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Bancarotta fraudolenta: quando si configura il reato previsto dall'art. 216 legge fallimentare


Bancarotta fraudolenta: quando si configura il reato previsto dall'art. 216 legge fallimentare

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati fallimentari ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di bancarotta fraudolenta.

Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia.

Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro la persona e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.

L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.

 

In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.


Indice:

8. Circostanze attenuanti della bancarotta fraudolenta

9. Amministratore di fatto e di diritto nella bancarotta fraudolenta

10. Concorrente extraneus nella bancarotta fraudolenta




1. L'articolo 216 legge fallimentare (R.D. n.267/1942)

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Pena: tre a dieci anni

Procedibilità: d'ufficio

Competenza per materia: Tribunale in composizione collegiale

Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui è stata pronunciata sentenza di fallimento

Arresto: facoltativo

Fermo: consentito

Udienza preliminare:

Misure cautelari: consentite



2. Che cos'è la bancarotta fraudolenta?

La bancarotta fraudolenta è un reato previsto dall'art. 216 della legge fallimentare e punisce l'imprenditore, dichiarato fallito, che allo scopo di recare pregiudizio ai creditori:

1) distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa in tutto o in parte i suoi beni o espone passività inesistenti;

2) sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.


2. Quando si configura la bancarotta fraudolenta?

Cassazione penale , sez. V , 16/12/2021 , n. 2732

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall ., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all'imputato in sede processual-penale.

Cassazione penale , sez. V , 26/11/2021 , n. 1835

In tema di bancarotta, l'assoggettabilità al fallimento delle società di capitali in house, a totale o parziale partecipazione pubblica, non costituisce evenienza imprevedibile delle vicende societarie, ai sensi dell' art. 7 Cedu , non essendo mai stata posta in dubbio dall'interpretazione giurisprudenziale la conformazione privatistica di dette società.

Cassazione penale , sez. V , 04/10/2021 , n. 669

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali (nella specie rinvenuti dal curatore solo a seguito di ricerche e verifiche documentali), trattandosi di una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare ex post la pericolosità.


Cassazione penale , sez. V , 22/09/2021 , n. 37461

Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di riqualificazione dell'originaria imputazione di bancarotta preferenziale nel più grave reato di bancarotta per distrazione, quando il fatto storico risulti oggettivamente diverso da quello contestato, per la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa.

Cassazione penale , sez. V , 16/09/2021 , n. 45230

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria.


Cassazione penale , sez. V , 17/03/2021 , n. 20867

La responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato. Cassazione penale , sez. V , 20/01/2021 , n. 14017

In tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo del complesso aziendale e della totalità delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia accertato il collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e non si superi il valore attribuito ai beni distratti.


Cassazione penale , sez. V , 03/11/2020 , n. 13382

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall' art. 216 l. fall . siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza).


Cassazione penale , sez. V , 15/10/2020 , n. 7437

In tema di bancarotta fraudolenta, sono destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall . i direttori generali di fatto di una società, individuati sulla base delle effettive funzioni esercitate in relazione alla gestione dell'attività imprenditoriale ed all'assetto organizzativo dell'azienda, e non già della mera qualifica formale, per nomina dell'assemblea o disposizione statutaria, ovvero della rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. (In motivazione, la Corte ha precisato che, trattandosi pur sempre di funzioni apicali, le attività gestorie proprie del direttore generale di fatto devono essere svolte con continuità e significatività, in via autonoma o in un rapporto di diretta collaborazione con chi si trovi in posizione, formale o di fatto, sovraordinata).


Cassazione penale , sez. V , 06/10/2020 , n. 36850

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori. (Fattispecie relativa al fitto di due rami di azienda, costituenti l'intero asset della fallita, in immediata prossimità della dichiarazione di fallimento e in favore di cessionario che, il giorno successivo, presentava istanza di auto fallimento, ponendosi nell'impossibilità di adempiere all'obbligazione contratta).


Cassazione penale , sez. V , 02/10/2020 , n. 34292

Non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all' art. 217, comma 1, n. 2, l. fall ., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in una operazione di “leveraged buy-out”, realizzata mediante il prelievo di rilevanti risorse da una società, già in stato di dissesto, per fornire all'acquirente le provviste finanziarie necessarie al pagamento delle quote ad un prezzo sovrastimato).

