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Il reato di percosse ex art. 581 del codice penale


Il reato di percosse

Indice:

1. Che cos'è e come è punito?

2. Scheda reato

3. Quando si configura il reato di percosse?

4. Differenza tra lesioni e percosse

5. I rapporti con gli altri reati


1. Che cos'è e come è punito?

Il reato di percosse è un delitto previsto dall'art. 581 del codice penale e punisce chi percuote una persona, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente.

Il reato di percosse è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies (quando le percosse sono commesse in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

La pena prevista per il reato in esame è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.


2. Scheda reato.

Pena: fino a sei mesi di reclusione.

Procedibilità: A querela - D'ufficio solo nel caso in cui le percosse siano commesse in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Competenza per materia: Giudice di pace.

Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui si è verificata la lesione.

Udienza preliminare: No


3. Quando si configura il reato di percosse?

Cassazione penale , sez. V , 06/05/2021 , n. 31665

Ai fini della configurabilità del reato di percosse, la condotta di violenta manomissione dell'altrui persona richiede un contatto fisico tra l'agente e la vittima, ancorché mediato dall'uso di un oggetto contundente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna dell'imputato per aver colpito la vittima con l'anta di una porta, aprendola volontariamente con violenza verso la stessa nella consapevolezza della sua presenza).


Cassazione penale , sez. V , 17/05/2017 , n. 38392

Ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il discrimen rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.


Cassazione penale , sez. V , 14/09/2015 , n. 4272

Il termine percuotere previsto dall'art. 581 cod. pen. (reato di percosse) non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica.


Cassazione penale , sez. III , 30/09/2014 , n. 43316

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 581 c.p., nella nozione di percosse rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purché non siano produttivi di malattia (ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni) o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell'esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (in tale ipotesi configurandosi il reato di ingiuria).


Cassazione penale , sez. V , 13/06/2014 , n. 51085

Integra il reato di percosse la condotta di colui che strattona per un braccio la persona offesa, spingendola contro un muro in modo da procurarle lievi contusioni, considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica.


Cassazione penale , sez. V , 06/02/2013 , n. 27990

Integra il delitto di percosse il contatto fisico realizzatosi con l'apposizione delle mani intorno al collo del soggetto passivo, quand'anche la stretta non sia tale dal lasciare tracce ecchimotiche.


Cassazione penale , sez. V , 28/06/2018 , n. 48322