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Notifica omessa o tardiva del rinvio Covid al difensore: Non c'è nullità assoluta.

Cassazione penale sez. fer., 09/08/2021, (ud. 03/08/2021, dep. 09/08/2021), n.31199

La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che nel giudizio d'appello la notifica omessa o tardiva (effettuata oltre il momento utile per la presentazione della richiesta di discussione orale) determina una nullità ex art. 178, lett. c) c.p.p. a regime intermedio, non rilevabile ai sensi dell'art. 180 c.p.p. dopo la deliberazione della sentenza di appello.

In particolare, la Corte ha escluso che possa configurarsi una nullità assoluta, affermando che "l'oralità nella rappresentazione delle argomentazioni finali, tanto più nel giudizio di merito, rappresenta una facoltà afferente al diritto di difesa, che non risulta in ogni caso conculcato in maniera assoluta ove sia comunque garantito il contraddittorio "cartolare".



Massime correlate

1) Cassazione penale , sez. V , 09/04/2021 , n. 27903

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.


2) Cassazione penale , sez. V , 14/10/2021 , n. 44646

In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.


3) Cassazione penale , sez. I , 21/04/2021 , n. 21139

L' art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento, documentato e tempestivamente comunicato, del difensore di fiducia per motivi di salute - rappresentato dalla presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con sospetto Covid (nella specie, sottoposto a tampone) - costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale partecipata ex art. 127 c.p.p. che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima.


4) Cassazione penale , sez. II , 08/07/2021 , n. 35243

Nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, la celebrazione del giudizio di appello in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell' art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. , qualora la richiesta di trattazione orale sia stata trasmessa tempestivamente in cancelleria ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dall' art. 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020 n. 149 , in quanto non ancora operativo.


5) Cassazione penale , sez. I , 21/04/2021 , n. 21139

L' art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento, documentato e tempestivamente comunicato, del difensore di fiducia per motivi di salute - rappresentato dalla presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con sospetto Covid (nella specie, sottoposto a tampone) - costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale partecipata ex art. 127 c.p.p. che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima.

6) Cassazione penale , sez. V , 17/11/2020 , n. 6207

In mancanza di un'espressa previsione di perentorietà dei termini indicati nell'articolo 23, comma 8, del Dl Ristori (n. 137/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020 ) - a eccezione di quello stabilito in tema di richiesta di trattazione orale - non costituisce motivo di nullità il mancato rispetto delle altre cadenze temporali indicate nel suddetto articolo rilevando, perché ricorra una delle nullità previste dall' articolo 178, comma 1, lettere b) e c), del Cpp , solo la circostanza che una delle parti non sia stata messa in condizione di concludere. A dirlo è la Cassazione disattendendo la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dalla difesa dell'imputato, che aveva eccepito la tardività della ricezione della requisitoria scritta rassegnata dal Pg ai sensi del “rito Covid” valevole fino a cessata emergenza sanitaria. Con tale pronuncia, la prima in tema di mancato rispetto delle cadenze temporali previste dal “rito Covid”, la Suprema corte si allinea al generale principio di tassatività delle nullità processuali.


Leggi la sentenza


Fatto

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 6 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio nei confronti di S.M. e altro imputato non ricorrente in relazione a tre condotte delittuose concernenti il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., e art. 625 c.p., comma 1, n. 4, in quanto, unitamente ad altra persona, si era impossessato o aveva tentato di impossessarsi di somme di denaro custodite all'interno dell'ufficio di distributori di carburanti dopo aver distratto il dipendente simulando un malfunzionamento dell'autovettura in suo uso. Fatti commessi in (OMISSIS).

2. S.M. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 179 c.p.p., e art. 601 c.p.p., comma 5, in quanto, avendo il difensore comunicato alla Corte territoriale il proprio impedimento a comparire all'udienza del 5 novembre 2020 per essere in quarantena a seguito di contatto con collega di studio risultato positivo al COVID, la Corte di appello ha disposto il rinvio all'udienza dell'11 dicembre 2020 omettendo di notificare allo stesso il verbale d'udienza contenente l'avviso di fissazione della nuova data. La mancata notifica dell'avviso ha precluso al difensore di formulare richiesta di discussione orale ai sensi del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 1, con conseguente celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, e ha determinato una nullità generale a regime assoluto che si è riverberata sulla sentenza conclusiva del grado.

2.1. Con un secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione con erronea applicazione dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

Nel giudizio di appello aveva proposto motivi nuovi, che sono stati ritenuti inammissibili in quanto attinenti a capi e punti estranei ai motivi tempestivamente depositati. Tuttavia, assume il ricorrente, i primi due motivi riguardavano la sollecitazione dell'esercizio del potere del giudice di appello di addivenire ex officio alla declaratoria del suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nonché l'applicazione della disciplina del reato continuato essendosi già censurata con i motivi di appello la misura della pena.

2.2. Le doglianze difensive avevano investito tanto l'eccessività della pena base determinata per il reato più grave quanto i gravosi aumenti applicati ai sensi dell'art. 81 c.p., ed il motivo nuovo concerneva l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati giudicati nel presente procedimento e quelli, separatamente giudicati in via definitiva, indicati nei motivi aggiunti.

