La massima
Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema (Tribunale Napoli sez. IV, 27/02/2023, (ud. 20/02/2023, dep. 27/02/2023), n.2118).
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La sentenza integrale
Tribunale Napoli sez. IV, 27/02/2023, (ud. 20/02/2023, dep. 27/02/2023), n.2118
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio del 16.09.2020 gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato loro contestato.
All'udienza del 18 gennaio 2021, il Giudice rilevato il mancato perfezionamento della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti degli imputati, ne ha disposto la rinotifica presso il domicilio eletto.
All'udienza del 3 maggio 2021, verificata la regolarità delle notifiche e constatata la mancata comparizione di entrambi gli imputati pur in mancanza di legittimo impedimento, il Giudice ne ha dichiarato l'assenza ex art. 420 bis c.p.p. ed ha disposto procedersi in loro assenza.
La difesa ha prestato, in via anticipata, il consenso all'acquisizione al fascicolo della querela della p.o. in luogo della sua escussione e, dopo ciò, ha richiesto un breve rinvio per valutare la possibilità di addivenire ad un componimento bonario della controversia o accedere a rito alternativo. Il Giudice, in accoglimento dell'istanza, ha rinviato con sospensione dei termini di prescrizione. All'udienza del 20 settembre 2021, rilevata l'assenza di questioni preliminari, il Giudice ha dichiarato aperto il dibattimento ed ha ammesso le prove orali e documentali richieste dalle parti in quanto pertinenti e rilevanti ai fini della decisione. In particolare, è stata disposta, su consenso delle parti, l'acquisizione del verbale di denuncia orale sporta dalla p.o. in data 26/08/2019.
Le udienze del 3 gennaio 2022, 14 febbraio 2022 e 11 aprile 2022 sono state rinviate per assenza testi.
All'udienza del 6 giugno 2022 è stato introdotto ed escusso il teste Maresciallo Fi.Pa.; concluso l'esame, è stata disposta l'acquisizione della CNR a sua firma (nr. 2/89).
L'udienza del 26 settembre 2022 è stata rinviata in ragione della sospensione elettorale. All'udienza del 14 novembre 2022, stante l'ingiustificata assenza del teste MA.Ci., il Giudice ne ha disposto l'accompagnamento coattivo, contestualmente comminando nei suoi confronti l'ammenda di euro 250,00.
All'udienza del 19 dicembre 2022 è stato introdotto ed escusso il teste MA.Ci.; concluso l'esame, il Pm ha chiesto l'acquisizione della documentazione esibita al teste e, nulla osservando le parti, il Giudice l'ha ammessa. In accoglimento dell'istanza avanzata dalla difesa, il processo è stato rinviato con sospensione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 30 gennaio 2023, la difesa ha avanzato istanza di rinvio in ragione dell'impedimento a presenziare dell'imputato Ia.; il Giudice, valutata la documentazione medica esibita e rilevata la mancata indicazione di una prognosi, ha rigettato l'istanza di rinvio. Si è dunque proceduto all'esame dell'imputata On.Ca.
Su insistenza della difesa nella richiesta di rinvio, il Giudice ha rinviato il processo con sospensione dei termini di prescrizione.
All'odierna udienza l'imputato Ia. ha chiesto di essere sottoposto a esame, terminato il quale, il Giudice ha dichiarato conclusa l'istruttoria dibattimentale e ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe. Dopo essersi ritirato in camera di consiglio il Giudice ha deciso come da dispositivo riservando il deposito della motivazione nei termini di legge.
Diritto
Motivi della decisione
1. Ritiene il Giudice sia stata raggiunta la prova certa ed incontrovertibile della penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto.
L'espresso giudizio si fonda sul complesso della documentazione acquisita e la testimonianza del M.llo maggiore Pa.Fa., della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare per la chiara, coerente e precisa esposizione dei fatti, la qualifica di pubblico ufficiale e l'assenza di ragioni di pregiudizio verso gli imputati. Gli elementi testè evidenziati non sono sminuiti dalle dichiarazioni rese in sede di esame da parte degli imputati.
