Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la persona ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di rissa previsto e punito dall'art. 588 del codice penale.
Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia.
Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro la persona e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.
L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.
Art. 588 del codice penale - Rissa
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale in composizione monocratica
Udienza preliminare: solo nelle ipotesi di morte o lesioni gravi o gravissime
Arresto: facoltativo (solo nell'ipotesi prevista dal secondo comma)
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita (solo nell'ipotesi prevista dal secondo comma)
Indice:
3. L'elemento soggettivo della rissa
4. Cause di giustificazione del reato di rissa
5. Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa
1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa?
Il reato di rissa è un delitto previsto dall'art. 588 del codice penale e punisce con la multa fino a euro 2.000, chi partecipa a una rissa.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.
2. Quando si configura il reato di rissa?
Cassazione penale , sez. VI , 04/12/2019 , n. 12200
Il reato di rissa richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità, presupposto che non è integrato qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di cui all' art. 588 c.p. richiede la partecipazione di almeno tre persone, in quanto rileva anche la contrapposizione tra due soggetti contro una sola persona).
Cassazione penale , sez. V , 03/10/2019 , n. 51103
È configurabile il concorso esterno ex art. 110 c.p. nel reato di rissa, attraverso la realizzazione di condotte atipiche, come l'istigazione ed il rafforzamento della volontà dell'effettivo partecipe alla rissa, purché queste si traducano in un effettivo e concreto contributo alla sua consumazione.
Cassazione penale , sez. V , 02/10/2019 , n. 45356
La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi. (Fattispecie di rissa aggravata da lesioni, in relazione alla quale la Corte, annullando con rinvio la sentenza di condanna, ha indicato la necessità di chiarire se la contesa fosse caratterizzata sin dal suo esordio da reciproci intenti lesivi, potendosi soltanto in tal caso configurare automaticamente la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, dei corrissanti non autori del fatto lesivo, mentre, laddove si fosse trattato di uno scontro puramente verbale, degenerato in aggressione fisica a seguito dell'occasionale rinvenimento di un'arma impropria, l'affermazione della responsabilità ex art. 116 c.p. avrebbe richiesto un accertamento della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto).
Cassazione penale , sez. V , 30/01/2019 , n. 19962
Ai fini della configurabilità del reato di rissa sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona.
Cassazione penale , sez. V , 24/11/2017 , n. 9933 In tema di delitto di rissa, l'aggravante di cui all'art. 588, comma 2, c.p., è applicabile anche nei confronti del compartecipe che abbia riportato lesioni personali, in quanto colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva, diretta ad offendere oltre che a difendere, si assume la responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione. Cassazione penale , sez. I , 19/01/2015 , n. 18788
Ai fini della configurabilità del reato di rissa, una volta accertata l'esistenza di gruppi contrapposti con vicendevole intenzione offensiva dell'altrui incolumità personale, è irrilevante individuare chi per primo sia passato a vie di fatto.
Cassazione penale , sez. V , 19/02/2014 , n. 32027
Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, reato complesso. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in relazione ai corissanti non autori materiali delle lesioni o dell'omicidio, la configurabilità del delitto di rissa aggravata non esclude la loro responsabilità per gli ulteriori reati a titolo di concorso anomalo, data la loro consapevole partecipazione ad un'azione criminosa realizzata con modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l'incolumità personale). Cassazione penale , sez. V , 07/02/2014 , n. 12508
Ai fini della configurabilità del reato di rissa è sufficiente la partecipazione di tre contendenti.
Cassazione penale , sez. I , 10/04/2013 , n. 21353
Non è ravvisabile il delitto di rissa quando un gruppo di persone assale altre persone e queste ultime si difendono.
Cassazione penale , sez. VI , 15/05/2012 , n. 24630
Per la configurazione del reato di rissa è necessario e sufficiente che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale.
Cassazione penale , sez. V , 03/11/2010 , n. 7013
Il reato di rissa (art. 588 cod. pen.) è configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l'azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi.
Cassazione penale , sez. I , 15/05/2008 , n. 20933
Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con altri reati, come quelli di lesioni personali e di omicidio, solo con riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti e a coloro nei cui confronti siano eventualmente ravvisabili gli estremi del concorso materiale o morale ai sensi dell'art. 110 cod. pen., mentre nei confronti dei corissanti diversi dagli autori o coautori dei reati più gravi è configurabile la speciale fattispecie di rissa aggravata e non il concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen..
