La massima
In tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all' art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen. riguardo ad un lieve disvellamento del margine orbitario inferiore con alterazione minima delle euritmie del volto - Cassazione penale , sez. V , 21/09/2020 , n. 27564).
Fonte: Ced Cassazione Penale
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La sentenza
Cassazione penale , sez. V , 21/09/2020 , n. 27564
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 12 febbraio 2018, che ha affermato la penale responsabilità di P.A. per il delitto di lesione personale gravissima di cui all'art. 582 c.p.p. e art. 583 c.p., comma 2, n. 4, e lo ha condannato alla pena di giustizia, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso P.A., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla aggravante dello sfregio permanente.
La Corte ha affermato che il consulente dell'accusa ha dichiarato che ricorre una deformazione del viso e non uno sfregio perchè vi è un'apprezzabile deformazione delle linee del viso della vittima. In realtà, il consulente ha escluso che sussistano una deformazione od uno sfregio permanente, in quanto ricorre solo un lieve slivellamento del margine orbitario inferiore sinistro e non un disformismo molto marcato e molto rilevante per le euritmie del volto, anche se è presente una alterazione minima delle euritmie del volto ed un lieve indebolimento della funzione estetica.
La motivazione è, quindi, contraddittoria perchè contrasta con la deposizione del consulente tecnico dell'accusa, le dichiarazioni del quale sono state travisate.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 583 c.p., comma 2, n. 4, atteso che la deformazione, ritenuta sussistente dalla Corte di appello, è un'alterazione addirittura più grave dello sfregio, concretizzandosi in un sovvertimento estetico-fisiognomico tale da determinare nell'osservatore un senso di ripugnanza e di ribrezzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente e sono manifestamente infondati.
In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653).
Quindi, per la sussistenza dello sfregio permanente, non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è sufficiente che ricorra una apprezzabile alterazione dei lineamenti del viso con effetto sgradevole se non proprio ripugnante (Sez. 5, n. 4113 del 18/02/1997, Lalan, Rv. 207404).
Nel caso di specie, secondo quanto affermato dal ricorrente nel suo ricorso, dalla deposizione del consulente tecnico del Pubblico ministero riportato nel ricorso del P. risulta che vi è stata un'apprezzabile alterazione, sia pure minima, delle euritmie del volto, cosicchè, sulla base della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, il travisamento avrebbe ad oggetto una circostanza non decisiva, atteso che anche una minima alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetica del volto è idonea ad integrare la aggravante dello sfregio permanente.
Nè può sostenersi, in presenza del pur lieve indebolimento della funzione estetico-fisiognomica del volto, che non ricorra la aggravante contestata, cosicchè neppure sussiste la violazione dell'art. 583 c.p., comma 2, n. 4.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020