La massima
Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.323 bis c.p. punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di istigazione alla corruzione, che aveva escluso la sussistenza della causa di non punibilità in relazione alla condotta del guidatore che, al fine di sottrarsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, offriva ai due agenti che lo sottoponevano a controllo la complessiva somma di 75 euro.
Fonte: CED Cassazione Penale 2017
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La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. VI , 18/10/2016 , n. 46255
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato Z.J. avverso la sentenza emessa in data 11.11.2014 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 322 c.p., comma 2 e condannato a pena di giustizia per aver offerto a due agenti della polizia di Stato la somma di 75 Euro per indurli ad omettere l'esecuzione, a suo carico, di rilievi inerenti il Codice della Strada e relativi allo stato di ebbrezza.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo di atto personalmente sottoscritto, deducendo:
2.1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 322 c.p., comma 2, in relazione all'art. 49 c.p., comma 2, e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non essendosi tenuto conto del principio di offensività posto a base del primo motivo di gravame. Risulterebbe errata la decisione dei Giudici di merito in ordine alla serietà dell'offerta formulata dall'imputato ed alla sua idoneità ad indurre i pubblici ufficiali a compiere un atto contrario ai loro doveri di ufficio, tenuto conto della irrisoria somma "pro capite" offerta, pari ad Euro 37,50. Inoltre, non si comprenderebbe il ragionamento della Corte circa l'idoneità della predetta offerta e la prospettata inidoneità di quella, avente ad oggetto la medesima somma, che avrebbe potuto riguardare quattro agenti.
2.2. violazione ed erronea applicazione dell'art. 322 c.p., comma 2, e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, anche in relazione alle pertinenti deduzioni in appello con riferimento alla circostanza secondo la quale l'imputato era convinto che tra le modalità di pagamento di una sanzione amministrativa vi fosse anche il cosiddetto pagamento a mani dell'accertatore.
2.3. violazione dell'art. 514 c.p.p., comma 2 e art. 449 c.p.p., comma 5, e vizio della motivazione in relazione all'utilizzo delle annotazioni di pg da parte del teste agente F., che nulla mostrava di ricordare sull'accaduto. La Corte di merito avrebbe rigettato il pertinente motivo di appello senza palesare i necessari passaggi argomentativi.
2.4. violazione dell'art. 131 bis c.p. e vizio della motivazione in relazione alla esclusione della particolare tenuità del fatto, rispetto alla offerta di soli 75 Euro (pari a 37,50 ad agente). Inoltre, detta esclusione contrasterebbe con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., per cui un fatto di "particolare tenuità" ai sensi della predetta previsione, non risulterebbe tale ai sensi dell'art. 131 bis c.p..
3. Con memoria nell'interesse del ricorrente, con riguardo al primo motivo di ricorso, si richiama il precedente costituito dalla recente sentenza n. 1935 del 19.1.2016 resa dalla sesta sezione di questa Corte in un caso analogo - e per certi aspetti più grave - a quello oggetto del presente giudizio, ritenuto privo di rilevanza penale. Quanto al quarto motivo, la Corte di merito avrebbe introdotto ipotesi ostative aggiuntive rispetto a quelle previste a base del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, omettendo - invece - di considerare a tal fine alcune rilevanti connotazioni del fatto, con particolare riguardo alla mancanza di serietà del l'offerta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il preliminare terzo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Inconferente è il riferimento all'art. 514 c.p.p., comma 2, che ha riguardo alle letture dibattimentali e non - come nella specie - all'utilizzo della documentazione delle attività da parte del teste qualificato nel corso della sua audizione.
2.2. Nessuna censura, poi, merita l'autorizzata consultazione della documentazione redatta dallo stesso agente nel corso della sua audizione in aiuto alla memoria, non involgendo alcuna ipotesi di nullità della relativa prova.
3. Il primo motivo è infondato ed ai limiti della inammissibilità allorquando fa leva su una diversa valutazione del fatto.
4. Per la integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, nè che sia specificata l'utilità promessa, nè quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell'agente, dello scambio illecito (Sez. 6, n. 21095 del 25/02/2004, Barhoumi, Rv. 229022); nello stesso senso, è stato ritenuto integrare il delitto di istigazione alla corruzione la condotta di colui che formuli al pubblico ufficiale una offerta non determinata, rimettendo la quantificazione al destinatario della richiesta (Sez. 6, n. 37402 del 13/10/2011, Ibrahimi, Rv. 250784); infine, la condotta si realizza anche in presenza di offerta o promessa di donativi di modesta entità, non essendo richiesto dalla norma che il denaro o l'altra utilità, offerta o promessa, costituisca retribuzione per il pubblico ufficiale e che sia proporzionale alla prestazione illecita richiesta (Sez. 6, n. 48205 del 30/05/2012, Chen, Rv. 254121).
