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Etilometro: l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore è una nullità intermedia.

Sentenze

Cassazione penale sez. IV, 03/11/2021, n.40550

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell' art. 183 cod. proc. pen. , qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.



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