Cassazione penale , sez. V , 03/03/2020 , n. 13820

In tema di bancarotta fraudolenta, il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale – perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore – viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della “res” rappresenta solo un “posterius” – equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto – avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale del fallito che non aveva messo immediatamente a disposizione della curatela tre autocarri, ma li aveva consegnati solo dopo che il curatore ne aveva individuato l'esistenza con una visura al PRA).


Cassazione penale , sez. V , 11/02/2020 , n. 11752

Non integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell'amministratore di una società fallita che storni dall'attivo poste contabili relative a crediti vantati nei confronti di altre società del gruppo e le trasferisca nel conto “sopravvenienze passive” in quanto tale attività, in assenza di un formale atto di remissione del debito o di rinunzia ad esercitare i diritti sottostanti al credito, non si traduce in atto di disposizione patrimoniale, reale o simulato, da cui consegua la diminuzione, effettiva o apparente, della garanzia patrimoniale della fallita, rimanendo i crediti in questione parte integrante del patrimonio.


Cassazione penale , sez. V , 17/01/2020 , n. 17228

In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che non possa valere a superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l'esatta individuazione)


3. Bancarotta fraudolenta per distrazione



Cassazione penale , sez. V , 03/06/2021 , n. 31680

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori.


Cassazione penale , sez. V , 21/06/2021 , n. 32930

In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.


Cassazione penale , sez. V , 27/05/2021 , n. 29187

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delle attività produttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della società scissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della procedura concorsuale. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale, realizzava plurime operazioni di parziale scissione proporzionale con costituzione di due nuove società, alle quali venivano attribuiti i rami d'azienda relativi alle principali produzioni e parte del patrimonio immobiliare sociale, in assenza di corrispettivo o trasferimento di posizioni debitorie). Cassazione penale , sez. V , 06/05/2021 , n. 23686

In tema di bancarotta fraudolenta, la provenienza illecita dei mezzi finanziari acquisiti al patrimonio del fallito, o comunque pervenuti nella sua disponibilità, non esclude il delitto di bancarotta per distrazione, non assumendo rilievo che gli stessi si siano confusi con i beni del patrimonio lecito.


Cassazione penale , sez. V , 05/05/2021 , n. 20646

In tema di sequestro conservativo, ai fini della dichiarazione di inefficacia delle distrazioni compiute dal colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per individuare l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto al reato, ai sensi degli artt. 192 e 194 c.p. , deve aversi riguardo al momento della realizzazione della condotta e non a quello della sentenza dichiarativa del fallimento.


Cassazione penale , sez. V , 23/04/2021 , n. 20879

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge .


Cassazione penale , sez. V , 03/02/2021 , n. 9316

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di una garanzia fideiussoria, senza corrispettivo e per una finalità estranea all'oggetto sociale, che determina di per sé ed automaticamente un pregiudizio economico per la società fallita.


Cassazione penale , sez. V , 19/01/2021 , n. 12052

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, ricorrono gli “indici di fraudolenza”, rilevanti per l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico, nella condotta di partecipazione ad un sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di ricezione di assegni in assenza di prestazione, solo apparentemente pattuita, realizzato in prossimità del fallimento quando lo stato di dissesto sia già conclamato.

Cassazione penale , sez. V , 16/11/2020 , n. 3191

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata “pro forma”, al solo fine di giustificare l'indebito prelievo.

Cassazione penale , sez. V , 03/11/2020 , n. 141

È configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nella condotta di assunzione, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, di ulteriori obbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l'attività imprenditoriale. (Fattispecie relativa alla attribuzione ad un terzo estraneo, e nel suo esclusivo interesse, di una autovettura acquisita mediante finanziamento in condizioni di grave crisi di liquidità).


Cassazione penale , sez. V , 03/11/2020 , n. 13382

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, l'assenza di un danno per i creditori. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di insolvenza di un istituto di credito, in cui le posizioni dei creditori o correntisti erano state assorbite dall'intervento a tutela del fondo di garanzia dei depositanti delle banche di credito cooperativo).