1.1. Ciò premesso, si rileva che dalla denuncia - querela a firma della persona offesa Mo.Lu. (atto acquisito con il consenso della difesa) risulta quanto segue: in data 26 agosto 2019 la persona offesa sporgeva una denuncia querela a carico di ignoti per il delitto di frode informatica. La Mo. premetteva di essere intestataria del conto corrente n. 101217 presso la filiale (…), e di essere in possesso di carta di credito relativa allo stesso conto. Il 23 agosto 2019 non riusciva ad eseguire un pagamento con la citata carta di credito in quanto era stato già raggiunto l'importo massimo disponibile. Immediatamente la P.O. effettuava un estratto conto e si accorgeva che erano state eseguite delle transazioni a sua insaputa. Tra queste la P.O. si avvedeva della transazione di euro 318,60 del 16 agosto 2019 con causale (…).
Alla denuncia la Mo. allegava la documentazione comprovante il prelievo della somma di euro 318,60 in favore di (…).
In seguito alla denuncia erano avviate indagini da parte del personale della Stazione dei Carabinieri di Montelibretti. In merito ha riferito il m.llo magg. (…). Le indagini, in particolare, ha riferito il teste di P.G., erano volte all'identificazione di coloro che avevano eseguito la prenotazione dei biglietti per la tratta Bari - Durazzo con la società (…) ed avevano noleggiato una autovettura impiegata per il viaggio. Dalle verifiche presso la (…) e la società di noleggio auto emergeva che le transazioni erano state eseguite da IA. e dalla moglie ON.Ca.
La prenotazione del viaggio, peraltro, era stata spostata dal 17 agosto al 18 agosto 2019, i biglietti per il viaggio del 17 agosto 2019 erano a nome di IA. ed altri (…).
Quelli del 18 agosto 2018 non contemplavano più Vi.Do.
La transazione inerente il noleggio dell'autovettura era stata curata dal IA. con i suoi documenti presso la società di autonoleggio di Ma.Ci.
Il sig. Ma.Ci. ha riferito in merito al noleggio dell'autovettura (…) da parte dei coniugi IA. - ON. nel periodo dal 10 al 30 agosto 2019.
I predetti anche in periodo precedente avevano noleggiato altre autovetture presso la società.
1.2. Dunque, nel caso concreto il prelievo abusivo dalla carta di credito della Mo. È stato operato con le seguenti modalità: attraverso le credenziali della denunciante è stato eseguito il trasferimento di 318,60 euro in favore di (…) per l'acquisto di biglietti in favore degli odierni imputati.
E' evidente che l'intera operazione rechi la mano del medesimo autore, in quanto all'addebito è seguito l'acquisto dei biglietti per la tratta Bari - Durazzo, oltre al trasporto dell'auto noleggiata.
Emerge, dunque, in maniera inequivocabile la prova della realizzazione da parte degli imputati della partecipazione ad almeno un segmento della vicenda. IA. e ON.Ca., invero, hanno acquistato i biglietti per la data del 18 agosto 2019 e hanno modificato la data del viaggio per il giorno successivo. I coniugi hanno inoltre noleggiato l'autovettura impiegata per il viaggio da Napoli a Bari e l'hanno imbarcata fino in Albania.
I coniugi non hanno mai presentato denuncia in ordine all'utilizzo indebito della carta di credito della Mo.Lu. per l'acquisto dei biglietti loro intestati.
In dibattimento, i due imputati si sono difesi sostenendo di avere corrisposto in contanti a tale (…), agente di viaggio, sia la somma per il pernottamento nella città albanese di (…) sia la somma per l'acquisto dei biglietti. Avevano trovato su internet un annuncio vantaggioso per una vacanza in Albania nel 2019 e avevano contattato l'inserzionista.
