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La massima
Cassazione penale sez. IV, 14/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 20/12/2021), n.46417 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
La sentenza
Fatto
1. La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di P.C., con riferimento a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato nella flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in concorso con D.G., collocato agli arresti domiciliari e, quindi, nuovamente posto in custodia cautelare in carcere, per violazione dei divieti impostigili con la misura domiciliare. Egli era stato poi assolto in esito ad abbreviato per non aver commesso il fatto. Nella specie, il richiedente era stato trovato nell'abitazione che egli aveva messo a disposizione del D., dopo un'attività di osservazione condotta dalla P.G. (che aveva seguito i movimenti di un soggetto, entrato e uscito da quella abitazione e successivamente fermato in possesso di stupefacente del tipo cocaina che, nell'occorso, aveva dichiarato di avere acquistato in quella abitazione da un soggetto del quale non conosceva le generalità); in sede di perquisizione, era stata rinvenuta sostanza stupefacente di vario tipo, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, una somma di denaro in banconote di vario taglio, un foglio e un notes su cui erano riportati nomi e cifre; nell'appartamento, inoltre, era installato un impianto di videosorveglianza a uso privato. 2. La difesa del P. ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, per avere i giudici territoriali fondato le proprie conclusioni su alcuni elementi fattuali non confermati nel processo: in quella sede era emerso che l'impianto di videosorveglianza era rudimentale, di tipo facilmente amovibile, che la sua collocazione era avvenuta senza alcun permesso da parte del P., proprietario dell'immobile ove era stata rinvenuta la droga e che l'uso di quell'impianto non poteva considerarsi stabile. Purtuttavia, la Corte della riparazione ha dedotto dalla presenza di tale impianto la prova di una connivenza, non penalmente rilevante, ma idonea a impedire il riconoscimento dell'indennizzo richiesto, senza spiegare a cosa era stata ancorata la previa conoscenza, da parte del P., dell'attività criminosa posta in essere dal D.. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto FODARONI M. Giuseppina, ha chiesto il rigetto del ricorso con ogni conseguente pronuncia.
Diritto
1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello, dopo avere richiamato nell'ordinanza censurata gli elementi accertati in sede di giudizio di cognizione e, in base a essi, affermato che il GUP, nella sentenza assolutoria, aveva ritenuto non provato che il P., al di là del dato formale della residenza anagrafica, risiedesse effettivamente nel luogo ove era stata rinvenuta la droga, ha dato conto della circostanza che il D. aveva confessato la detenzione quantomeno della cocaina, laddove il P. aveva sin da subito protestato la sua innocenza, affermando di non risiedere effettivamente in quella abitazione, bensì presso la casa della madre, ove peraltro era stato pure collocato agli arresti domiciliari. A seguito di approfondimenti istruttori, il GUP aveva assolto I'mputato ritenendo non provata la effettiva residenza del P. in quell'abitazione; aveva poi ritenuto che il sistema di videosorveglianza fosse di tipo rudimentale e rimovibile, cosicché non poteva escludersi che il D. lo avesse installato senza il previo permesso del P.; il servizio di osservazione presso l'appartamento si era interrotto per un'ora e mezza circa, cosicché non era smentita l'affermazione del P. di essere arrivato in quella casa poco prima dell'arrivo della PG. Purtuttavia, il giudice dell'assoluzione aveva ritenuto ragionevole che il P. fosse consapevole dell'attività illecita svolta dal D. all'interno del proprio immobile, tenuto conto del fatto che difficilmente avrebbe potuto ignorare la presenza di quell'impianto nella propria abitazione. 3. Il motivo è infondato. Le argomentazioni su cui si sorregge la valutazione condotta dalla Corte milanese impongono di richiamare ciò che costituisce consolidato orientamento sulla natura e la ratio stessa dell'istituto azionato dal ricorrente. In linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Nel fare ciò, il giudice deve fondare la deliberaiione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. sez. U., sentenza n. 34559 del 26/6/2002, Rv. 222263; ma, anche successivamente, sez. 4, sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Inoltre, la condotta di cui all'art. 314 c.p.p., costituisce condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (cfr. sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate((cfr. sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 4. Nel caso in esame, il giudice della riparazione non si è discostato dai principi teste' enunciati. Ha, infatti, operato una ricostruzione autonoma della vicenda processuale, avuto riguardo, tuttavia, alle sole circostanze che lo stesso giudice della cognizione aveva ritenuto accertate e sostanzialmente dimostrative di una connivenza non punibile. Proprio questa è stata valutata quale comportamento ostativo dalla Corte territoriale, alla stregua di un ragionamento che non è stato sottoposto a effettiva critica dal deducente, limitatosi a opporre il suo divergente punto di vista, senza tenere in considerazione i principi più volte affermati da questa Corte proprio con riferimento alla rilevanza di un comportamento dell'istante che denunci contiguità o la connivenza con l'autore del reato (cfr. sez. 4. N. 4113 del 13/1/2021, Sanyang Bakary, Rv. 280391; sez. 3, n. 22060 del 23/1/2019, Diotallevi Gian/uca, Rv. 275970; sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, Di Spirito, Rv. 263139). 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021