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La frode carosello: che cos'è e come funziona.



Indice:


1. Brevi cenni sul funzionamento della frode carosello

La truffa carosello, conosciuta anche come frode carosello o truffa IVA carosello, è una forma di evasione fiscale che coinvolge operazioni fraudolente nell'ambito dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Questo tipo di truffa viene spesso associato a schemi complessi di frode fiscale che coinvolgono la vendita e l'acquisto di beni tra diverse aziende in modo da eludere il pagamento dell'IVA.

Il nome "carosello" deriva dal fatto che le merci coinvolte vengono spesso fatte circolare in una sorta di "carosello" tra diverse imprese, ognuna delle quali dichiara di aver acquistato e venduto tali merci, generando così transazioni fittizie e false dichiarazioni fiscali.

L'acquirente, al momento della rivendita sul territorio nazionale, dovrà applicare l'IVA maggiorando il costo del prodotto e provvedere al suo versamento.

Nel caso di una frode IVA il soggetto nazionale cessionario acquista solo formalmente, da un punto di vista cartaceo quindi, le merci dal fornitore comunitario, detto anche “conduit company”, per rivenderle ai reale acquirente decurtando il prezzo dal costo dell'IVA che puntualmente non assolverà.

In casi scolastici il cliente finale, terzo anello della catena, è l’ultimo acquirente professionale che riceve direttamente la merce ad un prezzo più basso rispetto ai concorrenti, che avranno dovuto applicare l’IVA per il suo pagamento, al fine di rivenderla a privati o ad altri grossisti ignari della frode.

Tale ultimo cliente finale, detto anche “broker”, nell'acquistare la merce vanterà naturalmente un credito IVA che potrà compensare in dichiarazione.

L'interposizione di una società vuota, priva di mezzi tanto strutturali quanto economici detta per l'appunto cartiera, crea un indebito vantaggio giacché la rivendita del bene avviene ad un costo inferiore senza effettuare il normale ricarico che un qualsiasi commerciante effettuerebbe per coprire le spese e creare un margine di ricavo.

Per esemplificare, se la cartiera B compra ad euro 100,00 da un fornitore straniero A la prima rivenderà a 102 al cliente italiano reale utilizzatore includendo già l'IVA (euro 85,00 di imponibile ed euro 17,00 di IVA) e non apponendo l'IVA su un ricarico commerciale come avverrebbe in una transazione lecita (esempio: 100,00 euro di acquisto dal fornitore divengono per un commerciante che cerca il profitto 120,00 euro per il ricarico commerciale, a cui si aggiunge l'IVA al 22% portando il prezzo di rivendita a 146,40).

La cartiera che non persegue un fine commerciale non necessita né ricaricare in maniera consistente il prezzo pagato né apporre l'IVA nella transazione fornendo il bene al cessionario reale ad un prezzo ribassato rispetto a quello di mercato.

Va detto che le cartiere possono essere costituite ad hoc oppure possono trattarsi di società in situazione di crisi cedute dai propri responsabili in cambio di una sorta di “buona uscita” dagli organizzatori della frode.

Per questo motivo le società cartiere non sempre sono evasori totali e tal volta risultano negli anni passati operative e con una storia dichiarativa regolare.

Ritornando alla descrizione propria della frode in argomento, il soggetto venditore finale potrà proporre ai privati, o ad altri grossisti inconsapevoli, un

prezzo più basso rispetto ai propri concorrenti.

Nella maggior parte dei casi la frode non si limita ad una semplice triangolazione

(fornitore estero, cartiera e cliente reali italiani) ma presenta due gradi ulteriori

di complessità:

a. l'inserimento di una società filtro, detta anche “buffer”, la quale di norma presenta una struttura aziendale adeguata allo svolgimento della propria attività commerciale, versa regolarmente l'IVA e presenta le dovute dichiarazioni dei redditi.

Tali società, in alcuni casi inconsapevolmente, acquistano la merce dalle cartiere e la rivendono o ad altre società filtro o ai cessionari finali che poi distribuiscono al dettaglio i beni.

Naturalmente l'inserimento dei buffer assottiglia il guadagno dei clienti professionali finali ma crea uno scudo giuridico che difende gli stessi rendendo più ardua la ricostruzione della filiera.

Si tenga in considerazione infatti che gli amministratori e soci delle cartiere sono di norma nullatenenti con profili per nulla associabili a quelli di un imprenditore i quali talvolta addirittura disconoscono l'identità del dominus.

La società filtro, d’altro canto, tal volta non è a conoscenza di essere inserita in un carosello limitandosi a comprare merce ad un prezzo vantaggiosa e rivendendola con l'applicazione di un normale ricarico.

