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Guida in stato di ebbrezza: il PM deve dimostrare l'omologazione dell'etilometro


Sentenze della cassazione in materia di guida in stato di ebbrezza

La massima

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Cassazione penale , sez. IV , 17/03/2021 , n. 33978).

Fonte: Ced Cassazione Penale


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La sentenza

Cassazione penale , sez. IV , 17/03/2021 , n. 33978

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 13 febbraio 2019, con cui G.A. era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 senza rinvio, comma 1 e comma 2, lett. c), e comma 2-bis, (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,95/1,70 g/l - in Cassino il 13 febbraio 2015).


2. Il G., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sette motivi di impugnazione.


2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 114 disp. att. c.p.p..


Si deduce che i verbalizzanti non avevano avvisato il G. della facoltà di farsi assistere da un difensore.


2.2. Vizio di motivazione in ordine all'art. 354 c.p.p..


Si osserva che emergeva una discordanza tra gli orari delle misurazioni indicate nel verbale degli accertamenti urgenti eseguiti e gli orari indicati sugli scontrini dell'alcoltest. La semplice dichiarazione circa il mancato aggiornamento dell'etilometro non poteva cancellare ogni incertezza sulla genuinità della documentazione riguardante l'indagine tossicologica.


2.3. Vizio di motivazione in relazione alla dicitura "volume insufficiente" riportata dal secondo scontrino.


Si rileva che la sola formulazione del dato numerico accanto alla dicitura "volume insufficiente" non poteva di per sé sola dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchio.


2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al D.P.R. n. 495 del 2002 e all'art. 379 c.p.p..


Si osserva che non erano state dimostrate la taratura e la revisione dell'apparecchiatura dell'alcoltest utilizzata.


2.5. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 186 c.p.p., comma 2-bis. Si deduce che la sussistenza dell'aggravante era stata acclarata in base a meri elementi indiziari.


2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 131 bis c.p..


Si osserva che la Corte territoriale ha omesso il doveroso giudizio complessivo su tutte le circostanze concrete del caso, dando rilievo esclusivamente al tasso alcolemico e alla contestata aggravante, in realtà insussistente.


2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p..


Si rileva che doveva essere dichiarata la prescrizione del reato, tenuto conto del decorso del termine massimo di anni cinque.


2.8. Con la memoria difensiva il ricorrente reitera le proprie doglianze e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.


1. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che la Corte di appello ha evidenziato che il teste C.M., assistente capo della Polizia di Stato, aveva dichiarato che era stato rivolto al G. l'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del compimento della prova mediante l'etilometro. Si è poi precisato che, dal verbale sottoscritto dall'imputato senza nessuna riserva, emergeva che l'avviso si riferiva al "compimento dell'atto".


Alla luce di tale completa ed esauriente indicazione, va disattesa la prospettazione difensiva secondo cui l'avviso era stato circoscritto alla facoltà di nominare un difensore e non era stato esteso anche alla possibilità di farsi assistere dal medesimo a tale specifico atto.


2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, nella sentenza impugnata si è dato atto della sussistenza della divergenza degli orari delle due prove riportati in verbale e negli scontrini dell'etilometro. Tuttavia, si è altresì evidenziato che tale diversità di un'ora costituiva la conseguenza del mancato aggiornamento dell'ora legale nel macchinario adoperato.


Ne consegue che la suddetta differenza non riveste nessuna conseguenza sull'utilizzabilità dei risultati dell'alcoltest.


3. In relazione al terzo motivo di ricorso, secondo l'orientamento consolidato e più recente di questa Corte, il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 269978; Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061; Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016, Cantagalli, Rv. 267779 - in motivazione la Corte ha chiarito che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria).


Ne consegue che la mera indicazione di "volume insufficiente", riscontrabile nel caso in esame, è inidonea a invalidare l'esito dell'alcoltest.


4. Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, in tema di funzionamento dell'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379 Reg. esec. C.d.S., commi 6, 7 e 8, approvato con D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495.


Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186 C.d.S., comma 2, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l‘alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).


Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec. C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.


Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata).


Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, la dedotta mancata indicazione degli estremi del documento attestante l'avvenuta revisione dell'apparecchio non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto l'onere di allegazione della parte. Risultava, peraltro, acquisita copia della dichiarazione di conformità per l'eti-lometro, con indicazione dell'esito positivo della verifica periodica eseguita il 4 agosto 2014.


5. In ordine al quinto motivo di ricorso, la sussistenza dell'aggravante ex art. 186 C.d.S., comma 2-bis, è stata adeguatamente motivata, tenuto conto della corretta identificazione dell'imputato, che si trovava alla guida dell'autocarro, come illustrato dai testi di P.G. G. e C. e dagli esiti degli accertamenti da loro eseguiti e delle modalità del sinistro descritte dal G. (auto colpita dal furgone che procedeva a marcia indietro).


6. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).


A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).


Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.


La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.


La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'elevato stato di ebbrezza dell'imputato, la causazione dell'incidente, la conseguente fuga evidentemente finalizzata a scongiurare ogni conseguenza pregiudizievole e il verificarsi della vicenda su un tratto autostradale. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 c.p..


7. In relazione al settimo motivo di ricorso, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla data dell'emissione della sentenza della Corte di appello il reato non era prescritto.


Al riguardo, deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).


8. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.


Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021



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