La massima
In tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (Cassazione penale , sez. V , 28/10/2021 , n. 15254).
Fonte: Ced Cassazione Penale
Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali?
Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali?
La sentenza
Cassazione penale , sez. V , 28/10/2021 , n. 15254
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 20.2.2018, aveva condannato I.A. alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore della parte civile costituita P.G., in relazione al reato ex art. 61 c.p., n. 5, artt. 582 e 585 c.p., in relazione all'art. 576 c.p., n. 1), 61, n. 2), in rubrica ascrittogli al capo B) dell'imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, per giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, la corte territoriale ha utilizzato illegittimamente le dichiarazioni rese dalla persona offesa, contenute nella querela, con motivazione, peraltro, viziata in punto di travisamento della prova, circa l'affermazione secondo cui tali dichiarazioni, sono state confermate dalla persona offesa nel corso del suo esame testimoniale del 20.9.2016, posto che in querela la persona offesa ha affermato di essere stata colpita da un calcio diretto al viso, mentre nel corso dell'esame testimoniale la stessa persona offesa ha sostenuto che il calcio l'avrebbe solo sfiorata 2) vizio di motivazione in ordine alla compatibilità delle lesioni personali denunciate come sofferte dalla persona offesa con la condotta addebitata all'imputato.
2.1. Con memoria scritta del 19.10.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. Manlio Pennino, difensore di fiducia della parte civile P.G., espone le ragioni per le quali, a suo dire, il ricorso va rigettato.
4. Premesso che, su richiesta della parte civile, si è proceduto alla trattazione in forma orale del ricorso presentato nell'interesse dell' I., va rilevato che esso presenta diversi profili di inammissibilità.
Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli
elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed
ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829).
Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini
dell'affermazione di responsabilità dell'imputato viene attribuito alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa e a quelle, con esse convergenti, provenienti dalla teste P.V., figlia della parte civile, unico testimone oculare dei fatti per cui è processo.
Senza tacere che ulteriore elemento di riscontro (pur non necessario) alle dichiarazioni accusatorie della parte civile, viene correttamente individuato dalla corte territoriale nel referto medito rilasciato al P. dal personale sanitario del pronto soccorso del presidio ospedaliero "(OMISSIS)", circa un'ora e mezza dopo l'aggressione denunciata dal P., conformemente a un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 9675 del 14/07/2014, Rv. 263112).
Va, inoltre, rilevato che in realtà la corte territoriale ha utilizzato il contenuto della querela sporta dalla persona offesa, al limitato fine di disattendere il rilievo difensivo volto a contestare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese nel corso della sua deposizione dal P., denunciandone la difformità con quanto dallo stesso consacrato nell'atto di querela, difformità che la stessa corte di appello disconosceva, evidenziando come nel corso della sua deposizione testimoniale la persona offesa avesse confermato la dinamica dell'aggressione patita, che aveva compiutamente descritto in querela (cfr. pp. 4-5 della sentenza oggetto di ricorso).
D'altra parte, ove si volesse intendere la censura difensiva come finalizzata a far valere una difformità tra il contenuto della querela e quello della deposizione del P., di rilevanza tale da incrinare il positivo giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della parte civile, operato dai giudici di merito, del pari il motivo sarebbe inammissibile, per violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso.
Per tale principio, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame con riferimento alla menzionata querela, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).
Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 165 bis, comma 2, inserito dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 7, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).
Dalla lettura della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, d'altra, parte non si evince alcun contrasto, sicché il rilievo difensivo sul punto può ritenersi anche manifestamente infondato, posto che in querela il P. ha affermato di essere stato aggredito con "un calcio diretto al viso", laddove nella sua deposizione testimoniale è stato più preciso sulla dinamica del calcio, specificando che l'imputato "mi ha allungato un calcio attraverso la ringhiera....e all'altezza del mio viso per buttarmi giù...mi ha dato questo calcio lo mi sono tirato indietro e mi ha sfiorato la tempia", versione confermata dalla figlia della persona offesa: "....ad un certo punto sento urlare...per cui esco fuori immediatamente e in quel momento vedo I. che sferra un calcio nella ringhiera dove c'era mio padre appeso" (cfr. pp. 5-6 della sentenza della corte di appello).
In ordine poi alla compatibilità delle lesioni accertate nel menzionato referto sanitario, consistenti in un "trauma contusivo emivolto destro, con abrasione e stato di agitazione reattivo", la tesi difensiva, incentrata sulla considerazione, su cui il ricorrente insiste più volte, che tali lesioni non possono essere state causate dal calcio sferrato all'indirizzo della persona offesa dall' I., che, per ammissione dello stesso P., lo avrebbe solo sfiorato la tempia, si risolve in un rilievo meramente fattuale, non scrutinabile in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Quanto sia parziale, dunque, generica la rivalutazione del compendio probatorio rappresentata dal ricorrente appare evidente ove si tenga
presente che, come si evince dall'imputazione e dalla motivazione, l'aggressione fisica perpetrata in danno del P. è consistita anche in colpi sferratigli con un pugno alla testa dall'imputato, che, con tale profilo tuttavia non si confronta, nulla osservando al riguardo.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di I.A., va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, giusto il disposto dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile P.G., che si liquidano in complessivi Euro 3600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile P.G., che liquida in complessivi Euro 3600,00 oltre accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2022