CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE SECONDA
LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO VII - Incidente probatorio
Art. 392 — Casi
Art. 393 — Richiesta
Art. 394 — Richiesta della persona offesa
Art. 395 — Presentazione e notificazione della richiesta
Art. 396 — Deduzioni
Art. 397 — Differimento dell'incidente probatorio
Art. 398 — Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio
Art. 399 — Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
Art. 400 — Provvedimenti per i casi di urgenza
Art. 401 — Udienza
Art. 402 — Estensione dell'incidente probatorio
Art. 403 — Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio
Art. 404 — Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile