Errore diagnostico

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di sei medici del reparto di ortopedia, accusati del reato di omicidio colposo (errore diagnostico) commesso in danno di una paziente precedentemente sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi di una frattura del femore destro.
In particolare, il pubblico ministero accusa i sanitari di aver erroneamente diagnosticato, in luogo di una flogosi acuta ascessuale in atto nella regione inguinale destra, una flogosi di minore gravità; di avere conseguentemente omesso di praticare una terapia idonea all'evacuazione e al drenaggio della raccolta ascessuale; di aver omesso di eseguire esame colturali sul materiale drenato finalizzati all'instaurazione di una terapia antibiotica mirata; di non avere, quindi, contrastato l'insorgenza del processo settico che condusse al decesso.
Gli imputati venivano assolti sia in primo grado che nel giudizio di appello e la parte civile proponeva ricorso per cassazione.
Analizziamo nel dettaglio la decisione della corte di cassazione.
Autorità giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione |
Reato contestato: Omicidio colposo ex art. 589 c.p. per errore diagnostico |
Imputati: Sei medici del reparto di ortopedia |
Esito: Ricorso rigettato (assoluzione definitiva per tutti) - sentenza n.46104/22 (ud. 18/11/2022, dep. 06/12/2022), |
Indice:
1. L'accusa nei confronti dei medici
2. Le sentenze di assoluzione in primo grado e in appello
3. I motivi di ricorso del paziente (parte civile):
3.1. I giudici si sono "appiattiti" sulle conclusioni del consulente tecnico della difesa dei medici
3.2 I giudici di appello dovevano attenersi alla regola civilistica del "più probabile che non"
3.3 La corte di appello avrebbe dovuto nominare un perito
3.4 La corte di appello non ha sufficientemente motivato sul nesso causale
4. La decisione della corte di cassazione: Il ricorsa non merita accoglimento
4.1 La nomina del perito medico legale da parte del giudice non è obbligatoria
4.2 La corte ha valutato le due tesi contrapposte ed ha individuato la soluzione più affidabile
4.3 Le regole di valutazione della prova restano quelle del processo penale
5. Dispositivo
1. L'accusa nei confronti dei medici
Con sentenza del 17 novembre 2021 la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale della stessa città in data 23 aprile 2018 nei confronti di G.E., O.N., S.S., M.D., C.G. e G.D., imputati del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p. per aver cagionato, in cooperazione colposa tra loro, la morte di I.G..
Secondo l'ipotesi accusatoria, il decesso fu determinato da uno shock settico cui conseguì un arresto cardiaco. I sanitari imputati erano tutti in servizio presso il reparto di ortopedia della clinica "Villa del Sole" di (Omissis) - ove la I. era stata ricoverata per un intervento chirurgico di riduzione e sintesi di una frattura del femore destro eseguito il (Omissis) - e sono stati chiamati a rispondere della morte della paziente, che si verificò il (Omissis) presso l'Azienda ospedaliera "(Omissis)" di (Omissis), nella quale la donna era stata trasferita il (Omissis). Agli imputati è stato contestato: di aver erroneamente diagnosticato, in luogo di una flogosi acuta ascessuale in atto nella regione inguinale destra, una flogosi di minore gravità; di avere conseguentemente omesso di praticare una terapia idonea all'evacuazione e al drenaggio della raccolta ascessuale; di aver omesso di eseguire esame colturali sul materiale drenato finalizzati all'instaurazione di una terapia antibiotica mirata; di non avere, quindi, contrastato l'insorgenza del processo settico che condusse al decesso.
2. Le sentenze di assoluzione in primo grado e in appello
Il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto che, all'esito del giudizio, non fossero emersi "elementi univoci in ordine all'origine dell'infezione, alla sua natura, al preciso decorso e all'idoneità della stessa, per estensione ed entità, a cagionare la morte della I. per shock settico" (pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata).
La Corte di appello ha sottolineato, in particolare, che "le risultanze dibattimentali hanno evidenziato la possibile incidenza di fattori causali alternativi" - in specie, la possibile insorgenza di un evento embolico a livello polmonare - la cui operatività non è inverosimile, è anzi suffragata da significativi dati tecnici, e non è stata efficacemente smentita dai consulenti del Pubblico ministero e dal consulente della parte civile. Ha rilevato inoltre che, non essendo provata oltre ogni ragionevole dubbio la causalità della condotta, ogni valutazione in ordine alla causalità della colpa sarebbe stata superflua. Tale vaglio postula, infatti, "sul piano logico prima che giuridico, la possibilità di ricondurre l'evento all'agente sul piano materiale" (pag. 10 della motivazione).
3. I motivi di ricorso del paziente (parte civile):
La parte civile ricorre per Cassazione censurando la sentenza impugnata con tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 173, comma 1. Un quarto motivo è stato aggiunto con m