IA. ha riferito di avere pagato in contanti l'intero importo, in quanto richiesto di provvedere con tali modalità dal Gi.; la ON., invece, ha riferito che nessuno dei familiari disponeva di una carta per il pagamento online e, quindi, avevano optato per un pagamento in contanti. Entrambi gli imputati hanno, poi, riferito di avere saldato l'intero importo presso l'agenzia del Gi., ma, a domanda del Giudice di precisare il luogo, hanno dichiarato di avere provveduto "in mezzo alla strada", senza ricevere in cambio una quietanza di pagamento da parte di questi.
Tale racconto è inverosimile e i due coniugi non hanno fornito alcun elemento al fine di riscontrare le loro dichiarazioni. Gli imputati non hanno esibito l'annuncio che avrebbero consultato su internet e non hanno fornito alcuna indicazione al fine di identificare il tale Gi.
I due prevenuti non hanno fornito nemmeno prova dei contatti con il fantomatico agente.
Il racconto dei due coniugi è paradossale, del tutto inattendibile.
Inoltre, non risulta che i due imputati abbiano denunciato la vicenda alle autorità.
E' evidente che le loro versioni, in parte contrastanti, costituiscano il maldestro tentativo di fornire una prova di innocenza in loro favore circa la mancata consapevolezza della frode posta in essere per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Tutti gli elementi di cui sopra, dunque, si compenetrano, sono univoci, non consentono di formulare alcuna ipotesi alternativa ed assurgono al rango di prova più che autosufficiente della responsabilità degli imputati. Gli elementi considerati nel loro insieme e coordinati adeguatamente evidenziano un'elevata contiguità logica e fattuale tra il reato e i coniugi ON.-IA.
2. Alla luce dei plurimi elementi sopra evidenziati, fondate dunque sono le contestazioni mosse agli odierni imputati dall'Ufficio di Procura.
Del delitto di frode informatica sussistono sia i presupposti oggettivi sia quelli soggettivi. Sussistono gli artifici e i raggiri oltre al profitto ingiusto con pari danno della persona offesa.
La valutazione complessiva del comportamento serbato dai prevenuti denota non solo il dolo del reato ma la sua stessa intensità.
Del resto, il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema (cfr. Sez. II, Sentenza n. 41435 del 09/06/2016 - 04/10/2016). Attraverso i dati della Mo. gli imputati -probabilmente in concorso di ignoti - sono penetrati abusivamente nel sistema informatico bancario ed hanno effettuato l'illecita operazione di trasferimento di denaro presente sul conto della persona offesa, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ovvero per l'acquisto di biglietti.
E' evidente che l'operazione in danno della Mo. sia avvenuta con sottrazione e indebito utilizzo della sua identità digitale, essendo state utilizzate indebitamente le credenziali della carta di credito.
3. Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, dichiararsi la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato come contestato.
I fatti non possono ritenersi di particolare tenuità attese le modalità esecutive dell'azione, particolarmente insidiose, l'intensità del dolo e il pregiudizio per la persona offesa. Inoltre, sebbene il processo sia stato rinviato al fine di valutare la possibilità di un risarcimento in favore della persona offesa, i due imputati non hanno dato seguito ad alcuna forma di ristoro per il danno cagionato. In ragione del comportamento processuale degli imputati e dell'importo non elevato del prelievo abusivo dal conto della P.O., è possibile, comunque, riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
Quindi, valutati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare l'entità del fatto (desumibile, dalla intensità del dolo e le modalità insidiose dell'azione) stimasi equo e conforme a giustizia irrogare agli imputati, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, la pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa (p.b. mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa, ridotta come sopra per le generiche). All'affermazione della penale responsabilità degli imputati consegue, altresì, la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p.
Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli imputati, stante lo stato di incensuratezza, auspicando che i predetti si asterranno per il futuro dal commettere ulteriori reati.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara IA. e ON.Ca. colpevoli del reato loro ascritto in rubrica, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche a entrambi, condanna ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 163 c.p., ordina che l'esecuzione della pena irrogata agli imputati rimanga sospesa per la durata di anni cinque.
Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2023.
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2023.