3. A seguito delle richieste scritte di annullamento con rinvio, presentate dal Procuratore generale in data 2 luglio 2021, secondo la normativa emergenziale, all'epoca vigente, prevista dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, all'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, comma 2, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

Diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. L'udienza per la discussione dell'appello era in origine fissata per il giorno 28 aprile 2020 ma, sopraggiunta la normativa emergenziale, l'udienza è stata rinviata al 5 novembre 2020 ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 1, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36. In data 5 novembre 2020 non era ancora in vigore la disciplina dettata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 1, introduttiva della disciplina per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma tale disciplina è applicabile ratione temporis al caso in esame in virtù di quanto espressamente previsto dallo stesso art. 23, comma 5, che ne aveva escluso l'applicabilità ai soli procedimenti la cui udienza era stata fissata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della norma (ossia entro il 24 novembre 2020). Essendo l'udienza di rinvio fissata per il giorno 11 dicembre 2020, la comunicazione della nuova data di udienza avrebbe consentito al difensore di formulare, entro il termine di quindici giorni liberi (D.L. n. 149 del 2020, art. 23, comma 4), la richiesta di trattazione orale (il minor termine di cinque giorni era previsto dal D.L. n. 149 del 2020, art. 23, comma 6, per le udienze fissate tra il 25 novembre ed il 9 dicembre 2020).

1.2. A tal fine, tuttavia, era indispensabile, secondo la prospettazione difensiva, che dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, e art. 484 c.p.p., comma 2 bis, fosse dato avviso al difensore in tempo utile per formulare l'istanza di trattazione orale.

1.3. In linea di principio, l'oralità nella rappresentazione delle argomentazioni finali, tanto più nel giudizio di merito, rappresenta una facoltà afferente al diritto di difesa, che non risulta in ogni caso conculcato in maniera assoluta ove sia comunque garantito il contraddittorio "cartolare". Qualora l'avviso di fissazione dell'udienza sia stato notificato oltre il momento utile per la presentazione della richiesta di discussione orale o non sia stato affatto comunicato, la difesa si trova nell'impossibilità di rispettare il termine perentorio previsto per la formulazione dell'istanza di trattazione orale, ancorché non privata del contraddittorio cartolare, così determinandosi una nullità di ordine generale a regime intermedio che la parte deve far valere entro la data di deliberazione della sentenza di appello (art. 180 c.p.p.) ossia, una volta ricevuta comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, mediante l'atto scritto con il quale, entro cinque giorni antecedenti l'udienza, è possibile ai difensori rassegnare le conclusioni (D.L. n. 149 del 2020, art. 23, comma 2).

1.4. Va considerato, tuttavia, che dal consentito esame degli atti risulta che all'udienza del 5 novembre 2020 il difensore di fiducia era sostituito dal difensore d'ufficio, che in base alla disposizione dell'art. 102 c.p.p., esercita i diritti ed assume i doveri del difensore. In particolare, a norma dell'art. 420 ter c.p.p., comma 4, la comunicazione della data del rinvio al sostituto del difensore assente per legittimo impedimento, anche se si tratti di difensore nominato d'ufficio (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906; Sez. 2 n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973; Sez. 5, n. 26168 del 11/05/2010, Terlizzi, Rv. 247897), equivale all'avviso previsto dall'art. 420 ter c.p.p., commi 1 e 5.

1.5. Né va trascurato di sottolineare che, nel caso in esame, nel ricorso è stato dedotto che la difesa ha ricevuto, in data 30 novembre 2020, ossia tempestivamente, le conclusioni del Procuratore generale, onde avrebbe potuto e dovuto eccepire la nullità mediante le conclusioni scritte di cui si è fatta menzione, dovendosi in difetto ritenere che la nullità sia stata sanata (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152, in un caso di omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni del procuratore generale).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. La questione di diritto sottoposta all'esame del Collegio concerne la possibilità o meno di ammettere, quali motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, l'istanza di valutazione delle cause di esclusione della punibilità disciplinate dall'art. 129 c.p.p., e l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato rispetto a un reato giudicato in altra sede, quando i motivi di appello tempestivamente proposti abbiano avuto a oggetto la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e la riduzione della pena anche in considerazione del fatto che l'aumento applicato per la continuazione confligge con la ratio di favore sottesa all'istituto.

2.2. Con riguardo al primo profilo, occorre rilevare che nell'atto di appello originario l'impugnazione non presentava alcun riferimento al giudizio di colpevolezza, mentre nei motivi nuovi, lungi dal limitarsi a sollecitare l'esercizio di poteri officiosi, la difesa ha specificamente censurato tale punto della decisione, secondo quanto si evince dalla sentenza e si rileva dal consentito esame degli atti.

2.3. Con riguardo al secondo profilo, va osservato con rilievo dirimente che l'atto di appello è stato depositato in data 19 giugno 2019 e che la sentenza della Corte di appello di Torino in relazione alla quale si è chiesta l'applicazione della disciplina del reato continuato risultava già irrevocabile in data 1 marzo 2019, cosicché la parte appellante sarebbe stata in condizioni di dedurre il relativo motivo con l'atto di gravame (Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Gargano, Rv. 266655; Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014, dep. 2015, Biscaro, Rv. 263008).

2.4. Ne consegue la conformità al principio devolutivo del giudizio di inammissibilità dei motivi nuovi espresso dalla Corte territoriale.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 agosto 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021



 

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