Cassazione penale , sez. V , 03/11/2020 , n. 13382

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'attività distrattiva dell'imprenditore bancario non deve essere valutata secondo regole sue proprie, connesse alla complessità dell'attività creditizia, ma, al pari di ogni altra attività d'impresa, sotto il profilo dell'elemento materiale e soggettivo della fattispecie di reato di cui all' art. 216 l. fall . (In applicazione del principio, si è ritenuta sussistente la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale degli amministratori di un istituto di credito che avevano disposto, nel proprio interesse e di terzi, la concessione di affidamenti o finanziamenti senza le necessarie garanzie, in contrasto con le finalità del corretto esercizio dell'attività creditizia).


Cassazione penale , sez. V , 15/10/2020 , n. 7437

In tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di “distrazione” si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di “dissipazione” consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti.


Cassazione penale , sez. fer. , 13/08/2020 , n. 27132

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che si appropri di somme della società a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore di quest'ultima, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore. (Fattispecie in cui l'amministratore aveva prelevato somme ingenti e sproporzionate rispetto allo stato patrimoniale della società, pur avendo piena consapevolezza dello stato di dissesto della società).


Cassazione penale , sez. V , 01/07/2020 , n. 27930

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e ss. c.c. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di riqualificazione industriale, realizzava plurime operazioni straordinarie depauperatorie, quali la cessione di ramo d'azienda in favore di impresa nella titolarità dello stesso amministratore della cedente e la parziale scissione con costituzione di nuove società, anch'esse fallite, beneficiarie di parte del patrimonio sociale e di un ramo d'azienda della fallita).


Cassazione penale , sez. V , 05/03/2020 , n. 12949

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla fittizietà o meno della loro cessione.


Cassazione penale , sez. V , 03/03/2020 , n. 12748

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta di cessione, con contratto di sale and lease back, di un immobile mediante imputazione di parte del prezzo ai canoni dovuti all'acquirente da una società terza concessionaria, riconducibile alla medesima titolarità dell'alienante, con compensazione del credito di questa, privo di titolo giustificativo, nei confronti della cedente, poi fallita, in quanto operazione avente valenza distrattiva o dissipativa del patrimonio, per la sostanziale rinuncia a parte del corrispettivo della cessione con effetto di liberalità in favore della società ad essa collegata.


Cassazione penale , sez. V , 25/02/2020 , n. 12946

Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale, rientrando tali diritti nel patrimonio dell'imprenditore fallito. (Fattispecie relativa all'occultamento alla curatela di un contratto preliminare stipulato da una ditta di costruzioni, poi fallita, relativo all'acquisto di alcuni immobili facenti parte di un complesso in costruzione risolutivamente condizionato alla conclusione dei lavori entro un certo termine).


Cassazione penale , sez. V , 13/02/2020 , n. 15403

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di leasing, anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare.


Cassazione penale , sez. V , 12/02/2020 , n. 14010

Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltre che di capitali), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica.


Cassazione penale , sez. V , 07/02/2020 , n. 17614

In tema di reati fallimentari, la disposizione di cui all' art. 46, comma 1, n. 2 l. fall ., che individua i beni non compresi nel fallimento suscettibili di trattenimento da parte del fallito, presuppone che sia già intervenuta la dichiarazione di fallimento e che l'agente rivesta la qualità di imprenditore individuale, non trovando applicazione nelle ipotesi di bancarotta distrattiva prefallimentare e nei confronti dell'amministratore o socio di una società di capitali.


Cassazione penale , sez. V , 05/02/2020 , n. 11936

In tema di bancarotta per distrazione, non è configurabile nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società diversa dalla fallita, la responsabilità nel reato proprio, ex art. 40, comma 2, c.p. , la quale, integrata dalla posizione di garanzia che essi ricoprono esclusivamente a tutela della società presso cui operano, è invocabile solo con riferimento all'obbligo di controllo dell'operato degli amministratori di tale società e non può invece estendersi ad atti di bancarotta compiuti da amministratori di società terze, in relazione ai quali possono concorrere solo attraverso una condotta attiva.


Cassazione penale , sez. V , 05/02/2020 , n. 11936

Ai fini della configurabilità, in capo al socio illimitatamente responsabile di una società irregolare dichiarata fallita, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del suo patrimonio personale, è necessario che il fallimento sia stato esteso, ai sensi dell' art. 147 legge fall ., anche nei suoi confronti e il reato dovrà considerarsi consumato alla data di dichiarazione del suo fallimento laddove essa sia diversa da quella della dichiarazione di fallimento della società.


4. Bancarotta fraudolenta documentale

Cassazione penale , sez. V , 04/11/2021 , n. 44666

In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd generica, per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono.


Cassazione penale , sez. V , 22/09/2021 , n. 37459

L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie.


Cassazione penale , sez. V , 30/11/2020 , n. 36870

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.


Cassazione penale , sez. V , 08/10/2020 , n. 33114

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all' art. 216, comma 1, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell'approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili).

Cassazione penale , sez. V , 21/02/2020 , n. 21028

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. (Fattispecie relativa alla fraudolenta esposizione di liquidità in conto cassa, a fronte di una acclarata situazione di dissesto, rilevata attraverso l'esame della documentazione bancaria).

Cassazione penale , sez. V , 21/02/2020 , n. 14689

Soggetto attivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche nel caso di nomina di un amministratore giudiziario a seguito di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione delle quote e dell'azienda di una società, è l'amministratore di questa, in quanto il sequestro non comporta la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, rivestendo l'amministratore giudiziario, ai sensi dell' art. 35, comma 5, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , il ruolo di mero custode dei beni sequestrati e non di legale rappresentante o nuovo amministratore della società oggetto di sequestro.


Cassazione penale , sez. V , 13/01/2020 , n. 5081

In tema di bancarotta documentale, la condotta di falsificazione delle scritture contabili prevista dalla prima parte dell' art. 216, comma 1 n.2, l. fall . può avere natura tanto materiale che ideologica, consistendo comunque nella manipolazione di una realtà contabile già definitivamente formata; diversamente, la bancarotta documentale generica prevista dalla seconda parte della norma si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come bancarotta documentale generica una condotta consistita nell'annotazione in contabilità di importi inferiori rispetto a quelli fatturati ed incassati, con conseguente occultamento dell'effettivo volume di affari).


Cassazione penale , sez. V , 07/11/2019 , n. 18320

Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Fattispecie relativa all'occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore).


Cassazione penale , sez. V , 27/05/2019 , n. 34146

È configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella falsificazione del libro soci di una società a responsabilità limitata allorché tale condotta incida sulla ricostruzione del patrimonio e degli affari, volta a garantire gli interessi dei creditori. (Nella specie la Corte ha individuato il dolo specifico del reato in questione sia nello scopo di procurare a sé l'ingiusto profitto di andare esente dalla responsabilità illimitata di cui all' art. 2462, comma 2, c.c. , sottraendosi agli adempimenti di cui agli artt. 2464 e 2470 c.c. , sia in quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo l'identificazione del socio unico).


Cassazione penale , sez. V , 22/02/2019 , n. 26613

In tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2, l. fall ., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall' art. 217, comma 2, l. fall .; né può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un posterius rispetto al fatto-reato. (Nella fattispecie, in cui l'imputata era stata assolta da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ha evidenziato la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non poteva giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale). Cassazione penale , sez. V , 15/02/2019 , n. 24446

In tema di giudizio abbreviato secco e non caratterizzato da integrazioni istruttorie ex art. 441, comma 5, c.p.p. , la rettifica dell'annualità di un bilancio di esercizio riportata in un'imputazione per bancarotta documentale, laddove operata dal pubblico ministero dopo l'ammissione del rito, non comporta violazione del divieto di modifica dell'imputazione sancito dall' art. 441, comma 1, c.p.p. , quando non incide sull'individuazione degli elementi essenziali dell'addebito, in considerazione dei quali l'imputato ha compiuto le sue scelte difensive. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione prendendo in considerazione il complesso di elementi descrittivi che, nonostante l'errore della contestazione originaria, consentivano l'esatta individuazione del fatto e della memoria depositata nel corso del giudizio, nella quale lo stesso difensore aveva segnalato l'imprecisione e aveva dispiegato tuttavia un'articolata linea difensiva sul merito dell'accusa).


Cassazione penale , sez. V , 03/12/2018 , n. 7888

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall' art. 219, comma 3, l. fall ., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto).


