Omissione terapeutica

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un dirigente medico, accusato di aver cagionato colposamente il decesso di una paziente avvenuto per "shock cardiogeno in paziente affetto da tetano" a seguito di "frattura lussazione esposta al collo del piede destro".
In particolare, al medico veniva contestato di omesso di prescrivere e somministrare alla paziente, al momento del primo accesso al pronto soccorso, subito dopo la caduta, la prima dose di vaccino antitetanico, da completare con adeguato ciclo vaccinale.
All'esito del processo di primo grado, il medico veniva condannato per il reato di omicidio colposo e la sentenza veniva confermata anche nel successivo giudizio di appello.
Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione.
Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.
Autorità Giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione |
Reato contestato: Omicidio colposo ex art. 590 c.p. per omessa somministrazione di farmaci |
Imputati: Medico di pronto soccorso |
Esito: Annullamento per intervenuta prescrizione - sentenza n. 2306 (ud. 16/12/2022, dep. 20/01/2023) |
Indice:
1. La condanna nei confronti del medico: I fatti
2. L'accusa
3.1 Manca il rapporto di causalità
3.2 Non è stato indicato il comportamento colposo del medico
3.3 Non è stata ammessa la perizia
5. Dispositivo
1. La condanna nei confronti del medico: I fatti
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 2021, ha revocato le statuizioni civili, dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalle parti civili per intervenuta rinuncia e confermato la condanna nei confronti di Tizio nella qualità medico di guardia in servizio presso il Pronto Soccorso del reparto di traumatologia dell'(Omissis) in ordine al delitto di omicidio colposo in danno di Caia.
I fatti nelle conformi sentenze di merito sono stati ricostruiti nel modo seguente. In data (Omissis) Caia, mentre stava uscendo da un locale, era caduta ed aveva riportato un trauma alla caviglia sinistra; condotta al Pronto Soccorso dell'(Omissis) le era stata diagnosticata una "frattura lussazione esposta al collo del piede destro" ed il giorno seguente era stata sottoposta ad intervento chirurgico; il giorno (Omissis) era stata dimessa con prescrizione di deambulazione senza carico, assunzione di seleparina e medicazione ogni due giorni.
Il giorno (Omissis) Caia aveva incominciato a manifestare difficoltà di deglutizione e dolore intenso all'arto interessato dalla frattura con fuoriuscita di materiale purulento dalla ferita, sicché era stata ricoverata presso l'ospedale (Omissis) in codice rosso a seguito di visita infettivologica; qui le erano state somministrate immunoglobuline e vaccino antitetanico a seguito di diagnosi di tetano generalizzato in presenza di conclamata infezione da ferita chirurgica: immeditatamente intubata e ricoverata nel reparto di rianimazione, Caia era deceduta, infine, in data (Omissis) a seguito di "shock cardiogeno in paziente affetto da tetano".
2. L'accusa
Nei confronti di Tizio sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia per aver omesso di prescrivere e somministrare alla paziente, al momento del primo accesso al Pronto Soccorso dell'(Omissis), subito dopo la caduta, la prima dose di vaccino antitetanico, da completare con adeguato ciclo vaccinale.
3. I motivi di ricorso:
Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso a mezzo del difensore, formulando quattro motivi.
3.1 Manca il rapporto di causalità
Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale ed in specie degli artt. 40 e 589 c.p., e violazione della legge processuale e in specie dell'art. 125 c.p.p., comma 3. Il difensore lamenta che in maniera apodittica si sarebbe individuata quale causa della morte di Caia l'infezione da tetano e si sarebbe esclusa la rilevanza, quale causa autonoma di per se sola sufficiente a determinare l'evento, dell'inf