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Lesioni colpose: bambino si ustiona le mani utilizzando il phon del lido, è infortunio sul lavoro?


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di calunnia

La massima

Per la Suprema Corte, la risposta è no.

La Sezione Feriale ha infatti ribadito il seguente principio di diritto "per potersi dire integrata la circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio - derivante dallo svolgimento di attività lavorativa - di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativo", non essendo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l'incidente sia avvenuto sì "in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa", ma non con "violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro", ponendosi il rischio fuori della sfera di gestione del datore di lavoro" (Cassazione penale sez. fer., 17/08/2023, n.35123).

Fonte: Studio Legale del Giudice

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale sez. fer., 17/08/2023, n.35123

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Taranto ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di P.M. e D.R. avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di quella città aveva condannato i predetti (unitamente a D.S.V., assolto in appello) per il reato di lesioni colpose ai danni del minore D.S.M.F. (in (Omissis)) e, in solido con il responsabile civile (Omissis) s.r.l., anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.


2. La vicenda riguarda un evento accaduto all'interno di uno stabilimento balneare, rispetto al quale la famiglia del minore aveva stipulato, per l'intera stagione estiva (Omissis), un contratto di fornitura dei servizi di cabina e ombrellone. Le condotte sono state ascritte agli imputati nelle rispettive qualità di rappresentante legale dello stabilimento, la prima, di rappresentante legale della ditta incaricata di certificare la conformità dell'impianto elettrico dello stabilimento, il secondo, in relazione alle lesioni che la vittima aveva riportato mentre stava utilizzando, all'interno della cabina, un asciugacapelli. Il minore, infatti, era rimasto folgorato da una scarica elettrica che aveva determinato le lesioni meglio descritte nella imputazione (trauma da elettro-locuzione con ustione di secondo grado profondo al palmo delle mani, da marchio elettrico).


Il primo punto affrontato dai giudici del merito inerisce proprio alla causa delle lesioni: il Tribunale ha dato maggior credito (rispetto alla tesi avanzata da un testimone, parente della vittima che aveva parlato di ustione alle mani) alle conclusioni dei sanitari del pronto soccorso che avevano diagnosticato, per l'appunto, il trauma da elettro-locuzione. Così chiarita la causa delle lesioni, il Tribunale si è pronunciato sulle cause di verificazione della folgorazione stessa, ritenendo condivisibili le conclusioni del tecnico d'ufficio, Costui, ritenuto che l'evento fosse riconducibile al mancato funzionamento dell'interruttore magnetotermico differenziale, non aveva condiviso la prospettazione difensiva che individuava la causa nel malfunzionamento dell'asciugacapelli, muovendo dalle successive verifiche (dei Carabinieri e dell'impiantista D.) che avevano dimostrato il funzionamento dell'interruttore differenziale. Sul punto, il Tribunale ha dato atto della circostanza che tali verifiche erano state successive all'evento e che, in ogni caso, non era stato possibile procedere a un accertamento della conformità dell'impianto di messa a terra, non avendo la P. mai fornito la necessaria documentazione. Inoltre, l'ultima verifica prima dei fatti era risalente di mesi e la scheda redatta priva di specifiche indicazioni inerenti alle operazioni compiute per valutare il corretto funzionamento e la sicurezza di quell'impianto, contenendo solo un generico riferimento a una prova d'intervento degli interruttori differenziali e a una verifica dell'impianto di messa a terra, lo stesso rispetto al quale l'imputata non era stata in grado di esibire alcuna documentazione. Inoltre quell'intervento era stato annotato su un registro che riguardava però la prevenzione di fenomeni diversi rispetto a quelli rilevanti in questa sede.


A ciò il Tribunale ha aggiunto l'ulteriore considerazione che il datore di lavoro è comunque tenuto a effettuare regolari manutenzioni dell'impianto da sottoporre a verifiche quinquennali a mezzo di organismi accreditati (quali ARPA o ASL), del tutto omesse nella specie e non sostituibili con quelle effettuate dall'impiantista scelto.


