Contraffazione e ricettazione: irrilevante la grossolanità dei marchi contraffatti ai fini della punibilità (Cass. Pen. n. 11730/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 31 mar
- Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11730/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da D., confermando la condanna per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.).
La decisione riafferma il principio secondo cui, nei reati contro la fede pubblica, la contraffazione è penalmente rilevante anche quando i segni distintivi siano palesemente imitativi e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il fatto
D. era stato condannato per aver detenuto, al fine di commercio, merce recante marchi contraffatti. La Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la pronuncia di primo grado. Il ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando, tra l’altro:
la nullità della notifica del decreto di citazione in appello;
l’erronea esclusione della grossolanità della contraffazione;
l’omessa qualificazione della condotta come ipotesi contravvenzionale (art. 712 c.p.);
il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e delle attenuanti generiche;
la mancata conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria.
La decisione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile su tutti i punti:
Sulla nullità della notifica, ha chiarito che eventuali vizi non determinano nullità assoluta se l’imputato ha comunque avuto conoscenza dell’atto e non ha eccepito tempestivamente la questione in appello.
Sulla contraffazione, ha ribadito che l’art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e non richiede l’effettivo inganno dell’acquirente. La grossolanità della falsificazione non esclude la configurabilità del reato.
Sull’ipotesi contravvenzionale, ha evidenziato che la Corte d’Appello ha motivato correttamente l’esclusione dell’art. 712 c.p., ritenendo pienamente integrato il delitto di ricettazione.
Sull’art. 131-bis c.p., ha ritenuto corretta la motivazione con cui i giudici di merito hanno escluso la particolare tenuità del fatto per via della pluralità dei capi di imputazione e della non occasionalità della condotta.
Sulla sostituzione della pena, ha richiamato l’art. 58 l. n. 689/1981, osservando che il giudice ha correttamente escluso la conversione in pena pecuniaria sulla base delle condizioni economiche del condannato, che non garantivano l’adempimento.
Il principio di diritto
Il reato di cui all’art. 474 c.p. è configurabile anche in presenza di contraffazioni grossolane, in quanto la norma tutela la fede pubblica e non l’effettiva capacità del falso di trarre in inganno il consumatore.
I vizi di notificazione non dedotti tempestivamente non determinano nullità insanabili. La conversione della pena detentiva in pecuniaria è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può legittimamente negarla in base alla prognosi negativa sull’adempimento.