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Colpa medica: omette la somministrazione del vaccino antitetanico ma il reato è prescritto

Omissione terapeutica

Colpa medica

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un dirigente medico, accusato di aver cagionato colposamente il decesso di una paziente avvenuto per "shock cardiogeno in paziente affetto da tetano" a seguito di "frattura lussazione esposta al collo del piede destro".

In particolare, al medico veniva contestato di omesso di prescrivere e somministrare alla paziente, al momento del primo accesso al pronto soccorso, subito dopo la caduta, la prima dose di vaccino antitetanico, da completare con adeguato ciclo vaccinale.

All'esito del processo di primo grado, il medico veniva condannato per il reato di omicidio colposo e la sentenza veniva confermata anche nel successivo giudizio di appello.

Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.



Autorità Giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: Omicidio colposo ex art. 590 c.p. per omessa somministrazione di farmaci

Imputati: Medico di pronto soccorso

Esito: Annullamento per intervenuta prescrizione - sentenza n. 2306 (ud. 16/12/2022, dep. 20/01/2023)

Indice:


1. La condanna nei confronti del medico: I fatti

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 2021, ha revocato le statuizioni civili, dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalle parti civili per intervenuta rinuncia e confermato la condanna nei confronti di Tizio nella qualità medico di guardia in servizio presso il Pronto Soccorso del reparto di traumatologia dell'(Omissis) in ordine al delitto di omicidio colposo in danno di Caia.

I fatti nelle conformi sentenze di merito sono stati ricostruiti nel modo seguente. In data (Omissis) Caia, mentre stava uscendo da un locale, era caduta ed aveva riportato un trauma alla caviglia sinistra; condotta al Pronto Soccorso dell'(Omissis) le era stata diagnosticata una "frattura lussazione esposta al collo del piede destro" ed il giorno seguente era stata sottoposta ad intervento chirurgico; il giorno (Omissis) era stata dimessa con prescrizione di deambulazione senza carico, assunzione di seleparina e medicazione ogni due giorni.

Il giorno (Omissis) Caia aveva incominciato a manifestare difficoltà di deglutizione e dolore intenso all'arto interessato dalla frattura con fuoriuscita di materiale purulento dalla ferita, sicché era stata ricoverata presso l'ospedale (Omissis) in codice rosso a seguito di visita infettivologica; qui le erano state somministrate immunoglobuline e vaccino antitetanico a seguito di diagnosi di tetano generalizzato in presenza di conclamata infezione da ferita chirurgica: immeditatamente intubata e ricoverata nel reparto di rianimazione, Caia era deceduta, infine, in data (Omissis) a seguito di "shock cardiogeno in paziente affetto da tetano".



2. L'accusa

Nei confronti di Tizio sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia per aver omesso di prescrivere e somministrare alla paziente, al momento del primo accesso al Pronto Soccorso dell'(Omissis), subito dopo la caduta, la prima dose di vaccino antitetanico, da completare con adeguato ciclo vaccinale.


3. I motivi di ricorso:

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso a mezzo del difensore, formulando quattro motivi.


3.1 Manca il rapporto di causalità

Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale ed in specie degli artt. 40 e 589 c.p., e violazione della legge processuale e in specie dell'art. 125 c.p.p., comma 3. Il difensore lamenta che in maniera apodittica si sarebbe individuata quale causa della morte di Caia l'infezione da tetano e si sarebbe esclusa la rilevanza, quale causa autonoma di per se sola sufficiente a determinare l'evento, dell'infezione polmonare contratta in ospedale, ignorando in tal modo l'insegnamento della giurisprudenza di legittima per cui il rapporto di causalità deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, fondato oltre che sul ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (SS UU 24 aprile 2014 n. 34383) e per cui il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta umana (ovvero l'effetto salvifico delle cure omesse), deve fondarsi non solo su affidabili informazioni scientifiche, ma anche sulle contingenze significative del caso concreto dovendosi comprendere:

a) qual è solitamente l'andamento della patologia in concreto accertate;

b) qual è normalmente l'efficacia delle terapie;

c) quali sono fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici.

Nel caso in esame non sarebbero stati accertati:

- la legge di copertura rilevante ai fini del giudizio controfattuale, mancando in atti alcun riferimento alla letteratura medica che evidenzi l'assoluta immunizzazione del paziente prontamente vaccinato contro il tetano e ancora prima che la contrazione del tetano conduca certamente alla morte;

- la non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, quali il versamento pleurico e la severa polmonite sviluppata da Caia a seguito della contrazione del batterio della Klebisella;

- quale fosse la condotta alternativa lecita richiesta, avendo fra l'altro il Consulente del Pubblico Ministero affermato in un primo tempo che non risultava essere stata prescritta l'immunoglobulina antitetanica e in un secondo tempo che l'imputato aveva somministrato effettivamente 500 unità di immunoglobuline antitetaniche.


3.2 Non è stato indicato il comportamento colposo del medico

Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e in specie degli artt. 43 c.p. e 590 sexies c.p. e violazione della legge processuale e in specie dell'art. 125 c.p.p., comma 3. Il difensore lamenta che nella sentenza impugnata non sarebbe stato indicato quale tipo di comportamento colposo l'imputato avesse posto in essere, né tantomeno se fosse stata applicabile l'esimente di cui al D.Lgs. n. 158 del 2012, art. 3 (c.d. Decreto Balduzzi) ovvero la causa di non punibilità introdotta dalla L. n. 24 del 2017, art. 6 (c.d. Legge Gelli Bianco).

Inoltre nella sentenza impugnata non era stato operato alcun riferimento alla causalità della colpa, nel senso che non era stato chiarito se l'evento verificatosi rientrasse fra quelli che la norma cautelare mirava a prevenire. In particolare la Corte non si era soffermata sulla preveclibilità da parte dell'imputato della contrazione da parte della vittima del batterio della Klebsiella dopo due mesi di ricovero in terapia intensiva, su quale delle tre forme di colpa generica venissero in rilievo, su quale fosse il grado dello scostamento dal parametro dell'homo eiusdem professionis et condicionis nel caso concreto.


3.3 Non è stata ammessa la perizia

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 6, par. 1 e par. 3, lett. d) Cedu, e dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 422 c.p.p. in relazione al disposto esame del consulente del pubblico ministero in sede di giudizio abbreviato, anziché alla nomina del perito. Il difensore osserva che la Corte, a fronte della contrapposizione fra le conclusioni del consulente del pubblico ministero e le conclusioni del consulente della difesa, fondate entrambe fra l'altro solo sull'analisi della documentazione clinica in assenza di esame autoptico, il giudice avrebbe dovuto disporre perizia.

Con il quarto motivo ha dedotto la erronea applicazione della legge processuale ed in specie dell'art. 603 c.p.p. in relazione al rigetto da parte della Corte di Appello della richiesta di perizia volta ad accertare se l'evento morte fosse derivato da fattori causali alternativi.

In data 15 dicembre 2022 il difensore dell'imputato depositato note scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



4. La decisione della corte

La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (art. 589 c.p.) e della data di consumazione ((Omissis)), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 c.p.. Il termine massimo di prescrizione, anche tenendo conto del periodo di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale collegata alla pandemia da Covid 19, è decorso al 6 novembre 2021, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.


5. La non manifesta infondatezza dei motivi (soprattutto con riguardo alla individuazione del nesso di causa) ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo.

In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.


5. Dispositivo

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.


Motivazione semplificata.


Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022.


Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2023



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