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Induzione indebita: sussiste anche se il pubblico ufficiale non formuli un'esplicita richiesta.

Sentenze

La massima

Cassazione penale sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 15/03/2021), n.10066

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater c.p. risulta integrato anche allorquando il soggetto agente (nel caso un agente di polizia) non formuli una esplicita la propria richiesta, ma ponga in essere una condotta suggestiva comunque idonea ad influire sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa.

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che "il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., é caratterizzato da una condotta che si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470)".


Le massime correlate

Cassazione penale , sez. VI , 14/09/2020 , n. 33653

In tema di concussione, l'abuso costrittivo del pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione, e non come induzione indebita, la condotta di appartenenti alle forze dell'ordine, i quali, richiamando falsi esposti a carico di un collega, gli prospettavano per implicito che, ove non avesse collaborato alla realizzazione di un furto al caveau della Banca d'Italia, avrebbe subito pregiudizi lavorativi e giudiziari, conseguenze evitabili grazie all'insabbiamento da parte di essi agenti di tali esposti).


Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2018 , n. 12203

Integra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e non quello di concussione, la condotta del componente di un collegio giudicante che prospetti al ricorrente l'esito sfavorevole del giudizio in caso di mancato pagamento di una somma di danaro, in quanto quest'ultimo, aderendo alla richiesta, non intende evitare un danno, bensì procurarsi un possibile vantaggio e si pone, pertanto, in posizione paritaria rispetto al proponente. (In motivazione la Corte ha precisato che non è configurabile il reato di concussione anche in considerazione del fatto che, essendo la decisione collegiale e quindi non rimessa alla volontà del solo soggetto che prospetta l'esito sfavorevole, la minaccia è connotata da obiettiva incertezza circa l'effettivo verificarsi).


Cassazione penale sez. VI, 02/03/2016, n.9429

Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione la condotta di un militare della Guardia di Finanza, il quale aveva sistematicamente omesso di pagare consumazioni per sè e per familiari ed amici in alcuni esercizi commerciali, rimarcando la propria qualifica professionale ed alludendo a possibili controlli).


Cassazione penale sez. VI, 15/07/2014, n.47014

Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come induzione indebita la condotta di ispettori della polizia municipale che, prospettando ai relativi titolari il rischio di pagamento di sanzioni elevate ovvero di chiusura degli esercizi commerciali, in ragione di violazioni amministrative effettivamente riscontrate, avevano indotto i commercianti a fornire loro diverse utilità).


Cassazione penale sez. VI, 01/04/2014, n.28978

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., come modificato dall'art. 1, comma 75, legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita il quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare la diversa fattispecie criminosa dell'induzione indebita la condotta dell'ispettore capo del Commissariato di P.S. che, esibendo il proprio tesserino di riconoscimento, induceva il titolare di un night club a non pretendere il pagamento di beni e servizi, realizzandosi un più tenue, seppur indebito, “condizionamento”, in luogo della completa sopraffazione della altrui volontà).


Cassazione penale sez. un., 24/10/2013, n.12228

Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater c.p. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta).


Cassazione penale sez. VI, 27/03/2013, n.26285

A seguito dell'entrata in vigore della l. 6 novembre 2012 n. 190, la minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio mentre sussiste il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità.


Cassazione penale sez. VI, 25/01/2013, n.21192

Integra la condotta tipica del delitto di induzione indebita prevista dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, la coazione psicologica, non ricollegabile ad una minaccia, né esplicita né implicita, che derivi dal timore di un ritardo nell'emanazione di un atto discrezionale collegato ad un abuso della qualità di pubblico ufficiale consistente, in particolare, nella deviazione delle regole di correttezza proprie dell'esercizio della pubblica funzione.


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