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Rissa: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 588 del codice penale

  • 3 giu 2022
  • Tempo di lettura: 18 min

Aggiornamento: 19 nov 2025


Rissa: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 588 del codice penale

Indice:

3. L'elemento soggettivo della rissa 

4. Cause di giustificazione del reato di rissa


1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa?

L'art. 588 del codice penale stabilisce che:

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa

Questi sono i principali dati processuali del reato:

Procedibilità

D'ufficio

Competenza

Tribunale in composizione monocratica

Udienza preliminare

Solo nelle ipotesi di morte o lesioni gravi o gravissime

Arresto

Facoltativo (solo nell'ipotesi prevista dal secondo comma)

Fermo

Non consentito

Custodia cautelare in carcere

Consentita (solo nell'ipotesi prevista dal secondo comma)


2. Elemento oggettivo

Trib. Napoli, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1222

Il reato di rissa richiede un confronto fisico caratterizzato da violenza proveniente da più direzioni, con un reciproco pericolo per l’incolumità dei partecipanti. La fattispecie sussiste anche se uno dei “gruppi” è composto da una sola persona, purché i soggetti coinvolti siano almeno tre.

Studio legale del Giudice


Trib. Torre Annunziata, 29 novembre 2022, n. 2683

Nel delitto di rissa la mancanza assoluta di lesioni, confermata dagli operanti, pur non eliminando la responsabilità penale, può legittimare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Studio legale del Giudice


Trib. Napoli, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 5945

La rissa è configurabile solo in presenza di almeno tre partecipanti. L’episodio può articolarsi in fasi successive e non simultanee, purché le diverse colluttazioni avvengano senza interruzioni tali da spezzare l’unità dell’evento.

Studio legale del Giudice


Corte d’Appello, Trento, 2 marzo 2022, n. 7

Non vi è rissa quando la violenza proviene solo da un gruppo e l’altro soggetto si limita a intervenire in soccorso di un terzo, finendo poi aggredito. L’assenza di un reciproco intento offensivo esclude la tipicità del fatto.

Studio legale del Giudice


Il reato presuppone un alterco violento tra più persone animate da volontà offensiva reciproca. Se uno dei soggetti subisce l’aggressione senza alcuna reazione difensiva, non può essere ritenuto parte di una rissa.

Studio legale del Giudice


Trib. Vicenza, 23 febbraio 2022, n. 130

Per integrare la rissa occorre una contesa violenta tra minimo tre individui suddivisi in poli contrapposti. Non ricorre il reato quando un gruppo assale l’altro e gli aggrediti si limitano a difendersi.

Studio legale del Giudice


Corte d’Appello Taranto, 24 novembre 2021, n. 1019

La rissa può essere riconosciuta anche quando gli scontri non avvengono simultaneamente ma in sequenza rapida e senza soluzione di continuità, costituendo un unico fatto criminoso.

Studio legale del Giudice


Trib. Bari, sez. II, 23 novembre 2021, n. 3489

La rissa si concretizza solo quando più persone si affrontano con volontà di ledersi reciprocamente. Se una delle parti si limita a respingere l’aggressione o tenta di sottrarsi allo scontro, il reato non sussiste.

Studio legale del Giudice


Trib. Genova, sez. II, 23 marzo 2021, n. 876

Non è configurabile la rissa quando terzi intervengono solo per separare due contendenti, senza assumere alcuna condotta violenta, mentre i soli due soggetti continuano a picchiarsi.

Studio legale del Giudice


Cassazione penale , sez. V , 02/02/2022 , n. 22587

Non è integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca difendendosi. (In motivazione, la Corte ha precisato che in tal caso l'aggredito non è punibile ai sensi dell' art. 52 c.p. , mentre gli aggressori, non trovandosi al cospetto di un corrissante, non rispondono del delitto di rissa, ma delle conseguenze penali previste per gli atti di violenza posti in essere). 

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. VI , 04/12/2019 , n. 12200

Il reato di rissa richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità, presupposto che non è integrato qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di cui all' art. 588 c.p. richiede la partecipazione di almeno tre persone, in quanto rileva anche la contrapposizione tra due soggetti contro una sola persona).

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. V , 03/10/2019 , n. 51103

È configurabile il concorso esterno ex art. 110 c.p. nel reato di rissa, attraverso la realizzazione di condotte atipiche, come l'istigazione ed il rafforzamento della volontà dell'effettivo partecipe alla rissa, purché queste si traducano in un effettivo e concreto contributo alla sua consumazione.

CED Cass. pen.


