CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE SECONDA
LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO VI bis - Investigazioni difensive
Art. 391 bis — Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore
Art. 391 ter — Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni
Art. 391 quater — Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione
Art. 391 quinquies — Potere di segretazione del pubblico ministero
Art. 391 sexies — Accesso ai luoghi e documentazione
Art. 391 septies — Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico
Art. 391 octies — Fascicolo del difensore
Art. 391 novies — Attività investigativa preventiva
Art. 391 decies — Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive