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Danneggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 635 del codice penale


Danneggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 635 del codice penale

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 del codice penale.

Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia.

Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.

L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.


 

In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di danneggiamento previsto dall'art. 635 del codice penale, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.


Art. 635 del codice penale - Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per eta' o per infermità.
 

Indice:

1. Che cos'è e come è punito il danneggiamento?

2. Scheda reato

3. Quando si configura il reato di danneggiamento?

4. Aggravanti e attenuanti del reato di danneggiamento

5. Depenalizzazione del reato di danneggiamento

6. I rapporti con gli altri reati


1. Che cos'è e come è punito il danneggiamento?

Il danneggiamento è un reato previsto dall'art. 635 del codice penale che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

4. Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.


2. Scheda reato.

Pena: reclusione da sei mesi a tre anni

Procedibilità: d’ufficio; a querela solo per il primo comma

Competenza: Tribunale in composizione monocratica

Udienza preliminare: Solo per il terzo comma

Arresto: facoltativo

Fermo: non consentito

Custodia cautelare in carcere: consentita


3. Quando si configura il reato di danneggiamento?


Cassazione penale , sez. II , 06/10/2020 , n. 37876

Integra il reato di danneggiamento un imbrattamento esteso ed oscurante dei finestrini di un treno, atteso che la condotta, ostacolando la piena visibilità esterna, impedisce l'utilizzo del mezzo, stante il pericolo per la sicurezza del trasporto.


Cassazione penale sez. II, 01/10/2020, n.4633

Si configura una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica – anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli imputati, preposti rispettivamente all'area e all'unità “business”, deputata alla logistica della materia prima, di una centrale termoelettrica a carbone, in ordine ai reati di cui agli artt. 635 e 674 c.p., per non aver impedito la sistematica emissione di polveri di carbone dallo stabilimento, con conseguente sedimentazione sui terreni circostanti, senza spiegare in forza di quale specifica disposizione – regolamentare o di delega – i medesimi fossero obbligati, con corrispondenti poteri di spesa, a compiere un intervento strutturale assai costoso, come quello, poi realizzato, di copertura del carbonile).


Cassazione penale , sez. V , 08/01/2020 , n. 4470

Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 635-quater c.p. , per sistemi informatici o telematici, oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti hardware) mediante l'installazione di un software contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l'esecuzione delle attività per le quali sono state programmate. (Fattispecie relativa alla distruzione, al fine di perpetrare un furto, di due telecamere esterne dell'area di accesso ad una casa di cura, che la Corte ha riconosciuto come componenti periferiche di un sistema informatico di videosorveglianza, in quanto strumenti di ripresa e trasmissione di immagini e dati ad unità centrali per la registrazione e memorizzazione).


Cassazione penale , sez. II , 12/11/2020 , n. 37417

È consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, ai sensi dell' art. 381, comma 2, lett. h), c.p.p. per il reato di danneggiamento nelle ipotesi previste dal comma secondo dell' art. 635 c.p. , come modificato dal d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 , sussistendo continuità normativa tra la nuova disposizione e le previgenti fattispecie aggravate di cui al citato art. 635 c.p. , in quanto dette aggravanti, pur essendo ora elementi costitutivi del reato, rientrano nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla precedente che all'attuale formulazione normativa.


Cassazione penale , sez. II , 15/05/2019 , n. 25171

Il reato di danneggiamento può essere realizzato anche mediante una condotta omissiva, a condizione che dal mancato compimento dell'azione doverosa scaturiscano le condizioni di fatto in grado di danneggiare il bene altrui e che l'agente consapevolmente ometta l'adozione delle iniziative doverose, rappresentandosi, altresì, che da ciò possano conseguire gli eventi tipici del delitto di cui all' art. 635 c.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di appello che aveva escluso il dolo del reato - contestato al sindaco di un comune ed al responsabile del procedimento per mancata adozione delle misure idonee a garantire il regolare funzionamento di un depuratore, con conseguente danneggiamento dei fondi delle parti civili – in considerazione delle plurime iniziative adottate dagli imputati, cui non poteva farsi carico di valutare l'adeguatezza e la concreta idoneità degli interventi sul piano tecnico, ascrivibili al terzo esecutore dei lavori).