Del tutto irrilevanti, poi, sono state considerate le condizioni


dell'asciugacapelli: lo scopo dell'interruttore differenziale e dell'impianto con messa a terra è precipuamente quello di interrompere il flusso dell'energia anche in ipotesi di apparecchi malfunzionanti e di altre situazioni anomale in grado di generare eventi lesivi. Per quanto sopra precisato, dunque, l'impianto in questione non è stato considerato dal tecnico d'ufficio conforme alla normativa vigente, essendo stato solo tardivamente adeguato ad essa e, soprattutto, non sottoposto da chi ne aveva l'obbligo, siccome legale rappresentante dello stabilimento balneare, alle regolari verifiche da parte di organismi a ciò deputati, con conseguente violazione dell'obbligo di impedire che l'impianto costituisse fonte di pericolo per gli utenti, l'utilizzo delle prese elettriche presenti nelle cabine essendo evenienza del tutto prevedibile, trattandosi di fonti di erogazione dell'energia facilmente accessibili dagli utilizzatori, anche imprudenti.


3. La difesa del responsabile civile, (Omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante P.M., ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali con specifico riferimento alla verifica del nesso di causa tra la condotta descritta in imputazione e l'evento, essendo stata l'ipotesi del malfunzionamento affidata a un accertamento del tutto congetturale, non essendo mai stato dimostrato che l'interruttore differenziale esistente nella cabina e quello a protezione del gruppo di cabine interessato nella specie fossero stati effettivamente non funzionanti, essendo emerso addirittura il contrario.


4. Lo stesso difensore, con separato atto, ha proposto ricorso anche nell'interesse dell'imputata P.M., formulando tre motivi.


Con il primo, ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 21, c.p.p., avuto riguardo al disposto di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 274/2000 che individua la competenza per materia del giudice di pace, escludendola, quanto alle lesioni colpose, per i fatti aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Rispetto alla imputazione, il giudice dell'appello avrebbe ritenuto, tra le cause dell'evento, anche la violazione dell'art. 4 D.P.R. n. 462/2001 che impone al datore di lavoro di effettuare regolari controlli di manutenzione dell'impianto e verifiche quinquennali, ma anche la violazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 81 del 2008, rilevando la superficialità degli interventi e delle relative annotazioni sul registro, in violazione della normativa sovranazionale. La difesa, muovendo dal principio che le norme antinfortunistiche


sono poste a tutela non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi, ne inferisce l'incompetenza per materia del giudice di pace, la relativa eccezione potendo essere sollevata per la prima volta anche in sede di legittimità, purché, al di là di ogni accertamento in fatto, essa si fondi su elementi certi e inequivocabili.


Con il secondo, ha dedotto violazione di legge, con riferimento al nesso di causa tra la condotta contestata e l'evento, avendo il giudice dell'appello omesso di valutare un tema potenzialmente decisivo (quello dei fattori causali alternativi, tra i quali la imprudenza della persona offesa), la cui inequivoca ricorrenza, condizionando il giudizio sulla responsabilità, si risolverebbe nella violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Inoltre, si contesta il giudizio di irrilevanza riservato alle verifiche successive all'evento che si risolverebbe anch'esso in una violazione di legge, avendo il giudice d'appello intenzionalmente e pregiudizialmente sottratto informazioni decisive che avrebbero agevolato la ricostruzione oggettiva, storica e scientifica dell'evento lesivo, in linea con l'accertato comportamento incauto della vittima, essendo stato l'asciugacapelli utilizzato in violazione di espresso divieto, affisso in tutta l'area dello stabilimento balneare.


Del tutto improprio, infine, è ritenuto il richiamo alla natura insidiosa della presenza della presa elettrica nella cabina, atteso che detta circostanza non potrebbe essere considerata in maniera disgiunta dall'autonoma efficienza causale della violazione regolamentare di cui sopra, integrata dalla condotta di una madre che sarebbe venuta meno al dovere di vigilanza sul figlio minore.


Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge, con riferimento alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, denunciando una incompleta valutazione del compendio probatorio, allegando a sostegno la totale pretermissione della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, onde procedere all'esame incrociato del perito e del consulente di parte.


5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto R. GARGIULO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.