La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi. (Fattispecie di rissa aggravata da lesioni, in relazione alla quale la Corte, annullando con rinvio la sentenza di condanna, ha indicato la necessità di chiarire se la contesa fosse caratterizzata sin dal suo esordio da reciproci intenti lesivi, potendosi soltanto in tal caso configurare automaticamente la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, dei corrissanti non autori del fatto lesivo, mentre, laddove si fosse trattato di uno scontro puramente verbale, degenerato in aggressione fisica a seguito dell'occasionale rinvenimento di un'arma impropria, l'affermazione della responsabilità ex art. 116 c.p. avrebbe richiesto un accertamento della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto).

CED Cass. pen.

Cassazione penale , sez. V , 30/01/2019 , n. 19962

Ai fini della configurabilità del reato di rissa sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. V , 24/11/2017 , n. 9933 In tema di delitto di rissa, l'aggravante di cui all'art. 588, comma 2, c.p., è applicabile anche nei confronti del compartecipe che abbia riportato lesioni personali, in quanto colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva, diretta ad offendere oltre che a difendere, si assume la responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione.

CED Cass. pen. Cassazione penale , sez. I , 19/01/2015 , n. 18788

Ai fini della configurabilità del reato di rissa, una volta accertata l'esistenza di gruppi contrapposti con vicendevole intenzione offensiva dell'altrui incolumità personale, è irrilevante individuare chi per primo sia passato a vie di fatto.

CED Cass. pen.

Cassazione penale , sez. V , 19/02/2014 , n. 32027

Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, reato complesso. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in relazione ai corissanti non autori materiali delle lesioni o dell'omicidio, la configurabilità del delitto di rissa aggravata non esclude la loro responsabilità per gli ulteriori reati a titolo di concorso anomalo, data la loro consapevole partecipazione ad un'azione criminosa realizzata con modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l'incolumità personale).

CED Cass. pen. Cassazione penale , sez. V , 07/02/2014 , n. 12508

Ai fini della configurabilità del reato di rissa è sufficiente la partecipazione di tre contendenti.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. I , 10/04/2013 , n. 21353

Non è ravvisabile il delitto di rissa quando un gruppo di persone assale altre persone e queste ultime si difendono.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. VI , 15/05/2012 , n. 24630

Per la configurazione del reato di rissa è necessario e sufficiente che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. V , 03/11/2010 , n. 7013

Il reato di rissa (art. 588 cod. pen.) è configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l'azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. I , 15/05/2008 , n. 20933

Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con altri reati, come quelli di lesioni personali e di omicidio, solo con riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti e a coloro nei cui confronti siano eventualmente ravvisabili gli estremi del concorso materiale o morale ai sensi dell'art. 110 cod. pen., mentre nei confronti dei corissanti diversi dagli autori o coautori dei reati più gravi è configurabile la speciale fattispecie di rissa aggravata e non il concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen..

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. I , 11/12/2007 , n. 1476

Ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorchè invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa nè a carico degli aggrediti nè a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi.

CED Cass. pen.

Cassazione penale , sez. V , 20/04/2007 , n. 29342

In tema di rissa aggravata dalla morte di uno dei corrissanti, sussiste la legittimazione dei prossimi congiunti dell'ucciso a costituirsi parti civili nei confronti del corrissante - ancorché tale evento non gli sia direttamente ascrivibile, né sussista una responsabilità a titolo di concorso nell'omicidio - quale autore mediato del danno, trattandosi di omicidio avvenuto durante e a causa della rissa; né ha rilievo, a tal fine, la circostanza che il risarcimento sia stato chiesto anche nei confronti dell'omicida, posto che semmai tale circostanza rileva con riguardo alla divisibilità delle obbligazioni ex delicto e, quindi, del quantum attribuibile a ciascuno dei coobbligati o dell'eventuale rapporto di solidarietà tra essi istituibile.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. I , 23/10/1981 , n. 11169

Per la configurabilità del reato di rissa non è necessario che si verifichi una colluttazione tra più persone con scambio di percosse ed uno scontro fisico diretto tra i contendenti, ma è sufficiente che si realizzi una reciproca azione offensiva, spiegata anche a distanza, mediante il lancio di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere o la esplosione di colpi di arma da fuoco tra più persone contrapposte ed in grado di colpirsi reciprocamente. (la cassazione ha chiarito che, ai fini del delitto de quo, una volta affermato il principio di cui sopra, è irrilevante la circostanza che, in concreto, si sia avuto un tiro incrociato di armi da parte dei due principali antagonisti, essendo accertata, in fatto, la partecipazione materiale allo scontro degli altri contendenti).

