top of page

L’utilizzo dei “social” a fini illeciti

di Andrea Nocera

Le relazioni tematiche della Cassazione

Sommario:



1. Premessa: i social network da strumenti di comunicazione a mezzi di offesa

La comunicazione e la vita relazionale delle persone sono state rivoluzionate dai social network, che forniscono agli individui ampi spazi virtuali ove condividere grandi quantità di contenuti e informazioni personali.

Per le potenzialità applicative, i social oggi rappresentano di fatto, anche in ambito professionale, uno strumento avanzato di marketing personalizzato e di diffusione di temi ed idee, di cui aumenta in modo esponenziale fruibilità e valore attraverso la digitalizzazione delle relazioni.

L’accesso e l’utilizzo di forme più o meno dirette di comunicazione o di condivisione via web di contenuti (Facebook), come blog, web forum, microblog (Twitter) condivisione di foto o video sharing (YouTube), social bookmarking, giochi su reti sociali e realtà virtuali (virtual world), costituiscono uno spazio virtuale nel quale una rete di soggetti (“amici”) reali o virtuali interagiscono e comunicano tra loro, attraverso post e commenti sul proprio profilo o su quelli altrui, anche con l’uso di applicazioni o collegamenti esterni.

E ciò anche in ambito professionale, come nel social Linkedin, che ha come principale scopo garantire la visibilità di profili professionali e scambi tra domanda e offerta di lavoro. Si tratta di strumenti di comunicazione virtuale che offrono servizi generalmente gratuiti per gli utenti, ma costituiscono al contempo modelli di business, in ragione del complesso valore economico loro attribuito dal numero e qualità di connessioni tra gli utenti e dal c.d. effetto network che ne deriva, e per le loro potenzialità applicative presuppongono una consapevole perdita di privacy e riservatezza da parte degli utenti, che trasferiscono la proiezione sociale delle loro vite sulle piattaforme social.

La giurisprudenza (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 28057101) definisce lo spazio disponibile sulla propria bacheca Facebook come «una pubblica “piazza virtuale” aperta al libero confronto tra gli utenti registrati», una arena o palcoscenico immaginario, di estensione non definibile a priori, in cui ciascun utente sceglie le modalità di intervento attraverso le impostazioni attribuite al proprio profilo, in ogni caso con la necessaria consapevolezza delle possibili conseguenze giuridiche in merito al contenuto dei materiali pubblicati.

La bacheca telematica si sostanzia in un’area di discussione, in cui qualsiasi utente o i soli utenti registrati (nel caso di c.d. forum chiuso) sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile agli altri soggetti autorizzati ad accedervi.

I social network di maggiore diffusione includono altresì servizi di messaggistica tra gli utenti, la possibilità di scrivere sulla bacheca altrui e di selezionare o limitare l’accesso ai diversi contenuti o categorie di informazioni inseriti sul proprio profilo secondo diversi “livelli” di relationship o amicizia (diretta o di secondo grado).

Tali modalità selettive di tipo oggettivo e soggettivo, tuttavia, possono essere superate dalla possibilità per gli utenti di conoscere e diffondere, prescindendo dal consenso dell’interessato, elementi ed informazioni da questi lasciate in un determinato momento sul sito, consentendo l’applicativo di copiare messaggi e foto pubblicati nel profilo altrui oppure e-mail e conversazioni in chat.

Si cercherà, di seguito, di dar conto degli orientamenti giurisprudenziali sulle possibili fattispecie configurabili in relazione all’utilizzo – o più correttamente l’abuso – della rete e dei canali o piattaforme social, individuando quale elemento di congiunzione l’elevata lesività delle condotte di reato in ragione dello specifico contesto comunicativo in cui avvengono le pubblicazioni sul web, mediante l’utilizzo forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine facebook.

La casistica di illeciti è molto ampia e, in ragione della incontrollata amplificazione del sistema, resta centrale il tema della tipizzazione e della “tenuta” delle previsioni incriminatrici rispetto a nuove fenomenologie di aggressione informatica che caratterizzano l’uso illecito del web (domain grabbing, furti di identità, cyberbullismo, diffamazione a mezzo internet, accesso abusivo a reti informatiche, pedopornografia, crypto-locker ecc.).



2. La diffamazione a mezzo social

La diffusione massiva degli strumenti e dei canali social ha facilitato in concreto le condotte di diffamazione per la possibilità di un numero esponenziale degli utenti della rete internet di esprimere giudizi su tutti gli argomenti trattati. Alla schiera di “opinionisti social” spesso si associano i cosiddetti “odiatori sul web”, che non esitano - spesso dietro l’anonimato - ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed offensivo (Sez. 5, n. 12546 dell’8/11/2018 – dep. 2019 – Amodeo, non massimata). Costituisce ormai approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, non rileva che esso sia stato commesso attraverso una pubblicazione su carta stampata od esclusivamente “in rete”, restando indifferente la natura del mezzo utilizzato per la diffusione di un messaggio intrinsecamente contra jus, che giustifica il riconoscimento del risarcimento del danno da reato per la pubblicazione attraverso un social network di espressioni diffamatorie. In particolare, si è ribadito che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Chita Tiziana, Rv. 28102301 - 28102302).

