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Condono edilizio: Non può richiederlo chi ha la mera disponibilità di fatto su una porzione.

a cura della dott.ssa Assia Manfellotto.

Cassazione penale sez. IV, 03/03/2021, n.10017

La Suprema Corte di Cassazione, in tema di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ha affermato che "nel caso di unico immobile, rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati costituiti diritti di proprietà o di godimento su singole porzioni, non sono legittimati a presentare distinte istanze di sanatoria coloro che abbiano la mera disponibilità di fatto di specifiche porzioni del bene, configurando ciò un artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria".




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