CED Cass. pen.

Cassazione penale , sez. I , 11/05/1981 , n. 5819

La provocazione non è normalmente configurabile nel reato di rissa e nei reati commessi nel corso di una rissa, in quanto, in tali ipotesi, si presume generalmente che i reati siano determinati da una contemporanea e reciproca provocazione ed infatti viene ammessa l'eccezione - inerente appunto al caso di provocazione reciproca - del corrissante che abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili attuando, con la sua eccessiva reazione, un nuovo ed autonomo fatto ingiusto. Tuttavia la presunzione predetta non è assoluta, ben potendo presentarsi diversa la concreta situazione, come nel caso in cui l'azione offensiva di uno dei gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata - senza che ricorrano gli estremi della difesa legittima - da una tracotante pretesa, eticamente e giuridicamente illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. I , 11/05/1981 , n. 5819

Ai fini della sussistenza del delitto di rissa non è necessario che i corrissanti vengano, e per giunta tutti, materialmente a contatto tra loro, potendo lo scontro avvenire, in tutto o in parte, anche mediante lancio di oggetti o spari tra i gruppi contendenti, nel qual caso risulta, anzi, ancora più evidente e più grave il pericolo per l'incolumità delle persone.

CED Cass. pen.


3. Elemento soggettivo

Cassazione penale , sez. V , 25/02/1982 , n. 4976

L'elemento psicologico del delitto di rissa consiste nella coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo.

CED Cass. pen.




4. Cause di giustificazione del reato di rissa

Trib. Ascoli Piceno, 3 giugno 2020, n. 272

Non può invocare la legittima difesa chi, dopo essere fuggito, ritorna allo scontro e continua a colpire l’avversario anche quando è già a terra. La scriminante è ammissibile solo se la violenza è esercitata in modo strettamente reattivo.

Studio legale del Giudice


Cassazione penale , sez. I , 12/11/2021 , n. 3801

In un contesto di rissa non può parlarsi di legittima difesa quando tutti i partecipanti mantengono un atteggiamento offensivo. La scriminante può operare solo se il soggetto che reagisce interrompe ogni iniziativa aggressiva, limitandosi a deviare i colpi o a sottrarsi allo scontro. Se invece la reazione si traduce in un contrattacco — ad esempio con calci o pugni — oppure se entrambe le parti cercano la reciproca sopraffazione, viene meno il requisito della necessità della difesa.

Studio legale del Giudice


Cassazione penale , sez. V , 08/10/2020 , n. 33112

In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori).

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. V , 21/02/2020 , n. 22040

In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p. risolvendosi il dubbio sull'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (Fattispecie in tema di rissa in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare l'applicazione della esimente della legittima difesa la mera indicazione della natura difensiva della condotta violenta, senza specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la prospettata reazione all'offesa altrui).

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. V , 19/02/2015 , n. 32381

È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. V , 09/10/2008 , n. 4402

La causa di giustificazione della legittima difesa è inapplicabile al reato di rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata; tuttavia, essa può eccezionalmente essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la causa di giustificazione della legittima difesa nei confronti di uno dei corrissanti senza peraltro motivare in ordine al verificarsi della situazione eccezionale che consente di riconoscere detta esimente). CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. V , 21/03/1990 , n. 7850

La legittima difesa può essere invocata, in tema di rissa, soltanto da chi si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere all'altrui violenza. La difesa attiva, cioè, deve essere contenuta nei limiti della necessità di neutralizzare l'aggressione subita, senza eccedere in iniziative offensive che, in quanto tali, superano l'ambito di applicabilità dell'esimente. CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. I , 28/10/1980 , n. 403

L'esimente della difesa legittima non sussiste a favore del corrissante fino a quando lo stesso non perda tale sua qualità per il venire meno del suo intento offensivo, cosi che la sua azione successiva si caratterizzi per la sua enucleazione anche fisica dalla colluttazione e per il contenimento dell'offesa altrui.

CED Cass. pen.


5. Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa

Cassazione penale , sez. V , 13/12/2012 , n. 8020

L'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata da una pretesa tracotante e illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. I , 05/11/2009 , n. 49966

La circostanza attenuante comune del concorso del fatto doloso della persona offesa non è applicabile ai reati di rissa e a quelli connessi.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. V , 17/10/2005 , n. 43383

L'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata - senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa - da una pretesa tracotante, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.

CED Cass. pen.

6. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. III , 14/10/2021 , n. 40573

Il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive concorre con quello di rissa commesso nello stesso contesto spaziale e temporale, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati, sicché non trova applicazione la clausola di riserva contenuta nell' art. 6-bis, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401 , la cui operatività, collegata al meccanismo dell'assorbimento, postula che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse tutelato dal reato meno grave.

CED Cass. pen. 2022


Cassazione penale , sez. V , 28/04/2021 , n. 21506

Non è abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., all'esito della discussione del giudizio abbreviato, disponga la restituzione degli atti al p.m. avendo ravvisato la sussistenza del concorso formale tra il reato oggetto del giudizio ed un ulteriore reato, in quanto fatto diverso da quello contestato in origine. (Fattispecie relativa al ritenuto concorso anomalo nel delitto di omicidio di un soggetto imputato del reato di rissa aggravata).

CED Cass. pen. 2022


Cassazione penale , sez. I , 07/04/2016 , n. 30215

Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, reato complesso.

CED Cass. pen. 2017


Cassazione penale , sez. I , 03/02/2010 , n. 16762

La configurabilità del reato di rissa aggravata da eventi lesivi o morte non è idonea ad escludere la ricorrenza, a carico dei corrissanti non autori materiali della lesione o dell'omicidio, anche del concorso anomalo in uno di questi ulteriori reati, data la loro consapevole partecipazione a un'azione criminosa realizzata con modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l'incolumità personale. (Nell'enunciare tale principio con riferimento a una rissa aggravata dall'uccisione di uno dei partecipi, la Corte ha sottolineato che vanno considerate autonomamente la posizione dell'autore materiale dell'omicidio, il quale risponde, indifferentemente, a titolo di dolo, preterintenzione o colpa secondo i principi generali, e quella degli altri corrissanti, che rispondono a titolo di dolo, se del caso anche misto a colpa, qualora siano stati in grado di prevedere, accettandone l'eventualità, almeno un fatto di lesioni, così contribuendo causalmente alla realizzazione dell'evento più grave, pur non previsto, per non aver fatto quanto in loro potere per impedirlo).

CED Cass. pen. 2011


Cassazione penale , sez. I , 19/11/2009 , n. 283

I reati di lesioni personali e omicidio, commessi nel corso di una rissa, concorrono con il reato di rissa aggravata ex art. 588, comma 2, c.p., anche nel caso in cui il corissante ne debba rispondere a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. I , 07/07/2009 , n. 31219

Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma 2, c.p. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, reato complesso.

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. I , 22/01/2008 , n. 14346

Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.p. concorre con i reati di lesioni personali e di omicidio con esclusivo riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, fuori dai casi di concorso morale o materiale, i reati di lesioni personali e di omicidio non possono essere ascritti in via autonoma agli altri corissanti nei confronti dei quali essi integrano la citata circostanza aggravante).

CED Cass. pen.


Cassazione penale , sez. I , 23/10/1981 , n. 11169

I reati contro la vita, che si determinano a seguito della rissa, non hanno valore assorbente rispetto al delitto di rissa. Pertanto, ben può configurarsi il concorso formale tra quelli e questo rispetto a chi ne è l'autore; mentre agiscono da semplice aggravante del delitto di cui all'art. 588 cod. pen. per gli altri partecipi alla rissa e per il loro autore. (sulla possibilità per il delitto di rissa di concorso con altri reati.

CED Cass. pen.


7. FAQ sul reato di rissa (art. 588 c.p.)

1) Quando scatta il reato di rissa ex art. 588 c.p.?

Il reato di rissa si configura quando almeno tre persone partecipano a una contesa violenta, con un reciproco intento offensivo.

Non basta una lite verbale né un’aggressione unilaterale: serve che più soggetti si fronteggino, da più “fronti”, accettando il rischio di ledere o essere lesi.

In assenza di questa violenza reciproca, si potrà parlare di altri reati (lesioni, percosse, minacce), ma non necessariamente di rissa.


2) Cosa rischio se vengo condannato per rissa?

Per la rissa semplice, l’art. 588 c.p. prevede la multa fino a 2.000 euro.

Se però nella rissa qualcuno resta ferito o ucciso, la pena, per il solo fatto di aver partecipato, diventa reclusione da 6 mesi a 6 anni.

A ciò possono aggiungersi altri reati (lesioni personali, omicidio, porto d’armi, danneggiamento), con un aumento complessivo dell’esposizione sanzionatoria. Per questo è essenziale una valutazione difensiva personalizzata.


3) Se mi sono solo difeso, posso essere comunque accusato di rissa?

Sì, può accadere che anche chi si è “solo difeso” venga inizialmente iscritto per rissa ex art. 588 c.p., soprattutto in presenza di confusione, più persone coinvolte e testimonianze contrastanti.

Sul piano giuridico, però, se la condotta è puramente difensiva (mi proteggo, mi sottraggo, blocco i colpi) e non vi è un reale intento di partecipare alla contesa, si può sostenere l’assenza di rissa o l’applicabilità della legittima difesa. È uno dei punti centrali della strategia difensiva.


4) La legittima difesa vale anche nel reato di rissa?

La legittima difesa in tema di rissa è ammessa solo in casi molto circoscritti: di regola, chi partecipa volontariamente a una rissa accetta il rischio del contesto violento e non può dirsi “costretto” a difendersi.

La giurisprudenza però apre alla scriminante se il soggetto interrompe ogni iniziativa offensiva e reagisce in modo strettamente necessario, oppure quando interviene un’offesa nuova e imprevedibile rispetto alla situazione originaria.

È un terreno dove la difesa tecnica può fare davvero la differenza.


5) È sempre necessario che ci siano lesioni perché ci sia rissa?

No. La rissa semplice è punibile anche senza lesioni: è sufficiente la partecipazione alla contesa violenta.

Tuttavia, l’assenza di qualunque conseguenza fisica su tutti i partecipanti, in alcuni casi, può consentire di invocare la particolare tenuità del fatto e ottenere una pronuncia di non punibilità.

Va valutato il contesto: intensità della violenza, durata, numero di persone coinvolte, precedenti, condotta successiva.


6) Posso patteggiare o chiedere riti alternativi se sono imputato per rissa?

Sì. Come per gli altri reati, anche nel procedimento per rissa ex art. 588 c.p. è possibile valutare patteggiamento, giudizio abbreviato o messa alla prova (quando ne ricorrono i presupposti).

La scelta del rito ha un impatto concreto sulla pena, sui tempi del processo e sulla strategia complessiva (es. acquisizione di perizie, testimonianze video, ricostruzioni dinamiche).

È una decisione che andrebbe presa solo dopo un confronto approfondito con l’avvocato penalista.


7) Cosa devo fare se sono stato identificato in una rissa o ho ricevuto un avviso di garanzia?

La prima cosa da fare è non rilasciare dichiarazioni spontanee senza aver parlato con il difensore.

Occorre ricostruire con precisione i fatti, capire se si è effettivamente partecipato alla rissa o se si è trattato di un intervento difensivo o di mera presenza sul posto.

È utile reperire testimoni, video, messaggi, oltre a documentare eventuali lesioni riportate.

Una consulenza con un avvocato penalista esperto in reati di rissa consente di decidere se collaborare, tacere, chiedere atti, e come impostare la linea difensiva.


8) Posso essere chiamato a rispondere anche di lesioni o omicidio oltre alla rissa?

Sì. Se durante la rissa un partecipante causa lesioni gravi o la morte di un altro soggetto, può rispondere, oltre che di rissa aggravata, anche dei reati di lesioni personali o omicidio, secondo i criteri generali (dolo, preterintenzione, colpa, concorso anomalo).

Per gli altri corrissanti, l’evento più grave può integrare un’aggravante o un profilo di responsabilità a titolo di concorso, se l’evoluzione violenta era concretamente prevedibile.

Anche qui la ricostruzione dei fatti è decisiva.


Cosa fare se sei indagato o imputato per rissa?

Se sei stato:

  • coinvolto in una colluttazione di gruppo,

  • identificato dalle forze dell’ordine,

  • oppure hai ricevuto un avviso di garanzia o un decreto di citazione a giudizio per rissa ex art. 588 c.p.,

è fondamentale non sottovalutare il procedimento penale.


Una strategia difensiva efficace può puntare, ad esempio, su:

  • esclusione della qualità di corrissante (aggressione unilaterale, mera difesa, intervento per separare);

  • dimostrazione dell’assenza di intento offensivo reciproco;

  • valutazione della legittima difesa o di altre cause di giustificazione;

  • analisi delle aggravanti (lesioni, morte) e degli eventuali profili di concorso in lesioni/omicidio;

  • richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto nei casi di minima offensività (es. assenza di lesioni).


Lo Studio dell’avvocato Salvatore del Giudice offre assistenza legale specializzata in materia di diritto penale e, in particolare, nei procedimenti per rissa ex art. 588 c.p., lesioni personali, legittima difesa e reati contro la persona.

Sede principale: Napoli, via Francesco Caracciolo n. 10

Telefono segreteria: +39 392 2838577


 
 
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