Il caso di studio riguarda un processo per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 317 celebrato dinanzi al Tribunale di Nola conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

IL CASO
Capo di imputazione: Reato p. e p. dagli artt. 81, 110 e 317 c.p., per aver, il primo nella sua qualità di Sindaco del Comune di Brusciano ed abusando di tale qualità, il secondo agendo quale prestanome, nonché acquisendo diretto profitto in concorso con il primo (di cui è nipote), il Ro. costretto Tr.Pa. e Be.Pa. - quali titolari della soc. Eu. S.r.l., proprietaria di un suolo alla via (...) di Brusciano sul quale avevano chiesto il 14.7.2009 al Sindaco di Brusciano la concessione per l'apertura di un impianto di distribuzione carburanti con annesso esercizio di bar prima a
cedere il suolo e volgere la richiesta di concessione, nei marzo 2012, ad una nuova società, la Eu. carburanti S.r.l., in cui il Ma. veniva inserito come terzo socio paritario (id est, per chiarire pur se non se ne ravvisa necessità: con il 33,3% delle quote, at pari degli altri soci) senza alcun corrispettivo (id est, per chiarire pur se non se ne ravvisa la necessità: senza versare alcuna quota per l'ingresso in una società che aveva come "capitale" la richiesta di concessione ad edificare un impianto distributore di carburanti con giustificate attese di approvazione), con i figli del Tr. e del Be.; poi (considerato che una richiesta del Ma. di essere assunto nella società così costituita come dipendente non era stata accolta, e che anche la cessione della quota dal Ma. ai figli del Ro. era stata negata) a versare, in cambio dell'uscita dalla società del Ma. - al quale comunque veniva restituito l'importo delle somme dallo stesso (sempre quale prestanome dello zio) versate nel tempo alla società
per la costruzione dell'impianto, per Euro 317.000 - la somma aggiuntiva di Euro 175.000 il 30.3.2014, intesa quale "royalty" da versare per "benefici" ottenuti; in realtà, pur essendo la realizzazione di un impianto di distruzione carburante compatibile con qualsivoglia destinazione urbanistica di piano, ed avendo dunque i Tr. - Be. diritto ad ottenere la concessione già all'epoca della richiesta presentata nel 2009, il Ro. li minacciava non solo di tralasciare la presa in carico della richiesta, lasciata infatti senza alcuna trattazione fino al 2012, ma anche di "sfregiargli la terra" nel P.U.C. in quel momento in corso di redazione; ed invece consentiva il pagamento del Contributo di Costruzione - atto prodromico al rilascio della concessione - il 23.3.2012 (a soli venti giorni dalla cessione del terreno alla nuova società) ed il rilascio della concessione - comprensiva di tutte le complesse autorizzazioni necessarie - meno di tre mesi più tardi (8.6.2012).
Decisione: Imputato assolto perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale ha affermato che non è integrato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità nel caso in cui il permesso di costruire ottenuto dagli imputati (che a parere dell'accusa rappresentava l'utilità cui il provato ambiva) sia stato conseguito all'esito di una complessa istruttoria eseguita e regolata da un ufficio terzo e libero dall'influenza del pubblico ufficiale chiamato in correità, prescindendo dal rapporto amicale intercorrente tra gli imputati.
IL TESTO DELLA SENTENZA
Tribunale Nola, 24/04/2020, n.453
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio, emesso il 28.9.2016, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nola, An.Ro. e Ma.Ma. erano chiamati in giudizio per il reato di cui all'imputazione.
L'11.1.2017, dichiarata l'assenza degli imputati - non comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento, anche se regolarmente avvisati -, le difese degli imputati eccepivano preliminarmente la nullità del decreto di citazione per i motivi di cui all'eccezione scritta; il tribunale, sentite le altri parti, si riservava la decisione, rinviando all'uopo il processo. Il 3.3.2017 il Tribunale rigettava l'eccezione avanzata dalle difese alla precedente udienza per i motivi di cui all'ordinanza dettata a verbale; era aperto il dibattimento ed erano ammesse le richieste di prova avanzate dalle parti; stante l'assenza dei testi, il processo era rinviato. Il 19.5.2017, stante il legittimo impedimento del difensore di Ro., il processo era rinviato con sospensione dei termini di prescrizione. Il 20.9.2017 erano escussi i testi dell'accusa: An.Or. e Ra.Tr.; il processo era rinviato per gli ulteriori testi di lista. Il 18.1.2018 il processo era rinviato essendo stato chiamato per errore in un giorno in cui il collegio tabellarmente competente non aveva udienza. Il 16.5.2018, stante il legittimo impedimento del difensore di Ro., il processo era rinviato con sospensione dei termini di prescrizione. Il 14.9.2018 il processo era rinviato per l'assenza dei testi. Il 16.11.2018 rinnovata l'apertura del dibattimento, essendo intervenuta la modifica della composizione del collegio, le parti si riportavano alle precedenti richieste istruttorie e prestavano il consenso al recupero dell'attività istruttoria già svolta dinanzi a collegio diversamente composto; era escusso il teste Pa.Tr.. Il 16.1.2019, preliminarmente la difesa di Ro. eccepiva la mancata notifica dell'avviso di rinvio fuori udienza; il tribunale, sentite le parti, rigettava l'eccezione per i motivi indicati a verbale; dato atto del mutamento della composizione del collegio, era riaperto il dibattimento ed erano nuovamente ammesse le richieste di prova avanzate dalle parti; erano escussi i testi dell'accusa: Be.Pa. e Be.Gi.; il processo era rinviato per il prosieguo dell'attività istruttoria. L'8.3.2019 il processo era rinviato per l'assenza dei testi. Il 10.5.2019 il processo era rinviato, con sospensione dei termini di prescrizione, per l'adesione delle difese all'astensione indetta dall'Unione Camere penali. L'11.10.2019 era escusso il teste dell'accusa Da.Sa.; il processo era rinviato in prosieguo dell'attività istruttoria. Il 20.11.2019, dato atto del mutamento della composizione del collegio, era riaperto il dibattimento ed erano nuovamente ammesse le richieste di prova avanzate dalle parti; era dichiarata altresì l'utilizzabilità dei risultati dell'attività istruttoria svolta; il collegio rigettava per i motivi di cui all'ordinanza dettata a verbale la ric