5. Bancarotta fraudolenta impropria

Cassazione penale , sez. V , 19/10/2021 , n. 42218

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda “a prezzo vile” e senza accollo dei debiti da parte della cessionaria, anche se partecipata quasi per l'intero dalla cedente, in quanto l'operazione non realizza un automatico incremento del valore della partecipazione societaria in termini corrispondenti a quello del complesso aziendale ceduto, trattandosi di “asset” eterogenei, il cui valore dipende dalla situazione debitoria e dall'andamento della società partecipata.


Cassazione penale , sez. V , 24/02/2021 , n. 24216

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta “propria” ed il richiamo integrale dell' art. 223, comma 2, l. fall . alle pene previste dall' art. 216 l. fall.


Cassazione penale , sez. V , 04/12/2020 , n. 2517

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria da reato societario ex art. 2634 c.c. è necessario che gli atti di frode ai creditori siano espressione del potere di amministrazione, sia pure esercitato in una situazione di conflitto con l'interesse della società e con le finalità descritte dalla norma, mentre, invece, deve ritenersi sussistente il diverso reato di cui all' art. 223, comma 1, l. fall . quando siano realizzati atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione ex ante, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.


6. Bancarotta fraudolenta per dissipazione

Cassazione penale , sez. V , 15/10/2020 , n. 7437

In tema di reati fallimentari, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione, non può trovare applicazione la regola del cd. “business judgement rule” – criterio di valutazione della responsabilità civile degli amministratori della società nei confronti dell'ente, di derivazione anglosassone, secondo cui si presume che questi agiscano su base informata, in buona fede e nell'interesse della società, con esonero da responsabilità del “board of directors”, purché abbia assunto decisioni corrette secondo una serie di indici di diligenza – non potendo il giudice penale sindacare, alla luce degli eventuali risultati negativi, le scelte discrezionali, pur irragionevoli, di gestione dell'impresa, fondate su ragioni di carattere tecnico, economico e/o finanziario, naturalmente produttive di rischio per il suo patrimonio, quanto, invece, la prospettazione delle conseguenze della soluzione adottata, del tutto macroscopica ed abnorme, ossia manifestamente configgente ed incoerente, secondo un giudizio “ex ante” in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'azienda e delle specifiche condizioni economiche sussistenti, con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa.

Cassazione penale , sez. V , 10/09/2020 , n. 34979

Il delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quello di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti sotto il profilo oggettivo, per l'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa delle operazioni poste in essere, e soggettivo, per la consapevolezza, da parte dell'autore della condotta, di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale.


7. La bancarotta riparata

Cassazione penale , sez. V , 03/11/2020 , n. 13382

Non configura la bancarotta cosiddetta “riparata” la restituzione dell'importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (cd. “giri” di denaro) tra società del medesimo gruppo, senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un “adempimento apparente”, inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori.


Cassazione penale , sez. V , 24/11/2017 , n. 57759

La bancarotta cosiddetta riparata si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati.


Cassazione penale , sez. V , 20/10/2015 , n. 4790

La bancarotta “riparata” si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione. (Fattispecie in tema di condotta restitutoria consistita in una compensazione di debito).


Cassazione penale , sez. V , 07/07/2015 , n. 50289

La distrazione di somme da una società ammessa al concordato preventivo configura un'ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta riparata, poiché, per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acuisca effettiva concretezza.


8. Circostanze attenuanti della bancarotta fraudolenta

Cassazione penale , sez. V , 13/01/2021 , n. 7999

In tema di bancarotta fraudolenta, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all' art. 219, comma 3, l. fall ., va valutata all'atto della dichiarazione di fallimento, che rappresenta il momento consumativo del reato, costituendo il recupero del bene a seguito del prospettato esercizio dell'azione revocatoria un mero post factum, irrilevante anche ai fini della configurabilità dell'attenuante comune della riparazione del danno di cui all' art. 62, comma 1, n. 6, c.p.


Cassazione penale , sez. V , 26/11/2020 , n. 856

In tema di reati fallimentari, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all' art. 219, comma 3, l. fall ., l'entità del danno cagionato deve essere riferita al momento della consumazione del reato, essendo invece irrilevanti eventuali eventi successivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto irrilevante per il riconoscimento dell'attenuante il fatto che la procedura fallimentare fosse stata definita con un concordato).