Cassazione penale , sez. II , 04/04/2019 , n. 29588

In tema di danneggiamento, la locuzione in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico - che condiziona la perdurante rilevanza penale della condotta a seguito della modifica dell' art. 635 c.p. ad opera dell' art. 2, comma 1, lett. l), d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 – si riferisce ad un nesso di derivazione tra la condotta di danneggiamento e la manifestazione che non si esaurisce nella rilevazione di una contiguità logistica fra il luogo di consumazione del reato e quello in cui si svolge la manifestazione, ma che è tale da rendere penalmente rilevanti tutte le condotte di danneggiamento che non si sarebbero verificate se la manifestazione non vi fosse stata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato in relazione a condotte realizzate nel luogo ove si stavano svolgendo i lavori prodromici alla realizzazione di un'opera pubblica contestata, diverso da quello in cui si era sviluppata la manifestazione).


Cassazione penale , sez. II , 15/01/2019 , n. 5251

Nel caso di danneggiamento di parti di un'autovettura compiuto alla presenza del proprietario, che a bordo del veicolo ne esercita la custodia, non si configura l'aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7, c.p. e il fatto non è punibile non essendo previsto dalla legge come reato.


Cassazione penale , sez. VI , 06/06/2018 , n. 39919

In tema di danneggiamento, non sussiste continuità normativa tra le previgenti fattispecie aggravate di cui all' art. 635, comma secondo, cod. pen. , e la nuova fattispecie di danneggiamento posto in essere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, in precedenza non ricompresa tra quelle penalmente sanzionate. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nel caso in cui, prima della modifica dell' art. 635 cod. pen. , vi sia stato un danneggiamento semplice compiuto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, il giudice di merito è tenuto a verificare la regolare presentazione di querela da parte del soggetto titolato).


Cassazione penale , sez. II , 08/03/2017 , n. 17558

Non è configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall'art. 424 cod. pen., trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest'ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata.


Cassazione penale , sez. II , 29/04/2016 , n. 38331

Ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento di dati informatici, previsto dall'art. 635 bis cod. pen., è necessario che tali dati abbiano il carattere dell'altruità rispetto all'autore della condotta, sicché il reato non sussiste nel caso in cui il titolare di una casella di posta elettronica protetta da password, riservatagli dal datore di lavoro, cancelli le e-mail ivi contenute, benché ricevute in ragione del rapporto di lavoro, poiché queste ultime appartengono al dipendente, che ha il potere di esclusiva sulla casella di posta elettronica.


Cassazione penale , sez. VI , 15/03/2016 , n. 16563

Il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato.


Cassazione penale , sez. II , 23/10/2014 , n. 47705

In tema di danneggiamento, integra il reato di cui all'art. 635 c.p. la forzatura di una serratura, in quanto arreca alla cosa un danno di natura irreversibile - sebbene riparabile ad opera dell'uomo - e una modificazione funzionale e strutturale, non irrilevante neppure sotto il profilo economico.


Cassazione penale , sez. II , 17/10/2014 , n. 47415

Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli art. 423 e 424 c.p. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all'art. 424 c.p., avendo accettato il rischio di provocare l'incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all'entità dei danni verificatisi).


Cassazione penale , sez. V , 19/06/2014 , n. 41052

Integra il reato di danneggiamento non solo il pregiudizio alla funzionalità del bene, ma anche quello inferto alla sua dimensione strutturale. (Fattispecie relativa alla introflessione di una porta in metallo ed alla rottura di una piastrella).


Cassazione penale , sez. III , 30/05/2014 , n. 27478

In tema di inquinamento, integra il reato di danneggiamento lo smaltimento di fusti contenenti rifiuti pericolosi, se compiuto con modalità tali da determinare lo sversamento sul terreno delle sostanze contenute nei recipienti, con infiltrazione delle stesse negli strati superficiali del sottosuolo e conseguente rischio di contaminazione delle falde acquifere, anche quando tale attività determina non il deterioramento di un'area in buone condizioni ambientali, bensì un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni di degrado della stessa.


Cassazione penale , sez. V , 21/05/2014 , n. 38574

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res aliena, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie di alterazione dello stato dei luoghi in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento).


Cassazione penale , sez. III , 18/03/2013 , n. 32797

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il reato di danneggiamento è integrato anche da un danno meramente temporaneo al sistema superficiale delle acque, prodotto dall'azione dell'uomo senza ricorrere a sostanze inquinanti, essendo sufficiente l'esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio. (Fattispecie in cui la modifica apportata al sistema fluviale è stata dedotta dal deposito di materiali sul fondo, dalle trasformazioni delle sponde, dall'intorbidamento delle acque e dalla moria di pesci).


