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Percosse: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 581 del codice penale


Il reato di percosse

Art. 581 - Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 -octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [1151 c. nav.] (2) (3) .
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 588, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1].


Indice:


1. Che cos'è e come è punito?

Il reato di percosse è un delitto previsto dall'art. 581 del codice penale e punisce chi percuote una persona, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente.

Il reato di percosse è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies (quando le percosse sono commesse in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

La pena prevista per il reato in esame è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.


2. Scheda reato.

Pena: fino a sei mesi di reclusione.

Procedibilità: A querela - D'ufficio solo nel caso in cui le percosse siano commesse in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Competenza per materia: Giudice di pace, Tribunale in composizione monocratica (aggravanti ex art. 43 d.lg. n. 274 del 2000)

Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui si è verificata la lesione.

Udienza preliminare: No

Arresto: non consentito

Fermo: non consentito

Custodia cautelare in carcere: non consentita


3. Quando si configura il reato di percosse?

Cassazione penale , sez. V , 06/05/2021 , n. 31665

Ai fini della configurabilità del reato di percosse, la condotta di violenta manomissione dell'altrui persona richiede un contatto fisico tra l'agente e la vittima, ancorché mediato dall'uso di un oggetto contundente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna dell'imputato per aver colpito la vittima con l'anta di una porta, aprendola volontariamente con violenza verso la stessa nella consapevolezza della sua presenza).


Cassazione penale , sez. V , 17/05/2017 , n. 38392

Ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il discrimen rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.


Cassazione penale , sez. V , 14/09/2015 , n. 4272

Il termine percuotere previsto dall'art. 581 cod. pen. (reato di percosse) non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica.


Cassazione penale , sez. III , 30/09/2014 , n. 43316

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 581 c.p., nella nozione di percosse rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purché non siano produttivi di malattia (ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni) o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell'esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (in tale ipotesi configurandosi il reato di ingiuria).


Cassazione penale , sez. V , 13/06/2014 , n. 51085

Integra il reato di percosse la condotta di colui che strattona per un braccio la persona offesa, spingendola contro un muro in modo da procurarle lievi contusioni, considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica.


Cassazione penale , sez. V , 06/02/2013 , n. 27990

Integra il delitto di percosse il contatto fisico realizzatosi con l'apposizione delle mani intorno al collo del soggetto passivo, quand'anche la stretta non sia tale dal lasciare tracce ecchimotiche.


Cassazione penale , sez. V , 28/06/2018 , n. 48322

Il reato di percosse presuppone la necessità di un contatto fisico diretto fra il soggetto agente e la vittima (esclusa, nella specie, la configurabilità del reato nella condotta dell'imputata che aveva scosso la scala su cui si trovava la persona offesa, facendola cadere a terra).


Cassazione penale , sez. V , 14/09/2015 , n. 4272

Il termine percuotere non è assunto nell'art.581 c.p. nel suo significato di battere, colpire, picchiare, bensì in quello più lato comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, sicchè anche la spinta, concretandosi in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona integra il percuotere (confermata, nella specie, la condanna dell'imputato che aveva spinto la persona offesa, una insegnante, costringendola ad entrare in aula).

4. Differenza tra lesioni e percosse

Cassazione penale , sez. II , 21/02/2019 , n. 22534

I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche.


Cassazione penale , sez. II , 12/03/2008 , n. 15420

Ricorre il delitto di lesioni, e non già quello meno grave di percosse, sia in caso di contusione escoriata che di cervicoalgia, rientrando entrambe nella nozione di malattia, in quanto l'una consiste nella lesione sia pure superficiale del tessuto cutaneo e quindi nella patologica alterazione dell'organismo, e l'altra comporta una pur limitata alterazione funzionale del rachide cervicale non esaurendosi in una semplice sensazione di dolore.



5. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. VI , 03/03/2022 , n. 13145

Esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo - che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore - lì dove l'abuso ex art. 571 c.p. presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti. (Fattispecie in cui la Corte, riqualificato nel reato di percosse il comportamento dell'insegnante che aveva spinto la testa dell'alunno nel lavandino, ha annullato la condanna per difetto di querela).


Cassazione penale , sez. V , 06/05/2021 , n. 31665

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui il giudice di merito assolva l'imputato dal delitto di maltrattamenti in famiglia, inizialmente contestato, e lo condanni per le plurime condotte di percosse in esso ricomprese, in continuazione, ritenendone sussistenti i presupposti di configurabilità.


Cassazione penale , sez. II , 12/06/2019 , n. 28847

Il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall' art. 2, comma 1, lett. l), d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 , assorbe quello di cui all' art. 581 c.p. , in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica.


Cassazione penale , sez. II , 13/12/2012 , n. 15571

Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi, ma non quelli di lesioni, danneggiamento ed estorsione, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati. Cassazione penale , sez. VI , 28/03/2012 , n. 13898

Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, ma non quello di lesioni, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati.


Cassazione penale , sez. VI , 16/04/2008 , n. 35843

Il reato di percosse non è assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 c.p., con la conseguenza che l'assoluzione dal primo reato non può comportare automaticamente l'insussistenza anche di quest'ultimo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che la condotta consistita nel mettere le mani in faccia ad una persona e strappargli la maglia configuri il reato di percosse, che richiede invece che l'azione violenta produca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore).


Cassazione penale , sez. VI , 12/02/2019 , n. 16855

Se il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi, la condotta minacciosa costituisce una particolare modalità attraverso cui viene a realizzarsi la fattispecie di maltrattamento. A maggior ragione ciò è vero allorché, come nel caso di specie, le contestate minacce, originariamente previste in un'autonoma imputazione, siano finalizzate proprio al maltrattamento, evenienza chiaramente evincibile laddove era stata anche contestata l'aggravante della connessione teleologica ex art. 61, n. 2 c.p.

 

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