Cassazione penale , sez. I , 11/12/2007 , n. 1476
Ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorchè invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa nè a carico degli aggrediti nè a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi.
Cassazione penale , sez. V , 20/04/2007 , n. 29342
In tema di rissa aggravata dalla morte di uno dei corrissanti, sussiste la legittimazione dei prossimi congiunti dell'ucciso a costituirsi parti civili nei confronti del corrissante - ancorché tale evento non gli sia direttamente ascrivibile, né sussista una responsabilità a titolo di concorso nell'omicidio - quale autore mediato del danno, trattandosi di omicidio avvenuto durante e a causa della rissa; né ha rilievo, a tal fine, la circostanza che il risarcimento sia stato chiesto anche nei confronti dell'omicida, posto che semmai tale circostanza rileva con riguardo alla divisibilità delle obbligazioni ex delicto e, quindi, del quantum attribuibile a ciascuno dei coobbligati o dell'eventuale rapporto di solidarietà tra essi istituibile.
Cassazione penale , sez. I , 23/10/1981 , n. 11169
Per la configurabilità del reato di rissa non è necessario che si verifichi una colluttazione tra più persone con scambio di percosse ed uno scontro fisico diretto tra i contendenti, ma è sufficiente che si realizzi una reciproca azione offensiva, spiegata anche a distanza, mediante il lancio di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere o la esplosione di colpi di arma da fuoco tra più persone contrapposte ed in grado di colpirsi reciprocamente. (la cassazione ha chiarito che, ai fini del delitto de quo, una volta affermato il principio di cui sopra, è irrilevante la circostanza che, in concreto, si sia avuto un tiro incrociato di armi da parte dei due principali antagonisti, essendo accertata, in fatto, la partecipazione materiale allo scontro degli altri contendenti).
Cassazione penale , sez. I , 11/05/1981 , n. 5819
La provocazione non è normalmente configurabile nel reato di rissa e nei reati commessi nel corso di una rissa, in quanto, in tali ipotesi, si presume generalmente che i reati siano determinati da una contemporanea e reciproca provocazione ed infatti viene ammessa l'eccezione - inerente appunto al caso di provocazione reciproca - del corrissante che abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili attuando, con la sua eccessiva reazione, un nuovo ed autonomo fatto ingiusto. Tuttavia la presunzione predetta non è assoluta, ben potendo presentarsi diversa la concreta situazione, come nel caso in cui l'azione offensiva di uno dei gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata - senza che ricorrano gli estremi della difesa legittima - da una tracotante pretesa, eticamente e giuridicamente illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.
Cassazione penale , sez. I , 11/05/1981 , n. 5819
Ai fini della sussistenza del delitto di rissa non è necessario che i corrissanti vengano, e per giunta tutti, materialmente a contatto tra loro, potendo lo scontro avvenire, in tutto o in parte, anche mediante lancio di oggetti o spari tra i gruppi contendenti, nel qual caso risulta, anzi, ancora più evidente e più grave il pericolo per l'incolumità delle persone.
3. L'elemento soggettivo della rissa
Cassazione penale , sez. V , 25/02/1982 , n. 4976
L'elemento psicologico del delitto di rissa consiste nella coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo.
4. Cause di giustificazione del reato di rissa
Cassazione penale , sez. V , 08/10/2020 , n. 33112
In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori).
Cassazione penale , sez. V , 21/02/2020 , n. 22040
In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p. risolvendosi il dubbio sull'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (Fattispecie in tema di rissa in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare l'applicazione della esimente della legittima difesa la mera indicazione della natura difensiva della condotta violenta, senza specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la prospettata reazione all'offesa altrui).
Cassazione penale , sez. V , 19/02/2015 , n. 32381
È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta.
Cassazione penale , sez. V , 09/10/2008 , n. 4402
La causa di giustificazione della legittima difesa è inapplicabile al reato di rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata; tuttavia, essa può eccezionalmente essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la causa di giustificazione della legittima difesa nei confronti di uno dei corrissanti senza peraltro motivare in ordine al verificarsi della situazione eccezionale che consente di riconoscere detta esimente).
Cassazione penale , sez. V , 21/03/1990 , n. 7850
La legittima difesa può essere invocata, in tema di rissa, soltanto da chi si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere all'altrui violenza. La difesa attiva, cioè, deve essere contenuta nei limiti della necessità di neutralizzare l'aggressione subita, senza eccedere in iniziative offensive che, in quanto tali, superano l'ambito di applicabilità dell'esimente.