Cassazione penale , sez. II , 19/12/2012 , n. 845

La condotta consistente nell'imbrattare cose di interesse storico ed artistico mediante affissione di manifesti è penalmente rilevante sebbene non inquadrabile nella fattispecie criminosa di cui all'art. 635 c.p. (danneggiamento) bensì in quella sussidiaria prevista dall'art. 639 c.p., essendo possibile ripristinare, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrata la condotta di imbrattamento con l'affissione di manifesti, mediante uso di colla, sulla Porta Rudiae di Lecce).


Cassazione penale , sez. VI , 18/09/2012 , n. 35898

Il dolo del delitto di danneggiamento richiede la mera coscienza e volontà di danneggiare, senza essere qualificato dal fine specifico di nuocere.


Cassazione penale , sez. II , 22/02/2012 , n. 20930

Il reato di danneggiamento mediante deterioramento è configurabile soltanto quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole. (Fattispecie nella quale è stata esclusa tale condizione con riguardo all'ingombro del pavimento di un esercizio commerciale con alcune scatole chiuse di cibo per animali, agevolmente rimuovibili).


Cassazione penale , sez. II , 02/12/2011 , n. 4481

L'elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza dell'illecito penale. (Nella specie, è stato escluso che integri danneggiamento il conficcare due perni di metallo in un lastrico solare).


Cassazione penale , sez. V , 18/11/2011 , n. 8555

Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635 bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato).


4. Aggravanti e attenuanti del reato di danneggiamento

Cassazione penale , sez. VI , 07/06/2022 , n. 24040

In tema di danneggiamento, non è configurabile l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari distrugga il c.d. braccialetto elettronico che gli è stato applicato in funzione del suo continuativo monitoraggio, in quanto tale strumento di controllo a distanza è affidato all'esclusiva custodia della persona cui è apposto.


Cassazione penale , sez. II , 27/01/2022 , n. 10316

Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all' art. 635, comma 2, n. 3, c.p. occorre la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse, ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice.


Cassazione penale , sez. II , 25/03/2021 , n. 15604

In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7 c.p. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esposizione alla fede pubblica non è ravvisabile solo qualora la presenza del titolare sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene).


Cassazione penale , sez. II , 22/12/2020 , n. 5049

La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l'irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione).


Cassazione penale , sez. II , 08/09/2020 , n. 29171

In tema di aggravante di cui al n. 7 dell' art. 625 c.p. , la ratio dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la cosa, ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere. (Fattispecie di danneggiamento aggravato nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, atteso che il parcheggio in cui si trovava l'autovettura era sottoposto a continua sorveglianza ed accessibile solo a soggetti detentori di pass, sottoposti a controllo all'ingresso da parte di personale di guardia).

Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42023

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto l'aggravante in un caso di danneggiamento di un un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via mentre il proprietario si trovava all'interno di un cortile antistante alla stessa).

Cassazione penale , sez. I , 14/12/2018 , n. 8215

Integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto.


Cassazione penale , sez. I , 24/01/2018 , n. 8634

Integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto.


Cassazione penale , sez. II , 20/10/2017 , n. 51438

Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poichè al suo interno non è presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto.


Cassazione penale , sez. II , 20/10/2017 , n. 51438

Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poichè al suo interno non è presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto.


Cassazione penale , sez. II , 17/02/2017 , n. 26857

Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto.


Cassazione penale , sez. II , 17/11/2016 , n. 51294

In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante di cui all'art. 635, n. 3, cod. pen., formulata mediante richiamo all'art. 625, n. 7, cod. pen., può avere per oggetto anche beni immobili, in quanto il legislatore, nel prevedere tale aggravante, ha avuto riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole di maggior tutela. (Fattispecie di danneggiamento di area demaniale mediante sbancamento di dune).


Cassazione penale , sez. II , 11/10/2016 , n. 44953

Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione, posta all'interno di un condominio.


Cassazione penale , sez. II , 20/03/2015 , n. 16758

In tema di danneggiamento, ai fini della sussistenza dell'aggravante del fatto commesso su edificio pubblico, deve ritenersi tale il garage di pertinenza della Casa Comunale.


Cassazione penale , sez. VI , 17/03/2015 , n. 23282

Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), l'effrazione di una vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, in quanto essa non può ritenersi affidata alla custodia diretta e continua del proprietario, che, trovandosi all'interno dell'esercizio impegnato con la clientela, non ha la possibilità di evitare eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso.


Cassazione penale , sez. II , 12/12/2014 , n. 1377

Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635 comma 2 n. 1 c.p., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime rappresentino un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo, con la conseguenza che, in questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato.


