di Avv. Michele Coppola
Indice:
1. Introduzione
4. Conclusioni
1. Introduzione
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, numero 1963 del 21 gennaio 2011, ha affrontato un contrasto giurisprudenziale significativo relativo al custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 del Codice della Strada. Il nodo centrale della controversia riguardava se il custode, sorpreso a circolare abusivamente con il veicolo sequestrato, dovesse rispondere solo della violazione amministrativa prevista dall'art. 213, comma 4, o anche del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro ai sensi dell'art. 334 del Codice Penale.
2. Contesto e antefatti
Il conflitto interpretativo era emerso tra la sesta e la terza Sezione della Cassazione, ma coinvolgeva anche diverse opinioni all'interno della stessa sesta Sezione.
La Sezione VI ha presentato la questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 del Codice di Procedura Penale, per risolvere il quesito fondamentale se la circolazione abusiva con un veicolo sequestrato comportasse anche il reato di sottrazione o danneggiamento.
Le due principali correnti giurisprudenziali erano le seguenti:
a. Il primo indirizzo interpretativo (prevalente)
Questo indirizzo sosteneva che non ci fosse alcuna relazione di specialità o assorbimento tra le norme citate (art. 334 e art. 213).
La circolazione abusiva del veicolo durante il periodo di sequestro costituiva un illecito amministrativo separato da eventuali reati di sottrazione o danneggiamento.
La questione principale era se la circolazione abusiva fosse sintomatica della volontà di sottrarre il bene al vincolo di indisponibilità o comportasse il deterioramento del bene.
b. Il secondo indirizzo interpretativo (minoritario)
Questa prospettiva, seguita principalmente dalla terza Sezione penale e da alcuni giudici di merito, sosteneva che dovrebbe trovare applicazione solo l'illecito amministrativo e non anche l'art. 334. Si basava sulla presenza di un concorso apparente di norme tra la disposizione penale e l'art. 213 del Codice della Strada. Questa corrente si rifaceva anche al principio di specialità previsto dalla Legge n. 689 del 1981 a favore della norma del codice della strada.
3. La decisione delle sezioni unite
Le Sezioni Unite, nella sentenza numero 1963 del 21 gennaio 2011, hanno sostenuto l'indirizzo minoritario, escludendo che il custode del veicolo soggetto a sequestro amministrativo debba rispondere anche del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro ai sensi dell'art. 334 del Codice Penale.
Ragionamento delle Sezioni Unite:
La decisione delle Sezioni Unite si è basata su vari principi giuridici, tra cui:
- Il concetto di "stessa materia" si riferisce alla stessa fattispecie astratta, non all'interesse tutelato.
- Il "medesimo fatto" si riferisce all'illecito astrattamente previsto dalla norma.
- La circolazione abusiva è una condotta distinta dal deterioramento che può derivarne.
- L'applicazione del principio di specialità è fondamentale quando una condotta penalmente sanzionata viene anche disciplinata come illecito amministrativo.
- La depenalizzazione dell'art. 213 del Codice della Strada conferma l'intenzione del legislatore di affidare la disciplina del caso alle sole norme che disciplinano l'illecito amministrativo.
Conseguenze della Decisione:
La sentenza delle Sezioni Unite ha stabilito che il custode o il proprietario del veicolo circolante abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo risponderanno principalmente dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma 4. Tuttavia, se la circolazione è sintomatica della volontà di sottrarre il bene al vincolo di indisponibilità o comporta il deterioramento del bene, potranno anche rispondere del reato di cui all'art. 334 del codice penale in relazione alle distinte ipotesi in esso contemplate.
4. Conclusioni
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione numero 1963 del 21 gennaio 2011 ha chiarito il quadro giuridico relativo al custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e alla circolazione abusiva dello stesso. La decisione ha un impatto significativo sulla valutazione delle condotte e sulle responsabilità legali dei soggetti coinvolti in casi simili.