6. L'avv. G. M., a difesa delle parti civili D.S.P. e G.R.S., n. q. di genitori della persona offesa D.S.M.F., ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto ovvero la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.


7. L'avv. V. V.per la parte civile D.S.M.F., ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con condanna alla rifusione delle spese come da allegata nota.


Considerato in diritto

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.


2. La presente disamina deve logicamente prendere le mosse dal primo motivo dedotto nell'interesse dell'imputata P., rilevandosene la manifesta infondatezza.


In maniera assai chiara il Tribunale ha ritenuto, alla stregua del compendio probatorio acquisito, che la causa della folgorazione subita dal minore fosse da ascriversi al malfunzionamento dell'interruttore magnetotermico differenziale che, nella specie, non ha svolto le funzioni protettive cui è deputato. Ha, poi, evidenziato elementi oggettivi dai quali ha ritenuto motivatamente dimostrato che le verifiche e i controlli, assegnati alla ditta del coimputato non ricorrente, erano rimasti meramente cartolari, in difetto di attestazioni sulle operazioni in concreto svolte e che, pertanto, non fosse stata garantita alcuna manutenzione dell'impianto. L'adeguamento del quale era avvenuto solo dopo l'evento, argomento che, tuttavia, del tutto correttamente, il giudice d'appello ha utilizzato solo in via strettamente logica. A conferma di tale quadro accusatorio, riversato nella imputazione (nella quale si dà atto soltanto del malfunzionamento dell'impianto elettrico, giudizio confermato dall'ausiliario, il cui parere è stato motivatamente recepito dai giudici del merito), il Tribunale ha scelto, poi, di illustrare ulteriori argomentazioni a sostegno di quella che, con ogni evidenza, è stata ritenuta una gestione inadeguata dello stabilimento, almeno dal punto di vista della sicurezza dell'impianto elettrico. Trattasi, tuttavia, di un ragionamento che nulla aggiunge alle conclusioni alle quali era pervenuto l'ausiliario e che i giudici del merito, in maniera conforme nei due gradi di giudizio, hanno recepito in decisione, nei termini sopra riportati.


Tale premessa è utile per affermare che, nella specie, si è proceduto per lesioni non aggravate dalla normativa antiinfortunistica, tema rimasto estraneo al contraddittorio tra le parti, poiché l'argomento che richiama la normativa infortunistica è stato utilizzato dal Tribunale solo dopo aver ritenuto l'esistenza del rapporto causale tra l'omissione contestata e l'evento e la riconducibilità all'imputata della gestione di quel rischio specifico, rischio prevedibile in ragione della predisposizione di prese elettriche liberamente utilizzabili dagli utenti del servizio, ad onta degli avvisi eventualmente presenti nella struttura.


Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, non è ultroneo osservare che, per potersi dire integrata la circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio - derivante dallo svolgimento di attività lavorativa - di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativo", non essendo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa (sez. 4, n. 32899 del 8/1/2021, Castaldo, Rv. 281997-01, in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante in relazione ai reati di omicidio colposo ascritti, quali datori di lavoro, ad esponenti di Trenitalia s.p.a. e di Ferrovie dello Stato s.p.a., per le morti di soggetti terzi estranei all'organizzazione di impresa, causate dall'incendio derivato dal deragliamento e successivo ribaltamento di un treno merci trasportante GPL, durante l'attraversamento della stazione di Viareggio, determinato dal cedimento di un assile dovuto al suo stato di corrosione, ritenendo le vittime non esposte al rischio "lavorativo", bensì a quello attinente alla sicurezza della circolazione ferroviaria). In maniera del tutto conforme, anche successivamente, si è affermato che non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l'incidente sia avvenuto sì "in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa", ma non con "violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro", ponendosi il rischio fuori della sfera di gestione del datore di lavoro (sez. 4, n. 31478 del 26/5/2022, Gatti, Rv. 28345701, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di affermazione di responsabilità del titolare di un'azienda per la raccolta di rifiuti urbani in relazione all'investimento di un pedone avvenuto durante la manovra di retromarcia di un mezzo per la raccolta dei rifiuti, omologato mono-operatore e dotato di strumentazione funzionante, ma inidoneo ad assicurare la visuale della zona retrostante).


