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Frode assicurativa: Il reato si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento danni.

Sentenze

Cassazione penale , sez. II , 19/11/2021 , n. 43534

La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che il reato di frode assicurativa compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro o la simulazione di conseguenze più gravi rispetto alla effettiva entità delle lesioni subite si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice.



Fatto

1.1 Con sentenza in data 19 novembre 2020, la corte di appello di Torino, confermava la pronuncia del tribunale dello stesso capoluogo del 4-7-2016 che aveva condannato N.A.M. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di frode assicurativa di cui all'art. 642 c.p..


1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. c.p.p., lamentava:


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), quanto all'affermata responsabilità del ricorrente per il reato, posto che, secondo l'interpretazione dottrinale richiamata, il delitto di cui all'art. 642 c.p. è reato proprio consumabile solo ad opera del contraente la polizza assicurativa e tale non era il N.;


- violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione alla competenza territoriale che erratamente la corte di appello aveva individuato nell'autorità torinese posto che il fatto si era consumato al momento delle false dichiarazioni rese dal ricorrente nel territorio di Foggia;


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), quanto alla affermata falsità della documentazione medica prodotta dal N. alla compagnia assicurativa, affermata dai giudici di merito senza alcuna giustificazione;


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), quanto alla omessa declaratoria di prescrizione, dovendo il momento consumativo individuarsi all'atto della fraudolenta dichiarazione ai sanitari trattandosi di fattispecie a consumazione anticipata.


1.3 Con parere ritualmente depositato il P.G. chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso osservando che:" La fattispecie prevista dall'art. 642 c.p. si presenta "speciale" rispetto all'archetipo della truffa perché predispone una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni; non si tratta dunque di un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente, essendo riconoscibile in presenza di ogni azione fraudolenta diretta invece a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, all'evidenza effettuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (Sez. 2, Sentenza n. 4389 del 11/10/2018,Rv. 274901). In tale prospettiva, i giudici di merito, dopo un'accurata ricostruzione della vicenda, ponevano in rilievo che l'imputato aveva denunciato un sinistro, simulando conseguenze più gravi rispetto alla effettiva entità delle lesioni personali effettivamente subite, attraverso la presentazione di falsi certificati medici attestanti una prognosi non corrispondente alla realtà(cfr. natura delle lesioni ed esiti della visita medico-legale disposta dalla compagnia assicurativa)".


Diritto

2.1 Il ricorso è reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.


Ed invero, quanto al primo motivo, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione la fattispecie prevista dall'art. 642 c.p., costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma. (Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, Rv. 274901 - 01).


Correttamente, pertanto, la corte di appello di Torino ha richiamato tale orientamento giurisprudenziale, che deve essere ribadito, apparendo evidente come, nella parte in cui il citato art. 642 c.p., comma 2, prevede la punizione con le stesse pene previste dal comma 1 di chiunque "aggravi le conseguenze di una lesione personale", la fattispecie penale fa riferimento alla condotta di qualsiasi cittadino che richieda ad una compagnia assicurativa un risarcimento simulando una patologia inesistente, senza che sia necessario ed indispensabile la sussistenza di una precedente polizza tra le parti e cioè che l'autore del reato coincida con il soggetto assicurato.


Altresì corretta è la conclusione cui perviene la corte di appello in tema di competenza per territorio posto che il costante orientamento di questa corte ha affermato che la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Rv. 275663 - 01).


Quanto al terzo motivo, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 Rv. 258438). E nel caso di specie il giudice di appello, con valutazione del tutto conforme a quello di primo grado, ha ritenuto la falsità della documentazione e la sussistenza della truffa sulla base di specifici elementi indicati nella motivazione di merito, sottolineando come, da altri accertamenti, fosse emerso che la lesione vertebrale denunciata dal N. era di epoca remota e risalente e sicuramente non avvenuta in quell'incidente con il S.. Tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze emerse nel corso dell'istruzione dibattimentale appare priva di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, e si rileva non censurabile nella presente sede.


2.2 Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo in tema di prescrizione; correttamente il giudice di appello ha fatto decorrere il termine dalla data di consumazione dei fatti, individuata nella ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia assicurativa e cioè nel 16 gennaio 2013. Invero, nei precedenti di questa corte si è affermato come il reato previsto dall'art. 642 c.p. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235 - 01). Ne deriva affermare che ove il reato sia integrato dalla falsa denuncia alla assicurazione per dichiarazione di un sinistro inesistente o per aggravamento delle conseguenze di un sinistro, è sempre dal momento della ricezione della richiesta di risarcimento che il delitto può ritenersi consumato in tutti i suoi elementi costitutivi, tale essendo la frazione temporale in cui l'agente denuncia un sinistro non accaduto come puntualmente previsto dall'art. 642 c.p., comma 2. Correttamente pertanto il momento consumativo veniva fissato alla data della ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia assicurativa e non in quella delle false dichiarazioni ai sanitari.


In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00.


PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Generali Italia spa che liquida in complessivi Euro 3510,00 oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021.


Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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