Cassazione penale , sez. V , 09/05/2014 , n. 29578

In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona è configurabile solo se vi sia un nesso strumentale che ricolleghi l'azione di danneggiamento e la condotta violenta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 c.p. la mera contestazione del reato di lesioni personali come commesso nelle medesime circostanze di cui al capo che precede).


Cassazione penale , sez. VI , 14/01/2014 , n. 4404

Integra il delitto di cui all'art. 635, comma 2 n. 3, c.p. (in relazione all'art. 625, comma 1 n. 7, c.p.) il danneggiamento di un'antenna radar posta all'interno di una base militare, trattandosi di cosa destinata a pubblica difesa.


Cassazione penale , sez. V , 17/04/2013 , n. 19371

Non integra il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635 comma 2 n. 3 c.p., la manomissione del contatore di energia elettrica posto che quest'ultimo, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività.

Cassazione penale , sez. II , 25/10/2011 , n. 2713

Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 635, secondo comma, n. 5, cod. pen. occorre la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse, ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice.


5. Depenalizzazione del reato di danneggiamento

Cassazione penale , sez. II , 23/03/2016 , n. 14529

In caso di impugnazione di sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n.7, il giudice, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve comunque decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (Fattispecie in tema di danneggiamento non aggravato).


Cassazione penale , sez. VII , 16/02/2016 , n. 20635

In tema di danneggiamento, il fatto già previsto come reato dall'art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen., in quanto commesso sulle cose indicate dall'art. 625 n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dall'art. 2, comma primo, lett. i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata abolitio criminis della fattispecie, bensì solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre.


6. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. V , 28/02/2022 , n. 25953

Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto. (Fattispecie in cui la violenza era consistita nella forzatura della portiera di un'auto al fine di potersi impossessare di una lampada-torcia custodita all'interno).


Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23766

Nel caso in cui un reato autonomamente contestato sia erroneamente ritenuto assorbito in una circostanza aggravante di altro reato contestato (nella specie il delitto di minaccia in quello di danneggiamento commesso con minaccia), in difetto di impugnazione deve ritenersi formato il giudicato sulla non punibilità per il reato ritenuto assorbito, con la conseguenza che il proscioglimento dal reato “complesso”, impedisce la automatica sussistenza del reato assorbito, in applicazione del principio del divieto di reformatio in peius . (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, nell'ipotesi di assorbimento conseguente ad una progressione criminosa, che presuppone comunque l'accertamento del reato meno grave della “progressione criminosa”, anche in difetto di impugnazione non si verifica la formazione del giudicato sulla non punibilità del reato assorbito).


Cassazione penale , sez. V , 13/12/2018 , n. 7559

Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come tentativo di furto aggravato dell'azione del ricorrente, consistita nel tentare lo sradicamento di una colonnina telefonica dal marciapiede sul quale era infissa, trainandola con un cavo ancorato alla parte posteriore di un'autovettura ivi parcheggiata).


Cassazione penale , sez. II , 01/12/2016 , n. 54715

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni.


Cassazione penale , sez. V , 23/09/2016 , n. 52616

Il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di danneggiamento anche quando la condotta dannosa costituisce la modalità esclusiva di consumazione degli atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano differenti beni giuridici. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come atti persecutori della reiterazione di cinquantuno atti di danneggiamento realizzati dall'imputato tramite la foratura delle gomme dell'auto della persona offesa, a seguito dei quali la stessa aveva riportato uno stato d'ansia ed aveva mutato le sue abitudini di vita, ritenendo tali atti idonei a configurare sia la molestia, per i ripetuti danni in sé, sia la minaccia, in relazione alla probabilità di analoghi atti dannosi desumibile dalle precedenti condotte).


Cassazione penale , sez. V , 03/11/2015 , n. 19447

Il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona è assorbito in quello di lesioni personali aggravate quando il danneggiamento costituisce parte della progressione degli atti finalizzati a provocare le lesioni alla persona offesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen. in quello di tentate lesioni personali, aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere, in relazione alla condotta di un'imputata che, gettando una torcia illuminata accesa in direzione della persona offesa, era riuscita a colpire la vittima sul petto, danneggiandole la giacca).

Cassazione penale , sez. V , 24/02/2015 , n. 13550

La violenza privata e il danneggiamento non danno luogo a un'ipotesi di reato complesso (danneggiamento con violenza alla persona), bensì a concorso di reati autonomi, in quanto la strumentalità della violenza, che nel primo reato è volta al fine di costringere altri a fare o ad omettere qualcosa, fuoriesce dallo schema tipico del secondo reato, in cui è sufficiente che la violenza sia fine a se stessa o tutt'al più che sia compiuta al fine di danneggiare.

 

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