Nel caso di specie, una insegnante scolastica, in un commento pubblicato sulla propria pagina Facebook, aveva definito un collega come “essere spregevole”, accusandolo, in modo del tutto immotivato, di effettuare manipolazioni psicologiche nei confronti degli studenti e così praticare metodi contrari agli scopi formativi ed educativi dell’insegnamento. La Corte ha ritenuto che tali espressioni, in sé e per il contesto fattuale di riferimento (diverbio insorto in relazione alla protesta studentesca contro la riforma governativa), travalicano i limiti della continenza espositiva del diritto di critica. Le espressioni usate sono, infatti, univocamente ed esclusivamente interpretabili come offesa personale diretta a screditare non l’operato professionale del professore, ma, all’evidenza, la persona in sé e per sé e risultano del tutto esorbitanti rispetto ad una invocata finalità di disapprovazione dei metodi di insegnamento adottati, come tali lesive della dignità professionale dell’insegnante. Analogamente, Sez. 5, n. 3204 dell’08/01/2021, C.N., non massimata, ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva affermato la responsabilità dell’imputata per il reato di diffamazione aggravata a mezzo internet, per avere, attraverso il social Facebook, diffuso notizie relative alla relazione extraconiugale tra il proprio ex coniuge, separato, e un’altra donna offendendo l’onore e la reputazione di quest’ultima, apostrofandola con epiteti volgari e asserendo falsamente che il suo ultimogenito fosse nato in seguito alla relazione extraconiugale. Il tema del rapporto tra mezzo di diffusione social e limiti di continenza delle espressioni lesive della altrui dignità è approfondito da Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 28057101. In un caso di pubblicazione di commenti “ad hominem” umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca “facebook”, pubblica “piazza virtuale” aperta al libero confronto tra gli utenti registrati, la Corte ha ritenuto che nella valutazione del requisito della continenza della condotta realizzata attraverso “social network”, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. Nel caso di specie, gli imputati, nel rivolgere censure ad una presunta condotta scorretta di un atleta nei confronti dei compagni di squadra, lungi dal manifestare una consentita critica all’operato professionale della persona offesa, avevano espresso il loro disprezzo nei confronti della vittima, ricorrendo a parole inutilmente umilianti e ingiustificatamente aggressive, e, per questo, oggettivamente trasmodanti (“uomo di merda”, “briaco in biciletta”, “suonato”), espressioni che possono valere, sotto il profilo dell’elemento oggettivo e soggettivo doloso del reato, a ledere la reputazione e quindi la considerazione sociale del soggetto passivo esposto alla pubblica censura, condotta non consentita dal diritto di critica. Osserva la Corte che l’utilizzo della pubblica piazza virtuale, nella quale dare sfogo alle pulsioni soggettive degli agenti, costituisce una modalità del tutto eccentrica di manifestazione della critica, potendo gli agenti segnalare l’eventuale violazione di regole deontologiche da parte dell’atleta mediante l’invio di una missiva, un esposto, una segnalazione alle autorità sportive o agli organi della giustizia sportiva competenti, istituzionalmente preposti a raccogliere le eventuali lamentele sull’operato di uno sportivo professionista. Elemento dirimente è il mezzo di diffusione attraverso social del giudizio critico, il ricorso alla pubblica piazza virtuale. Il riferimento al “contesto” in cui è espressa la critica richiama l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, da ultimo espresso da Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 27913301, secondo cui, in tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (in senso conforme, Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019 - dep. 2020 – PMT C/ Cascio, Rv. 279084 – 01; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 26786601; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 26444201). Sul tema, Sez. 5, n. 11426 del 04/03/2021, Gasperini, non massimata, ha ritenuto configurabile il reato di diffamazione nella condotta di colui che diffonde sui social una foto ritraente dipendenti comunali con l’affermazione che si tratti di fannulloni, enfatizzando le pose assunte da questi al momento dello scatto. Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per diffamazione dell’imputato che aveva pubblicato sul proprio profilo facebook una fotografia che riprendeva quattro operai del Comune durante lo svolgimento delle loro mansioni con annessa una didascalia denigratoria. La citata Sez. 5, “Chita Tiziana”, Rv. 28102301 – 28102302, ha ribadito, inoltre, l’orientamento per il quale un sito web, un blog, un forum, un social network, quale Facebook, sono da considerarsi “mezzi di pubblicità” a tutti gli effetti, in quanto consentono la diffusione di testi, immagini e video a una moltitudine di utenti o destinatari - potenzialmente erga omnes o ristretto ad una cerchia più o meno vasta di “amici”, ciò che consente di sussumere la diffamazione su internet nella previsione dell’art. 595, comma 3, cod. pen. Si osserva che la pubblicazione di un commento su una bacheca di un social network assume il significato di dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione a mezzo stampa. Tuttavia, poiché i social network non sono ordinariamente destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico, l’eventuale condotta di diffamazione non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, con conseguente esclusione della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1948 (sul tema, cfr. Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016 – dep. 2017, P.M. in proc. Manduca, Rv. 269090 – 01; Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015, Conflitto di competenza, Rv. 26400701).

