Il mandato di arresto europeo non è eseguibile se la sua natura (esecutiva o processuale) è incerta (Cass. pen. n. 15654/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 25 apr
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Con la sentenza n. 15654 del 17 aprile 2025, la Corte di Cassazione penale, sezione VI, è tornata a pronunciarsi sul tema della consegna internazionale ai sensi della legge n. 69/2005, evidenziando l'importanza cruciale dell'accertamento sulla natura del mandato d'arresto europeo (MAE) ai fini della sua eseguibilità.
Fatto
La Corte di appello di Potenza aveva rifiutato la consegna all'autorità giudiziaria rumena del cittadino Ro.Tr., richiesto con MAE per l'esecuzione di una condanna a 30 giorni di reclusione per tentato furto in abitazione, ritenendo ostativa la durata della pena ai sensi dell'art. 7, co. 4, L. n. 69/2005. Aveva inoltre disposto l'esecuzione in Italia della pena, dato il radicamento del condannato sul territorio.
Decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, evidenziando come non risultasse chiaro se il MAE fosse stato emesso a fini esecutivi (cioè per una sentenza definitiva) o processuali (cioè per l'applicazione di una misura cautelare). Tale ambiguità impedisce l'applicazione automatica del divieto previsto dall'art. 7, co. 4, L. 69/2005.
In particolare, la Cassazione ha richiamato l'art. 16, co. 1, della stessa legge, secondo cui il giudice nazionale è tenuto a instaurare un dialogo con l'autorità di emissione per chiarire eventuali dubbi sul contenuto e la portata del MAE.
Principio di diritto
In tema di mandato di arresto europeo, qualora non emerga con chiarezza la natura esecutiva o processuale del provvedimento, la Corte d'appello non può rifiutare la consegna né disporre l'esecuzione in Italia, ma deve promuovere interlocuzione con l'autorità emittente ai sensi dell'art. 16, co. 1, l. n. 69/2005.
Conclusione
La sentenza n. 15654/2025 riafferma l'obbligo per il giudice nazionale di verificare accuratamente la natura del mandato europeo prima di pronunciarsi sulla sua esecuzione, ribadendo l'importanza della cooperazione giudiziaria tra Stati membri dell'UE anche nella fase preliminare alla consegna.