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Morte per amianto: Il datore di lavoro va assolto se manca la prova piena della sua responsabilità.

Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Ferrara (dott. Sandra Lepore) ha affermato che, in tema di omicidio colposo derivante dall'esposizione del lavoratore alle polveri di amianto, l'imputato va assolto se sussistono seri dubbi in merito alla riconducibilità del reato allo stesso.

Inoltre, aggiunge il tribunale, secondo i principi del vigente ordinamento processuale penale (acclarati, peraltro, dall'art. 5 della Legge n. 46/2006) il dubbio non può non risolversi che in favore dell'accusato ed invero un soggetto va condannato solo quando emerga dagli atti la prova piena ed inequivoca della sua responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio".


Tribunale Ferrara, 28/02/2022, (ud. 21/09/2021, dep. 28/02/2022), n.1085

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ritualmente notificato il Giudice dell'Udienza Preliminare presso questo Tribunale ha disposto il giudizio nei confronti di Fa. Gi. in ordine al reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, a carico del dipendente della ditta Ba. S.p.a. Br. Gi., quale meglio specificato in rubrica.


Il processo, celebrato alla presenza dell'imputato - nonché delle parti civili e del responsabile civile costituitisi in giudizio - è stato istruito con prova per testi e documentale.


Acquisto il verbale di incidente probatorio di Br. Gi. assunto in data (omissis) dinanzi al G.I.P. di Ferrara, sono stati, altresì, escussi, in qualità di testimoni, Ro. Lu., Sp. Ma. Ro., Gi. Cl., Ba. Ro., Mo. Ma., Vi. Da., Al. Al., Ma. Ma. Lo., Ta. Gi., Ce. Gi., Mu. Ro., Ca. Ma. e Pi. Re..


Sono stati, inoltre, sentiti, sia singolarmente che in contraddittorio tra loro, i consulenti Ma. Lo., Cr. Gi., An. Al., Ba. Pi. Gi., Si. St., Na. Gi. e Vi. Fr. Sa.. Terminata l'istruttoria processuale, previe dichiarazioni spontanee rese dall'imputato (il quale ha negato l'addebito a lui ascritto) Pubblico Ministero, Parti Civili, Responsabile Civile e Difesa hanno, infine, formulato le conclusioni sopra trascritte.


Sulla scorta della documentazione acquisita e delle testimonianze raccolte al dibattimento i fatti per cui è processo possono ricostruirsi nei termini che seguono.


Nel (omissis) a Gi. Br. veniva diagnosticato un mesotelioma maligno della pleura sinistra che qualche anno dopo ne determinava il decesso. Essendo tale neoplasia generalmente associata all'esposizione professionale ad amianto, il suddetto, ritenendo che la contaminazione fosse avvenuta presso la ditta "Ba. S.p.A." di (omissis) (presso la quale aveva ininterrottamente lavorato sin dall'anno (omissis)) decideva, pertanto, di avviare un procedimento penale volto ad accertare la sussistenza di eventuali responsabilità penali in capo al suo datore di lavoro - nonché legale rappresentante della Ba. dal (omissis) al (omissis) - Fa. Gi..


Procedimento che, alla sua morte - avvenuta il (omissis) - veniva, quindi, proseguito, sino alla sua conclusione in primo grado, dai suoi eredi.


Ricostruiti gli elementi in fatto per emergono dalle risultanze dibattimentali rileva il Tribunale come l'unico dato certo ed inconfutabile emerso dalle carte processuali sia costituito dal fatto che il decesso di Br. Gi. - avvenuto il (omissis) - fu conseguenza diretta ed esclusiva di un "mesotelioma pleurico di tipo epitelioide", diagnosticatogli nel (omissis). Tumore raro, ad esito inevitabilmente infausto, che colpisce il tessuto di rivestimento dei polmoni, considerato dalla letteratura medica "asbesto-correlato" ovvero specificamente associato all'inalazione delle fibre di amianto che si riscontrano negli ambienti di lavoro, in particolare nelle attività di estrazione del minerale e nelle attività di manipolazione di materiali contenenti amianto.


Ugualmente pacifico è risultato, altresì, in esito all'istruttoria processuale, che tale malattia fu contratta a causa dell'attività lavorativa svolta dal Br., non rinvenendosi, invero, dalla disamina della storia personale e clinica del predetto, altre concause di insorgenza della malattia cosiddette "non professionali o extra-lavorative", quali, ad esempio, il fumo da sigaretta o esposizioni ad erionite o a radiazioni ionizzanti.


Le risultanze processuali hanno, inoltre, inequivocabilmente accertato che Br. Gi. fu esposto a contaminazione da asbesto in plurime occasioni nel corso della sua lunga carriera lavorativa.


Esposizioni da reputarsi tutte - a giudizio del Tribunale, di indubbia rilevanza causale nello sviluppo della neoplasia polmonare che lo condusse alla morte.


La prima esposizione è ascrivibile al periodo (omissis)-(omissis), allorquando il Br. ha prestato attività lavorativa presso lo zuccherificio Er. di (omissis), in qualità di addetto alla bagnatura ed incalanamento delle barbabietole su montacarichi. Benché il lavoro fosse svolto prevalentemente all'esterno, considerato che negli zuccherifici l'amianto veniva largamente utilizzato come coibente delle tubazioni e delle apparecchiature, si reputa, dunque, certa l'avvenuta contaminazione del predetto.


La seconda esposizione è ascrivibile al periodo (omissis)-(omissis), allorquando il Br. ha lavorato presso il (omissis) di (omissis) come dipendente della ditta "So. S.p.a.", in qualità di aiuto saldatore tubista, coibentatore, nonché addetto alla ricottura delle saldature dei tubi, nella costruzione degli impianti (omissis) ed (omissis) della Mo. Per stessa ammissione del Br., quale confermata anche dal suo collega Ca. Ma., anche nel corso di tale esperienza lavorativa lo stesso subì contaminazione da asbesto "avendo in più occasioni fasciato con nastri di amianto le resistenze elettriche che si trovavano sui tubi per isolarle termicamente".


La terza esposizione è ascrivibile al periodo (omissis)-(omissis), allorquando il Br. ha lavorato presso il (omissis) di (omissis) come dipendente della ditta "Ri. e Ma. S.p.A.", in qualità di addetto alla coibentazione e scoibentazione di tubazioni ed apparecchiature industriali nella costruzione degli impianti (omissis) ed (omissis) della Mo..


Sebbene lavorasse prevalentemente all'aperto, per stessa ammissione del suddetto (vedasi questionario INAIL del (omissis)) anche nel corso di tale esperienza lavorativa è certo che lo stesso subì contaminazione da asbesto. Contaminazione appurata anche dai piani di smaltimento dei suddetti impianti che hanno attestato la presenza di pericolose quantità di amianto della varietà anfibolo (in particolare di crocidolite ed amosite).


La quarta esposizione è ascrivibile al periodo (omissis)-(omissis), allorquando il Br. ha lavorato presso la ditta "Ba. S.p.a." di (omissis), in qualità