Nella sentenza si evidenzia che la pubblicazione di foto che riprendono un momento criticabile della vita di terzi, può integrare gli estremi della fattispecie della diffamazione quando si dia l’impressione che lo scatto sia rappresentativo di una condotta generalizzata di chi vi è ritratto e di cui così si offende la reputazione. Il riferimento ad un generico collegamento con singoli episodi non è sufficiente a giustificare conclusioni critiche che, aspre o meno che siano nei toni, offendono la reputazione dei soggetti interessati, finendo per essere suggestive ed insinuanti, nella misura in cui lasciano intendere ai destinatari della comunicazione che quei singoli episodi siano - ciò che invece non è documentato, ossia non risponde al vero - espressione di una condotta generalizzata.

L’attività di pubblicazione di contenuti, anche di carattere informativo, su un blog o un social network non consente una assimilazione, sul piano della disciplina normativa e degli effetti penali, alle testate giornalistiche telematiche. In particolare, Sez. 5, n. 7220 del 12/01/2021, Romano Rosalba, Rv. 28047301, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), salvo che sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell’amministratore alla attività diffamatoria. Nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la responsabilità, a titolo di concorso, del titolare di un sito internet che non solo aveva dichiarato di condividere la pubblicazione di un articolo offensivo della reputazione di un agente di polizia, ma aveva collaborato alla raccolta delle informazioni necessarie per la sua redazione, prendendo parte al collettivo politico che lo aveva concepito e rivendicato in dibattimento il relativo contenuto (in senso conforme, Sez. 5, n. 16571 del 19/02/2018, Rando, Rv. 27268501, ove si è precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell’amministrazione all’attività diffamatoria).

Infatti, solo la testata giornalistica telematica rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e come tale è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo (Sez. 5, n. 1275 del 23/10/2018 – dep. 2019 - Sgroi Maurizio, Rv. 27438501, che ha ritenuto applicabile alle condotte diffamatorie riconducibili alla testata telematica le fattispecie di reato di cui agli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 13, legge n.48 del 1947, nonché quella di cui all’art. 57, cod. pen., per il direttore della stessa). Il tema involge il profilo dell’assoggettabilità a sequestro preventivo, in relazione al reato di diffamazione, della testata giornalistica telematica. Sul tema Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo e altro, Rv. 26409001, ha evidenziato come la soluzione favorevole a detta assoggettabilità legittimerebbe «un irragionevole trattamento differenziato dell’informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente da quest’ultima, a sequestro preventivo». Di qui la necessità di una nozione costituzionalmente orientata del concetto di “stampa”, idonea a ricomprendervi «la nuova realtà dei quotidiani o periodici on line regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l’editoria». Nel quadro di tale nozione, «la previsione dell’obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma è funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili». Ne deriva che «il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea.



E’, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all’Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hostig provider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC». In linea con tale impostazione è il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili (Sez. U civ., n. 23469 del 18/11/2016, Rv. 64153701), secondo cui la tutela costituzionale assicurata dall’art. 21, terzo comma, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati.

Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali. L’indicata valorizzazione del legame inscindibile tra l’obbligo di registrazione della testata on line, con l’indicazione del direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, da un lato, e, dall’altro, l’individuazione delle responsabilità collegate alle pubblicazioni indispensabile a rendere operative la garanzia costituzionale di cui all’art. 21, terzo comma, Cost., è alla base dell’arresto di Sez. 5, n. 20644 del 23/04/2021, R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a., Rv. 28131001. La Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un sito “web” di informazione televisiva che, pur soggetto al formale controllo di un apposito “delegato”, non possieda le caratteristiche formali di una testata giornalistica telematica registrata, non potendo trovare applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico (in senso conforme, la coeva Sez. 5, n. 20645 del 23/04/2021, Politi, non massimata). Sotto tale aspetto non è sufficiente che il sito web di informazione, sinergico ad un programma televisivo, abbia una propria organizzazione, che, di per sé, è il tratto tipico dell’attività di impresa e non può certo “surrogare” il dato formale della registrazione, con le relative indicazioni, compresa quella del direttore responsabile. Questi, anche sul piano penale, è chiamato a rispondere dei fatti diffamatori in forza di una specifica posizione di garanzia disciplinata dalla legge e non solo in un’ottica di mera - facoltativa - ripartizione interna dei compiti dell’impresa, del tutto priva di quei connotati giuridici che fondano la suddetta responsabilità ex art. 57 cod. pen. in capo al direttore della testata giornalistica telematica registrata.

Ne consegue che non può essere riconosciuto il peculiare statuto accordato alle testate giornalistiche, “tradizionali” o telematiche, non assoggettabili a sequestro preventivo in relazione al reato di diffamazione. Infine, poiché l’evento della fattispecie di diffamazione consiste nella percezione da parte dei terzi della espressione offensiva, anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ove sia realizzata mediante social o creazione ed utilizzo di uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes, anche se in un ambito ristretto di tutti coloro che siano autorizzati a connettersi ovvero abbiano gli strumenti e la capacità tecnica per accedere alla piattaforma on line. Giova richiamare sul tema, l’orientamento della giurisprudenza sovranazionale che ha affermato il principio secondo cui non è contraria all’art. 10 Conv. EDU, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, la comminazione di una sanzione pecuniaria a carico di un portale commerciale di news che consenta la libera pubblicazione di commenti e non proceda all’immediata rimozione di quelli con contenuti diffamatori o che incitino all’odio (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 17 giugno 2015, Delfi c. Estonia, ricorso n. 64569/09).

La Corte di Strasburgo sottolinea che il principio non concerne altri tipi di piattaforme Internet in grado di ospitare commenti di utenti terzi, come i forum di discussione o i siti web dove gli utenti possono manifestare liberamente le loro idee su qualsiasi argomento senza che la discussione sia moderata dagli interventi di un soggetto responsabile del forum stesso, ovvero i social network dove il fornitore della piattaforma non produce alcun contenuto, ma gestisce un sito o un blog relativo ad attività ludiche o inerenti al tempo libero (§. 116). Sul tema della responsabilità dei fornitori di servizi informatici ovvero degli Internet Provider Service per il reto di diffamazione la Corte (Sez. 5, n. 12456 dell’8/11/2018 - dep. 2019, Amodeo, non massimata) aveva già chiarito che anche i providers rispondono degli illeciti posti in essere in prima persona; così, il c.d. content provider, ossia il provider che fornisce contenuti, risponde direttamente per eventuali illeciti perpetrati con la diffusione dei medesimi.

Di contro, si esclude che il provider debba rispondere del fatto illecito altrui, posto in essere avvalendosi delle infrastrutture di comunicazione del network provider, del server dell’access provider, del sito creato sul server dell’host provider o delle pagine memorizzate temporaneamente dai cache-providers. Nella pronuncia si è sottolineata, tra l’altro, l’intrinseca diversità tra gli internet providers e gli amministratori di blog, che al contrario dei primi non forniscono alcun servizio agli utenti, ma si limitano a mettere a disposizione degli stessi una piattaforma sulla quale poter interagire attraverso la pubblicazione di contenuti e commenti su temi, nella maggior parte dei casi proposti dallo stesso blogger, «in quanto caratterizzati dalla linea, che si potrebbe definire (anche se impropriamente) “editoriale”, impressa proprio dal gestore della suddetta piattaforma». Il blog o web blog è un “diario di rete”, un contenitore di testo aggiornabile in tempo reale (mediante i c.d. post) grazie ad apposito software. La giurisprudenza della Corte EDU ha chiarito i limiti della responsabilità dei gestori di siti e blog per i commenti degli utenti che abbiano contenuto diffamatorio (Corte EDU, 9 marzo 2017, Pihl vs. Svezia, con riferimento alla pubblicazione su un blog gestito da un’associazione di un commento, in risposta ad un post in cui si attribuiva ad un cittadino svedese, Phil, l’appartenenza ad un partito nazista, di un soggetto anonimo che accusava il medesimo di essere un consumatore abituale di sostanze stupefacenti). La Corte di Strasburgo ha escluso una responsabilità personale del blogger quando questi, reso edotto dell’offensività della pubblicazione altrui (nella specie, a seguito di segnalazione della persona offesa), decide di intervenire prontamente a rimuovere il post offensivo. Il principio è stato ribadito più di recente da Corte EDU, Sez. 2 del 19/03/2019, Hoiness C/ Norvegia, in relazione alla responsabilità del gestore di un “forum”, che per sue caratteristiche prevede commenti al contenuto editoriale “postati” in tempo reale senza alcuna possibilità di censura immediata o preventiva da parte dello staff o del gestore.

La Corte ha evidenziato, tuttavia, che nel caso di specie, la piattaforma era dotata di un sistema generale di monitoraggio dei contenuti, con la predisposizione di “warning buttons” on the website che consentivano ai lettori di segnalare la propria reazione ai commenti ed ai collaboratori editoriali di intervenire di propria iniziativa per rimuoverli. L’immediata lesività della pubblicazione di contenuti diffamatori mediante social incide, infine, sul piano della valutazione della tempestività della querela. Sul punto, Sez. 5, n. 22787 del 30/04/2021, Galfrascoli Villa, Rv. 28126101, ha affermato che, in tema di diffamazione tramite “internet”, ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul “web”, atteso che l’interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la “rete” accedendo alla stessa direttamente o attraverso terzi che in tal modo ne siano venuti a conoscenza. In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per aver ritenuto la tempestività della querela, presentata dopo oltre quattro mesi dalla pubblicazione di un “post” diffamatorio, sulla base della sola dichiarazione assertiva della persona offesa di non aver avuto per lungo tempo accesso ai “social network”.

L’arresto ribadisce l’orientamento espresso da Sez. 5, n. 38099 del 29/05/2015, Cavalli, Rv. 26499901 e Sez. 5, n. 23264 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 25296401, in cui il momento della percezione da parte dei terzi dell’espressione ingiuriosa pubblicata sul web coincide con quello in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l’interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente in rete o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne consegue, se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, fatta salva la possibilità per l’interessato di dare dimostrazione contraria.


