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L'omessa diagnosi è punibile anche se non aggrava la lesione ma prolunga solo i tempi di guarigione.

Omissione diagnostica

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di due ortopedici ed un radiologo, accusati di aver cagionato colposamente un peggioramento delle condizioni di salute di un paziente.

In particolare, secondo il pubblico ministero, i sanitari, non diagnosticando l'esistenza di una lesione fratturativa del corpo vertebrale L1, avrebbero omesso di porre in essere gli accertamenti necessari al fine di assicurare al paziente una pronta guarigione, aggravando le sue condizioni di salute e ritardando l'individuazione di una terapia adeguata.

All'esito del processo di primo grado, i tre medici venivano condannati dal reato a loro contestato ma ottenevano una sentenza di assoluzione nel successivo grado di appello.

Avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di appello, la parte civile proponeva ricorso per cassazione, ai fini civilistici.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.

Autorità Giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: Lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. per omissione diagnostica

Imputati: R.D. e T.A. ortopedici - S.S. radiologo

Esito: Annullamento ai fini civili della sentenza di assoluzione per tutti gli imputati - sentenza n.5315/19 (ud. 08/11/2019, dep. 10/02/2020)


Indice:

1. Il capo di imputazione

2. Il fatto e l'omissione diagnostica

3. La sentenza di assoluzione dei medici della corte di appello

4. Il ricorso per cassazione del paziente (parte civile)

5. La decisione della cassazione

5.1 La definizione del concetto di "malattia"

5.2 Il prolungamento del tempo necessario per la riduzione della lesione rientra nella nozione di malattia?

5.3 La necessità di rivalutare l'incidenza della condotta colposa con nuovo giudizio

6. Dispositivo


1. Il capo di imputazione

Con sentenza del 25 gennaio 20191 la Corte d'Appello di Messina, riformando la sentenza del Tribunale di Messina, ha assolto con la formula perchè il fatto non sussiste R.D., T.A. e S.S. dal reato di cui all'art. 590 c.p., loro contestato per non avere - nelle loro rispettive qualità di medici del Reparto di Ortopedia dell'ospedale (OMISSIS) (R.D., T.A.) e di radiologo del medesimo nosocomio (S.S.)- diagnosticato, a L.V., l'esistenza di una lesione fratturativa del corpo vertebrale L1, omettendo, di conseguenza, di porre in essere gli accertamenti al fine di assicurare al paziente la guarigione, determinando l'aggravamento delle sue condizioni e ritardo nell'individuazione della terapia adeguata.


2. Il fatto e l'omissione diagnostica

Il fatto, per quanto non contestato con i motivi formulati in questa sede, viene così descritto dalle sentenze di merito: in data (OMISSIS) L.V., a bordo di un motociclo, a causa di una macchia d'olio sull'asfalto cade a terra.

Condotto all'ospedale (OMISSIS), viene sottoposto ad accertamenti radiografici, effettuati da S.S., che diagnostica infrazione dell'ipofisi traversa di L4 ed infrazione del malleolo peroneale sinistro.

Il paziente viene, quindi, ricoverato nel reparto di Ortopedia, con un bendaggio morbido e l'arto offeso in scarico. Il (OMISSIS); gli viene applicato un gambaletto gessato all'arto inferiore.

Perdurando dolori alla schiena, nonostante l'assunzione di un analgesico, il (OMISSIS) viene sottoposto a radiografia del torace dal S., che non riscontra anomalie.

Nella medesima giornata L. viene dimesso da T.A. con diagnosi di frattura composta del malleolo peroneale sinistro, infrazione apofisi traversa dx di L4, contusione arcata costale, trattamento gambaletto da tenere per trenta giorni. Dopo trenta giorni L.V., anzichè recarsi all'Ospedale (OMISSIS), risentendo ancora della sintomatologia algica, si rivolge all'Ospedale di (OMISSIS), dove gli viene rimossa l'ingessatura e dove viene sottoposto a TAC della colonna vertebrale da D12 a L1.

A seguito dell'accertamento diagnostico viene rilevata la presenza del crollo della vertebra L1, con frattura plurif