5. Anche la decisione menzionata dalla difesa, secondo la quale l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano il delitto di istigazione alla corruzione solo qualora la condotta sia caratterizzata da un'adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell'offerente nonchè delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, Shirman, Rv. 266498), non si discosta dall'orientamento fin qui ricordato, facendo piuttosto leva - ai fini della valutazione della serietà dell'offerta - sulle condizioni soggettive e, quindi, sulla alterata facoltà percettiva ed espressiva dell'imputato.
6. Ritiene la Corte che i Giudici di merito si siano posti nell'alveo di legittimità ricordato in quanto - con accertamento di fatto incensurabile in questa sede - hanno ritenuto che l'offerta di denaro formulata dall'imputato nei confronti dei due agenti fosse idonea a determinarli nel prospettato sviamento dell'attività di ufficio. Essa, invero, ha avuto ad oggetto una somma di denaro di non irrilevante consistenza ed è stata espressa in occasione di un controllo da parte dei predetti agenti che vista la condotta di guida e rilevati nell'imputato segni del suo stato di ebbrezza - avevano chiamato un'altra pattuglia in possesso di etilometro: nell'attesa l'imputato aveva estratto di tasca 75 Euro - poi sequestrati - e li aveva offerti agli agenti affinchè soprassedessero negli accertamenti e lo lasciassero andare.
7. Secondo il Collegio - nell'univoco contesto delineato - risultano rispettati tutti i parametri richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la serietà della offerta illecita che, pertanto, correttamente è stata ritenuta integrare gli estremi dell'offerta che la norma incriminatrice punisce. Costituisce, inoltre, introduzione di elemento di fatto non devoluto al giudice di appello la deduzione - operata con la citata memoria difensiva - della condizione soggettiva del ricorrente al momento della proposizione dell'offerta illecita, in quanto - come si desume dalla sentenza impugnata - la serietà della offerta è stata contestata solo sotto il profilo della sua entità e proporzione.
8.11 secondo motivo è manifestamente infondato, quando non generico ed in fatto, rispetto alla motivazione che ha ritenuto inverosimile la tesi difensiva secondo la quale - secondo il convincimento del ricorrente - la somma offerta costituiva pagamento della sanzione amministrativa. Ineccepibilmente la Corte di merito ha escluso la fondatezza di tale assunto sul rilievo che l'offerta era ricollegata espressamente all'invito di non procedere negli ulteriori accertamenti, rispetto ad una violazione non ancora nè accertata nè verbalizzata, nè determinata nelle sue conseguenze sanzionatorie.
9. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
9.1. La Corte di merito ha escluso che il fatto abbia determinato un'offesa di particolare tenuità al bene giuridico protetto dalla norma avendo - attraverso la offerta di una somma modesta ma non minima la illecita pretesa di trascurare lo stato di ebbrezza e consentire la prosecuzione della guida nella sede autostradale.
9.2. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266590 Tushaj). Secondo il richiamato arresto, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede " una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto"."...Di particolare ed illuminante rilievo è il riferimento testuale alle modalità della condotta, al comportamento. La nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Il legislatore, come si è accennato, ha esplicato una complessa elaborazione per definire l'ambito dell'istituto. Da un lato ha compiuto una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena; e vi ha aggiunto un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento. Dall'altro lato ha demandato al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonchè al grado della colpevolezza. Ha infine limitato la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità: motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.. Da tale connotazione dell'istituto emerge un dato di cruciale rilievo, che deve essere con forza rimarcato: l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente. Da quanto precede discende che la valutazione inerente all'entità del danno o del pericolo non è da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto. Tale conclusione è desunta non solo dalla complessiva articolazione della disciplina cui si è sopra fatto cenno, ma anche da due argomenti specifici. In primo luogo, il legislatore ha espressamente previsto che la nuova disciplina trova applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. Dunque, anche in presenza di un danno di speciale tenuità l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., è pur sempre legata anche alla considerazione dei già evocati indicatori afferenti alla condotta ed alla colpevolezza".
9.3. Di qui la esclusione di ogni sovrapposizione tra l'ipotesi attenuata - concessa all'imputato - di cui all'art. 323 bis c.p. e la causa di esclusione della punibilità: la prima fondata sulla particolare tenuità del fatto, la seconda sulla particolare tenuità dell'offesa. Cosicchè, manifestamente infondata risulta la dedotta illogicità tra il riconoscimento della prima e l'esclusione della seconda, nonchè quella che deduce l'indebita introduzione, nell'ambito della valutazione dei presupposti di applicabilità della ipotesi scriminante, di indici non previsti dalla norma, rimanendo - pertanto - la esclusione della ipotesi azionata nell'alveo di legittimità, essendo priva di vizi logici nella valutazione del complesso degli elementi del fatto.
10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016