3. Tutela del diritto all’immagine sui social: configurabilità del concorso tra i reati di sostituzione di persona e di illecito trattamento dei dati

I social network costituiscono strumenti di proiezione sociale dell’immagine dell’individuo, espressiva di gusti e attitudini personali. L’interazione con l’uso di massa delle piattaforme social produce il rischio che possa essere rivelati non sono solo le notizie inerenti alla persona, ma l’intera sua connessione di rapporti e, attraverso questi, circostanze relative alla vita personale del soggetto. In tale prospettiva si colloca l’esigenza della tutela giuridica penale della lesione del diritto all’immagine sulle piattaforme sociale, come nel caso di una creazione ed utilizzo di un falso profilo su Facebook. Costituisce approdo pacifico della giurisprudenza di legittimità che tale condotta integri il delitto di sostituzione di persona perché il falso “profilo social” consente all’agente di servirsi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, tale da realizzare la rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso (Sez. 5, n. 22049 del 06/07/2020, Yague, Rv. 27935801). La descrizione di un profilo poco lusinghiero sul “social network” evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine in rete. Ordinariamente la condotta di creazione di un falso profilo su “social network” è associata all’utilizzo di un nickname di fantasia e alla pubblicazione di caratteristiche personali di terzi inconsapevoli, al fine di comunicare con altri iscritti e di condividere materiale in danno al terzo (Sez. 5, n. 25774 del 23/04/2014, Sarlo, Rv. 25930301) ovvero di rappresentare in modo ingannevole la disponibilità della persona associata all’immagine a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale o sentimentale (Sez. 5, n. 18826 del 28/11/2012 - dep. 2013, Celotti, Rv. 25508601). In particolare, si è ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 494 cod. pen. nell’apertura di un falso profilo “facebook” intestato alla persona offesa sulla cui bacheca venivano pubblicato un messaggio intimidatorio (Sez. 5, n. 27063 del 7/06/2021, Maraldi, non massimata), ovvero nell’utilizzo di un profilo altrui, previa modifica della password e del relativo account, così impedendone l’accesso al legittimo titolare, al fine di pubblicare “link” pornografici per i frequentatori della rete, tratti in inganno sulla riconducibilità del servizio offerto al profilo di un altro soggetto (Sez. 5, n. 34183 del 15/06/2021, Trifilò, non massimata). Altre volte l’apertura di un profilo facebook falsamente riconducibile alla persona offesa si presenta in concreto strumentalmente connessa alla realizzazione del più grave reato di atti persecutori (Sez. 5, n. 8907 del 19/01/2021, P., non massimata, con riferimento alle condotte di pedinamento ed invio di messaggi ai danni del coniuge separato, alle cui informazioni aveva avuto accesso, carpendole da una sua amica e confidente, all’uopo contattata usando un falso profilo riconducibile alla vittima; Sez. 5, n. 32735 del 25/05/2021, I.M., non massimata, nel caso di utilizzo, tra le condotte intimidatorie e di molestia poste in essere dall’imputato, di profili Facebook o Whatsapp apparentemente riferibili ad altri, al fine di poter contattare la persona offesa quando costei non voleva rispondere alle sue chiamate, inoltrandole messaggi anche ingiuriosi e minacciosi). In tale prospettiva, Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 28075802, con riferimento alla condotta di utilizzo dell’immagine di una persona ignara e non consenziente per la creazione di un falso profilo su un “social network”, ha affermato che è configurabile il concorso formale tra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) e quello di trattamento illecito di dati personali, di cui all’art. 167 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, stante la diversa oggettività giuridica delle fattispecie, in quanto il primo tutela la fede pubblica, mentre il secondo la riservatezza, che ha riguardo all’aspetto interiore dell’individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da indiscrezioni e attenzioni indebite, pur potendo ricorrere tra le due fattispecie omogeneità della condotta realizzativa. Nella specie, l’agente aveva creato un profilo ex novo sul social network denominato Badoo, associando allo stesso l’immagine della persona offesa, a sua insaputa. La Corte evidenzia che il reato di illecito trattamento dei dati personali, di cui all’art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 è integrato dall’ostensione di dati personali del loro titolare ai frequentatori di un social network attraverso l’inserimento degli stessi, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito (Sez. 3, n. 42565 del 28/05/2019, Luca Giovanni, Rv. 27683001), posto che il nocumento che ne deriva al titolare medesimo s’identifica in un qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante di natura patrimoniale o non patrimoniale subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento (Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 27545603). L’immagine della persona offesa abusivamente utilizzata non è di dominio pubblico: il profilo Facebook della vittima, in cui l’immagine stessa era postata, non può, infatti, qualificarsi come un luogo virtuale pubblico, in quanto protetto da particolari misure atte a non consentirne l’accesso se non a persone previamente selezionate dal titolare del profilo stesso, quali la duplice condizione della “richiesta di amicizia” e dell’accettazione, tramite web (Sez. 5, n. 2905 del 02/10/2018 - dep. 22/01/2019, Rv. 274596; Sez. 3, n. 1647 del 27/09/2018 - dep. 15/01/2019, Rv. 275460).


4. L’utilizzo dei social network nel reato di pornografia minorile

Le potenzialità offerte dai social network, caratterizzati da elevata e non controllabile capacità di diffusione di immagini e di contenuti comunicativi, vengono sempre più spesso utilizzate per la divulgazione di immagini a sfondo sessuale raffiguranti vittime minorenni. La pubblicazione di foto pornografiche relative a minori su una bacheca di un profilo facebook integra il reato di cui all’art. 600-ter, comma 3, cod. pen., essendo insito nel mezzo il pericolo di diffusione del materiale prodotto. In particolare, Sez. 3, n. 2252 del 22/10/2020, dep. 2021, C., Rv. 28082501 ha ritenuto correttamente configurato il tentativo del delitto di pornografia minorile nella condotta dell’agente che, dopo aver contattato la persona offesa minore attraverso Facebook, presentandosi come un sedicenne, le chiedeva di inviargli foto che la ritraevano senza vestiti e video mentre compiva atti di autoerotismo. La Corte ha osservato che si tratta di fattispecie delittuosa di danno nel quale l’utilizzazione del minore per la realizzazione del materiale pornografico compromette di per sé l’immagine, la dignità e il corretto sviluppo sessuale del medesimo, costituenti il bene giuridico tutelato, ritenendo ormai superato il riferimento al presupposto del pericolo concreto di diffusione del materiale realizzato. Si sottolinea che la disponibilità di un collegamento a Internet rappresenta un quid pluris, oggetto di verifica caso per caso, rispetto alla semplice disponibilità di una fotocamera con la quale realizzare immagini o video pornografici, per l’accessibilità generalizzata alle tecnologie della comunicazione, che implicano facilità, velocità e frequenza nella creazione, nello scambio, nella condivisione, nella diffusione di immagini e video ritraenti una qualsiasi scena anche della vita privata. Il riconoscimento della potenzialità diffusiva dei social networks come Facebook rende inutile qualsiasi riferimento al pericolo in concreto di diffusione delle immagini, ormai implicito nel concetto stesso di pornografia.

La ratio della norma incriminatrice è certamente quella di combattere il mercato della pedofilia, di reprimere le generalità delle condotte che danno origine a materiale pornografico attraverso lo sfruttamento dei minori, condotte facilmente attuabili attraverso i social. Oggetto della tutela penale sono l’immagine, la dignità e il corretto sviluppo sessuale del minore. L’utilizzazione del minore nella realizzazione di materiale pornografico compromette di per sé il bene giuridico (Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, M., Rv. 27408701). Non assume alcun rilievo il fatto che l’autore avesse intenzione non di condividere con il mondo dei pedofili quel materiale, bensì di soddisfare i propri impulsi sessuali, poiché in effetti l’imputato si è avvalso di un mezzo comunicativo strutturato come Facebook, intrinsecamente finalizzato ad ogni diffusione, di cui è notoria l’incapacità strutturale ad arginare la circolazione di questo tipo di materiale (Sez. 3, n. 16340 del 12/03/2015, M., Rv. 26335501, che ha ritenuto integrati gli estremi della diffusione nell’inserimento di materiale pedopornografico all’interno del social network “Facebook”; Sez. 3, n. 37835 del 29/03/2017, D. C., Rv. 27090601, che ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che le immagini pedopornografiche erano state inviate tramite l’applicazione “WhatsApp” di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell’imputato, quale strumento di persuasione e corruzione; Sez. 3, n. 33298 del 16/11/2016, D. C. C., Rv. 27041801, che ha ritenuto integrata la condotta di diffusione nell’inserimento di materiale pedopornografico in una cartella informatica accessibile da parte di terzi attraverso l’uso del programma di condivisione “emule”; Sez. 3, n. 35295 del 12/04/2016, R. e altro, Rv. 26754601, in riferimento alla conservazione di un video nella memoria del telefono, successivamente sottoposto alla visione di terzi).



5. Social network e reato di atti persecutori

L’utilizzo improprio di messaggi (post) e comunicazioni diffusi sui social-media (nella casistica, il più utilizzato è il network Facebook), per la elevata potenzialità diffusiva del mezzo telematico, costituisce ormai la più pervasiva modalità di realizzazione delle condotte tipiche reiterate di minaccia e molestia proprie del delitto di stalking. Lo stesso comma secondo dell’art. 612-bis cod. pen., del resto, prevede un aggravamento della pena quando il fatto sia commesso «attraverso strumenti informatici o telematici». Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., occorre, da un lato, accertare, in fatto, il carattere e l’efficacia intimidatoria degli scritti “postati”, e, dall’altro, verificare le modalità di diffusione dei messaggi. Sotto tale ultimo profilo, deve tenersi conto che, nel caso di comunità virtuali strutturate alla stregua del social-media Facebook le comunicazioni possono avvenire sia attraverso l’invio di intimidazioni al “profilo” del destinatario, sia mediante pubblicazione diretta sul “profilo” personale dell’agente. Nel primo caso, si attua pacificamente una diretta invasione della sfera privata altrui, rilevante ai fini della configurabilità del reato in esame, non dissimilmente a quanto si realizza con le comunicazioni con il telefono o con i messaggi sms o tramite whatsapp. Nel secondo caso, onde poter ritenere sussistente il reato di atti persecutori, va verificata l’accessibilità ai terzi del profilo, che è certamente scontata - anche quando non risulti provato il diretto accesso al “profilo” della persona offesa - quando questo sia aperto o facilmente consultabile, cosicché la vittima possa venirne a conoscenza attraverso altri della pubblicazione offensiva od intimidatoria. Il principio è espresso da Sez. 5, n. 19363 del 31/03/2021, C., non massimata, in relazione a reiterati e continui insulti e minacce al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, inseriti dall’imputato sul suo profilo facebook, che avevano cagionato negli stessi un perdurante stato d’ansia e un fondato timore per l’incolumità propria e dei familiari, tale da costringerli a mutare le abitudini di vita.

