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La competenza territoriale per i reati tributari si determina in base al luogo in cui è avvenuto l’accertamento fiscale (Cass. Pen. n. 9146/2025)

Con la sentenza n. 9146/2025, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza per territorio nei reati tributari si radica nel luogo di accertamento del reato, salvo che vi siano elementi concreti che colleghino il locus commissi delicti a un altro giudice.

Il solo fatto che una società abbia sede in un determinato luogo non è sufficiente per spostare la competenza territoriale.

La decisione ha rigettato la richiesta di trasferimento del processo al Tribunale di Roma, confermando la competenza del Tribunale di Bolzano per il procedimento a carico di G.I.R., M.A. e M.I..


Il caso: eccezione di incompetenza territoriale per reati tributari e autoriciclaggio

Il procedimento riguarda reati tributari e di autoriciclaggio commessi tra il 2017 e il 2018, connessi a fatture per operazioni inesistenti.

Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza dell’11 ottobre 2024, ha sollevato questione pregiudiziale sulla competenza territoriale, ritenendo che il processo dovesse essere trasferito a Roma, dove si trovavano la sede delle società coinvolte e il domicilio fiscale degli imputati.

Il Procuratore Generale ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del rinvio pregiudiziale, sostenendo che non vi fosse incertezza sulla competenza territoriale.

La Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione e ha confermato la competenza del Tribunale di Bolzano.

Gli imputati erano accusati di:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)

Per aver inserito nelle dichiarazioni fiscali della società W. S.r.l. elementi passivi fittizi per oltre 208.000 euro.

  • Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)

Per aver rilasciato fatture false a terzi al fine di consentire loro l’evasione fiscale.

  • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Per aver trasferito il denaro proveniente dai reati tributari attraverso operazioni finanziarie sospette.

Gli imputati sostenevano che la competenza dovesse essere attribuita al Tribunale di Roma, essendo lì la sede delle società coinvolte e il luogo di origine delle operazioni finanziarie contestate.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto l’eccezione e confermato la competenza del Tribunale di Bolzano, stabilendo che:

  • Il criterio per determinare la competenza è il luogo dell’accertamento

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, la competenza territoriale per i reati tributari si determina in base al luogo in cui è avvenuto l’accertamento fiscale.

Nel caso in esame, l’accertamento delle violazioni fiscali è avvenuto a Bolzano, rendendo il relativo Tribunale territorialmente competente.

  • La sede della società o il domicilio fiscale non sono elementi determinanti per stabilire la competenza territoriale

Il solo fatto che le società coinvolte abbiano sede a Roma non è sufficiente per spostare la competenza, poiché le operazioni fiscali fraudolente possono essere effettuate altrove.

L’ordinanza del Tribunale di Bolzano ha giustamente rilevato che la sede di una società non implica necessariamente che le dichiarazioni fraudolente siano state presentate in quel luogo.

  • L’ipotesi di connessione con reati di autoriciclaggio non giustifica lo spostamento della competenza

L’eccezione sollevata si basava su un presunto legame tra i reati tributari e un episodio di autoriciclaggio commesso a Roma.

La Cassazione ha chiarito che il solo utilizzo di strumenti informatici per trasferire denaro non implica automaticamente che il reato sia stato commesso nella sede della società.

Poiché non vi erano elementi concreti che dimostrassero un legame tra il reato fiscale e l’autoriciclaggio, la competenza è rimasta a Bolzano.

  • L’eccezione di incompetenza territoriale non può basarsi su presupposti ipotetici

Il rinvio pregiudiziale può essere richiesto solo in caso di reale incertezza sulla competenza territoriale.

Nel caso in esame, l’ordinanza di rimessione non ha fornito elementi concreti per giustificare il trasferimento del processo a Roma, rendendo infondata la questione pregiudiziale.

 
 
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