La presenza dei filtri complica quindi anche la dimostrazione di una volontà comune di evadere le imposte;

b. la merce che arriva al grossista, ultimo anello della catena italiana, tal volta non viene immessa sul mercato nazionale degli utenti privati ma viene rivenduta al primo fornitore estero creando in capo alla società italiana un credito IVA che non potrà essere compensato dalla vendite poiché la vendita intracomunitaria è in esenzione e che quindi sarà oggetto di rimborso da parte dello Stato italiano.

La società estera nel caso di cui al punto b. dell'elenco di cui sopra è naturalmente parte integrante della truffa ed è riconducibile ai medesimi soggetti organizzatori poiché nella realtà dei fatti la merce che torna al fornitore non si è mai spostata dai suoi magazzini generando solo una serie di fatture per operazioni inesistenti oggettivamente false emesse e ricevute con il solo scopo di utilizzare un credito IVA privo di diritto ad esistere.

| settori merceologici più a rischio poiché meglio si prestano a questo genere di attività fraudolente sono quelli delle automobili, delle carni, dell'energia e dell'elettronica poiché trattasi di settori caratterizzate da alti volumi di richiesta da parte dei privati e margini sottili di guadagno per singolo bene venduto.

Al fine di poter rilevare l’effettiva attuazione di una frode carosello bisogna di conseguenza procedere a verificare le seguenti circostanze:

a. compravendite intracomunitarie in ambiti merceologici a rischio o potenzialmente tali;

b. acquisti effettuati da società italiane cartiere ossia prive di adeguate strutture aziendali e manchevoli nella presentazione e liquidazione delle dovute dichiarazioni fiscali. Le società in questione di norma non conservano la documentazione né societaria né contabile;

c. clienti delle cartiere quali società vuote e in condizioni simili alle prime o società con adeguate struttura aziendali, aderenti al rispetto delle normative fiscali ma con clienti cartiere e fornitori spesso ripetitivi anche soggetti esteri, tal volta identificabili nel fornitore originario delle cartiere.

Nel caso in cui le società filtro siano compartecipi alla frode presenteranno una differenza esigua tra volume d'affari e totale acquisti con ricavi netti appena sufficienti a pagare i costi di gestione della società nei quali si ricomprendono naturalmente gli eventuali dipendenti;

d. grossista finale con adeguate strutture aziendali e risorse finanziarie ed economiche tali da poter pagare effettivamente gli acquisti verso l'estero, immagazzinare la merce e distribuirla. La società in questione avrà di norma un reddito importante con una netta differenza tra volume d'affari e totale acquisti.

Al fine di rendere più agevole la comprensione del “carosello”, così detto proprio per la non rara fattispecie in cui la merce ritorna al fornitore comunitario in un sistema di frode teoricamente circolare e infinito, si voglia considerare la rappresentazione grafica a seguire.


Frode carosello

2. Il ruolo delle società coinvolte

Giova ricordare che sebbene gli illeciti di natura fiscale si configurano già con la mancata presentazione delle dovute dichiarazioni fiscali la dimostrazione della frode carosello necessita di ulteriori attività investigative connotate di maggiore invasività rispetto alla consultazione delle banche dati in uso alle forte dell'ordine. Bisognerà infatti dimostrare che la fatturazione delle cartiere è soggettivamente falsa poiché la merce in realtà arriva agli utilizzatori finali con o senza il tramite di società filtro che tal volta possono anche disporre di veri e propri magazzini ove stoccano la merce importata.

Si badi ancora che spesso le medesime società fungono sia da cartiere, ricevendo direttamente la merce dall'estero, sia da filtro.


3. Le società cartiere (missing traders)

Per identificare le cartiere sarà necessario primariamente riscontrare due circostanze:

a. la presenza di almeno un fornitore estero dal quale si origina il carosello che può effettivamente spedire la merce oppure generare solo un flusso di vendite falso ab origine;

b. la presenza di almeno un cliente italiano che ricoprirà il ruolo di filtro o cessionario finale a seconda della complessità del sistema di frode c. ia mancata presentazione delle dovute dichiarazioni fiscali poiché la cartiera si accollerà l’ÎVA dovuta allo Stato Italiano e non pagata con la cessazione o il fallimento della società lasciandola in condizioni da non poter soddisfare alcun credito preteso nei suoi confronti.

Oltre ai punti fondamentali sopra enunciati altri elementi utili all'identificazione di una cartiera possono essere:

a. la mancanza di adeguate strutture aziendali intese sia come spazi che come dipendenti;

b. la presenza di iscrizioni a ruolo;

c. la mancanza o inadeguatezza dei pagamenti F24 che sono lo strumento con cui le società adempiono ai propri doveri fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

d. Amministratori con un profilo incongruente con quello di un manager aziendale.

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