Cassazione penale , sez. V , 09/12/2019 , n. 17226

La circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di natura soggettiva, richiede che la condotta resipiscente, posta in essere dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori quali l'arresto e lo stato di detenzione. (Fattispecie relativa a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che non aveva riconosciuto l'attenuante in esame nella condotta dell'imputato, amministratore unico della società fallita, che, contestualmente alla dichiarazione di fallimento, in una primissima fase di indagini aveva inoltrato alla polizia giudiziaria un memoriale il cui contenuto, oltre a svelare le trame societarie criminose, aveva consentito l'individuazione dei complici, abituali interlocutori della società sotto falso nome).


9. Amministratore di fatto e di diritto nella bancarotta fraudolenta

Cassazione penale , sez. V , 25/11/2021 , n. 4865

In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale ad negotia, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ricondotto all'imputato la qualifica di amministratore di fatto in quanto titolare di una procura generale e della gestione di alcuni conti correnti della società che non risultava avesse generato passività).


Cassazione penale , sez. V , 24/09/2020 , n. 32413

In tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società cartiera, in cui la prova del dolo dell'amministratore di diritto è stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilità di un magazzino a fronte di un elevato fatturato).


Cassazione penale , sez. V , 10/07/2020 , n. 27264

In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall . vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente).


10. Concorrente extraneus nella bancarotta fraudolenta

Cassazione penale , sez. V , 31/03/2021 , n. 26501

In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' intraneus , con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento.

Cassazione penale , sez. V , 08/02/2021 , n. 18677

Concorre in qualità di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato che, quale consulente di una società, era stato l'ideatore di complesse operazioni di fusione per incorporazione finalizzate alla dismissione del patrimonio della fallita, predisponendo il contenuto degli atti negoziali e gestendo la definizione dei relativi rapporti economici).


Cassazione penale , sez. V , 11/07/2019 , n. 37194

In tema di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'imprenditore richiede la consapevolezza della qualifica del soggetto intraneus, ma non la rappresentazione della sussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, quali la tipologia e le dimensioni dell'impresa.


Cassazione penale , sez. V , 05/07/2018 , n. 49499

In tema di bancarotta fraudolenta, non sussiste la responsabilità ex art. 110 cod. pen. del terzo extraneus nel caso in cui questi - in epoca successiva alla condotta distrattiva e senza preventivo accordo con l' intraneus -ponga in essere un comportamento autonomo che rende di fatto irreversibile l'effetto distrattivo, anche se tale condotta sia stata posta in essere in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento. (Fattispecie in cui il professionista di fiducia dell'amministratore della società poi fallita, in epoca successiva al compimento degli atti distrattivi, aveva posto in essere condotte finalizzate a ritardare la dichiarazione di fallimento e garantire l'impunità dell'amministratore, senza che ci fosse alcun preventivo accordo con quest'ultimo).


Cassazione penale , sez. V , 27/03/2018 , n. 27141

In tema di concorso nel reato di bancarotta preferenziale, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.


Cassazione penale , sez. V , 17/05/2017 , n. 54291

In tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell' extraneus è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società.


11. Continuazione fallimentare

Cassazione penale , sez. V , 06/10/2021 , n. 42213

In tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall' art. 219, comma 2, n. 1, l. fall ., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché, ai fini del computo del termine di prescrizione, la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità per una sola di esse non rileva per le altre.


Cassazione penale , sez. V , 14/10/2019 , n. 4710

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è esclusa la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all' art. 216 l. fall . possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario.


Cassazione penale , sez. V , 14/10/2019 , n. 4710

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è esclusa la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all' art. 216 l. fall . possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario.

Cassazione penale , sez. V , 30/10/2018 , n. 55390

In tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall' art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall ., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché l'intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati incide sulla quantificazione dell'aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. (In motivazione la Corte ha precisato che non può farsi luogo in sede di legittimità, ai sensi dell' art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. , allo scorporo di una frazione di pena riferibile al reato prescritto, in quanto ciò comporta una specifica rivalutazione dell'incidenza del reato estinto sulla complessiva valutazione del fatto).


