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Confisca facoltativa: legittima se il bene appartiene formalmente a terzi, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità con l’attività illecita (Cass. Pen. n. 9917/2025)


Con la sentenza n. 9917/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da P. P. contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e disposto la confisca penale di un motociclo utilizzato per l'attività illecita. La decisione chiarisce i criteri per l'applicazione dell’ipotesi lieve e della confisca penale facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p.


La vicenda processuale

Il ricorrente, P. P., era stato condannato in primo grado alla pena di quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

L’attività di spaccio riguardava il possesso e la cessione di dosi di cocaina a vari acquirenti, avvalendosi di un motociclo per la consegna e il prelievo della sostanza.

La difesa aveva lamentato la mancata applicazione dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e la non corretta applicazione della confisca penale discrezionale, sostenendo che il motociclo apparteneva ad un terzo estraneo al reato.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ribadito i seguenti principi

  • Mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve

La Corte ha chiarito che, per riconoscere la lieve entità del reato di spaccio, è necessaria una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti, tra cui: la quantità di sostanza movimentata, la frequenza delle cessioni, le modalità organizzative adottate e la capacità del soggetto di operare nel mercato della droga in modo continuativo e strutturato.

  • Confisca penale discrezionale

La Corte ha confermato la legittimità della confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p., anche quando il bene appartiene formalmente a terzi estranei al reato, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra il bene e l’attività illecita. Nel caso di specie, è stato accertato che il motociclo veniva abitualmente utilizzato per l'attività di spaccio e, pertanto, risultava correttamente confiscato.

  • Assenza di diritto alla restituzione del bene

La Corte ha ribadito che, in presenza di un legame strumentale tra il bene e l’attività criminosa, non è sufficiente la mera proprietà del bene da parte di terzi estranei al reato per escludere la confisca. La strumentalità deve essere valutata in concreto e non astrattamente.

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