Approfondimenti

Indice:
A.1 La natura giuridica del reato di usura
A.2 Lo stato di bisogno nel reato di usura
A.3 La cd. "mediazione usuraria"
1. La natura usuraria del mutuo
2. Il primo orientamento (cd. restrittivo)
3. Il secondo orientamento (cd. estensivo)
4. La decisione delle Sezioni Unite
4.1 Le conseguenze dell'usurarietà degli interessi in mora
4.3 La questione delle rate a scadere
4.4 La commissione di estinzione anticipata
A. Premessa: nozioni generali
L'usura è un reato previsto dall'art. 644 del codice penale e punisce il soggetto che "presti" soldi ad un altro, facendo leva sul suo stato di bisogno ed ottenendone in cambio un interesse spropositato (tasso di usura).
Principalmente, il reato di usura viene commesso in danno di persone che non possono accedere al prestito da parte delle banche e che per questo motivo ricorrono ai cd. "strozzini", ma può configurarsi anche in relazione a condotte commesse proprio dagli istituti di credito (in questo caso, si parla infatti di "usura bancaria").
In questo articolo, dopo un inquadramento generale del reato di usura, affronteremo proprio quest'ultimo aspetto, concentrandoci sui più recenti sviluppi giurisprudenziali sulla individuazione del tasso di usura nel mutuo.
A.1 La natura giuridica del reato di usura
Il delitto in argomento è un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, costituito da due fattispecie (destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria) aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato.
Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito.
Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Cass., sez. II, n. 37693/2014 Rv. 260782; Cass., sez. II, n. 33871/2010 Rv. 248132; Cass., sez. fer., n. 32362/2010 Rv. 248142; Cass., sez. II, n. 26553/2007 Rv. 237169).
A.2 Lo stato di bisogno nel reato di usura
Sotto altro aspetto, si rappresenta che in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Cass., sez. II, 16 dicembre 2015, n. 10795 Rv. 266162).
Si è ancora affermato che lo stato di bisogno consiste in una situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo e lo induce a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso (Cass., sez. II, 13 novembre 2008, n. 45152 Rv. 241978).
Deve, in proposito, ribadirsi che, in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Cass., sez. V, 11 novembre 2010, n. 43713 CED Cass. n. 248974).
Si è anche precisato che, in tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (Cass., sez. II, 1° ottobre 2013, dep. 10 gennaio 2014, n.709 CED Cass. n. 258072): invero, lo stato di bisogno sotto il profilo soggettivo è una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre sotto il profilo obbiettivo può essere di qualsiasi natura, specie e grado e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante de qua, alcun requisito; con essa, infatti, si è voluto colpire il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno e la relativa menomazione psicologica.
Non a caso, sia pur con riguardo alla formulazione originaria della fattispecie (nell'ambito della quale l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno integrava la materialità del reato), la Relazione al progetto definitivo del codice penale osservò che, nel delitto di usura, "non vi è ragion di avere riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacché si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura che non cessa di essere tale solo perché esercitata a danno, anziché di uno sventurato, d'un prodigo o di un vizioso).
Inoltre, la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4, è configurabile in tutti i casi nei quali la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essere impiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto cui il prestito venga materialmente erogato, e senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento, in capo allo stesso, dello status di imprenditore: invero, anche con riferimento a casi di prestito di somme di denaro ad usura chiesto dalla figlia ma destinato - nella consapevolezza dell'erogante - ad essere impiegato nell'attività imprenditoriale di famiglia, ricorre la ratio che autorevole dottrina pone a fondamento della circostanza aggravante de qua.