Cassazione penale , sez. I , 28/10/1980 , n. 403
L'esimente della difesa legittima non sussiste a favore del corrissante fino a quando lo stesso non perda tale sua qualità per il venire meno del suo intento offensivo, cosi che la sua azione successiva si caratterizzi per la sua enucleazione anche fisica dalla colluttazione e per il contenimento dell'offesa altrui.
5. Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa
Cassazione penale , sez. V , 13/12/2012 , n. 8020
L'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata da una pretesa tracotante e illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.
Cassazione penale , sez. I , 05/11/2009 , n. 49966
La circostanza attenuante comune del concorso del fatto doloso della persona offesa non è applicabile ai reati di rissa e a quelli connessi.
Cassazione penale , sez. V , 17/10/2005 , n. 43383
L'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata - senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa - da una pretesa tracotante, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.
6. I rapporti con gli altri reati
Cassazione penale , sez. III , 14/10/2021 , n. 40573
Il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive concorre con quello di rissa commesso nello stesso contesto spaziale e temporale, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati, sicché non trova applicazione la clausola di riserva contenuta nell' art. 6-bis, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401 , la cui operatività, collegata al meccanismo dell'assorbimento, postula che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse tutelato dal reato meno grave.
Cassazione penale , sez. V , 28/04/2021 , n. 21506
Non è abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., all'esito della discussione del giudizio abbreviato, disponga la restituzione degli atti al p.m. avendo ravvisato la sussistenza del concorso formale tra il reato oggetto del giudizio ed un ulteriore reato, in quanto fatto diverso da quello contestato in origine. (Fattispecie relativa al ritenuto concorso anomalo nel delitto di omicidio di un soggetto imputato del reato di rissa aggravata).
Cassazione penale , sez. I , 07/04/2016 , n. 30215
Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, reato complesso.
Cassazione penale , sez. I , 03/02/2010 , n. 16762
La configurabilità del reato di rissa aggravata da eventi lesivi o morte non è idonea ad escludere la ricorrenza, a carico dei corrissanti non autori materiali della lesione o dell'omicidio, anche del concorso anomalo in uno di questi ulteriori reati, data la loro consapevole partecipazione a un'azione criminosa realizzata con modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l'incolumità personale. (Nell'enunciare tale principio con riferimento a una rissa aggravata dall'uccisione di uno dei partecipi, la Corte ha sottolineato che vanno considerate autonomamente la posizione dell'autore materiale dell'omicidio, il quale risponde, indifferentemente, a titolo di dolo, preterintenzione o colpa secondo i principi generali, e quella degli altri corrissanti, che rispondono a titolo di dolo, se del caso anche misto a colpa, qualora siano stati in grado di prevedere, accettandone l'eventualità, almeno un fatto di lesioni, così contribuendo causalmente alla realizzazione dell'evento più grave, pur non previsto, per non aver fatto quanto in loro potere per impedirlo).
Cassazione penale , sez. I , 19/11/2009 , n. 283
I reati di lesioni personali e omicidio, commessi nel corso di una rissa, concorrono con il reato di rissa aggravata ex art. 588, comma 2, c.p., anche nel caso in cui il corissante ne debba rispondere a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p.
Cassazione penale , sez. I , 07/07/2009 , n. 31219
Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma 2, c.p. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, reato complesso.
Cassazione penale , sez. I , 22/01/2008 , n. 14346
Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.p. concorre con i reati di lesioni personali e di omicidio con esclusivo riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, fuori dai casi di concorso morale o materiale, i reati di lesioni personali e di omicidio non possono essere ascritti in via autonoma agli altri corissanti nei confronti dei quali essi integrano la citata circostanza aggravante).
Cassazione penale , sez. I , 23/10/1981 , n. 11169
I reati contro la vita, che si determinano a seguito della rissa, non hanno valore assorbente rispetto al delitto di rissa. Pertanto, ben può configurarsi il concorso formale tra quelli e questo rispetto a chi ne è l'autore; mentre agiscono da semplice aggravante del delitto di cui all'art. 588 cod. pen. per gli altri partecipi alla rissa e per il loro autore. (sulla possibilità per il delitto di rissa di concorso con altri reati.
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