La massima
In tema di concussione, l'azione tipica può essere realizzata anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo lo stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, e che la vittima sia consapevole che l'utilità è richiesta e voluta dal pubblico ufficiale.
Fonte: CED Cassazione Penale 2023
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La sentenza integrale
Cassazione penale sez. VI, 07/03/2023, (ud. 07/03/2023, dep. 28/04/2023), n.17918
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 17 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 25 maggio) ha confermato quella di condanna in primo grado del Tribunale di Napoli Nord che, in sede di giudizio abbreviato, aveva inflitto a C.V. la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per due episodi di concussione.
2. Avverso la sentenza di appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato deducendo tre motivi. I primi due, tra loro collegati, riguardano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità che si sarebbe basata su un "travisamento delle prove" in relazione alla condotta del C., nella quale non si possono rinvenire gli estremi della minaccia concussiva. Con il terzo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata - illegittimamente - sulla circostanza che l'imputato non si è dichiarato colpevole.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. n. 176 del 2020 e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente rileva la Corte che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. "doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
1.1. Va ancora rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).
1.2. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601).
2. Tutto ciò premesso, Il ricorso è complessivamente infondato.
2.1. Manifestamente infondati sono i motivi relativi alla configurabilità dei reati e alla penale responsabilità dell'imputato.
2.2. Al C. sono contestati due episodi di concussione, commessi in concorso con pubblici ufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza, a danno dei titolari di un autoparco e di un autolavaggio. In particolare, il primo era costretto a promettere la dazione di Euro 30.000 per evitare lo svolgimento di controlli "strumentali" e la sospensione dell'attività ed il secondo veniva costretto ad acquistare e consegnare all'imputato due penne stilografiche marca Montblanc, del valore di 580 Euro, destinate all'appartenente della GdF. In entrambi i casi il ruolo del C. - come accertato dai giudici di merito - era quello di "fare pressione" sui due imprenditori, che conosceva personalmente, facendosi latore delle minacce concussive dei PP.UU., e consigliando ai titolari delle due imprese di cedere onde evitare guai peggiori. In particolare: facendo presente al titolare dell'autoparco che, in assenza della dazione del denaro, sarebbero stati svolti ulteriori controlli dai quali sarebbe derivata la chiusura dell'attività, e che in assenza della dazione del denaro i PP.UU. sarebbero tornati "a fargli male"; dicendo al titolare dell'autolavaggio che il "regalo delle penne" era necessario per "non subire ulteriori controlli".
2.3. I giudici di merito, con motivazione congrua e quindi insindacabile in questa sede, hanno ritenuto che dagli atti di indagini (il giudizio si è svolto con il rito abbreviato) è risultato provato il ruolo concorsuale del C. che, d'intesa con i PP.UU., ha rivolto le sopra indicate minacce concussive ai due imprenditori, paventando gravi conseguenze se questi non avessero dato ai predetti denaro e altre utilità (tra cui le due penne Montblanc che sono state oggetto di sequestro).
3. Quindi, risulta rispettato il principio secondo cui l'azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, purché la vittima sia consapevole che l'utilità sia richiesta e voluta dal pubblico ufficiale (così, Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255365; in senso conforme, Sez. 6, n. 506 del 3 ottobre del 2008 - dep. 2009, Scala, Rv.242634). Circostanze, queste, che nella specie indubbiamente sussistono.
4. Resta da esaminare il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello nel motivare il rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche si è in primo luogo espressa in questi termini: "Ed infatti, premesso che la sola incensuratezza dell'imputato non può da sola giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve attribuirsi adeguato rilievo alla circostanza che il C., nel corso dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., ha tenuto un atteggiamento tutt'altro che collaborativo, rendendo dichiarazioni incomplete e incoerenti". Un risalente orientamento riteneva che il giudice potesse "valorizzare, tra gli elementi a giustificazione del diniego delle attenuanti generiche, il negativo comportamento processuale del reo, non per penalizzare la mancata confessione, bensì per porre in risalto l'assenza di quella che è considerata una ragione di particolare benevolenza nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 62 bis c.p." (Sez. 4, n. 515 del 19/10/1988, Boncore, Rv. 180191). Peraltro, più recentemente - e ad avviso del Collegio più condivisibilmente - si è invece precisato che il giudice non può fondare la decisione di non concedere le attenuanti generiche sull'assenza dell'imputato dal processo e sul diniego di responsabilità, nessun obbligo ponendo la legge al riguardo ed avendo il prevenuto persino la facoltà di non rispondere all'interrogatorio dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 1950 del 24/12/1995 - dep. 1996, Fichera, Rv. 204449).
4.1. Peraltro, a questa affermazione, come detto non condivisibile, la sentenza impugnata aggiunge che "Ne' può trascurarsi l'estrema gravità dei fatti commessi, le cui modalità dimostrano il sistema collaudato posto in essere dal M. e dal C. per intimidire i titolari delle attività commerciali della zona al fine di ottenere somme di denaro o regali di altro tipo". Motivazione, questa, non illogica e che risulta quindi idonea a supportare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2023