pagamenti, in quanto determinano la contabilizzazione di costi comportanti un abbattimento dei ricavi dell'imprenditore).

Cassazione penale , sez. V , 14/11/2019 , n. 1203

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione può concorrere, quale reato presupposto, con quello di auto-riciclaggio, a condizione che l'impiego dei beni dell'impresa fallita o del loro ricavato in attività a questa estranee avvenga con modalità idonee a renderne obiettivamente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa e che non si realizzi attraverso la destinazione al mero utilizzo o godimento personale dell'agente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, nella quale la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il fumus del delitto di auto-riciclaggio, in concorso con quello di bancarotta per distrazione, in una condotta consistita nella polverizzazione del patrimonio dell'impresa fallita, reimpiegato nella creazione di diverse società cloni intestate a prestanome).

Cassazione penale , sez. II , 17/01/2018 , n. 17235

In tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato - presupposto delle condotte indicate dall' art. 648-ter.1 c.p. , risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus.  Cassazione penale , sez. II , 12/01/2017 , n. 3935

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all' art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 (conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356 ), concorre con il delitto di autoriciclaggio introdotto dall'art. 648-ter.1 c.p., anche nell'ipotesi in cui il trasferimento fittizio sia finalizzato esclusivamente all'agevolazione dell' autoriciclaggio ; invero, la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto ed è evidente che le due violazioni della legge penale si pongono anche in momenti cronologicamente distinti, a dimostrazione della loro diversità, che non consente assorbimenti.

Cassazione penale , sez. II , 14/07/2016 , n. 33076

Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648-bis c.p. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello, infine, di cui all'art. 648-ter c.p. che tale scopo sia perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

Cassazione penale , sez. un. , 27/02/2014 , n. 25191

Il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.

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