Deve evidenziarsi, tuttavia, che la mera pubblicazione, ancorché reiterata, di articoli giornalistici di contenuto diffamatorio non integra il delitto di atti persecutori (Sez. 5, n. 48007 del 19/10/2016, P.M. in proc. D. G., Rv. 26846201). In particolare, Sez. 5, n. 34512 del 03/11/2020, P., Rv. 27997701, ha ritenuto non configurabile il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. nella pubblicazione di “post” (ovvero di singoli messaggi rivolti ad una determinata persona) su una pagina “Facebook”, liberamente accessibile a chiunque, che siano meramente canzonatori ed irridenti, in assenza del requisito della inevitabile invasività della sfera privata della vittima, attuabile, invece, solo con altri mezzi - sms, e messaggi whatsapp per citare i più avanzati tecnologicamente. Occorre tenere, dunque, distinti i profili del possibile contenuto diffamatorio dei commenti postati sui social da quelli di minaccia o molestia che costituiscono le condotte aggressive tipiche del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. Non si nega la possibilità che i contenuti pubblicati sul social-media Facebook, pur ipoteticamente diffamatori, possano costituire al contempo condotte di minaccia o molestia, ma è necessario che l’invio reiterato di messaggi e comunicazioni tramite i social-media costituisca condotta di più ampio spettro, tale da avere portata concretamente intimidatoria o molesta, perché realizzanti una invasione della sfera privata delle vittime del reato. Non é tanto il mezzo attraverso il quale si diffonde la comunicazione lesiva che consente di ritenere sussistente il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. quanto, piuttosto, il contenuto della stessa che deve avere una portata concretamente vessatoria in danno della persona offesa (Sez. 6, n. 32404 del 16/07/2010, Distefano, Rv. 24828501, secondo cui integra l’elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di “sms” e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti “social network”, nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima; Sez. 5, n. 26049 del 01/03/2019, P., Rv. 27613101, che ha ritenuto correttamente configurato l’elemento materiale del delitto di atti persecutori nella condotta di chi reiteratamente pubblica sui “social network” foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa - con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale - in violazione del suo diritto alla riservatezza). La Corte ha, inoltre, ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612- bis cod. pen, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico indotto nella vittima ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima (Sez. 5, n. 34478 del 04/06/2021, C.G.M., non massimata, con riferimento alle condotte dell’imputato che aveva inviato messaggi ingiuriosi e pubblicato su “Facebook” numerosi post riguardanti la vita sessuale della ex fidanzata; conf., Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, C., Rv. 27002001; Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, C., Rv. 25015801). Al principio si conformano altri recenti arresti della Corte e, nella specie: - Sez. 5, n. 38896 del 24/06/2021, D.D.M., non massimata, ha ritenuto corretta la valutazione della corte di merito che ha riscontrato la produzione di uno stato d’ansia della vittima quale conseguenza delle reiterate condotte poste in essere dall’imputato e, in particolare, degli appostamenti per controllare gli spostamenti della persona offesa, della quotidiana presenza nei luoghi da lui frequentati (compreso il luogo di lavoro), nonché dei ripetuti messaggi a lui indirizzati (anche creando un nuovo account Facebook al fine di aggirare il blocco delle comunicazioni provenienti dalla donna); - Sez. 5, n. 7994 del 09/12/2020, dep. 2021, S., non massimata sul punto, ha ritenuto correttamente configurato il reato di atti persecutori nell’aver l’imputato posto in essere assillanti ed intimidatori pedinamenti ai danni della vittima, nei luoghi da lei frequentati, molestato telefonicamente la donna con continue telefonate, tanto da indurla a bloccare il suo numero di telefono in entrata, danneggiato l’auto di uno degli amici della vittima, proprio in circostanze in cui questi e un altro amico si trovavano insieme alla sua ex compagna, conferendo, poi, all’accaduto l’inquietante valenza di “avvertimento” intimidatorio diretto alla persona offesa, tramite un “post” rivendicativo su facebook. Si tratta, secondo la Corte, di episodi ai quali è conseguito un mutamento delle abitudini di vita da parte della vittima, che, in seguito al danneggiamento predetto, ha deciso di interrompere i rapporti e la frequentazione dei due amici per timore delle ritorsioni dell’imputato; - Sez. 5, n. 21487 del 29/04/2021, F., Rv. 28131301, ha affermato l’incompatibilità dell’attenuante della provocazione con il delitto di atti persecutori, che è reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici di analoga natura, in quanto quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto costituisce, in realtà, espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta al quale l’ordinamento non può dare riconoscimento alcuno. Nella specie, la Corte ha ritenuto che, secondo massime di comune esperienza, la condotta consistente in pedinamenti, appostamenti e pubblicazione sul sito di socializzazione Facebook di contenuti atti a delinearne un profilo negativo della vittima (segnatamente una tal quale attitudine ad intrattenere relazioni con persone già impegnate in stabili relazioni affettive), sono tali da determinare un effetto destabilizzante sulla persona che ne sia attinta; - Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 28049701, ha affermato che integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi, anche postati su Facebook, di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; - infine, Sez. 5, n. 10286 del 10/02/2021, D.B.L., non massimata, ha ritenuto correttamente configurato il reato nel caso della pubblicazione su Facebook di notizie diffamatorie nei confronti della persona offesa, in quanto la corte di merito ha dato conto dello stato di ansia determinato nella persona offesa dal continuo invio di messaggi, di contenuto anche minaccioso, e dal compimento di atti di autolesionismo, portato a conoscenza della vittima al fine di colpevolizzarla (in senso conforme, Sez. 5, n. 1522 del 23/11/2020 – dep. 2021. Z.A., non massimata, in relazione alla condotta di reiterato invio di messaggi e telefonate - nonché pubblicazione di post gravemente diffamatori su Facebook - alla persona offesa, che non contraccambiava i sentimenti dell’imputato, per convincerla in modo minaccioso ed ingiurioso a riprendere il rapporto, con proposito di vendicarsi minacciando di morte anche gli uomini che riteneva la frequentassero). Sul tema della rilevanza anche di condotte rivolte verso terzi e solo indirettamente contro la persona offesa, giova richiamare Sez. 6, n. 8050 del 12/01/2021, G., Rv. 28108101 che ha riconosciuto che l’evento del reato di atti persecutori, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo non solo le minacce o molestie dirette alla persona offesa dall’imputato, dopo l’interruzione di una relazione extraconiugale, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto inserite nell’unitaria condotta persecutoria.


