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L'archiviazione del procedimento penale: Presupposti e disciplina.

Che cos'è l'archiviazione, qual è la differenza tra richiesta di archiviazione e decreto di archiviazione e qual è la disciplina dell'opposizione prevista dall'art. 410 c.p.p.

L'archiviazione del procedimento penale.
L'archiviazione del procedimento penale - avvocatodelgiudice.com

Indice:

1. Cos’è l'archiviazione?

2. Quando si archivia un procedimento penale?

3. La differenza tra richiesta di archiviazione e decreto di archiviazione.

4. Chi può fare opposizione alla richiesta di archiviazione?

5. Quando l’opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile?

6. Quando l’opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile?

 

1. Cos’è l'archiviazione?

L’archiviazione (decreto di archiviazione) è il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dichiara l’infondatezza di una denuncia o di una querela che hanno originato un determinato procedimento penale.

Il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari viene emesso su richiesta del pubblico ministero, titolare del fascicolo, a conclusione delle indagini preliminari.

Entrando nello specifico, la procedura viene descritta dagli articoli 408 e seguenti del codice di procedura penale.

Ricevuta la denuncia e svolte le opportune indagini, il pubblico ministero, se ritiene infondata la notizia di reato, presenta al giudice (GIP) richiesta di archiviazione e gli trasmette il fascicolo del procedimento.

A questo punto il giudice per le indagini preliminari, se non è stata presentata opposizione da parte della persona offesa (colui che ha sporto la querela) ha diverse possibilità:

  1. può accogliere la richiesta di archiviazione, ritenendola sufficientemente motivata. In questo caso, il GIP pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero;

  2. può non accogliere la richiesta di archiviazione ed in questo caso fissa una udienza, dandone avviso al PM, all’indagato ed alla persona offesa. All’esito della celebrazione dell'udienza, il GIP può ordinare al pubblico ministero l’espletamento di ulteriori attività di indagine al fine di completare il quadro probatorio o colmare lacune;

  3. può non accogliere la richiesta di archiviazione e ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione nei confronti dell’indagato.


2. Quando si archivia un procedimento penale?

In primo luogo, un procedimento penale può essere archiviato quando la notizia di reato (querela o denuncia) è infondata.

Immaginiamo che Tizio esponga in una denuncia di aver subito una estorsione da Caio a Genova il 10 agosto 2017.

Poniamo che all’esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero accerti però che in quella stessa data Caio si trovava, senza ombra di dubbio, a Napoli.

In questo caso, è chiaro che la notizia di reato è infondata e ciò in quanto la ricostruzione del fatto operata da Tizio in sede di denuncia risulta essere priva di fondamento.

In secondo luogo, un procedimento penale può essere archiviato perché manca una condizione di procedibilità.

Pensiamo al caso in cui la querela (che deve essere necessariamente sporta dalla persona offesa entro 90 giorni dal fatto di reato) venga depositata in Procura tardivamente.

In terzo luogo, un procedimento penale può essere archiviato perché il fatto descritto in sede di denuncia o querela è di particolare tenuità.

In ultimo, il GIP può emettere un decreto di archiviazione nel caso in cui il reato sia estinto (pensiamo alla morte dell’indagato o alla prescrizione del reato) o vi sia stata una depenalizzazione del reato (il fatto non è previsto dalla legge come reato).


3. La differenza tra richiesta di archiviazione e decreto di archiviazione.

Nel linguaggio comune si tende a confondere questi due concetti che, sotto il profilo giuridico, sono completamente diversi.

La richiesta di archiviazione viene avanzata dal pubblico ministero a cui è stato assegnato il fascicolo e quindi dal magistrato che ha svolto le indagini preliminari.

Il decreto di archiviazione è invece il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che viene chiamato ad esprimersi sulla legittimità e fondatezza delle argomentazioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Nel caso in cui venga avanzata la richiesta di archiviazione, la persona offesa dal reato ha la possibilità di opporsi (ai sensi dell'art. 410 c.p.p.), nel termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso, alle determinazioni del pubblico ministero e chiedere al giudice per le indagini preliminari la prosecuzione delle indagini o la formulazione dell'imputazione nei confronti dell'indagato.

Al riguardo, si precisa che per il reato di “stalking” ed altri delitti commessi con violenza alla persona, il termine per proporre opposizione è di trenta giorni.

Facciamo un un esempio.

Tizio denuncia Caio per il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 c.p., commessa a mezzo social media (facebook, instagram, eccetera).</