Cassazione penale , sez. V , 17/09/2018 , n. 48361

La configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall' art. 219, comma secondo, n.1, legge fall ., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (Fattispecie in cui vi era stata in altra sentenza irrevocabile un giudizio di equivalenza tra l'aggravante di cui all' art. 219 legge fall . e le circostanze attenuanti generiche, e la Corte ha ritenuto illegale l'aumento della pena in continuazione per un'ulteriore autonoma condotta di bancarotta).


12. Pene accessorie fallimentari

Cassazione penale , sez. V , 19/01/2021 , n. 12052

In tema di bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente. (Fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva valorizzato sia l'entità delle spoliazioni accertate, sia la non occasionalità del coinvolgimento dell'imputato - già condannato per fatti di bancarotta fraudolenta - quale concorrente, in un meccanismo collaudato di distrazione di denaro dalla fallita, mediante un sistema di false fatturazioni e di riscossione di assegni in assenza di prestazione).


Cassazione penale , sez. VI , 28/10/2020 , n. 36256

In tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. , da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse.


Cassazione penale , sez. I , 29/09/2020 , n. 35498

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e 223 l. fall ., per preteso contrasto con gli artt. 3, 27 e 41 Cost. nella parte in cui prevedono che le pene accessorie dai predetti articoli contemplate conseguano automaticamente all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta, atteso che le misure interdittive ed inabilitative in cui tali pene consistono, incidendo su posizioni soggettive dell'imputato - quali la libertà di iniziativa economica ed il diritto al lavoro - in ragione degli illeciti commessi proprio nell'esercizio dell'attività di impresa, svolgono una funzione spiccatamente preventiva, avente fondamento nella presunzione di pericolosità del medesimo, che con dette misure il legislatore non irragionevolmente ha inteso contenere.


13. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. V , 07/12/2021 , n. 348

In tema di reati fallimentari, non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per il diverso ambito delle due fattispecie, ma il solo concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 l. fall ., siano stati realizzati differenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l'andamento economico finanziario della società, che siano stati causa del fallimento.


Cassazione penale , sez. III , 01/12/2021 , n. 11064

È configurabile il concorso tra il delitto di omesso versamento dell'IVA di cui all' art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall' art. 223, comma 2, n. 2, l. fall ., essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, ovvero gli interessi del Fisco, da un lato, e quelli dei creditori, dall'altro, e non comportando, le parziali interferenze fattuali, la configurabilità di un concorso apparente di norme.


Cassazione penale , sez. V , 13/10/2021 , n. 675

In tema di reati fallimentari, non sussiste il concorso tra il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli artt. 16, comma 1, n. 3 e 220 l. fall ., ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all' art. 216, comma 1, n. 2, primo periodo, l. fall . e ciò anche nell'ipotesi in cui le condotte non riguardino i medesimi libri e scritture contabili, attesa la clausola di riserva contenuta all' art. 220 e l'identità dell'offesa che connota le due fattispecie. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato nella parte in cui aveva ravvisato il concorso tra le due fattispecie di reato in considerazione del fatto che la condotta di cui agli artt. 16, comma 1, n. 3 e 220 l. fall . riguardava il deposito tardivo di scritture contabili relative ad annualità diverse da quelle considerate ai fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta).


Cassazione penale , sez. V , 19/01/2021 , n. 8902

È ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione.


Cassazione penale , sez. V , 08/01/2021 , n. 6350

È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all' art. 223, comma 2, n. 2, l. fall . e quello di indebita compensazione di credito d'imposta, previsto dall' art.10-quater, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , non sussistendo tra le fattispecie un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell' art. 15 c.p.


Cassazione penale , sez. V , 16/11/2020 , n. 3190

Il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili di cui agli artt. 16, n. 3 e 220 l. fall . concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale di cui all' art. 216, comma 1, n. 2 l. fall . e di bancarotta semplice documentale, di cui all' art. 217, comma 2, l. fall ., quando la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione o mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta delle stesse in modo irregolare o incompleto ovvero tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.


Cassazione penale , sez. VI , 05/11/2020 , n. 14402

È configurabile il concorso formale tra il reato di peculato e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto essi si differenziano tra loro per il soggetto attivo, per l'interesse tutelato, per le modalità di aggressione del bene giuridico, per il momento della consumazione e per la condizione di punibilità, prevista solo in relazione al reato fallimentare.

 

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