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Fatture per operazioni inesistenti: il reato previsto dall'art. 8 D.lgs. 74/2000

REATI TRIBUTARI

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Il testo dell'articolo

1.  È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 
 

2.  Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
 

2-bis.  Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Analisi del reato

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto e punito dall'art. 8 D.Lgs n. 74/2000 punisce chiunque "chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, emetta delle false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Ai sensi dell'art. 1, lett. a) D. Lgs. 74/2000, per "fatture e i documenti per operazioni inesistenti" si devono intendere tutti quei documenti aventi valore probatorio per l'Amministrazione tributaria emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il reato si consuma con l'emissione o il rilascio del primo documento fiscale falsificato, nonostante, come precisato dall'art. 8, 2° comma D.Lgs. 74/2000, il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto.

A differenza dei reati c.d. dichiarativi, tra cui quello punito all'art. 2 che sanziona l'utilizzo in dichiarazione delle fatture false, il reato de quo si connota come reato di pericolo, in quanto non è necessario ai fini della punibilità che i documenti fiscali siano effettivamente utilizzati, bensì è sufficiente la loro mera "emissione" o il "rilascio", cioè che i documenti escano dalla sfera individuale del reo per entrare nella disponibilità di terzi proiettando, dunque, effetti giuridici all'esterno. Come precisato infatti anche dalla più recente giurisprudenza, tale reato "presuppone l'alterità tra la persona che emette e la persona che utilizza le fatture" (cfr. Cass., Sez. F., n. 47603/2017).

L'art. 9 D.Lgs 74/2000 introduce, inoltre, una specifica eccezione ai principi sul concorso di persone stabilendo che l'emittente di fatture per operazioni inesistenti non concorre con chi utilizza tali fatture in dichiarazione e commette, dunque, il reato di dichiarazione fraudolenta fissato all'art. 2.

Quanto alla nozione di "inesistenza", la stessa può declinarsi in senso oggettivo o soggettivo: l'inesistenza può dirsi oggettiva nel caso in cui sia stata documentata in fattura un'operazione mai avvenuta o avvenuta solo in parte; trattasi invece di inesistenza soggettiva allorché l'operazione sia avvenuta tra soggetti differenti da quelli indicati in fattura ed in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "la falsità può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi del citato d.lgs., art 1, lett. a), coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale" (v. Cass., Sez. III, n. 47823/2017).

Elementi sintomatici a tal fine valorizzatoli sono non soltanto la situazione contabile-patrimoniale degli enti, ma altresì la concreta organizzazione aziendale e l'idoneità della stessa alla realizzazione delle operazioni indicate nei documenti fiscali, in modo da verificare che l'impresa/società non sia un mero schermo fittizio per il compimento dell'operazione illecita (cfr. Cass., Sez. III, n. 1968/2018). Per quanto più specificamente attiene al piano dell'accertamento, la Suprema Corte di Cassazione ha poi chiarito come "Ai fini della configurabilità del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti, quando risulti provata dalla pubblica accusa la fittizietà dell'intestazione delle fatture, è onere del soggetto emittente dimostrare la corrispondenza fra il dato fattuale, relativo ai rapporti giuridici che si affermano essere effettivamente intercorsi, e quello documentale, attraverso il quale tali rapporti sono attestati" (v. Cass., sez. III, n° 34534/2017), mentre - in linea generale - il giudice penale, se certo non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, può tuttavia con adeguata motivazione apprezzare gli elementi induttivi in detta sede valorizzati per trarne elementi probatori, che ritenga idonei a sorreggere il suo convincimento obiettivo (v. Cass., sez. III, n° 28710/2017).

Per quel che invece concerne il nesso di imputazione soggettiva, lo stesso si declina - nella fattispecie in parola - nel dolo specifico: è dunque necessario che in capo all'agente risieda la consapevolezza e volontà di realizzare la specifica condotta sanzionata, cioè di emettere o rilasciare le fatture per operazioni inesistenti al fine specifico di consentire a terzi di dichiarare il falso al fisco (cfr. Cass., sez. III, n° 17525/2010).

Fonte: Tribunale Potenza, 06/06/2022, (ud. 31/05/2022, dep. 06/06/2022), n.800

Il D.lgs. n. 74/2000

Art. 1 D.lgs. n. 74/2000 - Definizioni
Art. 2 D.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 D.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 D.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele
Art. 5 D.lgs. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione
Art. 6. D.lgs. n. 74/2000 - Tentativo
Art. 7 D.lgs. n. 74/2000 - Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio
Art. 8 D.lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 9 D.lgs. n. 74/2000 - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 10 D.lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 10-bis D.lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
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Art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione
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Art. 22 D.lgs. n. 74/2000 - Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari
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Art. 24 D.lgs. n. 74/2000 - Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
Art. 25 D.lgs. n. 74/2000 - Abrogazioni
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