Alla stregua di tali principi, dunque, è del tutto inconferente la questione prospettata dalla difesa a sostegno dell'allegata incompetenza per materia del giudice di primo grado, non versandosi in ipotesi aggravata dalla violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con conseguente assenza di ogni violazione dell'art. 4, D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274.


3. I restanti motivi (unico per il responsabile civile, secondo e terzo per l'imputata) non sono deducibili, trattandosi di sentenza del giudice di pace.


E' necessario premettere che il ricorso per cassazione avverso le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace è limitato ai vizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, c.p.p. (art. 606, comma 2-bis, c.p.p.), con esclusione, dunque, di censure che aggrediscano l'impianto motivazionale della sentenza, a meno che le stesse ne denuncino la mera apparenza o l'omissione, vizi che, come tali, rientrerebbero nella ipotesi di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p. (sul punto, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, in cui si è precisato che, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali).


Tale principio risulta letteralmente tradito nella formulazione dell'unico motivo di ricorso nell'interesse del responsabile civile, ma anche nei motivi di ricorso formulati nell'interesse dell'imputata, nonostante l'espresso richiamo ai limiti dell'impugnazione proposta.


Infatti, quanto al primo ricorrente, prospettare una sottovalutazione o una omessa considerazione di elementi fattuali ritenuti dirimenti (nella specie, l'abusivo e incauto utilizzo dell'asciugacapelli da parte del minore), così come evidenziare i connotati congetturali del relativo ragionamento esplicativo costituisce impianto tipico di una denuncia di incongruità e contraddittorietà della motivazione, che non avrebbe tenuto conto del fattore interferente prospettato a difesa, ma non certamente violazione della legge penale sostanziale o processuale.


Allo stesso modo, per quanto inerisce al secondo motivo di ricorso dell'imputata: ancora una volta, la difesa ha prospettato l'inequivoca sussistenza di fattori causali alternativi, esclusi motivatamente dai giudici del merito, per inferirne l'adozione di un canone di giudizio non in linea con le disposizioni sul nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento. Tale ragionamento si traduce in un dissenso rispetto alle giustificazioni rinvenibili nella sentenza impugnata, formulato anche attraverso l'aperta contestazione del giudizio di rilevanza/irrilevanza di specifici elementi probatori.


Per quanto attiene, poi, alla terza doglianza, la allegata violazione del canone di giudizio fissato dall'art. 546, c.p.p. si traduce essa stessa nella denuncia di un vizio della motivazione, dal momento che l'elemento che si assume interferente con il decorso causale è stato escluso dai giudici del merito con motivazione congrua e non viziata e che la difesa ne contesta l'esclusione, attaccando per l'appunto il relativo percorso motivazionale, rinviando a un dato assolutamente significativo per comprendere la natura delle censure formulate, l'omessa rinnovazione cioè della istruzione dibattimentale, valutazione devoluta alla discrezionalità del giudice d'appello procedente, stante l'eccezionalità del rimedio invocato (sul punto, vedi sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633-01, in si è precisato che, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame; sez. 3, n. 42711 del 23/6/2016, H., Rv. 267974-01; n. 23058 del 26/4/2013, Duval, Rv. 256173-01). Con la conseguenza che il rigetto della relativa istanza è sottratto al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, G., Rv. 280589-01).


In conclusione e risolutivamente, deve peraltro rilevarsi che la motivazione censurata non presenta alcuno degli aspetti critici evidenziati a difesa, le argomentazioni difensive scontando il mancato, effettivo confronto con le ragioni della decisione, avendo i giudici espressamente esaminato e motivatamente superato gli argomenti esposti a difesa (sulla specificità dei motivi, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te//i, Rv. 268822-01, in cui si è precisato che l'appello, così come il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato).


4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000), ma non anche la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, non avendo le memorie depositate nel loro interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, cit., Rv. 222264). Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese alle parti civili. Oscuramento dei dati personali.


Così deciso in Roma, il 17 agosto 2023.


Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2023



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