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IL CASO DI STUDIO: Bancarotta fraudolenta, imprenditore assolto perché il fatto non sussiste.

Il caso di studio riguarda un processo per bancarotta fraudolenta distrattiva instaurato contro un imprenditore di Santa Maria Capua Vetere, conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Bancarotta fraudolenta, imprenditore assolto perché il fatto non sussiste

IL CASO

Capo di imputazione: Delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. - 216 co. 1 n. 1 219-222 co. 1 R.D. n. 267/42 perché, quale amministratore unico della E. s.p.a. dichiarata fallita, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, distraeva la complessiva somma di euro 810.000,00 con le condotte di seguito descritte: disponeva nel periodo marzo 2011-marzo 2012, mediante emissione di assegni di corrispondente valore tratti sul conto corrente della società, pagamenti nella misura indicata in favore di P.G., in assenza di qualsivoglia valida giustificazione causale riferibile alla fallita. In Santa Maria Capua Vetere il 24.9.2014 - data della dichiarazione di fallimento -.


Decisione: Imprenditore assolto perché il fatto non sussiste.

Per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il reato di bancarotta fraudolenta non sussiste se l'imprenditore restituisca, nel periodo di dissesto della società, somme indebitamente percepite per essere rimasto estraneo alla compagine sociale per la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita di partecipazioni azionarie non trattandosi di restituzione di finanziamenti ai soci, nè di pagamento di un debito proprio o dei propri soci, in quanto ricevute per il tramite della società controllante e pertanto mai entrate a far parte del patrimonio della società fallita.



IL TESTO DELLA SENTENZA

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 03/11/2017, (ud. 22/09/2017, dep. 03/11/2017), n.3818

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 13.12.2016 il G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere rinviava a giudizio L.P. per rispondere del delitto allo stesso ascritto in rubrica.


All'udienza del 20.3.2017 il Tribunale costituiva le parti e rinviava preliminarmente per l'assenza dei testi.


Il 3.4.2017 il processo veniva trasmesso dalla Sez. I Penale Coll. C alla Sez. III Penale Coll. B ai sensi del decreto del Presidente del Tribunale n. 70/2017; la trattazione non era possibile a causa dell'assenza dei testi.


All'udienza del 12.5.2017 il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le istanze sui mezzi istruttori avanzate dalle parti e procedeva con l'esame del teste G.G.; il Collegio dichiarava utilizzabile la relazione ex art. 33 L.F. redatta dal teste escusso.


Il 9.6.2017 il processo non poteva essere trattato per l'adesione del G.O.T. Dr.ssa Chiara Torricella all'astensione dalla trattazione delle udienze proclamata dalla categoria delle Magistrature Onorarie.


All'udienza del 14.7.2017 rendeva esame l'imputato e veniva escusso il consulente della difesa D.G.G.


All'odierna udienza il Tribunale acquisiva la scrittura privata intercorsa tra i promittenti venditori L.P., L.D. e L.A. e i promittenti acquirenti P.G. e P.A., dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e, sentite le conclusioni delle parti, dopo aver deliberato in camera di consiglio, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, riservandosi il deposito dei motivi nel termine di sessanta giorni.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dell'istruttoria dibattimentale svolta deve escludersi la sussistenza della fattispecie in contestazione.

Deve in premessa considerarsi che la bancarotta fraudolenta patrimoniale cd. "propria" è integrata nel caso in cui l'imprenditore distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi in tutto o in parte i beni della propria impresa; l'oggetto materiale del reato è quindi rappresentato da tutti gli elementi del patrimonio afferente l'impresa e quindi tutti i beni materiali (beni immobili, macchinari, beni strumentali, materia prime, giacenze di magazzino, denaro, etc.) ed immateriali (diritti di privativa industriale, marchi, know hew, etc.), diritti di credito e diritti patrimoniali su beni detenuti in leasing.


La qualificazione di questa fattispecie di bancarotta come patrimoniale discende dal fatto che tutte le condotte incriminate implicano una diminuzione del patrimonio in danno dei creditori.


L'ipotesi più frequente di bancarotta fraudolenta patrimoniale è senz'altro quella per distrazione, tèrmine questo da ritenersi comprensivo in via residuale di tutte le condotte diverse dall'occultamento, la dissimulazione, la distruzione e la dissipazione e che comportino un ingiustificato distacco di beni o attività dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente sottrazione di essi alla funzione di garanzia nei confronti dei creditori a causa del depauperamento (omissis) diminuzione patrimoniale o un'assunzione di obbligazioni).


Più specificamente il concetto di distrazione, sta ad indicare due diverse tipologie di comportamento: l'estromissione di un bene dal patrimonio dell'imprenditore senza un'adeguata contropartita ovvero la destinazione dello stesso a scopi estranei agli interessi dell'impresa.


Quanto alla prova della distrazione è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattispecie sussiste quando l'imprenditore abbia avuto a disposizione dei beni e all'atto della dichiarazione di fallimento non abbia saputo render conto del loro mancato reperimento e non abbia potuto giustificare la destinazione per le effettive necessità dell'impresa.


Non si tratta di un'ipotesi di inversione dell'onere della prova, in quanto l'accertamento dell'irreperibilità di beni e valori indicati nell'attivo patrimoniale dell'impresa o l'accertamento della mancanza di documentazione della destinazione di spese contabilizzate, integra l'acquisizione probatoria di un fatto certo, dal quale desumere, in base ad una generale regola di esperienza, la dolosa distrazione di quei beni da parte dell'imprenditore fallito, con l'ulteriore precisazione che il fatto accertato nei termini suesposti costituisce la prova indiziaria della distrazione ai sensi dell'art. 192 co. 2 c.p.p. e che, come ogni prova a carico dell'imputato, comporta la necessità che questi la contrasti con prove a discarico.


Quanto alla natura giuridica del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo cui si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è necessaria l'esistenza di un rapporto causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, né che il soggetto agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, essendo sufficiente che con la propria azione abbia cagionato un depauperamento dell'impresa stessa destinando risorse ad impieghi estranei