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Il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 legge fallimentare (R.D. n.267/1942).


Il reato di bancarotta fraudolenta

Indice:

1. L'articolo 216 legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)

2. Quando si configura il reato di bancarotta fraudolenta?

3. Bancarotta fraudolenta per distrazione

4. Bancarotta fraudolenta documentale

5. Bancarotta fraudolenta impropria

6. Bancarotta per dissipazione

7. La bancarotta riparata

8. Circostanze attenuanti

9. Amministratore di fatto e di diritto

10. Concorrente extraneus

11. Continuazione fallimentare

12. Pene accessorie fallimentari

13. I rapporti con gli altri reati



1. L'articolo 216 legge fallimentare (R.D. n.267/1942)

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.


2. Quando si configura il reato di bancarotta fraudolenta?

Cassazione penale , sez. V , 16/12/2021 , n. 2732

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall ., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all'imputato in sede processual-penale.

Cassazione penale , sez. V , 26/11/2021 , n. 1835

In tema di bancarotta, l'assoggettabilità al fallimento delle società di capitali in house, a totale o parziale partecipazione pubblica, non costituisce evenienza imprevedibile delle vicende societarie, ai sensi dell' art. 7 Cedu , non essendo mai stata posta in dubbio dall'interpretazione giurisprudenziale la conformazione privatistica di dette società.

Cassazione penale , sez. V , 04/10/2021 , n. 669

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali (nella specie rinvenuti dal curatore solo a seguito di ricerche e verifiche documentali), trattandosi di una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare ex post la pericolosità.