Sentenze della Corte di Cassazione Sez. 6, n. 32404 del 16/07/2010, Distefano, Rv. 24828501 Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, C., Rv. 25015801 Sez. 5, n. 23264 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 25296401 Sez. 5, n. 18826 del 28/11/2012, dep. 2013, Celotti, Rv. 25508601 Sez. 5, n. 25774 del 23/04/2014, Sarlo, Rv. 25930301 Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo e altro, Rv. 26409001 Sez. 3, n. 16340 del 12/03/2015, M., Rv. 26335501 Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 26444201 Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015, Conflitto di competenza, Rv. 26400701 Sez. 5, n. 38099 del 29/05/2015, Cavalli, Rv. 26499901 Sez. 3, n. 35295 del 12/04/2016, R. e altro, Rv. 26754601 Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 26786601 Sez. 5, n. 48007 del 19/10/2016, P.M. in proc. D. G., Rv. 26846201 Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Manduca, Rv. 26909001 Sez. 3, n. 33298 del 16/11/2016, D. C. C., Rv. 27041801 Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, C., Rv. 27002001 Sez. 3, n. 37835 del 29/03/2017, D. C., Rv. 27090601 Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rando, Rv. 27268501 Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, M., Rv. 27408701 Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 27545603 Sez. 5, n. 1275 del 23/10/2018, dep. 2019, Sgroi Maurizio, Rv. 27438501 Sez. 5, n. 12546 dell’8/11/2018, dep. 2019, Amodeo Sez. 5, n. 2905 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Rv. 274596 Sez. 3, n. 1647 del 27/09/2018, dep. 2019, Rv. 275460 Sez. 5, n. 26049 del 01/03/2019, P., Rv. 27613101 Sez. 3, n. 42565 del 28/05/2019, Luca Giovanni, Rv. 27683001 Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, PMT C/ Cascio, Rv. 27908401 Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 27913301 Sez. 5, n. 22049 del 06/07/2020, Yague, Rv. 27935801 Sez. 3, n. 2252 del 22/10/2020, dep. 2021, C., Rv. 28082501 Sez. 5, n. 34512 del 03/11/2020, P., Rv. 27997701 Sez. 5, n. 1522 del 23/11/2020 – dep. 2021. Z.A. Sez. 5, n. 7994 del 09/12/2020, dep. 2021, S. Sez. 5, n. 3204 dell’08/01/2021, C.N. Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 28057101 Sez. 5, n. 7720 del 12/01/2021, Romano Rosalba, Rv. 28047301 Sez. 6, n. 8050 del 12/01/2021, G., Rv. 28108101 Sez. 5, n. 8907 del 19/01/2021, P. Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Chita Tiziana, Rv. 28102301 – 28102302 Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 28075802 Sez. 5, n. 10286 del 10/02/2021, D.B.L. Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 28049701 Sez. 5, n. 11426 del 04/03/2021, Gasperini Sez. 5, n. 19363 del 31/03/2021, C. Sez. 5, n. 20644 del 23/04/2021, R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., Rv. 28131001 Sez. 5, n. 20645 del 23/04/2021, Politi Sez. 5, n. 21487 del 29/04/2021, F., Rv. 28131301 Sez. 5, n. 22787 del 30/04/2021, Galfrascoli Villa, Rv. 28126101 Sez. 5, n. 32735 del 25/05/2021, I.M. Sez. 5, n. 34478 del 04/06/2021, C.G.M. Sez. 5, n. 27063 del 7/06/2021, Maraldi Sez. 5, n. 34183 del 15/06/2021, Trifilò Sez. 5, n. 38896 del 24/06/2021, D.D.M. Sentenze della Corte EDU Corte EDU, Grande Camera, 17/06/2015, Delfi c. Estonia Corte EDU, 9/03/2017, Pihl vs. Svezia Corte EDU, Sez. 2, 19/03/2019, Hoiness c. Norvegia


Fonte: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ufficio del Massimario Rassegna della giurisprudenza di legittimità Gli orientamenti delle Sezioni Penali Anno 2021.

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg
bottom of page